Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 15386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15386 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN HOME DEL POR ITALIA1 5 8 8 7 0 3 L COME U PRINA CASSA SEZIONE PRIMA CIVILE OGGETTO: Fideiussione omnibus Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO PRESIDENTE R.G.N.18915/2000 Dott. Alessandro CRISCUOLO CONSIGLIERE Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO CONSIGLIERE Dott. Mario Rosario MORELLI CONSIGLIERE Cron. 31327 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. 4058 ha pronunciato la seguente Ud. 21.1.2003 SENTENZA sul ricorso proposto dalla INTESABCI GESTIONE CREDITI S.p.A., già INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A. quale successore a titolo particolare della Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico n. 197, presso lo studio dell'Avv. M. Cristina Napoleoni che la rappresenta e difende, in sostituzione del precedente difensore, in forza di procura speciale in calce alla memoria ex art.378 c.p.c. del 10.1.2003
- RICORRENTE -
CONTRO
GI FO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lazzaro Spallanzani n.36, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Buzzone, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Pascale in forza di procura in calce alla copia notificata del ricorso
- CONTRORICORRENTE -
7 1 1 3 0 0 2 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n.2147/99 pubblicata il 1°.
7.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.1.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e per l'accoglimento parziale del secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18.3.1989, la Cassa di Risparmio di Rieti chiedeva al Presidente del Tribunale di Roma l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti, tra gli altri, di GI RT per il pagamento di somme diverse, a titolo di saldi negativi di rapporti di conto corrente e di prestiti personali, cui il debitore si era obbligato personalmente mediante garanzia fideiussoria. Avverso il provvedimento monitorio, adottato, in conformità alla richiesta, il 1°.
4.1989 per lire 64.259.614, proponeva opposizione l'ingiunto, deducendo: a) che aveva prestato la suddetta garanzia, a favore della debitrice principale (Edilizia Alto Lazio S.a.s.) e nei confronti dell'Istituto bancario ricorrente, solo in relazione ad un'apertura di credito per lire 10.000.000 e ad una operazione di sconto di effetti cambiari per lire 15.000.000; b) che non doveva perciò rispondere al di là di tali importi;
c) che il calcolo degli interessi addebitati era erroneo. Costituitasi, l'opposta contestava il fondamento dell'assunto avversario. ; Il Tribunale di Roma, con sentenza del 4.7/27.8.1996, rigettava l'opposizione. 2 н Avverso la decisione, proponeva appello il RT, segnatamente lamentando che il primo giudice: a) avesse immotivatamente escluso l'applicabilità della legge n.154 del 1992, relativa alle fideiussioni assunte nei confronti degli istituti bancari;
b) avesse omesso di considerare che la creditrice si era limitata ad inviare gli estratti conto al debitore principale, omettendo così di avvisare i fideiussori dell'avvenuto superamento dell'importo del fido concesso e garantito, nonché, comunque, della sopravvenienza di altri e nuovi rapporti bancari;
c) non avesse, infine, neppure considerato che la capitalizzazione degli interessi non poteva ritenersi giustificata alla stregua degli usi bancari. Resisteva nel grado l'appellata, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 15.6/1°.7.1999, accoglieva il gravame stesso e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava il RT fideiussore della debitrice principale per gli importi di lire 20.000.000 e di lire 15.000.000 da quest'ultima dovuti alla creditrice e condannava il medesimo al pagamento in favore della Cassa di Risparmio di Rieti della complessiva somma di lire 35.000.000, oltre gli interessi legali dal 1°.
3.1989. Assumeva detto giudice: a) che le scritture sottoscritte (tra gli altri anche) dall'appellante, nella qualità di garante, relativamente alla concessione delle garanzie in questione, fossero due, quella in data 28.9.1987, per un fido di lire 15.000.000 in favore della 7 debitrice principale, da utilizzarsi mediante castelletto sconto tratte e pagherò, nonché quella in data 2.3.1988, per un fido di lire 20.000.000 in favore della 3 medesima debitrice principale, connessa ad una apertura di credito in conto corrente;
b) che i due contratti di fideiussione risultassero stipulati secondo condizioni uniformi, attuate mediante modulo predisposto unilateralmente dalla Cassa di Risparmio, diviso (ciascuno) in altrettante parti, di cui soltanto la prima risultava contenere la specifica clausola (posta come tale per l'occasione dai contraenti) relativa alla determinazione dell'ammontare della garanzia prestata, laddove le clausole contenute nella seconda parte delle due convenzioni sostanziavano altrettante fideiussioni omnibus, le quali non potevano prevalere sulla determinazione dell'importo massimo assunto in garanzia dall'appellante; c) che le modalità di determinazione del contenuto di ciascuno dei contratti conclusi comportassero, cioè, in via di interpretazione, la prevalenza delle specificazioni espressamente indicate nella prima parte di essi sulle generiche pattuizioni racchiuse nella seconda;
d) che la misura degli interessi risultasse espressamente assunta dalla sola debitrice principale, laddove i medesimi potevano in qualche modo ritenersi richiamati attraverso la generica indicazione contenuta nei contratti di fideiussione;
e) che la straordinaria misura di detti interessi, secondo il principio di correttezza nella formazione e conclusione del contratto, imponesse, tuttavia, l'espressa indicazione della loro misura e non il semplice richiamo alle condizioni stabilite in un diverso contratto, intervenuto tra parti diverse, laddove, del resto, il tenore letterale della clausola contenuta nei contratti di $ riferimento ed il richiamo, ivi contenuto, "alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito" avvalorava il convincimento che si fosse fatta 4 applicazione della capitalizzazione trimestrale di tali interessi, la quale era da ritenere nulla siccome basata su un uso negoziale e non anche su una vera e propria norma consuetudinaria. Avverso la sentenza anzidetta, propone ricorso per cassazione l'Intesabci Gestione Crediti S.p.A., già Intesa Gestione Crediti S.p.A. quale successore a titolo particolare della Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A., deducendo due motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali resiste con controricorso il RT. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve, innanzi tutto, essere dichiarata l'inammissibilità del suddetto controricorso, atteso che la procura a resistere al ricorso per cassazione rilasciata, come nella specie, in calce alla copia notificata di tale ricorso, anziché in calce o a margine del controricorso, rende quest'ultimo appunto inammissibile, mancando la certezza dell'effettivo rilascio del mandato in data anteriore o coeva alla notificazione dell'atto, senza che possa, del resto, ritenersi sufficiente, all'uopo, il mero richiamo generico, contenuto nell'epigrafe del medesimo controricorso in difetto di apposita trascrizione, alla procura conferita in tal guisa, il quale, ferma restando l'inidoneità a consentire la presentazione della memoria ex art.378 c.p.c., resta valido ai soli fini della costituzione in giudizio del resistente e della partecipazione del difensore alla discussione (Cass. 7 aprile 1994, n.3292; Cass. 2 febbraio 1995, n.1240; Cass.25 novembre 1996, n.10441; Cass. 17 dicembre 1999, n.14220; Cass. 21 maggio 2002, n.7432; Cass. 3 giugno 2002, n.7998). ; Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1346, 1349, 1366, 1367, 1370 c.c., nonché 5 degli artt. 1936, 1937, 1938 c.c., con riferimento all'art.360, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., con riferimento all'art.360, n.5, c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n.5, c.p.c., assumendo: a) che la Corte territoriale, nell'esaminare la fattispecie in oggetto e, quindi, la documentazione depositata, ha ritenuto che le scritture, sottoscritte dalla parte nella qualità di garante e relative alla concessione delle garanzie in questione, fossero quelle in data 28.9.1987 nonché 2.3.1988 e che le fideiussioni ed il loro contenuto risultassero autonomamente esplicitati con scritture emesse di seguito alla concessione dei due fidi;
b) che la medesima Corte ha osservato come il contratto apparisse diviso in due parti, di cui solo la prima conteneva la specifica clausola relativa all'ammontare della garanzia prestata, laddove le clausole di cui agli artt.4 e 5 della fideiussione non potevano prevalere sull'importo massimo assunto, in garanzia appunto, dal RT;
c) che, in realtà, i contratti di fideiussione sottoscritti da quest'ultimo sono quelli datati 23.9.1987 e 26.2.1988, con i quali lo stesso ha comunicato alla Cassa di Risparmio di Rieti di costituirsi fideiussore della Edilizia Alto Lazio, mentre, nelle scritture datate 28.9.1987 e 2.3.1988, diverse e successive rispetto alle manifestazioni di volontà di prestare le garanzie sopra indicate, sia il debitore principale sia i garanti hanno espressamente accettato l'applicazione da parte della medesima Cassa, sui concessi crediti, del tasso di interesse superiore alla misura legale e degli eventuali interessi di mora;
d) che tali scritture del 28.9.1987 e del 2.3.1988 riguardano cioè esclusivamente il riconoscimento del tasso di interesse ultra legale e non 6 а possono perciò essere considerate la prima parte del contratto di fideiussione, P come erroneamente asserito dalla Corte di merito, dal momento che gli atti in data 23.9.1987 e 26.2.1988 sono i soli che contengono l'obbligazione fideiussoria e che, in quanto tali, dovevano essere oggetto di esame;
e) che detta Corte ha invece rilevato come il contratto in questione risulti stipulato mediante modulo diviso in due parti, di cui soltanto la prima risulterebbe contenere la specifica clausola relativa alla determinazione dell'ammontare della garanzia prestata;
f) che nulla di quanto sopra corrisponde al vero, nel senso che il contratto di fideiussione (corrispondente al modello ABI) è stato redatto su unico foglio sottoscritto dal fideiussore, onde, nella specie, i contratti sono due, datati rispettivamente 23.9.1987 e 26.2.1988, mentre il modello esaminato dalla Corte e ritenuto come prima parte del contratto di fideiussione costituisce, in realtà, il riconoscimento del tasso di interesse ultra legale senza potere in alcun modo essere considerato atto fideiussorio;
g) che emerge allora inequivocabilmente la illegittima valutazione dei mezzi di prova, la quale ha inciso sul processo logico seguito dal giudice di merito, là dove quest'ultimo ha costruito la propria decisione partendo da presupposti errati, con conseguente applicazione in maniera distorta delle norme di legge relative;
h) che non può perciò non sorgere l'obbligo della Corte di Cassazione di cassare la sentenza impugnata, anche e soprattutto alla stregua delle innumerevoli decisioni in ordine alla validità delle fideiussioni omnibus precedenti alla modifica dell'art. 1938 c.c.. Il motivo non è fondato. 7 Dalla stessa illustrazione che precede, infatti, si evince come le relative censure, all'esame di questa Corte, poggino sopra quanto riportato al capo g), ovvero sulla deduzione della "illegittima valutazione dei mezzi di prova, che ha inciso decisamente sul processo logico seguito dal Giudice di merito, che ha costruito la sua tesi decisionale partendo da presupposti errati con la conseguente applicazione in maniera distorta delle norme di legge relative". Al riguardo, è noto che, qualora con il ricorso per cassazione venga lamentata l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata, erronea o illegittima valutazione di risultanze probatorie, è necessario, allo scopo di consentire alla Suprema Corte il controllo della decisività della risultanza mal valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente la precisi ove occorra, mediante integrale trascrizione di quest'ultima nel ricorso - indicando le ragioni della sua rilevanza e del carattere decisivo di essa, dato che, per il principio dell'autosufficienza del medesimo ricorso per cassazione, tale controllo deve essere consentito al predetto giudice sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 1° febbraio 1995, n.1161; Cass. 13 gennaio 1997, n.265; Cass. 5 aprile 1997, n.2965; Cass. 11 ottobre 1999, n.11386; Cass. 13 settembre 2000, n.12080; Cass. 5 marzo 2003, n.3284). Nella specie, un simile requisito non risulta soddisfatto, atteso che il motivo in esame reca semplicemente delle affermazioni di segno contrario all'assunto che la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione, senza che, tuttavia, figuri riportata in ricorso né l'integrale trascrizione del tenore delle scritture del 23.9.1987 e del 26.2.1988 (là dove alla pagina 15 del ricorso stesso appare un inammissibile rinvio - testimoniato dall'impiego del 8 termine "vedasi" - al "doc.n.15 fascicolo fase monitoria" ed al "doc. n.6 C fascicolo fase monitoria"), né l'integrale trascrizione del tenore delle scritture del 28.9.1987 e del 2.3.1988, così da non permettere a questa Corte, secondo quanto preteso invece dalla ricorrente, di poter apprezzare la mancanza, in capo alle richiamate scritture, del contenuto che a quest'ultime ha ritenuto di attribuire il giudice di merito ai fini della pronuncia della sentenza impugnata. Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.360, n.3, c.p.c., deducendo che la Corte territoriale ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nel senso che il RT, in sede di appello, non ha contestato il tasso di interesse del decreto ingiuntivo stabilito nella misura del 18% e del prime rate, ma soltanto la capitalizzazione trimestrale che è cosa ben diversa, onde del tutto arbitraria è la pronuncia della Corte di Appello che ha ridotto il tasso pattuito tra le parti a quello legale, laddove l'art.25 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.342 ha ritenuto valide ed efficaci le clausole, relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera attuativa. Il motivo è fondato. Giova al riguardo premettere come la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, abbia affermato "Venendo all'esame del secondo motivo di gravame, relativo alla misura degli interessi, quali convenzionalmente convenuti,...In accoglimento del relativo motivo di appello, quale proposto da RT GI, alla banca appellata vanno...riconosciuti i soli interessi legali....". Così argomentando, detto giudice, essendo stato chiamato, attraverso la 9 doglianza di cui al "relativo motivo di appello", a pronunciare (solo) sulla capitalizzazione degli interessi, secondo quanto traspare dalla stessa narrativa della sentenza impugnata ("L'appellante lamentava che il Tribunale...neppure aveva considerato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi non poteva ritenersi giustificata alla stregua degli usi bancari”), ha: 1) per un verso, con apprezzamento che si sottrae di per sé a censura stante l'insufficienza del riferimento, contenuto in ricorso, all'art.25 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.342 (essendo stata quest'ultima disposizione, segnatamente per quanto attiene al terzo comma, dichiarata costituzionalmente illegittima, per eccesso di delega ex art.76 della Costituzione, dal Giudice delle leggi con la sentenza n.425 del 17.10.2000), riconosciuto la nullità della clausola che prevede appunto la capitalizzazione trimestrale degli interessi (pattuita per mezzo dell'art. 7 del contratto di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi in data 25.9.1987, richiamata dall'art. 7 del contratto di fideiussione); 2) per altro verso, tuttavia, deciso che "alla banca appellata vanno...riconosciuti i soli interessi legali", così trascurando di considerare i limiti delle censure sottoposte al suo esame, relative, come si è detto, al solo profilo che riguarda il sistema della capitalizzazione trimestrale degli interessi, senza che, del resto, la riconosciuta nullità di tale sistema, il quale attiene alle modalità di calcolo degli interessi medesimi, non già alla misura (convenzionale) del tasso corrispondente, implichi la nullità altresì di siffatta misura e postuli, quindi, la sostituzione di diritto di quest'ultima con la misura legale. Pertanto, il primo motivo del ricorso deve essere rigettato, mentre il secondo merita accoglimento, onde la sentenza impugnata va cassata in 10 relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, affinché detto giudice, uniformandosi ai principi sopra enunciati, provveda a determinare nuovamente gli effetti, sul computo degli anzidetti interessi, della riconosciuta nullità della capitalizzazione trimestrale di questi ultimi.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Cote di Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2003. AL/PRESIDENTEO ES Hele & Wee L'ESTENSORE Pas Giusion IL CANCELLIERE Locenes Matkaly CORTE SUPREMA DI CASSATIONS Prima Sezione Civile Depositato in Cancellera 15 OTT. 2003 it IL CANCELLER CORTE SUPREMA CASSAZIONE Slatest reparazione _ presso l'Agenzia dale Entrate di Roma 2 il 23-1.04 1892 versate € Ste 4 al n. apposta in calce/alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002). даже