Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità è inammissibile il controricorso allorché la procura al difensore sia stata rilasciata in calce alla copia del ricorso principale notificato, poiché in tal caso viene meno qualsiasi garanzia che essa sia stata conferita in data anteriore o coeva a quella della notificazione dell'atto di resistenza.
Commentario • 1
- 1. Il giudizio abbreviato: Gli atti utilizzabili e le nullità non sanabili.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 dicembre 2021
L'imputato, con la scelta del giudizio abbreviato, in cambio di un trattamento sanzionatorio più favorevole in caso di condanna ed accettando di esercitare il proprio diritto alla difesa nelle forme più limitate, previste per l'udienza preliminare, conferisca al giudice il potere di definire il processo allo stato degli atti, senza, quindi, l'osservanza delle prescrizioni imposte per il dibattimento. Ne consegue che al suddetto giudizio non è riferibile il divieto di utilizzazione degli atti indicati nell'art. 514 c.p.p. (letture vietate). Del resto, se così fosse, sarebbe privo di significato il riferimento "allo stato degli atti", in quanto esso ha per oggetto proprio la documentata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7432 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 4115 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto:
DA
CO NT E CO LU, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Luigi Scrosati e Annarosa Corselli da Busto Arsizio, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46 Pal. 4^, sc. B (studio Giammarco Grez), per procura a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, in persona del sindaco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Munari da Busto Arsizio e Ezio Spaziani Testa da Roma, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 146, per procura in calce alla copia notificata del ricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, 1^ Sez. civ., n. 120, del 30 novembre 1999 - 25 gennaio 2000. Udita, all'udienza del 15 febbraio 2002, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Scandigli con delega, per il controricorrente, che insiste per il rigetto del ricorso e il P. M. Dott. Orazio Frazzini, che chiede l'accoglimento del 4^ motivo di ricorso, con assorbimento degli altri.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Busto Arsizio accoglieva, con sentenza 26 marzo 1993, la domanda di TI e NL CC nei confronti del locale comune, di risarcimento danni per occupazione illecita e acquisizione per accessione invertita di un loro terreno di mq. 3244,67, condannando l'ente locale, in base al valore venale delle aree di L. 80.000 a mq., rilevato da vendite di terreni vicini e simili a L. 100.000 a mq., a pagare la somma di L. 298.948.800, delle quali L. 39.400.000 per la diminuzione di valore del 50% del residuo suolo di mq. 985, oltre agli interessi legali e rivalutazione dal 12 marzo 1985 data dell'acquisizione alla sentenza e ai soli interessi da questa fino al saldo.
Il comune di Busto Arsizio proponeva appello per l'eccessiva e immotivata stima delle aree occupate per il valore di L. 80.000 a mq., proposto dal c.t.u. per un erroneo uso del metodo di stima analitico, che non aveva tenuto conto dell'ubicazione periferica dell'area, vicina ad un cimitero con vincoli di rispetto, e della destinazione urbanistica ad attrezzature di interesse comune;
scorretta era stata anche la comparazione con il prezzo di un terreno degli appellati che aveva destinazione urbanistica diversa, avendo il comune pagato per aree omogenee L. 12.600/mq. nel 1987. Gli appellati in via incidentale avevano chiesto di elevare il valore venale del terreno a L. 100. 000 a mq., dato che per questo prezzo il comune aveva pagato terreni simili a quelli di cui è causa agli stessi istanti due anni prima;
nominato nuovo c.t.u. la Corte, con sentenza 25 gennaio 2000, ha accolto parzialmente il gravame principale e rigettato l'incidentale, condannando il comune alle spese del grado. La Corte di appello, rilevata la natura illecita dell'accessione invertita verificatasi, in applicazione dei sopravvenuti commi 6 e 7 bis dell'art. 5 bis L. 359/92 (artt. 1, comma 65 L. 28 dicembre 1995 n. 549 e 3, comma 65, L. 23 dicembre 1996 n. 662), aderendo alle conclusioni del c.t.u. nominato in secondo grado, ha fissato il valore venale del terreno edificabile in L. 161.635.992, determinando in L. 113.594.000 l'indennità anche per la diminuzione di valore del residuo e rivalutandola dal 18 marzo 1985, data dell'illecito, alla sentenza in L. 212.400.000, oltre agli interessi sulla somma annualmente rivalutata fino al saldo.
Per la cassazione di questa sentenza, hanno proposto ricorso TI e NL CC, con quattro motivi illustrati da memoria e il comune di Busto Arsizio s'è difeso con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità del controricorso che richiama una procura in calce al ricorso notificato, la cui anteriorità rispetto alla difesa del comune non è sicuramente accertabile per cui deve escludersene la specialità, con conseguente inammissibilità della difesa (Cass. 17 dicembre 1999 n. 14220, 10 marzo 1995 n. 2815).
1. I primi tre motivi di ricorso, relativi a vizi logici e giuridici nella valutazione delle aree operata dalla Corte d'appello e all'omessa e insufficiente motivazione sul punto, vanno esaminati insieme.
Con il primo si deduce violazione degli artt. 5 bis, comma 7 bis, della L. 359/92, 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 28 L. 17 agosto 1942 n. 1150 e 8 e 10 della L. 765 del 1967; il secondo motivo denuncia le medesime violazioni di cui sopra, con quella delle norme tecniche e di attuazione del P.R.G. n. 75 del 1978 del comune di Busto Arsizio;
il terzo lamenta violazione degli artt. 116 e 117 c.p.c.
1.1. Il ricorso rileva anzitutto l'ingiustizia dell'applicazione retroattiva dei criteri di liquidazione del danno di cui alla legge finanziaria del 1996 a un illecito del 1985 e censura l'iter logico seguito dalla Corte territoriale per liquidare il valore di mercato del terreno fondato sulla sola relazione del c.t.u. di secondo grado senza considerare quella del consulente del tribunale, con violazione dell'art. 116 c. p.c., che impone di valutare ogni elemento di prova. Nell'aderire alle conclusioni del proprio c.t.u., superato il metodo comparativo del primo grado, i giudici d'appello pervengono ad un valore che non considera i prezzi di vendite rilevati in 1^ grado di L. 100.000 a mq., ritenendo obbligatori i Piani di lottizzazione, con una riserva di aree per attrezzature pubbliche e la conseguente riduzione di valore del suolo.
Peraltro le Norme tecniche di attuazione della variante del P.R.G. sono state applicate erroneamente dalla Corte, perché adottate nel 1984 (prima dell'illecito del 1985) e approvate solo nel 1987; la legge 765 del 6 agosto 1967 prevede l'obbligo di piano di lottizzazione solo per aree interamente inedificate o edificate in parte, per le quali è necessario il raccordo con il preesistente aggregato abitativo o il potenziamento delle opere di urbanizzazione;
il vincolo lottizzatorio, esclude la costruzione con concessione edilizia singola, usata invece per realizzare l'opera per la quale è avvenuto l'esproprio.
Il c.t.u. ha applicato la variante al P.R.G. adottata nel 1984 e inefficace all'atto dell'acquisizione illecita, per la quale vi era un obbligo di lottizzazione per aree non inferiori a mq. 5000; se si esclude l'obbligo lottizzatorio, la stessa Corte afferma che il valore sarebbe stato corrispondente a quello rilevato dal tribunale e proposto dai ricorrenti di L. 100.000 a mq., senza considerare alcuni dati comparativi, come una compravendita del 1989 per L. 190.000 a mq. con esclusione di omogeneità delle situazioni e delle condizioni di mercato fra le aree comparate, e determinando l'indennità sulla base di un valore astratto e non di quello venale dell'area.
1.2. In secondo luogo i ricorrenti rilevano come le Norme tecniche di attuazione della variante al P.R.G. di Busto Arsizio del 1978 applicabili, distinguono i piani esecutivi d'iniziativa pubblica dai piani privati e dagli altri di lottizzazione convenzionata, relativi a contesti di aree inedificate di almeno 10.000 mq. e soggetti a identici indici d'edificabilità delle N.T.A. del 1984; la Corte di merito ha applicato d'ufficio quest'ultima variante in violazione all'art. 115 c.p.c. sull'iniziativa di parte per i mezzi di prova e senza tener conto degli indici di edificabilità di 3 mc. a mq. dei piani privati, che avrebbe comportato un'edificabilità superiore a quella posta a base del valore accertato.
Anche le aree inedificabili per rispetto a vincoli di lottizzazione si valutano, come sancito in altre sentenze della stessa Corte di Milano, a L. 13.500 a mq.
1.3. Infine con il terzo motivo di ricorso, i CC deducono l'omessa considerazione di prezzi rilevabili in atti da usare per la comparazione, come le vendite CC-Eurocasa (L. 100.000 al mq.) e Rimoldi-Pira. Cos. Edilizia s.p.a. (L. 189.900 a mq.), dai quali è assai lontano il prezzo inferiore a L. 50.000 a mq. fissato al 1985 dal c.t.u.
2.1. La sentenza impugnata (pagg. da 3 a 8) motiva in ordine al valore di mercato del suolo da lei accertato in aderenza a quanto concluso dal c.t.u. nominato in appello ed applica l'art. 5 bis della L. 359/92, commi 6^ e 7 bis, pervenendo ad un valore minore di quello proposto dagli appellati, che essa avrebbe condiviso, in assenza di vincolo lottizzatorio. La valutazione della Corte di appello supera le deduzioni degli appellati e le conclusioni del consulente del tribunale, perché detto vincolo lottizzatorio, riducendo l'area edificabile delle superfici per attrezzature pubbliche, comporta che solo mq. 1723 (su 3244 occupati) siano concretamente edificabili e quindi se il valore complessivo dell'area si applicasse solo a tali superfici utili per l'edificazione, si perverrebbe ad un prezzo unitario di circa L. 90.000 al mq. simile a quello proposto dai CC e superiore a quello del consulente del tribunale.
La sentenza non applica il vincolo di lottizzazione di cui alla variante approvata nel 1987 ma quello già vigente sin dal 1978 (variante approvata con delibera G.r. 30.5.78 n. 2./16360), per il quale "i piani esecutivi di iniziativa pubblica" come quello relativo all'opera realizzata dal comune con l'esproprio prevedono lotti minimi di mq. 10.000 con i medesimi standards di cui alla successiva variante del 1987, per cui l'edificabilità accertata non è stata certamente inferiore a quella consentita è anche per tale profilo la decisione di merito è motivata e condivisibile.
Non v'è stata errata applicazione di vincoli lottizzatori e la Corte ha accertato che le aree erano inedificate, per cui i piani di lottizzazione potevano applicarsi ai sensi della L. 765 del 1967, non avendo rilievo la concessione per opera singola adottata per costruire l'opera per la quale è avvenuto l'esproprio; pure le Norme tecniche d'attuazione della variante del 1978 contenevano standards d'edificabilità comportanti percentuali di costruzioni identiche a quelle applicate dalla Corte di merito e quindi anche per tale profilo il primo motivo di ricorso è infondato.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso, sull'onere di prova a carico delle parti, è infondato perché il P.R.G., per il suo carattere normativo, può essere utilizzato dai giudici indipendentemente dalle prospettazioni delle parti e la Corte ha tenuto conto di una valutazione dell'area per piani di utilità privata, dato che la destinazione a piano d'utilità pubblica è vincolo per l'esproprio del quale non può tenersi conto in sede di stima dell'indennità e la stessa cubatura realizzabile indicata dal c.t.u. (mc. 7029) per un'area utilizzabile assai minore di quella di mq. 3244 occupata (mq. 1723) comporta un indice superiore a 4 mc. a mq., con edificabilità maggiore di quella pretesa dai ricorrenti e conseguente più alto valore riconosciuto alle aree dalla sentenza impugnata. Sono invece questioni di fatto inammissibili in questa sede quelle della misura delle aree libere a disposizione, che secondo la Corte, sono quelle che la legge 765 del 1967 impone, mentre non ha rilievo la concessione per il singolo fabbricato ottenuta dal comune per realizzare una casa per anziani, per l'irrilevanza del vincolo per piani pubblici e dei modi in cui l'ente locale ha edificato l'opera oggetto di causa.
Il metodo utilizzato dalla Corte di Appello di un unico valore complessivo dell'intera area cerca conferma nel ridurre la superficie utilizzabile in concreto, per pervenire in questi limiti ad un valore simile a quello proposto dagli espropriati e superiore a quello accertato in primo grado dal c.t.u.; sembra ovvio che il metodo analitico di stima, in quanto fondato sulla volumetria in astratto edificabile, non può distinguere un prezzo delle aree concretamente utilizzabili da quello per spazi inutilizzati.
Anche il secondo motivo di ricorso è quindi infondato.
2.3. La Corte precisa che, senza la sottrazione delle aree da destinare ad attrezzature urbane, il corrispettivo previsto per le aree effettivamente edificabili (L. 161.635.992 per mq. 1723) dimostrerebbe un prezzo di mercato di circa L. 90.000 a mq., analogo a quello di L. 100.000 riscosso nella vendita CC-Pavia Eurocasa del 1987 "atteso un incremento valutativo del tutto congruo del 5% annuo" (pag. 4 sentenza). Relativamente all'atto del 1989 e al prezzo in quella sede dichiarato di L. 190.000 al mq. secondo la Corte si tratta di valori "suscettibili di essere influenzati da variabili non agevolmente controllabili sul piano della omogeneità e delle condizioni di mercato" e ritiene più corretta l'adozione di un criterio analitico deduttivo in base ai costi di trasformazione dell'area acquisita. Anche il terzo motivo del ricorso deve quindi essere rigettato.
3. È poi dedotta, con il quarto motivo di ricorso, la violazione del comma 7 bis dell'art. 5 bis L. 359/92 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo provato chi ha chiesto l'applicazione di questa norma l'esistenza d'una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità, dato che l'eventuale annullamento di quest'ultima comporta l'inapplicabilità del citato comma 7 bis, quale effetto dell'omessa indicazione, nell'approvazione del progetto, dei termini del procedimento espropriativo e degli altri dei lavori. La Corte riconosce la dichiarazione implicita di pubblica utilità nell'approvazione del progetto, circostanza incontestata dai CC nei due gradi di giudizio e rileva che l'incompletezza e invalidità della declaratoria è stata eccepita nella sola memoria di replica dai CC, dopo le conclusioni e tardivamente;
per i ricorrenti, poiché solo dopo l'ordinanza collegiale del 10 marzo 1998, s'è posto il problema dell'applicabilità dello jus superveniens e del comma 7 bis dell'art. 5 bis della L. 359/92, solo dopo questa data, andava rilevata la situazione particolare della carenza della dichiarazione di pubblica utilità, e comunque il problema non era l'esistenza di questa ma il perdurare dei suoi effetti, mentre per l'art. 2697 c.c. onus probandi incumbit ei cui dicit dovendosi applicare le norme sopravvenute per l'esproprio e non necessariamente per il risarcimento danni.
4.1. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato;
esso anzitutto sposta l'onere della prova, a seguito della dimostrazione incontestata dal comune dell'esistenza della dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto esecutivo dell'opera per la cui realizzazione è avuta l'occupazione, dei fatti impeditivi o ostativi dell'acquisizione, quali sarebbero state le circostanze evidenzianti l'invalidità o la perdita d'efficacia della stessa dichiarazione, che incombeva ai ricorrenti di provare;
anche il quarto motivo è quindi infondato.
Sarebbe incoerente con la causa l'eventuale accoglimento del presente motivo di ricorso, non potendosi pretendere, dai ricorrenti che invece in tali sensi hanno agito, il risarcimento dei danni per l'acquisizione dell'area e contestualmente dedurre l'esistenza di un'occupazione usurpativa incompatibile con l'accessione invertita, che è invece a base delle domande dei ricorrenti e anche dei primi tre motivi del ricorso.
L'inammissibilità del controricorso e il rigetto del ricorso determinano reciproca soccombenza delle parti e la totale compensazione delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002