Sentenza 28 maggio 1999
Massime • 1
L'evento del reato di cui all'art. 57 cod. pen., giusto l'art. 40 cpv. cod. pen., è quello che, cagionato dall'autore della pubblicazione, il direttore responsabile del periodico, omettendo il controllo, non ha impedito. Pertanto, in caso di assoluzione dell'imputato di diffamazione, autore di un articolo, perché il fatto non costituisce reato, allorché il direttore sia imputato solo dell'omesso controllo del suo tenore, non può ritenersi sussistente, ancorché ai soli effetti civili, la sua condotta omissiva qualificata circa i titoli, e gli elementi iconografici di contorno per se stessi, per i quali non è stata formulata autonoma imputazione a carico dei diretti responsabili, diversi dall'autore dell'articolo. (Nella fattispecie accanto all'articolo era stata pubblicata una "mappa, clan per clan, nome per nome", non oggetto di imputazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/1999, n. 8118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8118 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. IU V. PANDOLFO Presidente del 28/5/99
1. Dott. Alfonso MALINCONICO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio TOTH Consigliere N. 1185
3. Dott. Mario ROTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Paolo BRUNO Consigliere N. 41901/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto per ON AN, n. Milano il 14.1.55 Avverso sentenza 9.3.98 C. A. MILANO Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. ROTELLA Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. V. VERDEROSA che ha concluso per annullamento senza rinvio. - ritenuto -
1. - BE AN, TO UC e OR LD sono stati imputati del delitto di cui agli artt, 595 CP - 13 e 21 L.47/48, perché nell'articolo intitolato "Duomo d'onore". pubblicato su "Panorama" del 22.9.91, illustrando il fenomeno della mafia nel milanese e riferendo di divisione del territorio in zone d'influenza dei vari clan, con l'asserzione che in Brianza e a Monza sono estremamente influenti i fratelli SP, originari di Montebello Ionico, sul conto dei quali la polizia ha sempre avuto forti sospetti mai tramutati in accuse precise, offendevano la reputazione di PI LO, TO, TO e IU (separatamente querelanti).
AN ON è stato imputato a titolo di cui all'art. 57 CP perché, quale direttore responsabile del settimanale, ometteva di esercitare sul contenuto dell'articolo, il controllo necessario ad impedire che, con esso, fosse offesa la reputazione dei fratelli PI, cui venivano attribuiti i fatti indicati nell'imputazione elevata a carico dei tre autori.
Il Tribunale di Milano con sentenza 24.1.94 assolveva gli articolisti perché il fatto non costituisce reato ed il direttore perché il fatto non sussiste.
La c.a., su impugnazione delle p.c., p.o. menzionate, qualificato l'appello ex art. 576 CPP nei confronti di MO, dichiara la sussistenza dei reato ai soli effetti civili e condanna MO al risarcimento del danno, liquidato in complessive L. 10.000.000 per ciascuna p.c., confermando nel resto la sentenza appellata, per via non del testo dell'articolo, ma del titolo e di una mappa di cui era corredato, che additavano i PI quali mafiosi di rango (cfr. pg. 13 sent.: "sono infatti contraddistinti col colore rosso, riservato - come spiega la didascalia - ai clan più numerosi e in espansione di origine calabrese ... e la mappa è in stretta correlazione con i titoli, 'Mafia a Milano', 'si sono spartiti il mercato del crimine... Ecco una mappa, clan per clan, nome per nome'").
2. - Con il ricorso per MO, si denuncia: 1^ - violazione art.522 CPP, perché il capo d'imputazione fa riferimento al solo contenuto dell'articolo, che non è comprensivo dei diverso ed autonomo fatto della pubblicazione della mappa e della titolazione;
2^ - violazione art. 568 CPP in relazione art. 591 CPP, perché l'atto d'impugnazione è stato qualificato dalle p.c. come gravame ex art. 577 CPP, che concerne la diffamazione e non il reato di omesso controllo del d.r.. La corte, attribuendo all'atto il contenuto di appello ai sensi dell'art. 576, ha violato il principio di conservazione dell'atto, che si applica allorché vi sia divergenza tra denominazione formale attribuita all'impugnazione e contenuto sostanziale dell'atto e questa sia riconducibile ad un mero errore di attribuzione del "nomen iuris"; 3^ - violazione artt. 576, 538, 562, in relazione art. 691 CPP, per la condanna al risarcimento dei danni a favore delle p.c. direttamente quantificati, perché in assenza di impugnazione del p.m., dell'inefficacia ritenuta dell'appello ai fini penali, e la conferma nel resto della sentenza 1^ grado, l'assoluzione ha acquisito efficacia di giudicato. La statuizione di condanna al risarcimento e maggiormente alla liquidazione, è subordinata nel codice di rito alla pronuncia di condanna penale e la p.c. può ex art. 576 CPP ottenere un diverso accertamento, che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell'azione civile, non ottenere direttamente dal giudice penale una condanna al risarcimento dei danni (cfr. Cass., Sez. I, aprile 97, Giampaolo, in Cass. pen. 1998, p. 1149 - rectius: p.m. in proc. Giampaolo ed altri, CED rv.207589 ); 4^ - violazione art. 122 CPP in relazione artt. 576 e 591 CPP, perché l'appello della p.c. è comunque inammissibile, non essendo il difensore che l'ha proposto munito di mandato ad impugnare, e cioè di procura ex art. 122 CPP, ovvero atto pubblico o scrittura privata autenticata;
5^ - violazione artt. 12513, 546 CPP, vizio di motivazione, perché la motivazione ricollega erroneamente l'efficacia diffamatoria a titoli in realtà solo illustrativi dell'oggetto dell'inchiesta giornalistica e privi, di per sè di alcun riferimento diretto ai fratelli PI. Analogamente la mappa, utilizzata a scopo iconografico, è elemento accessorio del dato testuale, che riassume in modo sintetico, ed il riferimento del cognome PI è pertinente al concetto di collocazione geografica e l'uso del colore rosso identifica solo il luogo d'origine, Montebello Ionico, adottato per indicare i calabresi di maggiore carica espansiva criminale sul territorio. 3. - È fondato ed assorbente il 1^ motivo. La sentenza è erronea, in quanto, assolvendo gli autori dell'articolo, pronuncia condanna del direttore per fatto diverso da quello imputatogli in relazione al suo stretto tenore. L'evento del reato di cui all'art.57 CP, giusto l'art. 40 cpv. CP, è quello che, cagionato dall'autore della pubblicazione, il direttore responsabile del periodico, omettendo il controllo, non ha impedito. Pertanto, in caso di assoluzione dell'imputato di diffamazione, autore di un articolo, perché il fatto non costituisce reato, allorché il direttore sia imputato solo dell'omesso controllo del suo tenore, non può ritenersi sussistente, ancorché ai soli effetti civili, la sua condotta omissiva qualificata circa i titoli, e gli elementi iconografici di contorno per se stessi, per i quali non è stata formulata autonoma imputazione a carico dei diretti responsabili, diversi dall'autore dell'articolo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, nella parte in cui condanna MO AN, agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 1999