Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2019, n. 1842
CASS
Sentenza 19 dicembre 2019

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In tema di estradizione per l'estero, la Corte di appello, a seguito dell'accoglimento della domanda di consegna, deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, non dovendo anche valutare le esigenze cautelari cui la misura è subordinata, a norma dell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., solo quando sia emessa prima della sentenza favorevole all'estradizione.

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2021

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2021

    In tema di estradizione per l'estero, dopo una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, la Corte di appello deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, senza possibilità di una successiva revoca del provvedimento cautelare sulla base della dedotta insussistenza del pericolo di fuga, non assumendo più alcun rilievo, in questa fase, le esigenze cautelari cui la misura è subordinata, a norma dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., quando è emessa prima della sentenza favorevole all'estradizione. Corte di Cassazione Sez. 6 Penale Sent. Num. 38171 Anno 2021 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2019, n. 1842
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1842
Data del deposito : 19 dicembre 2019

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