Sentenza 19 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la Corte di appello, a seguito dell'accoglimento della domanda di consegna, deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, non dovendo anche valutare le esigenze cautelari cui la misura è subordinata, a norma dell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., solo quando sia emessa prima della sentenza favorevole all'estradizione.
Commentari • 2
- 1. Custodia cautelare estradizionale e poteri ministeriali (Cass. 23252/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2021
Per l'applicazione di una misura cautelare la richiesta ministeriale dopo decisione favorevole all'estradizone non è vincolante per l'autorità giudiziaria, dovendo la misura cautelare essere comunque disposta in vista delle specifiche esigenze cautelari afferenti al procedimento di estradizione. La previsione di un'automatica restrizione della libertà personale dell'estradando, che prescinda cioè dalla possibilità per il giudice di procedere a valutazioni individualizzate, verrebbe infatti a contrastare sia con l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari limitative della libertà personale, ispirato ai principi di …
Leggi di più… - 2. Estradizione concessa, per custodia cautelare basta richiesta del Ministero? (Cass. 38171/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2021
In tema di estradizione per l'estero, dopo una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, la Corte di appello deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, senza possibilità di una successiva revoca del provvedimento cautelare sulla base della dedotta insussistenza del pericolo di fuga, non assumendo più alcun rilievo, in questa fase, le esigenze cautelari cui la misura è subordinata, a norma dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., quando è emessa prima della sentenza favorevole all'estradizione. Corte di Cassazione Sez. 6 Penale Sent. Num. 38171 Anno 2021 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2019, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2019 |
Testo completo
0 1 842-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2236/2019 ANGELO COSTANZO Presidente CC 19/12/2019- STEFANO MOGINI R.G.N. 45122/2019 PIERLUIGI DI STEFANO MA IC -Relatore ANGELO CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL BE nato il [...] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha deliberato in senso favorevole all'estradizione di BE AJ richiesta dalla Autorità della Repubblica di Albania in quanto destinatario di mandato di arresto emesso in seguito alla sentenza n. 103 del 24.5.2018 del Tribunale di Primo Grado presso la Corte di Assise di Tirana che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di estorsione mediante minaccia, previsto dall'art. 109/b del Codice penale della Repubblica di Albania, commesso in data 24.3.2017, e - su richiesta del Ministro - ha contestualmente disposto nei confronti del predetto la applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
2. Avverso la sentenza e la contestuale applicazione della misura cautelare propone ricorso per cassazione il difensore dell'estradando deducendo:
2.1. Vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'art. 705 cod. proc. pen. in relazione alla decisione favorevole all'estradizione per difetto del necessario accertamento di responsabilità penale e, in ogni caso, per mancanza di una specifica valutazione da parte della Corte di appello in ordine alla gravità indiziaria non bastando al riguardo l'operato rinvio per relationem alla decisione albanese. Inoltre, manca qualsiasi valutazione in ordine alla causa ostativa prevista dall'art. 705 comma 2 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla adeguatezza del sistema carcerario albanese a garantire che l'interessato non verrà alla consegna sottoposto ad un trattamento inumano o degradante. Ancora, risulta violato l'art. 705, comma 2 lett. c) bis, cod. proc. pen. non essendosi valutate le condizioni di salute dell'estradando, affetto da disturbo di tossicodipendenza medio-grave da uso di eroina e cocaina, in relazione al quale il Magistrato di sorveglianza di Pescara, con riferimento a titolo esecutivo italiano, ha disposto al misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. n. 309/90 presso comunità terapeutica.
2.2. Quanto alla applicazione della misura coercitiva della custodia 1 I in carcere si deduce vizio cumulativo della motivazione in relazione alla automaticità della sua applicazione in assenza di valutazioni in ordine alla gravità indiziaria ed alle esigenze cautelari. La Corte non ha valutato la circostanza della avvenuta concessione della misura alternativa e della correlate esigenze di cura nonché della esclusione da parte del Magistrato di Sorveglianza del pericolo di fuga. Inoltre, si deduce ed - allega la presenza di forti e stabili riferimenti familiari dell'estradando. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, quando non genericamente proposto.
2.1. Quanto alla valutazione della gravità indiziaria, il motivo è manifestamente infondato in relazione alla specifica verifica svolta dalla Corte di appello a riguardo degli elementi di prova posti a carico del ricorrente (dichiarazioni della parte offesa ed elementi di prova posti a base della sentenza di condanna).
2.2. Quanto alla valutazione delle condizioni ostative:
2.2.1. Quanto al trattamento penitenziario la deduzione è del tutto genericamente proposta non essendo state allegati concreti elementi a riguardo neanche in sede di merito, dovendosi riaffermare che in tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., incombe sull'estradando l'onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona (Sez. 6 n. 11492 del 14/02/2019, LIA ACHILLE, Rv. 275166).
2.2.2. Quanto alle condizioni di salute ed alle ragioni poste a base del provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, il motivo è manifestamente infondato in quanto ancorchè la causa di rifiuto prevista dall'art. 705, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4 della legge 3 ottobre 2017, n. 149, può trovare applicazione non solo nel caso in cui nello Stato richiedente non sia possibile assicurare cure mediche all'estradando, ma anche quando la procedura di estradizione sia in sé suscettibile di comportare un pregiudizio per le sue condizioni di 2 salute, è stato chiarito che sussiste tale pregiudizio non in presenza di qualsiasi ripercussione negativa per la salute del predetto, ma quando possano derivare dall' estradizione conseguenze di eccezionale gravità, cioè effetti patologici importanti e oggettivamente riscontrabili (Sez. 6 n. 1354 del 27/11/2018, FIORETTI GENNARO, Rv. 274837), conseguenze manifestamente non riscontrabili, né dedotte, nel caso di specie.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato trattandosi di misura cautelare disposta su richiesta del Ministro contestualmente alla sentenza favorevole alla estradizione in quanto in tema di estradizione per l'estero, dopo una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, la Corte di appello deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, senza possibilità di una successiva revoca del provvedimento cautelare sulla base della dedotta insussistenza del pericolo di fuga, non assumendo più alcun rilievo, in questa fase, le esigenze cautelari cui la misura è subordinata, a norma dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., quando è emessa prima della sentenza favorevole all'estradizione (Sez. 6, n. 15161 del 18/03/2014, Imperiale, Rv. 260880).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro duemila in favore della cassa delle ammende.
5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui agli artt. 94, comma 1 ter e 203 disp. att. cod. proc. pen. Я 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. e di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen. Così deciso il 19.12.2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Costanzo Angelo Capozzi 62 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 GEN 2020 INCAS IL CANCELLIERE E. Patrizia Di Laurenzio