Sentenza 22 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2002, n. 7505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7505 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
0 75 0 5 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE NOTALO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 22351/99 - Rel. Consigliere Cron. 20861 Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep.1534 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 19/03/02 Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere - -Richiesta copia ha pronunciato la seguente dal Sig. per diritti € SENTENZA 22 07 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: CA NT, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato 0.77 1.1500 RICCARDO MANGANI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
TO DR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TORINO 122, presso lo studio dell'avvocato CARMELO dall'avvocato SERGIO TO, giustaCOMEGNA, difesa delega in atti;
2002 controricorrente ---- avverso la sentenza n. 755/98 della Corte d'Appello di 439 -1- CA, depositata il 29/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato COMEGNA per delega dell'Avv.TO depositata in udienza, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 24 settembre 1992 ON IA conveniva davanti al Tribunale di IA il notaio Adriana Fiorito ed esponeva: -che in data 7 dicembre 1990 aveva acquistato da AN AR, quale amministratore e legale rappresentante della Auto Luck s.r.l., procuratore speciale di AN AI, un' autovettura di proprietà di quest'ultimo per il prezzo di lire 4.800.000; -che successivamente, essendo AN AI stato dichiarato fallito già in data 4 luglio 1990, aveva 1'autovettura in questione aldovuto restituire fallimento;
sulla base di tali premesse chiedeva la condanna del notaio Adriana Fiorito, che aveva autenticato la dichiarazione di vendita in data 7 dicembre 1990, al risarcimento dei danni. Il notaio Adriana Fiorito, costituitasi, contestava il fondamento della domanda, che veniva accolta dal Tribunale di IA con sentenza in data 24 luglio 1996. Il notaio Adriana Fiorito proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di IA 3 con sentenza in data 29 settembre 1998. In sostanza i giudici di secondo grado rilevavano che la vendita era intervenuta in data anteriore al dicembre 1990 per effetto del consenso manifestato dal mandatario di AN AI e da ON IA e che la dichiarazione unilaterale autenticata in tale data era servita soltanto ai fini della trascrizione della vendita, conclusasi senza l'intervento del notaio. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione ON IA, con due motivi. Resiste con controricorso Adriana Fiorito. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce, innanzitutto, che la responsabilità del notaio avrebbe dovuto essere affermata per violazione dell'art. 54 r.d. 10 settembre 1914 n. 1326 o dell'art. 28 1. 16 febbraio 1913 n. 89. La doglianza è infondata. Non viene, infatti, chiarito quale sarebbe la rilevanza dell'art. 54, cit., che prevede che il notaio non può rogare atti nei quali intervengano persone che non siano assistite о autorizzate nel modo espressamente previsto dala legge, o dell'art. 28, cit., che vieta al notaio di ricevere atti 4 espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume ° all'ordine pubblico, norme sicuramente di natura eccezionale, con riferimento ad una fattispecie in cui si imputa ad un notaio che aveva ricevuto un atto nel quale era intervenuto un mandatario di non avere accertato che il mandante era fallito. Sostiene, poi, il ricorrente che gli stessi obblighi gravanti sul notaio in occasione della stipulazione di un atto pubblico valgono anche per l'autentica di scritture private. La doglianza è infondata per l'assorbente considerazione che nella specie i giudici di merito hanno negato ogni rilevanza causale alla attività professionale espletata dal notaio Adriana Fiorito in relazione al danno subito da ON IA (conclusione di una vendita inefficace perché il venditore era fallito), ritenendo che il danno in questione era ricollegabile ad una attività negoziale alla quale era rimasto estraneo il notaio, il cui intervento professionale era stato richiesto solo ai fini della trascrizione. Il ricorrente tenta di superare tale ostacolo sostenendo testualmente: Sul piano del rapporto eziologico, il comportamento del notaio ha 5 indubbiamente inciso sulla determinazione del pregiudizio subito dal ricorrente, atteso che 10 stesso, edotto sull'inefficacia dell'atto, anziché dare esecuzione al contratto avrebbe potuto agire immediatamente nei confronti del suo dante causa recedendo dall'accordo (si fa menzione che per consolidata prassi negoziale il pagamento del prezzo avviene all'autentica della firma del venditore), о comunque non essere costretto a restituire il bene al fallimento considerato che tale risultato è dipeso esclusivamente dalla trascrizione nei registri del P.R.A. (tralaltro nessun obbligo ricadeva in tal senso in саро all'acquirente). Si tratta di considerazioni che, a tacer d'altro, si basano su circostanze che non risultano dagli atti (pagamento del prezzo al momento dell'autentica della dichiarazione unilaterale del venditore;
acquisizione, da parte del curatore fallimento, della conoscenza della vendita solo per effetto della trascrizione della scrittura privata che il notaio non avrebbe dovuto autenticare). Con il secondo motivo il ricorrente deduce che se il notaio avesse consultato l'elenco dei falliti, suo possesso, il che rientrava nella normale in 6 diligenza connessa all'espletamento della attività professionale, si sarebbe accorto che AN AI non poteva più disporre della autovettura. Anche tale motivo è infondato. A prescindere dal fatto che è da dimostrare che il notaio fosse effettivamente in possesso dell'elenco idei falliti, va ancora una volta ribadito che giudici di merito hanno ricollegato il danno subito da ON IA non alla autenticazione della dichiarazione di vendita emessa dal procuratore del fallimento, ma alla precedente conclusione della vendita (pacificamente avvenuta senza l'intervento del notaio) e contro l'esattezza di tale conclusione nessuna censura svolge il ricorrente. In definitiva, il ricorso Va rigettato, con LOST 129. M от 20.661 condanna del ricorrente al pagamento delle spese TOT 149,77 del giudizio di cassazione, che si liquidano come 2067 12.00 da dispositivo. 161, IZ
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di € 589,00 di cui € 500,00 per onorari. Roma 19 marzo 2002 Lutfer 2 IL CANCELLIERE C1 2 سنا Аравии Dott.ssa Donatella D'Anna, 7