Sentenza 19 aprile 1999
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la competenza per il procedimento di modifica o revoca della misura già disposta spetta, in pendenza dell'appello, al giudice della impugnazione, dovendo quest'ultimo provvedere a riesaminare la pericolosità sociale del soggetto in termini di effettività ed attualità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/1999, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 19 aprile 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato Presidente del 19.04.1999
1. Dott. SILVESTRI Giovanni Consigliere SENTENZA
2. " DE CA DA " N.3085
3. " CANZIO Giovanni " relatore REGISTRO GENERALE
4. " DE RI " N.02076/99
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari
nei confronti di:
CA FR nato il [...]
avverso il decreto del Tribunale di Bari in data 2.12.1998, avente ad oggetto la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Udite le conclusioni del P.M., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato;
Osserva in fatto e in diritto.
1.- Con decreto 31.1.1997 la corte d'appello di Bari, in parziale riforma di quello 23.12.1995 del tribunale di Bari, applicava a FR CA la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per anni tre con obbligo di soggiorno;
a seguito della sentenza di annullamento 18.11.1997 n. 5128 della Corte di cassazione, il giudice di rinvio, con decreto 25.6.1998 impugnato dal P.G., applicava la misura della sorveglianza speciale di p.s. sulla base di un giudizio di pericolosità generica anziché qualificata del soggetto;
nelle more il tribunale di Bari disponeva il 13.5.1998 la revoca dell'obbligo di soggiorno, provvedimento anche questo impugnato dal P. G.
Con decreto 2.12.1998 il tribunale di Bari, ritenuta la propria competenza funzionale e il venir meno del presupposto di pericolosità sociale del CA, revocava anche la. misura di sorveglianza speciale di p.s.
Avverso quest'ultimo decreto ha proposto ricorso il P.G. presso la corte d'appello di Bari, denunziando l'incompetenza del tribunale in tema di revoca della misura in pendenza delle impugnazioni avanzate dallo stesso P.G. contro il decreto applicativo 25.6.1998 e quello modificativo 13.5.1998 sopra menzionati, nonché la manifesta illogicità della motivazione recante valutazioni contrastanti con quelle del decreto applicativo circa i presupposti del giudizio di pericolosità del soggetto.
Il P.G. presso la Corte di cassazione ha chiesto annullarsi senza rinvio il decreto impugnato sul rilievo dell'incompetenza funzionale alla revoca della misura da parte dello stesso giudice che l'ha applicata quando sia pendente il giudizio di gravame avverso il provvedimento impositivo.
Con memoria ritualmente depositata il 12.4.1999 l'avv. A. Regina, difensore del CA, sostiene per contro che il "giudizio di attualità" della pericolosità è "costantemente esperibile a richiesta dell'interessato in ogni momento", essendo lo stesso "svincolato dai limiti del devolutum ai quali non può che attenersi il giudice dell'impugnazione"
2.- Sembra opportuno premettere, in linea di fatto, che tanto il decreto 13.5.1998 del tribunale di Bari di modifica parziale della misura di prevenzione con revoca dell'obbligo di soggiorno, quanto il decreto 25.6.1998 della corte d'appello di Basi applicativo in sede di rinvio della misura di sorveglianza speciale di p.s. sulla base di un giudizio di mera pericolosità generica anziché qualificata, sono stati annullati da questa Corte a seguito di ricorso del P.G. presso la corte d'appello di Bari, il primo senza rinvio con sentenza di data 18.3.1999 e il secondo con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame con sentenza di data 31.3.1999. Con il decreto in esame, anch'esso impugnato dal P.G. presso la corte territoriale, il tribunale di Bari ha statuito in tema di revoca della misura di prevenzione personale applicata nei confronti del CA in pendenza del gravame proposto dal medesimo P.G. avverso il provvedimento impositivo, adottato dalla corte d'appello di Bari, quale giudice di rinvio, il 25.6.1998.
3.- In linea di diritto, rileva il Collegio che la Corte di cassazione ha talora affermato il principio per il quale, in tema di revoca o di modifica di una misura di prevenzione, la competenza a decidere spetta al tribunale che ha emesso il provvedimento di applicazione della misura anche nell'ipotesi di pendenza di impugnazione avverso lo stesso, in quanto, non consentendo la lettera dell'art. 7 l. n. 1423 del 1956 alcuna distinzione tra provvedimento definitivo e provvedimento non definitivo, l'indicata competenza del giudice che lo ha emesso è di carattere funzionale, e quindi non derogabile in funzione della fase in cui si trova la relativa procedura (Sez. I, 9.2.1999, Romagnuolo;
2.12.1997, Pugliese, rv. 209530; 17.2.1997, Bucello, rv. 207082; 26.3.1996, Pacilio, rv. 204812; 24.11.1995, Filosa, rv. 203913). Altre volte la stessa Corte ha affermato l'opposto principio per il quale, solo in esecuzione del provvedimento definitivo per l'esaurimento o il mancato esperimento dei mezzi d'impugnazione, la competenza per il procedimento di modifica o revoca della misura già disposta e in corso di applicazione spetta al giudice che lo ha emesso, mentre nel caso in cui sia pendente l'impugnazione deve provvedere il giudice di questa a riesaminare la pericolosità sociale del soggetto in termini di effettività e di attualità risultando il primo giudice privo di poteri decisori (Cass., Sez. I, 22.2.1999, Citarella;
22.12.1998, Ascolese;
1.7.1991, Camalieri, rv. 188588; v. anche Corte cost., ord.
6.3.1995 n. 83). Il Collegio condivide quest'ultima soluzione, la quale, oltre ad essere ispirata al principio generale di economia dei giudizi, evita pericolose interferenze e sovrapposizioni in merito alla valutazione da parte di giudici diversi dei medesimi presupposti fattuali di pericolosità sociale del soggetto.
Il che è puntualmente avvenuto nella concreta fattispecie in esame, in cui l'apprezzamento negativo del tribunale circa l'effettiva ed attuale sussistenza della pericolosità sociale del soggetto si è risolto nella contraddittoria delibazione dei medesimi elementi fattuali e in una inammissibile, e per alcuni aspetti immotivata, censura delle argomentazioni poste dalla corte d'appello a fondamento della decisione 25.6.1998, parzialmente applicativa della misura e gravata da ricorso per cassazione del P.G.: ricorso questo peraltro accolto mediante sentenza di annullamento di data 31.3.1999 con rinvio allo stesso giudice d'appello per nuovo esame. D'altra parte, anche se nel procedimento di prevenzione si ha formazione del giudicato, esso rimane sottoposto alla clausola rebus sic stantibus, che ne consente la revoca o la modifica allorché cessa o muta la causa che lo ha determinato, derivandone così per il giudice dell'impugnazione la possibilità di un costante adeguamento della misura di prevenzione alla effettiva ed attuale pericolosità sociale del soggetto fino alla revoca della stessa (Cass., Sez. Un., 10.12.1997, Pisco). Non senza considerare, infine, che il legislatore, quando ha voluto attribuire incondizionatamente e funzionalmente al primo giudice la competenza a provvedere a temporanei permessi per motivi di salute l'ha previsto esplicitamente mediante una disposizione (l'art.
7-bis l. n. 1423 del 1956) che si giustifica con la mancanza di qualsiasi apprezzamento della pericolosità sociale del soggetto e con la natura non permanente della modifica.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 19 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 1999