Sentenza 30 gennaio 2004
Massime • 1
Avverso il provvedimento con il quale il tribunale, ai sensi dell'art. 7, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956 n.1423 e successive modificazioni, abbia disposto la revoca o la modifica di una misura di prevenzione, è esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2004, n. 11408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11408 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 30/01/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 596
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 025433/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) INDELICATO PO N. IL 19/07/1938;
avverso DECRETO del 17/04/2003 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
lette le conclusioni dei P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Indelicato FI, tramite il proprio difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni due, applicata nei suoi confronti con decreto del 23 maggio 2002. Deduce violazione dell'art. 7 della legge n. 1423/56, poiché le sue gravi condizioni di salute non consentono di ritenere attuale la sua pericolosità, sicché è venuto meno il presupposto per il mantenimento della misura di prevenzione.
Ciò premesso, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento interpretativo (Cass. Sez. 1^ 1-12-1998, Tancredi) dal quale questa Corte non ritiene di discostarsi, il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale, è soggetto ad appello e non a ricorso per Cassazione. Tale conclusione, in assenza di una espressa disposizione normativa, è coerente con il sistema, in quanto omogenea alla disciplina stabilita dall'art. 4 della legge n. 1423/56 in tema di impugnazione avverso il decreto del tribunale sulla originaria richiesta di applicazione della misura di prevenzione.
Pertanto, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 558 co. 5 c.p.p., ispirata al principio di conservazione del mezzo di impugnazione, il gravame proposto nella specie va qualificato come appello, con conseguente rimessione degli atti al Giudice di merito competente.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Palermo per il giudizio. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2004