Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 1
La competenza a decidere sull'istanza di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura nei soli casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo, mentre, in pendenza di impugnazione, spetta al giudice investito del gravame, essendo egli tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto, in termini di attualità e di effettività, e ad adottare i conseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa.
Commentario • 1
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“I privati sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo essendo al riguardo la p.a. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità, anche ove si dovesse ritenere che l'accertamento di tali presupposti abbia carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo” . . . . . . Cassazione civile, sezioni unite Sentenza 29 agosto 2008 n. 21927 (presidente Carbone, relatore Salmè) (…) Fatto Con sentenza del 6 aprile 2002 il t.a.r. Puglia, sezione staccata di Lecce, accogliendo il ricorso proposto da V.S., E. e R.L., rispettivamente, coniuge e figli di R.A., rimasto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2000, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 13/01/2000
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 272
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 34343/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) ES NC n. il 04.07.1957
CORTE APPELLO CATANZARO - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) ES NC n. il 04.07.1957
sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. L. Ciampoli che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Crotone;
OSSERVA
Con provvedimento del 29.7.1999, il Tribunale di Crotone dichiarava la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta presentata da GL AN, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni, al fine di ottenere la posticipazione dell'orario di rientro fissato nel decreto impositivo della misura, ritenendo che la competenza spettasse alla corte di appello dinanzi alla quale era tuttora pendente il procedimento di secondo grado.
In data 11.8.1999 la Corte di Appello di Catanzaro rilevava conflitto negativo di competenza, osservando che, a norma dell'art. 7 della l. 1423/56, sulla richiesta di modifica delle prescrizioni deve pronunciare il tribunale che aveva applicato la misura di prevenzione.
Il conflitto negativo di competenza, ammissibile in rito, deve essere risolto affermando che sulla richiesta di modificazione delle prescrizioni relative alla misura di prevenzione deve pronunciare la Corte di Appello di Catanzaro.
Deve premettersi che le posizioni interpretative espresse dai due giudici in conflitto corrispondono a due contrapposti indirizzi emersi nella giurisprudenza di questa Corte sul tema della competenza in ordine alla cognizione della richiesta di revoca o di modifica di una misura di prevenzione personale presentata quando sia ancora pendente il procedimento di impugnazione contro il decreto impositivo della misura stessa.
Il Collegio ritiene di dovere aderire alla linea interpretativa che limita l'attribuzione di competenza di cui all'art. 7, comma 2 della l. n. 1423/56 al giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura di prevenzione nei soli casi nei quali il provvedimento sia divenuto definitivo, dovendo ritenersi, per contro, che, qualora sia pendente l'impugnazione, sull'istanza di revoca o di modifica debba pronunciare il giudice investito del gravame, dato che egli è tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto, in termini di effettività e di attualità, e deve, quindi, adottare i conseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa (Cass., Sez. I, 19 aprile 1999, P.G. in proc. Cavallari;
Cass., Sez. I, 22 febbraio 1999, Citarella). L'esattezza dei risultati di una simile analisi ricostruttiva della reale portata del citato art. 7 della l. n. 1423/56 è comprovata, oltre che da inequivoci argomenti di ordine logico e sistematico, dalla pronuncia della Corte costituzionale con cui è stato chiarito che il procedimento di modifica della misura gia disposta e in corso di applicazione, instaurato in base all'art. 7 della l. n. 1423/56, ha natura esecutiva e presuppone necessariamente la definitività del provvedimento che ne è oggetto e, dunque, l'esaurimento o il mancato esperimento dei mezzi di impugnazione, con l'evidente conseguenza che il potere di disporre la modifica appartiene al giudice dell'impugnazione quando questa sia stata proposta e sia ancora pendente (Corte cost., ord. 6 marzo 1995, n. 83). Pertanto, in applicazione di tali principi, nel caso in esame deve dichiararsi la competenza della Corte di Appello di Catanzaro dinanzi alla quale è pendente l'appello contro il decreto di applicazione della misura di prevenzione personale, di cui è stato richiesto il mutamento delle prescrizioni.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza della Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2000