Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
Qualora la capacità del genitore di stare in giudizio in rappresentanza del figlio minore venga meno per il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo dopo la conclusione del processo di primo grado - con la conseguenza che il relativo evento non è più suscettibile di dichiarazione o notificazione su iniziativa del procuratore costituito nel suddetto grado del procedimento - deve escludersi la validità della notificazione dell'atto di appello al genitore medesimo, anziché al figlio divenuto maggiorenne, tutte le volte in cui l'appellante avrebbe potuto accertare senza difficoltà l'avvenuto raggiungimento della maggiore età rilevandolo dalla data di nascita sì come indicata nella sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (18225/99 R.G.) proposto da:
L'AURORA ASSICURAZIONI s.p.a., anche quale società incorporante la IA s.p.a., in persona del Procuratore Speciale Dott. Pierfrancesco Colaianni e del funzionario Caucci Gerardo, elettivamente domiciliati in Roma, via Aterno n. 9, presso l'avv. Anna Maria Ferretti, difesi dall'avv. Giacomo Valla e Carmelo Vicente Pucillo, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA GI, elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Cesare n. 71, presso l'avv. Vito Nanna, difeso dall'avv. Arturo Antonucci, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
CA PE, CA RA, IN NI, CA GI;
- intimati -
nonché sul ricorso ( 20459/99 R. G.) proposto da:
CA RA, IN NI, elettivamente domiciliati in Roma, via Giolitti n. 202, presso l'avv. Pietro Ciavarella, che li difende giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
L'AURORA ASSICURAZIONI s.p.a., anche quale società incorporante la IA s.p.a., in persona del procuratore speciale Pierfrancesco Colaianni del funzionario Caucci Gerardo, elettivamente domiciliati in Roma, via Aterno n. 9, presso l'avv. Anna Maria Ferretti, difesi dall'avv. Giacomo Valla e Carmelo Vicente Pucillo, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
CA GI;
CA PE;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 838/98 del 10 giugno 1998, deliberata il l^ luglio 1998 e pubblicata il 28 settembre 1998 (R.G. 1249/94 e 467/95).
Unita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. E. Ciavarella per i ricorrenti incidentali;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GI Napoletano, che ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, nonché il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 15 luglio 1991 CA PE, quale genitore esercente la potestà sul figlio minore GI conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Foggia, CA RA, IN NI nonché la società Assicurazioni IA, nelle rispettive qualità di proprietaria, conducente e compagnia assicuratrice del camion OM 35 targato FG 228788 per sentirli condannare, in via tra loro solidale, al pagamento della somma di lire 11.700.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal predetto minore in occasione del sinistro stradale verificatosi in Foggia il 22 marzo 1991, per responsabilità esclusiva del IN, il quale non aveva fermato la marcia del veicolo da lui condotto al segnale di "stop" esistente all'incrocio di viale Candelaro da lui percorso.
Svoltasi, in contumacia dei convenuti, la istruttoria del caso, l'adito tribunale con sentenza 19 aprile - 3 ottobre 1994 condannava i convenuti, in solido, al pagamento della somma di lire 7.050.460, oltre interessi legali e spese.
Con atto 2 dicembre 1994 la IA s.p.a. proponeva appello avverso tale pronunzia convenendo in giudizio, innanzi alla corte di appello di Bari CA PE, CA RA e IN NI, per sentir dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, rispetto alla domanda del CA, atteso che l'autoveicolo della CA non era mai stato assicurato presso la compagnia di assicurazione IA la quale, pertanto, era assolutamente estranea alla fattispecie dedotta in giudizio.
Costituitosi in giudizio anche in tale grado CA PE eccepiva preliminarmente la inammissibilità della proposta impugnazione, per essere stata la stessa proposta nei suoi confronti, anziché contro il figlio GI, nel cui interesse era stata formulata la domanda e che aveva raggiunto la maggiore età nelle more tra la rimessione della causa al collegio e la decisione. In ogni modo, proseguiva il CA, il coinvolgimento nel giudizio della IA era legittimo, attese le informazioni ricevute da tale AQUILINO Concetta agente della IA e della Alpi Assicurazioni S.p.a. e tenuto presente il comportamento della appellante principale che non solo aveva ignorato il disposto dell'art. 3, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, ma aveva violato il principio di lealtà processuale omettendo di rispondere alla richiesta di risarcimento dei danni e di costituirsi nel giudizio di primo grado.
Con atto 29 marzo 1995 si costituivano in giudizio, in occasione della prima udienza, altresì, la CA e il IN, spiegando contestualmente appello incidentale: gli stessi, in particolare, eccepivano il difetto di contraddittorio, per non essere stata citata in giudizio la Alpi Assicurazioni s.p.a., assicuratrice del veicolo investitore, nonché la improcedibilità della domanda attrice per non essere stato assolto l'obbligo di cui all'art. 22 legge n. 990 del 1969, atteso che la richiesta di risarcimento danni era stata avanzata, tramite raccomandata, alla IA e non alla Alpi Assicurazioni.
Con separato atto notificato il 10 aprile 1995 i predetti CA RA e IN NI, ancora, proponevano, nei confronti di CA GI, altro appello, avverso la stessa sentenza 3 ottobre 1994 con il quale eccepivano la inesistenza, nullità o quantomeno annullabilità della domanda, nonché la intervenuta prescrizione del diritto azionato e, gradatamente, il difetto di contraddittorio nel primo grado del giudizio nonché il difetto di prova sul danno.
Costituitasi anche in questo diverso giudizio la IA s.p.a. eccepiva la improponibilità, inammissibilità o improcedibilità di quest'ultimo appello (perché CA PE doveva ritenersi ancora capace processualmente e sostanzialmente, avendo omesso il suo procuratore ad litem di dichiarare che il figlio minore del proprio assistito aveva raggiunto la maggiore età e perché - comunque - l'appello stesso era tardivo, tenuta la presente l'avvenuta notifica della sentenza a istanza di CA PE) e spiegando, altresì, appello incidentale con il quale eccepiva la propria estraneità, rispetto ai fatti di causa, non essendo assicuratrice del veicolo pretesamente investitore del CA.
Costituitosi in giudizio anche il CA TI eccepiva la inammissibilità dell'impugnazione perché tardiva, in relazione ai termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. Disposta la riunione dei due giudizi, la corte di appello di Bari con sentenza 10 giugno 1998, deliberata il 1^ luglio 1998 e pubblicata il 28 settembre 1998 così provvedeva: "dichiara inammissibili gli appelli principali nonché quelli incidentali e, per l'effetto li rigetta", spese del grado di giudizio compensate.
Considerato che l'appellante IA s.p.a. avrebbe potuto accertare senza alcuna difficoltà l'avvenuto raggiungimento della maggiore età di CA GI (in nome e per conto del quale aveva agito il genitore esercente la potestà CA PE) rilevando dalla data di nascita di questo menzionata nella sentenza impugnata, quei giudici hanno dichiarato inammissibile l'appello notificato a CA PE il quale, per effetto del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio aveva perduto la capacità processuale e, di conseguenza, la perdita di efficacia e la inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto dalla CA e dal IN.
Contemporaneamente la corte di appello ha dichiarato inammissibile anche l'appello principale autonomo proposto dal CA e dal IN nei confronti del CA atteso che la sentenza risultava notificata il 9 novembre 1994 e l'atto di appello unicamente il 10 aprile 1995 e, pertanto, ben oltre i termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. e, di conseguenza, l'appello incidentale proposto, in tale diverso procedimento, dalla IA s.p.a. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 17 luglio 1999, hanno proposto distinti ricorsi, sia l'AURORA ASSICURAZIONI s.p.a., quale società incorporante la IA s.p.a., con atto 30 settembre 1999, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso CA GI (R.G. 18225/99), sia EL RA e IN NI, con atto 30 ottobre 1999, affidato a tre motivi, cui resistono sia l'AURORA ASSICURAZIONI s.p.a., sia CA GI. Sia CA PE, sia CA RA e IN NI hanno presentato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno - in primis - dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado proposto dalla IA Assicurazioni s.p.a. nei confronti di CA PE, sul rilievo - assorbente - che nella sentenza impugnata era indicata la data di nascita del minore FI GI (20 agosto 1975) per cui parte IA, pur in mancanza di comunicazione o notificazione dell'evento interruttivo (per il venire meno della capacità processuale dell'attore CA PE, quale genitore esercente la potestà sul figlio minore GI) era in grado di accertare, senza alcuna difficoltà, l'avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte di CA GI.
3. Con il primo motivo parte IA censura tali conclusioni denunziando "violazione e falsa applicazione degli articoli 360 n. 3 e/o 360 n. 5 in relazione agli articoli 285, 300 e 330 c.p.c.". Si osserva, infatti, che la più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice è costante nell'affermare che qualora il procuratore della parte ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, l'avvenuta morte, o perdita della capacità, della parte da lui rappresentata, la posizione di quest'ultima resta stabilizzata, la posizione rispetto alle altre parti e al giudice, quale persona ancora esistente o capace, con correlativa ultrattività della procura alle liti pure nelle successive fase di quiescenza o di riattivazione del rapporto processuale, mediante la proposizione dell'impugnazione.
4. La censura non coglie nel segno.
È noto che giusta un primo indirizzo giurisprudenziale, la perdita o l'acquisto della capacità di stare in giudizio non assumono rilevanza processuale se non sono portate a conoscenza della controparte o del giudice.
Al riguardo, pertanto, si è precisato, con specifico riferimento al raggiungimento, da parte del minore della maggiore età nel corso del giudizio:
- la dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita ai sensi dell'art. 300 c.p.c., riveste carattere negoziale e postula pertanto, quoad effectum, l'esistenza della volontà del dichiarante di provocare l'interruzione del processo, interruzione che non può quindi realizzarsi se la causa interruttiva (nella specie il raggiungimento della maggiore età di uno dei convenuti nel corso del giudizio di primo grado) risulta esposta non allo scopo di provocare l'interruzione del processo, ma con finalità di mera informazione nei confronti della controparte e del collegio, con contestuale prosecuzione dell'attività difensiva da parte del procuratore (Cass. 17 novembre 1998, n. 11552);
- deve ritenersi, ritualmente eseguita la notifica dell'atto d'appello effettuata al rappresentante legale di chi risultava minore nel giudizio di primo grado, a nulla rilevando che TI sia divenuto, medio tempore, maggiorenne, se tale circostanza non risulta essere stata portata a conoscenza della controparte o del giudice (Cass. 6 giugno 1998, n. 5593. Analogamente, Cass. 15 settembre 1998, n. 9175). Diversamente, giusta altro indirizzo, l'impugnazione notificata al rappresentante legale anziché al minore divenuto maggiorenne in corso di causa è invalida quando dagli atti processuali risulti che il notificante abbia conosciuto, ovvero abbia colpevolmente ignorato l'intervenuta maggiore età e perciò la cessazione della rappresentanza legale (Cass. 16 dicembre 1998 n. 12610, resa in una fattispecie in cui l'età del minore risultava da una cartella clinica prodotta fin dal primo grado del giudizio. Nello stesso senso, per la giurisprudenza anteriore, Cass. 24 aprile 1996, n. 3847, nonché Cass. 15 ottobre 1997, n. 10111). Sempre nella stessa ottica, si è affermato, al riguardo, che per il principio dell'autonomia dei vari gradi del giudizio, in un giudizio iniziato dal genitore quale legale rappresentante del minore, ove TI raggiunga la maggiore età successivamente alla sentenza il di primo grado, l'impugnazione della stessa va notificata al soggetto divenuto ormai maggiorenne, a maggior ragione quando l'impugnante sia stato comunque a conoscenza di tale circostanza (Cass. 26 settembre 2000, n. 12758). Qualora, in particolare, la capacità del genitore di stare in giudizio in rappresentanza del figlio minore venga meno per il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo dopo la conclusione del processo in primo grado con la conseguenza che il relativo evento non è più suscettibile di dichiarazione o notificazione su iniziativa del procuratore costituito nel suddetto grado del processo, ai sensi ed agli effetti dell'art. 300 c.p.c., deve escludersi la validità della notificazione dell'atto di appello al genitore medesimo, anziché al figlio divenuto maggiorenne, ove l'appellante avrebbe potuto accertare senza difficoltà l'avvenuto raggiungimento della maggiore età rilevandolo dalla data di nascita menzionata nella sentenza impugnata (Cass. 8 marzo 2001 n. 3349). In altra fattispecie questa Corte ha precisato - ancora - che qualora il minore divenga maggiorenne dopo la conclusione del processo di secondo grado, l'eventuale ricorso per cassazione gli va notificato personalmente presso il suo domicilio reale. Si è osservato, infatti, che in una tale evenienza l'intervenuta maggiore età del rappresentato determina la perdita della capacità processuale del rappresentante e travolge anche la procura da TI conferita al difensore, senza che sia applicabile il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura alla morte o alla perdita di capacità del conferente. Ciò perché tale principio, avendo carattere eccezionale, e attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio, trova applicazione solo entro i limiti (segnati dell'emissione della sentenza) della conclusione della fase del processo in cui si è verificato l'evento concernente il mandante (Cass. 20 giugno 2000, n. 8380). Precisato questo sopra è palese, in limine - in termini opposti rispetto a quanto si assume nel ricorso principale - che la più recente giurisprudenza di questa Corte è indirizzata nello stesso senso della pronunzia in questa sede gravata.
In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, ritiene il Collegio che questo secondo, come sopra dimostrato, più recente in indirizzo giurisprudenziale, sia preferibile e meriti, nella specie, ulteriore conferma.
Solo lo stesso, infatti, oltre a tutelare il diritto di difesa della parte legittimata (id est del minore divenuto maggiorenne), ex art. 24 Cost., nel rispetto del corrispondente diritto di difesa della controparte, non colpita dall'evento interruttivo, si armonizza con il principio della autonomia dei singoli gradi del giudizio. Si osserva al riguardo che giusta quanto assolutamente pacifico in dottrina come in giurisprudenza, la morte o la perdita della capacità della parte costituita che sopravvengano nel corso del giudizio ha la propria disciplina nell'art. 300 c.p.c. Un tale evento, pertanto, è privo di effetti, qualora la parte sia costituita a mezzo di procuratore e TI non lo dichiari in udienza o lo notifichi alla altre parti (art. 300, comma 1, c.p.c.). Correttamente, quindi, nella specie - in cui il minore è divenuto maggiorenne nelle more tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione senza che il difensore del padre già esercente la potestà sullo stesso rendesse la dichiarazione di cui all'art. 300, comma 1, c.p.c., o notificasse la circostanza alle altre parti - la sentenza è stata resa (con effetti anche per il minore) nei confronti del solo genitore, costituito in giudizio. Deve escludersi, peraltro, che tale principio, in linea di massima applicabile anche con riguardo al successivo grado di giudizio (con la conseguenza, quindi, che è valida la notifica dell'impugnazione al procuratore della parte deceduta nel precedente grado del giudizio ove detto procuratore non abbia dichiarato il decesso del proprio mandante) sia invocabile anche nella eventualità (come nella fattispecie ora in esame) il minore abbia raggiunto la maggiore età nel corso del precedente grado del giudizio e le controparti abbiano colpevolmente ignorato la circostanza risultante dagli atti di causa.
palese, infatti, che la regola di cui all'art. 330, comma 1, c.p.c. e la interpretazione che di questa da la giurisprudenza di legittimità in caso di morte di una delle parti, sono dettate a tutela della controparte che ignora o, comunque è nelle condizioni di ignorare, l'evento che ha colpito la controparte, e nella difficoltà, per la stessa, di individuare i successori della parte defunta.
Totalmente diversa, invece, è la situazione che viene a crearsi in caso di raggiungimento della maggiore età da parte del minore che sia stato in giudizio tramite il genitore esercente la potestà allorché dagli stessi atti di causa emerga (come nella specie, in cui la data di nascita del minore risultava dalla sentenza di primo grado) che il potere di rappresentanza legale è venuto meno e che, quindi, il nuovo grado di giudizio deve svolgersi nel contraddittorio dell'unico soggetto legittimato e, in particolare, dell'ex minore.
Irrilevante al fine di pervenire a una diversa soluzione, infine, è quanto si afferma nel ricorso principale allorché si evidenzia che correttamente l'impugnazione, avverso la sentenza del tribunale è stata proposta
contro
CA PE (id est contro il padre della parte, non più esercente la potestà sul minore) per essere stata la sentenza stessa notificata ad essa concludente e agli altri convenuti proprio a istanza dell'avv. Antonucci, quale procuratore costituito di CA PE.
Certo, infatti, che per effetto del raggiungimento della maggiore età da parte di CA GI il padre di TI non aveva più l'esercizio della potestà sul figlio e pacifico che la circostanza non poteva essere ignorata dalle parti, per essere menzionata nella stessa sentenza di primo grado, è palese, da un lato, che la notificazione della sentenza a istanza del difensore di CA GI non era idonea a far decorrere i termini di cui all'art. 326 c.p.c., perché proveniente da soggetto non avente alcun rapporto con la parte legittimata, dall'altro, che detta notificazione (del tutto irrituale) non è idonea a attribuire (contra legem, cfr. artt. 2 c.c. nonché art. 75 c.p.c.) a CA PE la capacità processuale a resistere, in nome e per conto del figlio, alla impugnazione di una sentenza rispetto alla quale lo stesso CA PE (e il suo difensore in causa) erano divenuti totalmente estranei.
Risultato infondato, il primo motivo, prima parte, del ricorso principale deve rigettarsi.
5. Come accennato in parte espositiva, la sentenza in questa sede gravata, oltre a dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IA s.p.a. nei confronti di CA PE in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore GI, e, quindi, privo di effetto l'appello incidentale tardivo proposto, nell'ambito di tale impugnazione, da CA RA e IN NI, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto nelle forme dell'appello principale da TI ultimi
contro
CA GI, nonché l'appello incidentale proposto - nell'ambito di tale impugnazione - dalla IA s.p.a. Tale proposizione è censurata sia dalla ricorrente principale con il primo motivo, seconda parte, sia dai ricorrenti incidentali CA RA e IN NI con il primo motivo.
La ricorrente principale, in particolare, censura la sentenza gravata nella parte de qua evidenziando, al riguardo, la pretesa, manifesta contraddittorietà logico giuridica esistente tra la prima e la seconda parte della motivazione espressa nella sentenza impugnata, allorché ha riconosciuto che la notifica eseguita a istanza di CA PE nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore GI era idonea a far decorrere i termini brevi per la impugnazione.
Se, infatti, CA PE era privo di capacità processuale, si osserva, lo stesso non era legittimato, instando per la notifica della sentenza del primo giudice, a fare decorrere i termini di cui all'art. 325 e 326 c.p.c. Per loro conto, ancora, i ricorrenti incidentali CA RA e IN NI censurano la sentenza gravata, nella parte de qua lamentando "violazione e falsa applicazione degli artt. 360 nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 285, 300, 325, 326, 327 c.p.c.". "È erroneo quanto sostenuto dalla corte sul punto - si evidenzia nel motivo - perché l'appello autonomo proposto da essi ... CA IN contro il minore diventato maggiorenne CA GI è tempestivo avuto riguardo del fatto che CA GI non ha mai notificato sentenza alcuna per fare decorrere i termini brevi".
"Perciò, evidenziando ancora i ricorrenti incidentali, essendo stata pubblicata la sentenza impugnata in data 3 ottobre 1994 ed essendo stato notificato l'appello il 10 aprile 1995, quest'ultimo è stato proposto tempestivamente, perché.non oltre l'anno dalla pubblicazione della stessa sentenza impugnata".
6. I due motivi, intimamente connessi, e pertanto da esaminare congiuntamente, sono entrambi infondati.
Si osserva, infatti, che a prescindere da alcune espressioni, assolutamente ad abundantiam e prive di qualsiasi rilevanza, al fine del decidere, contenute nella sentenza gravata, quanto alla mancata osservanza dei termini di cui all'art. 325 e 326 c.p.c., i giudici a quibus hanno dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla CA e dal IN sulla base di due autonome rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se a sorreggere il loro dictum. L'appello CA - IN, in particolare, è stato dichiarato inammissibile:
- sia in applicazione del principio - ripetutamente affermato da questa Corte Suprema - secondo cui "la notifica dell'appello principale, venga essa eseguita a norma dell'art. 330 o degli artt. 331 e 332 c.p.c. rende applicabile la disciplina del successivo art. 333 c.p.c. che prescrive a tutte le parti cui l'impugnazione è
stata notificata di proporre le loro impugnazioni a pena di decadenza in via incidentale nello stesso processo e non, quindi, nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., essendo irrilevante a tale fine, la mancata notifica della sentenza";
- sia, contemporaneamente, tenuto presente che la parte che abbia già proposto impugnazione contro alcune statuizioni della sentenza oggetto di impugnazione non può, successivamente, presentare un secondo atto di impugnazione, nell'ambito dello stesso rapporto. Pacifico, in linea di fatto, quanto precede, è palese l'irrilevanza, al fine del decidere, di qualsiasi indagine sulla idoneità, o meno, della notifica della sentenza di primo grado a istanza del difensore di CA PE a far decorrere i termini per la impugnazione.
Pacifico, infatti, che la IA s.p.a. aveva impugnato la sentenza dei primi giudici con atto 2 dicembre 1994 anche nei confronti di CA RA e IN NI è di palmare evidenza che TI erano tenuti, a prescindere dalla mancata notifica della sentenza, a proporre le loro impugnazioni, a pena di decadenza, o nello stesso processo, in via incidentale (e, quindi, entro la prima udienza di trattazione innanzi all'istrutto), o, eventualmente, in via principale (con autonomo atto di citazione) ma, in questo caso con il rispetto dei termini di cui all'art. 325 c.p.c. decorrenti dalla data di notificazione dell'appello principale.
Devono, infatti, al riguardo, ribadirsi, ulteriormente, i seguenti principi, assolutamente pacifici, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice e da cui prescindono totalmente, sia i ricorrenti incidentali che la ricorrente principale:
- la notifica dell'appello principale, venga essa eseguita a norma dell'art. 330 o degli art. 331 e 332 c.p.c., rende applicabile la disciplina del successivo art. 333 che prescrive a tutte le parti cui l'impugnazione è stata notificata di proporre le loro impugnazioni, a pena di decadenza, in via incidentale nello stesso processo e non, quindi, nelle forme e nei termini previsti dagli art. 325 e 327 c.p.c., ed è irrilevante, a tal fine, la presenza o meno di una pluralità di parti in causa, sia essa scindibile o inscindibile (Cass. 19 giugno 1987, n. 5377; Cass. 25 giugno 1987 nn. da 5584 a 5587; Cass. 23 luglio 1987 n. 6430. Sempre in questa ottica, altresì, Cass. 6 febbraio 1999, n. 1066);
- il principio di consumazione dell'impugnazione - mentre non consente a chi abbia già proposto una rituale impugnazione di proporne una successiva (di diverso o identico contenuto) - non esclude, fatti salvi determinati limiti, che, dopo la proposizione di un'impugnazione viziata, possa esserne proposta una seconda immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla. In particolare, per espressa previsione normativa (art. 353 e 387 c.p.c., rispettivamente per l'appello e per il ricorso per cassazione), la consumazione del diritto d'impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, sicché, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, ben è consentita la proposizione di una (altra) impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, sempreché il relativo termine non sia decorso e tenendo presente, a tale riguardo, che la tempestività della seconda impugnazione è da verificare con riferimento non solo al termine annuale ma anche al termine breve, il quale decorre - in mancanza di anteriore notifica della sentenza appellata - dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante (Cass. 23 gennaio 1998, n. 643). In altri termini, il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante (Cass. 27 settembre 2000, n. 12803; Cass. 26 luglio 2000, n. 9826; Cass. 21 luglio 2000, n. 9569; nonché, tra le tantissime, Cass. 29 novembre 1994, n. 10177 e Cass. 7 settembre 1993, n. 9393). Applicando i riferiti principi al caso di specie è palese che esattamente i giudici del merito hanno dichiarato inammissibile, avverso la sentenza 3 ottobre 1994 del tribunale di Foggia, sia l'appello principale proposto da CA RA e IN NI con atto 10 aprile 1995, sia l'appello incidentale, proposto dalla IA, nell'ambito dello stesso procedimento.
Certo, infatti, che avverso la ricordata sentenza era stato già proposto - anche se inammissibilmente - dalla IA s.p.a., un primo appello con atto notificato anche alla CA e al IN il 10 aprile 1995, è palese che ai fini della conoscenza legale della sentenza stessa - da parte di tutti i destinatari della prima impugnazione come da parte di chi aveva sollecitato detta impugnazione - la detta notificazione della impugnazione (a opera della IA c.p.c.) deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza medesima con la conseguenza che sia la IA sia gli appellati CA e IN dovevano impugnare la pronunzia, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla ricordata notificazione o, eventualmente, in via incidentale nella prima udienza di costituzione a seguito di una "valida" (id est ammissibile) impugnazione entro il riferito termine.
Certo, per contro, che entro il riferito termine è mancata qualsiasi rituale impugnazione (l'appello principale IA, come sopra evidenziato, era inammissibile perché proposto con atto notificato a soggetto non legittimato, mentre l'appello incidentale proposto dalla CA e dal IN nell'ambito di quel procedimento correttamente è stata dichiarata priva di efficacia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 334 ultimo comma c.p.c.) è palese che esattamente i giudici del merito hanno dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello "principale" CA - IN nonché l'appello incidentale spiegato dalla IA nell'ambito di quel diverso giudizio.
7. Risultati totalmente, infondati devono, pertanto, rigettarsi sia il primo motivo, ultima parte, del ricorso principale, sia il primo motivo del ricorso incidentale.
Al rigetto dei detti motivi segue l'assorbimento sia del secondo motivo del ricorso principale, sia del secondo e del terzo motivo di quello incidentale atteso che il loro esame presuppone la cassazione della sentenza impugnata, previo accoglimento dell'altro motivo prospettato.
Sussistono giusti motivi onde disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta;
dispone, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2003