Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
Qualora la capacità del genitore di stare in giudizio in rappresentanza del figlio minore venga meno per il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo dopo la conclusione del processo in primo grado - con la conseguenza che il relativo evento non è più suscettibile di dichiarazione o notificazione su iniziativa del procuratore costituito nel suddetto grado del processo, ai sensi ed agli effetti dell'art. 300 cod. proc. civ. -, deve escludersi la validità della notificazione dell'atto di appello al genitore medesimo, anziché al figlio divenuto maggiorenne, ove l'appellante avrebbe potuto accertare senza difficoltà l'avvenuto raggiungimento della maggiore età rilevandolo dalla data di nascita menzionata nella sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. CI VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IE CI, IE EU, LO AN IA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 13321/98 proposto da:
IE CI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI S. IA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato DI LAURO ALDO, rappresentato e difeso dagli avvocati PROCACCINI ERNESTO, PELOSI NICOLA, giusta delega in atti.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 180/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 14/01/98 R.G.N. 20736/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Pretore di PO ER NI e IL AN MA, quali genitori esercenti la potestà sul minore AN, premesso che avevano presentato in favore e per conto del figlio alla competente Commissione sanitaria domanda di riconoscimento della pensione di inabilità, con indennità di accompagnamento, ovvero dell'assegno nonché dell'indennità di comunicazione, e premesso ancora che la domanda si era conclusa con esito negativo, chiedevano al suddetto Pretore di accertare il diritto ai benefici richiesti con la condanna del Ministero alla erogazione del relativo trattamento economico.
Dopo la costituzione del contraddittorio e l'espletamento di una consulenza tecnica, il Pretore di PO con sentenza del 26 giugno 1992, emessa sia nei confronti di ER AN che dei suoi genitori, riconosceva al suddetto ER il diritto all'assegno, a quello di assistenza ed all'indennità di comunicazione. A seguito di gravame del Ministero, si costituiva in giudizio la sola IL AN MA deducendo l'inammissibilità del ricorso in appello posto che nel frattempo il figlio AN aveva raggiunto la maggiore età, ed il Tribunale con ordinanza del 29 marzo 1997 disponeva la citazione a giudizio di ER AN per l'udienza del 28 giugno 1996. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale PO con sentenza del 14 gennaio 1998 dichiarava improcedibile l'appello e confermava l'impugnata sentenza condannando il Ministero al pagamento delle spese.
Nel pervenire a tale conclusione il giudice d'appello osservava che la vocatio in ius era stata effettuata, ad istanza del Ministero dell'Interno, in data 14 dicembre 1996, e cioè ben oltre l'udienza all'uopo fissata, e, pertanto, non avendo la parte interessata ottemperato a quanto prescrittole con ordinanza collegiale, ne conseguiva l'improcedibilità dell'appello.
D'altra parte, AN ER, avendo raggiunto la maggiore età, risultava essere l'unico legittimato ad intervenire in giudizio, essendo i suoi genitori a seguito di tale evento, divenuti privi di qualsiasi veste idonea a consentire la loro partecipazione. Contro tale decisione il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo.
Resiste con controricorso AN ER, che ha spiegato anche ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., del ricorso principale e di quello incidentale perché
proposti ambedue contro la stessa decisione.
2. Con il primo motivo di ricorso il Ministero deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 331, 75, 2 comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. nonché motivazione insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. Più precisamente sostiene il ricorrente che, avendo il Pretore pronunziato la sentenza di primo grado anche nei confronti dei genitori di AN ER, divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, l'impugnazione della sentenza del primo giudice ben poteva essere proposta nei riguardi degli originari attori, anche perché costoro non erano mai stati estromessi dal giudizio. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Il Tribunale non ha dato ingresso all'impugnazione spiegata dal Ministero in base a due diversi ed autonomi motivi: il mancato rispetto del termine perentorio assegnato ai sensi degli artt. 101 e 331 c.p.c. ad esso Ministero da parte dello stesso Tribunale per la notifica del gravame al ER AN;
la mancata notificazione dell'atto di gravame al suddetto ER AN divenuto, nel corso del giudizio, maggiorenne.
Orbene, il vizio riguardante la notifica dell'atto di appello che pur avrebbe dovuto dal giudice di merito essere esaminato per primo in ragione della sua antecedenza logico-giuridica, risulta nel caso di specie sussistente, come ha evidenziato l'impugnata sentenza. Ed invero, questa Corte ha statuito che qualora la capacità del genitore di stare in giudizio, in rappresentanza del figlio minore, venga meno per il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo dopo la conclusione del processo in primo grado, deve escludersi la notificazione dell'atto di appello al genitore medesimo, anziché al figlio divenuto maggiorenne, ove l'appellante avrebbe potuto accertare senza difficoltà l'avvenuto raggiungimento della maggiore età (cfr.: Cass. 23 agosto 1990 n. 8612, cui adde Cass. 26 novembre 1984 n. 6116 e, più di recente, per l'affermazione di analoghi principi, seppure in relazione alla perdita di capacità processuale del tutore per il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, Cass. 15 settembre 1998 n. 9175). Ne consegue che nessun dubbio puo sussistere, in base agli stessi principi enunciati dai giudici di legittimità, sulla necessità della notificazione dell'atto di appello non ai genitori ma al solo figlio, allorquando questi già nel corso del giudizio di primo grado abbia raggiunto la maggiore età ed abbia partecipato al giudizio stesso, essendo in questo caso palese e, quindi, nota alla controparte l'avvenuta perdita della capacità processuale dei genitori stessi e dovendo, conseguentemente, ritenersi ormai unico legittimato al processo il figlio, con l'ulteriore effetto che la notifica dell'atto d'appello ai genitori risulta affetta da nullità e suscettibile, come tale, di sanatoria solo nel caso - non ricorrente nella fattispecie in esame - in cui il figlio si sia costituito personalmente in giudizio.
Alla stregua di quanto sinora detto non può essere esaminato il secondo motivo del ricorso principale con il quale il Ministero denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971, lamentando che il Pretore non avrebbe potuto far decorrere l'assegno di invalidità da epoca anteriore al compimento del 18 anno di età da parte del ER AN.
3. Mentre va rigettato il ricorso principale va, invece, dichiarato assorbito il ricorso incidentale con il quale il resistente ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal Ministero per non essere lo stesso stato notificato al ER AN, che dopo il raggiungimento della maggiore età, era l'unico legittimato passivo nel giudizio d'appello. Detto ricorso, infatti, è stato proposto in via condizionata all'accoglimento del ricorso di controparte.
4. Il Ministero, rimasto soccombente, è tenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in lire 18.000=, oltre lire 3.500.000 per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001