Sentenza 4 febbraio 2004
Massime • 1
Il reato di inosservanza del divieto di rientro nel territorio dello Stato previsto, per lo straniero espulso, dall'art. 13, comma tredicesimo D.L.G. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e originariamente configurabile per i rientri avvenuti nel quinquennio dalla data dell'espulsione, sussiste anche con riferimento a rientri avvenuti nel decennio da quella data, dopo l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2002 n. 189, che ha fissato appunto in dieci anni la durata del divieto medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2004, n. 11365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11365 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 04/02/2004
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 150
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 032530/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PORDENONE;
nei confronti di:
1) RA LO N. IL 14/10/1976;
avverso SENTENZA del 30/05/2003 TRIBUNALE di PORDENONE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. URBAN GIANCARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Vitaliano Esposito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 maggio 2003 il Tribunale di Pordenone assolveva LA LO dal reato di all'art. 13 comma 13 D.L. 25 luglio 1998 n. 286 per aver fatto rientro nel territorio dello stato, malgrado il provvedimento di espulsione emesso dal Questore di Bolzano notificato in data 22 gennaio 1998, perché il fatto ascritto non era previsto dalla legge come reato. In sentenza si rilevava che l'imputato era rientrato in Italia trascorsi cinque anni dalla notifica del provvedimento di espulsione, dato che, all'epoca, la legge prevedeva il termine di cinque anni per il provvedimento di espulsione. Termine che è stato portato a dieci anni dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 (art. 12 comma 1 lettera h), ma che non avrebbe efficacia retroattiva.
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, rilevando la erronea applicazione della legge, dal momento che la novella legislativa, entrata in vigore prima della scadenza del termine di cinque anni, sarebbe applicabile anche all'imputato.
Insiste quindi per l'annullamento della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il provvedimento di espulsione emesso dal Questore sotto la vigenza della precedente normativa, che ne prevedeva l'efficacia per la durata di cinque anni, non contiene alcuna disposizione concernente la data di cessazione del divieto di rientrare nel territorio dello Stato. Il decreto legislativo del 1998 non dava alcuna discrezionalità al Questore di stabilire una diversa durata del divieto: riservava soltanto al Pretore o al Tribunale Amministrativo Regionale la possibilità di stabilire una durata inferiore - in ogni caso non inferiore ai tre anni - in esito al ricorso dell'interessato.
Si deve quindi ritenere che la durata di efficacia del provvedimento discendesse direttamente dalla legge e non già dal provvedimento del Questore, al quale, come si è detto, non spettava alcuna possibilità di modificare il termine in questione. Di conseguenza, in assenza di norme transitorie, la diversa formulazione della legge introdotta nel 2002, con il raddoppio del termine di efficacia da cinque a dieci anni, opera necessariamente su tutti i provvedimenti di espulsione ancora in vigore al momento di entrata in vigore della novella, con la conseguenza che anche il provvedimento riguardante l'Izdraila deve ritenersi operante sino alla scadenza del decimo anno.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2004