Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5223 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
NOME DEL POROLO ITAL0 5 2 2 3 02 REPUBBLICA ITALA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO SEZIONE SECONDA CIVILE PRELIMINARE DI VENDITAالComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente- R.G.N. 16985/99 Cron. 16053 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere P. 1177Rep. Dott. IO SETTIMJ Consigliere Dott. Umberto GOLDONI -Consigliere Ud. 09/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig.. IL SOLE 24 ORE per diritti € 3.10 SENTENZA "-4.2 APR 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA MAMAZZA GIOVANNI, elettivamente PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati SERGIO FIORITO, EDUARDO GRASSO, giusta CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrente
contro
CC RA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati FRANCESC O BARBAGALLO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 495 avverso la sentenza n. 311/99 della Corte d'Appello di -1- CATANIA, depositata il 19/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 28/2/87 IO MA e IA Lo OI convenivano davanti al Tribunale di Catania ES MO esponendo che costui, con scrittura privata del 22/8/86, aveva promesso di vendere al MA, che aveva promesso di acquistare per sé о per persona da appartamento monovano con angolonominare, un cottura e servizio ed il soprastante sottotetto facenti parte di un complesso immobiliare sito in via Torre Archi n.23 del Comune di Riposto;
che del prezzo, pattuito in lire 47 milioni, 20 milioni erano stati versati in acconto ed il saldo doveva essere versato al momento della stipula del contratto, da rogarsi entro sei mesi dal preliminare;
che la stipula non era avvenuta per venditore, il quale colpa del promittente pretendeva di trasferire il monovano ed il sottotetto come unica entità immobiliare, anziché come due distinte unità, come invece richiedeva il SA,il quale indicava come acquirente del monovano la Lo OI e come acquirente del sottotetto Giorgio ZO. Tutto ciò premesso gli attori chiedevano che fosse dichiarato l'obbligo del MO di trasferire rispettivamente, il monovano alla Lo OI ed il sottotetto al ZO;
chiedevano, inoltre,, che il convenuto fosse condannato a completare la rampa di scale per consentire un autonomo ingresso al sottotetto, а risarcire danni eventualmente richiesti al MA dal ZO, e a consegnare i certificati di abitabilità delle due unità immobiliari. I1 convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che il sottotetto e raggiungibile soltanto era inabitabile attraverso unadell'appartamento, dall'interno botola e una scala a pioli, come ben sapeva il MA il quale aveva visitato l'immobile prima della stipula del preliminare e ne aveva avuto il possesso sin dall'11/12/86. Aggiungeva che egli si era dichiarato pronto a trasferire il bene promesso mettendo a disposizione il certificato di abitabilità soltanto del'appartamento, per cui l'inadempimento era del SA il quale pretendeva, tra l'altro, il prolungamento della scala esterna per accedere al sottotetto autonomamente, benché non prevista nel progetto. Chiedeva pertanto in via riconvenzionale, la 5 pronunzia di una sentenza costitutiva ai sensi dell'art.2932 c.c.condizionata al pagamento del residuo prezzo, oltre rivalutazione e interessi anche compensativi. Chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda della Lo OI. Riunita la causa ad altra instaurata dal ZO contro il MA per il mancato trasferimento del sottotetto da questi promessogli in vendita causa nella quale interveniva il MO perchè chiamato in garanzia dal MA ed espletata l'istruttoria, il Tribunale, con sentenza 14/6/96, dichiarata cessata la materia del contendere tra la Lo OI ed il MO e tra il ZO e il MA, rigettava le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, trasferiva al MA i beni oggetto di causa subordinatamente al pagamento del residuo prezzo, condannando il predetto al pagamento degli interessi compensativi. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Catania che, con sentenza 19 maggio 1999, rigettava il gravame proposto dal MA. Secondo la corte territoriale l'inadempimento era del SA, e non del promittente, perché f l'interpretazione della scrittura 22/8/86 E la valutazione delle altre risultanze processuali facevano ritenere che le parti avevano inteso compromettere in vendita un'unica unità abitativa (composta da appartamento e sottotetto) e non due unità abitative distinte. Contro la sentenza il MA ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi. Ha anche depositato una memoria difensiva, depositata però in data 6/11/2001 e cioè fuori del termine stabilito dall'art. 378 c.p.c. Ha resistito al gravame il MO con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si denunciano I - violazione di legge (art.132 c.c.) e vizi di motivazione per avere la sentenza interpretato il contratto preliminare 22/8/1986 senza tenere conto del chiaro tenore letterale della scrittura. Secondo il ricorrente le espressioni usate e le indicazioni contenute nell'atto (in cui appartamento monovano ed il soprastante sottotetto figuravano indicati come distinte unità immobiliari, ciascuna accatastata con una diversa 7 7 particella, con un autonomo ingresso) dovevano far ritenere, anche alla luce del successivo comportamento tenuto dal SA (il quale promesso vendita separatamente le due aveva in unità ai terzi Lo OI e ZO) che si trattava di due promesse di vendita distinte. Nè poteva presenza all'interno assumere rilievo la botola per accedere al del'appartamento di una sottotetto, in quanto il promittente era obbligato a consegnare il sottotetto con un ingresso autonomo e cioè in condizioni di servire allo scopo cui era destinato. La censura non merita accoglimento. La corte territoriale ha rigettato la domanda esecuzione del contratto preliminare proposta di dal SA MA (attore in primo grado) contro il promittente venditore MO perché ha ritenuto, sulla base di un ragionato esame del contenuto della scrittura 22/8/1986, e liberamente apprezzando gli elementi emergenti dalla situazione dei luoghi, che il comportamento del MO (il quale aveva rifiutato di trasferire i beni separatamente, di consegnare un apposito e dicertificato di abitabilità per il sottotetto 8 realizzare un ingresso autonomo apposito per tale costituiva inadempimento delunità) non preliminare, in quanto la scrittura 22/8/1986, pur indicando i beni oggetto del contratto come unità immobiliari distinte, suscettibili, per le loro caratteristiche, anche di utilizzazione separata, non conteneva alcun elemento specifico da cui poter ritenere che le parti avevano inteso compromettere autonome, alienabili in vendita unità abitative cioè separatamente. Alla luce di siffatta motivazione, basata letterale e logica del sull'interpretazione contratto e su una puntuale disamina della realtà processuale da parte del giudice di merito, i rilievi mossi dal ricorrente appaiono inammissibili in quanto volti a un riesame del merito della causa che non è consentito in sede di legittimità. II - Col secondo motivo si denunciano violazione di legge (art.345 c.p.c. nel testo previgente) e vizi di motivazione per avere la sentenza erroneamente qualificato come domanda nuova (e perciò preclusa in appello) l'eccezione di inadempimento che il ricorrente aveva sollevato con l'atto di appello lamentando la mancata E i cancellazione da parte del promittente di due trascrizioni ipotecarie. Secondo il ricorrente non si trattava di domanda, ma di eccezione tesa a paralizzare, attraverso l'allegazione di fatti pacifici emersi in corso di causa, la domanda riconvenzionale della controparte, pertanto ammissibile in base all'art.345 c.p.c. nel testo previgente alla legge n.353/1990. Anche questa censura è infondata. Il giudice d'appello, lungi dal qualificare l'eccezione come domanda, si è limitato a rilevare 1 che l'addebito di inadempienza veniva mosso per la පු prima volta in appello ed essendo basato su circostanze di fatto non prospettate in primo grado e sul punto il ricorrente si è limitato ad una semplice confutazione, senza fornire alcuna indicazione degli elementi per i quali i dedotti V fatti, essendo già acqusiti al processo, non potevano ritenersi nuovi introduceva un nuovo tema di indagine e di decisione. Correttamente, quindi, l'ha ritenuto precluso, L'art.345 c.p.c., infatti, anche nel vecchio testo (da applicarsi al caso di specie), consente sì la proposizione di nuove dell'eccezione di eccezioni (e quindi anche ! 10 ma inadempimento) sempre che non ne resti ampliato l'ambito di discussione introdotto in prime cure e i termini sostanziali della modificati controversia. III - Col terzo motivo si denuncia violazione legge (artt.1282, 1499 c.c.) e di omessa motivazione su punto decisivo per avere la sentenza erroneamente confermato la condanna del ricorrente al pagamento degli interessi sia legali (ad avviso del ricorrente non dovuti perché non ricorreva il suo inadempimento) che compensativi ( non dovuti, sempre secondo il ricorrente, perché il sottotetto non era utilizzabile per la mancanza di scala di • accesso autonoma). Anche tale censura va disattesa. Essendo stato ritenuto inadempiente il ricorrente era tenuto al pagamento degli interessi legali sul residuo prezzo dovuto al promittente. Gli interessi compensativi sono stati confermati dal giudice d'appello sull'esatto rilievo non specificamente censurato che l'anticipata consegna dei beni aveva arrecato certamente al ricorrente un'utilità valutabile economicamente ai sensi dell'art.1499 C.C ., M indipendentemente dalla produzione di frutti altri proventi. Consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessive lire 2753000(€1421,81). di cui lire (€ 1291,14) 2.500.000 per onorari. Roma, 9 novembre 2001 Il presidente L'estensore hovemberl IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Lalazico CANCELLERIADEPOSITATO IN CANGE 2502 Roma IL CANCELLIERE G1 Lolazico 109T 129,11 30,99 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato ach9. APR. 200arle 4 456T TOT: 160,10 at. As versate €..... هدر 17,00 ENCOSKITAN TA (Jure b. Il Dirigente Area Servizi (Oolt.ssa Mania Grazia DI FILIPPO) 806T о Paspamabile Servizio Me Sudden н (DY MIRAGO CHIRD)) ч ъ 19 л APR 005