Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/2002, n. 10780
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Sentenza 23 luglio 2002

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In tema di sospensione e riassunzione del processo, deve ritenersi che il procedimento di ricusazione, determinando un incidente di sospensione impropria e non traslativa, consente alla parte la riassunzione con ricorso e non con citazione, atteso che, in linea generale, la riassunzione del processo sospeso è validamente introdotta con ricorso, ex art. 297 cod. proc. civ., tutte le volte in cui la prosecuzione del giudizio non debba avvenire in altra sede, restando, per converso, disciplinate dal disposto dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ. tutte le ipotesi di riassunzione non dipendenti da sospensione (da introdurre, pertanto, con atto di citazione), e dal disposto dell'art. 50 cod. proc. civ. le riassunzioni conseguenti ai procedimenti per regolamento di competenza e di giurisdizione (che postulano, invece, la riassunzione con comparsa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/2002, n. 10780
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10780
    Data del deposito : 23 luglio 2002

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