Sentenza 23 luglio 2002
Massime • 1
In tema di sospensione e riassunzione del processo, deve ritenersi che il procedimento di ricusazione, determinando un incidente di sospensione impropria e non traslativa, consente alla parte la riassunzione con ricorso e non con citazione, atteso che, in linea generale, la riassunzione del processo sospeso è validamente introdotta con ricorso, ex art. 297 cod. proc. civ., tutte le volte in cui la prosecuzione del giudizio non debba avvenire in altra sede, restando, per converso, disciplinate dal disposto dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ. tutte le ipotesi di riassunzione non dipendenti da sospensione (da introdurre, pertanto, con atto di citazione), e dal disposto dell'art. 50 cod. proc. civ. le riassunzioni conseguenti ai procedimenti per regolamento di competenza e di giurisdizione (che postulano, invece, la riassunzione con comparsa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/2002, n. 10780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10780 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MAGNO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA e SC NF, elettivamente domiciliati in Roma, via Giustiniani 18, presso l'avv. sen. Giovanni Pellegrino, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Alfredo Pasanisi giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SVEVIAPOL s.r.l., in persona del l.r. p.t. dott. Giuseppe Vergari, elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi 21, presso l'avv. RE Torrisi, rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Petrucci giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 186 del 19.02/12.05.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Galvani Andrea, con delega, per i ricorrenti e Petrucci Rodolfo per la resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza 19.02/12.05.99 la Corte d'appello di Lecce dichiarava l'estinzione del giudizio di primo grado tra la s.r.l. VE ed i coniugi CA FA e SC TI.
Risulta, in fatto, dalla sentenza che i coniugi FA subirono, nella notte del 22.07.85, un furto nel loro appartamento ad opera di ignoti e ne addebitarono la responsabilità alla VE, per aver omesso la sorveglianza notturna dello stabile, di cui era incaricata, ed all'amministratore RE OS, per aver omesso di controllare l'operato della VE. In primo grado, dopo la chiusura dell'attività istruttoria e nelle more dell'udienza collegiale, gli attori avevano ricusato il giudice istruttore e, dopo la comunicazione, in data 21.12.94, dell'ordinanza di rigetto, avevano depositato, in data 2.03.95, ricorso in riassunzione. Una volta fissata, con provvedimento presidenziale dell'8.9.95, la nuova udienza collegiale, gli attori provvedevano, nel dicembre 1995 a notificare ricorso e decreto alla VE ed al OS. Alla udienza collegiale la VE eccepiva l'estinzione del processo per tardiva riassunzione, ma il tribunale non accoglieva l'eccezione e, pronunciando nel merito, assolveva il OS e condannava al risarcimento la VE.
Appellava la VE riproponendo l'eccezione di estinzione del processo che la Corte d'appello accoglieva, nel rilievo che la riassunzione prevista dall'art. 54 cpc doveva essere effettuata ai sensi dell'art. 125 disp. att. cpc: e quindi con citazione e non con ricorso;
che impediva la conversione del ricorso in citazione la circostanza che, quando ricorso e decreto erano stati notificati alla VE (tra il 28 ed il 29 dicembre 1995), era ampiamente decorso il termine perentorio di sei mesi fissato dall'art. 54 cpc. Infine, l'impiego della comparsa non era impedito dalla riassunzione all'udienza collegiale, perché le date di tali udienze venivano indicate all'inizio di ogni anno con decreto del Presidente del tribunale (art. 113 disp. att. cpc). Spese compensate di entrambi i gradi.
Con atto notificato il 15 ed il 16.12.99 alla VE ed al OS hanno proposto ricorso per cassazione CA FA e SC TI, avanzando tre motivi di censura.
Si è costituita, resistendo, la VE s.r.l.
Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 54, 297 e 307 cpc e dell'art. 125 disp. att. cpc. Secondo i ricorrenti, la disciplina dettata dall'art. 125
att. cpc è residuale e non trova quindi applicazione nel caso in esame, nel quale deve invece applicarsi l'art. 297 cpc, trattandosi di disciplina valida per tutti i casi di sospensione, come affermato dalle S.U. 4394/96 e trattandosi, inoltre, di ipotesi in cui il processo è già regolarmente incardinato dinanzi all'ufficio giudiziario e nel quale, quindi, prosegue nello stato in cui si trovava al momento della sospensione. Nè era possibile la citazione ad udienza fissa dinanzi al collegio, perché il potere di fissare le udienze di prosecuzione spetta, in via generale, al giudice dinanzi al quale è incardinato il processo. Nel caso, l'istanza fu tempestivamente proposta nei sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione, il Presidente del tribunale provvide, con decreto 8.9.95, a fissare l'udienza collegiale del 24.10.95 dimenticando, peraltro, di fissare il termine per la notifica, omissione che venne sanata dal collegio che, con ordinanza 14.11.95, depositata il 14.12.95, fissò la nuova udienza collegiale del 6.2.96, dando termine per le notifiche sino al 31.12.95, termine che i ricorrenti osservarono, notificando il 28 e 29 dicembre 1995 ricorso e decreto. L'integrazione del decreto era quindi intervenuta nel termine di sei mesi dalla data di adozione del decreto 8.9.95. La censura è fondata nei limiti che verranno precisati. Poiché l'art. 54 cpc non detta una specifica disciplina della riassunzione, si tratta di stabilire se l'atto dispositivo della parte trova la propria disciplina nell'art. 125 disp. att. cpc o nell'art. 297 cpc., dal momento che nella riassunzione mediante citazione il processo riprende il suo corso con la notifica della comparsa mentre, nella riassunzione mediante ricorso, il processo riprende con il deposito del ricorso e la richiesta di fissare una udienza e la notifica, in termini, dell'udienza fissata, svolgono la mera funzione di instaurare il contraddittorio (Cass. 12182/00; S.U. 5571/96) con le conseguenze in tema di proroga (art. 154 cpc) rinnovo e sanatoria già precisate dalla giurisprudenza.
Non sembra sostenibile che l'art. 125 att. cpc - in base alla collocazione ed al contesto dell'articolo stesso e del successivo art. 125bis att. cpc - operi limitatamente alle ipotesi di riassunzione dinanzi al G.I. (interpretazione che troverebbe conforto nel rilievo che la parte non ha il potere di investire il collegio della decisione, potere che spetta solo al G.I.). Anche le cause interrotte dinanzi al collegio vengono infatti riassunte ai sensi dell'art. 125 att. cpc (Cass. 48684/99; 4461/97) che è quindi norma generale, come del resto dispone espressamente l'inciso del primo comma ("Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti"). Nè è sostenibile l'indifferenza del sistema al mezzo usato per la riassunzione. Se è vero, che la riassunzione, come espressione del principio dispositivo, costituisce un atto di impulso di parte, non è esatta la conseguenza che il ricorrente ne vuol trarre nel senso che tale atto d'impulso può assumere sia la forma della comparsa, sia la forma della citazione (Cass. 10692/92), sia la forma del ricorso con una piena libertà ed equipollenza di forme, purché la notifica - per la citazione e la comparsa - od il deposito - per il ricorso - intervenga nel termine perentorio. La libertà nella scelta del mezzo è esclusa proprio dalla previsione di mezzi di riassunzione diversi a seconda dei diversi incidenti processuali che occorre superare.
L'art. 297 cpc prevede che la riassunzione del processo sospeso avvenga con ricorso. Secondo il resistente, tale previsione sarebbe limitata alle sole ipotesi di sospensione previste dall'art. 295 cpc (sospensione necessaria) e dall'art. 296 cpc (sospensione concordata) ma tale assunto non è condivisibile.
Le S.U. (sentenza 4394/96), chiamate ad individuare il mezzo di riassunzione di un processo interrotto per incidente di costituzionalità, nel silenzio degli artt. 23 e 29 l. 87/1953, hanno affermato che, nell'assenza di una specifica disciplina della prosecuzione, si deve ritenere applicabile l'art. 297 cpc. Il ricorrente sostiene che tale principio può essere esteso all'ipotesi di riassunzione a seguito di incidente di ricusazione e la censura può trovare accoglimento per le ragione e nei limiti che vengono precisati.
Occorre muovere dal rilievo che, mentre la sospensione per pregiudizialità o concordata comporta una totale stasi del processo, sussistono vari casi, qualificati in dottrina come sospensione impropria, nei quali il processo continua a svolgersi, sia pure in sede particolare anziché normale. Si ravvisano tali ipotesi nella querela di falso (313 cpc), nell'incidente di ricusazione (art. 54 cpc), nella sospensione in attesa della decisione della q.l.c. (art. 23 l.s. 87/53) mentre sarebbe anche al di là della sospensione impropria la sospensione, nota alla prassi, del processo in attesa che la q.l.c., sollevata in altro processo, venga decisa (Cass. 3922/92). La distinzione è indicativa della tendenza a costruire, sulla base della normativa dettata dal codice di procedura per le ipotesi di pregiudizialità, una disciplina unitaria della riassunzione del processo sospeso, perché in tutti tali casi trova applicazione l'art. 297 cpc, salvo ad integrare il contenuto del ricorso con gli elementi indicati dall'art. 125 att. cpc (Cass. 2506/80). Costituiscono eccezione al principio i regolamenti, di giurisdizione e di competenza, che pur determinando una sospensione impropria, comportano la riassunzione con comparsa (art. 50 cpc e, tra le tante, Cass. 9217/95) e non con ricorso. L'eccezione si giustifica però perché in questo caso il processo prosegue - o può proseguire - dinanzi ad una autorità giudiziaria diversa da quella originariamente adita ed è quindi coerente al sistema che venga utilizzato il mezzo più idoneo alla editio, oltre che alla vocatio, della domanda riassunta nella nuova sede. Tale esigenza di editio non sussiste, invece, nelle altre ipotesi di sospensione impropria, nelle quali il processo prosegue dinanzi all'autorità inizialmente investita della controversia giacché, anche nel caso della ricusazione, viene in discussione la persona e non l'ufficio. Si può quindi affermare, in linea di principio, che la riassunzione del processo sospeso è validamente effettuata con ricorso, ove la prosecuzione non debba avvenire in diversa sede;
che la ricusazione, in quanto determina un incidente di sospensione impropria e non traslativa, consente la riassunzione con ricorso. Rimangono, ovviamente, disciplinate dall'art. 125 att. cpc le ipotesi di riassunzione che non dipendano da sospensione del processo per le quali il mezzo elettivo - salvo la ricordata eccezione - rimane il ricorso ex art. 297 cpc. A tale criterio si dovrà uniformare il giudice di rinvio.
La sentenza impugnata va quindi cassata, rinviando, anche per le spese, ad altra sezione della Corte territoriale competente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002