Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2014, n. 1947
CASS
Sentenza 22 dicembre 2014

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Il giudice d'appello per procedere alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere le dichiarazioni dei coimputati, che non hanno valore probatorio, ma funzione meramente difensiva, come tale liberamente valutabile dal giudice alla luce delle risultanze dibattimentali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2014, n. 1947
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1947
    Data del deposito : 22 dicembre 2014

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