Sentenza 22 dicembre 2014
Massime • 1
Il giudice d'appello per procedere alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere le dichiarazioni dei coimputati, che non hanno valore probatorio, ma funzione meramente difensiva, come tale liberamente valutabile dal giudice alla luce delle risultanze dibattimentali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2014, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 22/12/2014
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 2946
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 46378/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST IU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, in data 14 marzo 2014, di riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, in data 7 novembre 2011;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Canevelli Paolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore d'ufficio, avv. Mecchi Marilena, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza in data 7 novembre 2011, dichiarava EC ED responsabile del reato di truffa contestato in concorso con ST IU, mentre assolveva quest'ultimo per non aver commesso il fatto. Secondo l'imputazione i predetti, in concorso tra loro con artifizi e raggiri consistenti nel consegnare in garanzia alla Cassa di Risparmio di Ravenna, da parte di HI, i certificati di conformità ed i mandati a vendere di tre vetture importate dall'estero, in realtà importate da ST, che quindi metteva a disposizione i documenti delle auto al HI per perpetrare la truffa, traevano in inganno la predetta banca la quale si determinava a concedere al HI un prestito di Euro 64.800,00 mai più restituiti. Il Tribunale riteneva che lo ST fosse estraneo alla condotta delittuosa, dando credibilità al racconto di HI secondo il quale il coimputato avrebbe fotocopiato le fatture, modificando poi i dati, quando ogni tanto capitava a casa sua.
La Corte di Appello riteneva, invece, che dette dichiarazioni non fossero credibili perché contrastanti "con le regole di esperienza ed anche con la comune logica", posto che la truffa era stata posta in essere non semplicemente con la consegna all'istituto di credito di fotocopie più o meno alterate, ma consegnando alla Cassa di Risparmio di Ravenna gli originali dei certificati di conformità delle auto. Neppure appare credibile l'affermazione del HI di avere rubato i certificati di conformità in originale mentre si recava, di tanto in tanto, in visita nell'abitazione dello ST.
La truffa era andata a buon fine perché le vetture venivano poi vendute e immatricolate in Italia grazie ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiarava che il veicolo doveva considerarsi usato, perché era stato immatricolato in Germania, aveva meno di sei mesi e meno di 6.000 Km, senza che fosse necessario depositare l'originale del certificato di conformità. La Corte territoriale concludeva nel senso che l'attività truffaldina era stata svolta di comune accordo: ST svolgeva attività di importazione e commercio di auto ed aveva la disponibilità della documentazione necessaria;
HI aveva intrapreso analoga attività e poteva, essendo correntista dell'istituto bancario da anni, senza rilievi e pregiudizi, ottenere cospicui finanziamenti.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: 1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia pronunciato condanna sulla base di una mera rivalutazione degli atti assunti in primo grado, limitandosi a ritenere non credibili le dichiarazioni dei coimputati, senza, però, procedere ad una puntuale disamina e confutazione della decisione del primo giudice, incorrendo anche in un errore nella ricostruzione del fatto, poiché non distingue tra auto nuova ai fini fiscali e auto nuova ai fini dell'immatricolazione. Ciò che rileva ai fini della vendibilità dell'auto è che essa sia nuova ai fini dell'immatricolazione, mentre ciò che lo ST ha dichiarato è che l'auto era nuova ai fini fiscali e, quindi, tale dichiarazione non avrebbe nulla a che fare con il fatto che HI abbia potuto vendere l'auto senza i certificati di conformità.
2) violazione di legge penale processuale in riferimento alla violazione dell'art. 6 CEDU. Il ricorrente fa riferimento alla sentenza della CEDU in data 5 luglio 2011, nel caso AN
contro
LD ed afferma l'illegittimità della decisione della Corte di Appello che ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado senza udire nuovamente i soggetti che in primo grado avevano fornito le prove orali fondamentali alla decisione, ma semplicemente dando una opposta valutazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese davanti al Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità. Deve, in primo luogo, rilevarsi che la sentenza impugnata ha pienamente rispettato il principio giurisprudenziale secondo il quale il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Infatti, a fronte della scarna motivazione del primo giudice, la Corte territoriale ha esaminato analiticamente la documentazione in atti e le dichiarazioni testimoniali, dando ampiamente conto dei concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un iter logico che conduce a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito. I punti fondamentali nei quali si sviluppa il ragionamento della Corte di Appello e sui quali neppure si è soffermato il primo giudice, sono i seguenti:
a) i rapporti e i collegamenti tra HI e ST, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, erano esistenti e consolidati, come emerge dalle dichiarazioni dello stesso HI e dalle caratteristiche dell'attività svolta da entrambi;
b) la truffa è stata posta in essere non semplicemente con la consegna all'istituto di credito di fotocopie più o meno alterate, ma con la consegna in garanzia degli originali dei certificati di conformità delle autovetture, che non avevano impedito la vendita e l'immatricolazione in Italia delle autovetture medesime, poiché le stesse dovevano considerarsi usate, secondo quanto dichiarato dallo ST, ai sensi del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 38, comma 4, e, pertanto, potevano essere immatricolate in Italia e vendute senza necessità di quei certificati consegnati in garanzia all'istituto di credito, come chiarito dai testi Benedetti, della Polstrada, e Papa, funzionario dell'istituto di credito (su questo punto nessun errore di fatto è ravvisabile nella sentenza impugnata, che ha, con corretto procedimento logico, valutato precisi dati processualmente emersi);
c) non è credibile l'affermazione del HI di avere fotocopiato le fatture delle autovetture di cui al capo di imputazione e di averne rubato i certificati di conformità quando si recava di tanto in tanto in visita nell'abitazione dello ST. È evidente, pertanto, che, a fronte di uno sviluppo argomentativo ampio, analitico e basato su prove documentali e testimoniali, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Manifestamente infondata è anche la censura di violazione dell'art. 6 della CEDU, poiché la sentenza citata nel ricorso, AN
contro
LD del 5 luglio 2011, ha affermato il seguente principio:
"coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate". La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, poi, chiarito che il giudice di appello per riformare in peius una sentenza assolutoria è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso AN c/LD - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale (Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni ed altro, Rv. 254623) e che il giudice di appello, per riformare in peius una sentenza di assoluzione, non è obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali (Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 260234). Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata si è basata su prove dichiarative e documentali apprezzate nel loro complesso e nel loro collegamento in una visione unitaria e non parcellizzata del compendio probatorio, mentre non ha effettuato alcuna diversa valutazione di inattendibilità di "prove orali", posto che le dichiarazioni degli imputati non hanno valore probatorio, ma funzione difensiva e come tali possono essere liberamente valutate dal giudice alla luce delle risultanze dibattimentali, senza necessità che rispetto ad esse si applichi quel principio della immediatezza nelle assunzioni delle prove che sta alla base della citata pronuncia della Corte EDU.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015