Sentenza 24 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di danni da inadempimento delle obbligazioni, l'ordinaria diligenza richiesta al creditore dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ., per escludere la sussistenza di un suo concorso colposo nella produzione del danno, non può consistere nel richiedere attività personali disagevoli, rilevanti spese straordinarie per conservare il patrimonio, ovvero la cessazione dell'attività imprenditoriale, anche ove la prosecuzione, in conseguenza dei danni subiti, divenga troppo costosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2002, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Maria Margherita CHIARINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MURO LECCESE, in persona del Sindaco pro tempore Arch. AL GR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il Sig. IG RD, difeso dall'avvocato ERNESTO STICCHI DAMIANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE ON NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato PIERA CARTONI MOSCATELLI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati MASSIMO BIANCA, MENOTTI GUGLIELMI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
MA GI, MA NG, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO MANCINI, difesi dall'avvocato GI CORRADO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IT AM AN, SA OL, NO AT;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 14780/99 proposto da:
SA OL, NO AT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GI BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO MANCINI, difesi dall'avvocato MARCELLO MARCUCCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI MURO LECCESE, DE ON NZ, AM AN, GI GI, GI NG;
- intimati -
avverso la sentenza n. 301/98 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione I Civile, emessa il 04/12/97 e depositata il 15/06/98 (R.G. 442/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/01 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito l'Avvocato Gian Guido PORCACCIA (per delega dell'Avv. E. STICCHI DAMIANI);
udito l'Avvocato Marcello MARCUCCIO;
udito l'Avvocato Piera CARTONI MOSCATELLI e l'Avvocato Massimo BIANCA;
udito l'Avvocato IG CORRADO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 4.XI.1985 De NN ON conveniva dinanzi al Tribunale di Lecce il Comune di Muro Leccese e D'Antonio Benegiamo, in qualità di titolare dell'omonima impresa, chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni verificatisi al suo fabbricato e alla lavorazione del tabacco in foglie, ivi depositato, che quantificava in L. 120.962.550. Specificava a tal fine: 1) l'edificio, situato nel Comune di Muro Leccese, via Tagliamento, nell'aprile 1983 era stato danneggiato nel muro est a seguito dell'abbattimento di un immobile di proprietà "Rinaldi"- a cui era appoggiato e collegato da una trave- eseguito dall'impresa Benegiamo, incaricata dal Comune di eseguire lavori di urbanizzazione della zona;
2) detto edificio era stato riparato a spese dell'impresa, ma poco tempo dopo si erano manifestati lesioni e dissesti sui muri laterali, sulle volte e sul lastrico solare, da cui erano penetrate abbondanti infiltrazioni di acque piovane, che avevano impregnato le pareti di umidità, ed il tabacco in foglie, depositato all'interno del fabbricato, era stato gravemente danneggiato.
Il Comune si costituiva e respingeva ogni responsabilità perché l'impresa Benegiamo, incaricata dei lavori - secondo i progetti approvati con delibera comunale - per aprire alcune strade interne all'abitato, per mera comodità e gratuitamente, nell'asportare il terreno "vegetale", sentito il tecnico comunale, aveva abbattuto i ruderi di proprietà Rinaldi;
per riparare i danni derivati all'edificio dell'attore detta impresa aveva raggiunto un accordo direttamente con questi sui lavori necessari, affidati per l'esecuzione alla Ditta Maggiulli, su indicazione degli ingg. GI e LO, direttori dei medesimi e tecnici di fiducia del De NN.
L'impresa Benegiamo, costituitasi, riconosceva la propria responsabilità per l'abbattimento del rudere, nell'eseguire il quale era stata divelta una trave infissa nel muro del De NN, con conseguente movimento dei conci in pietra, ma chiedeva il rigetto della domanda perché, come evidenziato dal Comune, per i lavori di riparazione era stato raggiunto l'accordo di cui innanzi. Pertanto chiamava in garanzia l'impresa Maggiulli e gli ingegneri LO e GI.
Costituitasi l'impresa Maggiulli, chiedeva di essere estromessa dal giudizio, avendo eseguito i lavori di rinforzo del muro est del De NN a regola d'arte. Si costituivano altresì gli ingg. LO e GI chiedendo il rigetto di qualsiasi domanda nei loro confronti, essendo stato puntualmente eseguito l'accordo stipulato con il loro ausilio, sotto la sorveglianza anche dell'impresa Benegiamo.
Rimessa la causa sul ruolo per svolgere una C.T.U. di compendio delle precedenti (una di accertamento dei danni all'immobile dell'attore, l'altra alla lavorazione del tabacco), il Comune, con nota del 5.6.92, rappresentava al G.I. che i VV.UU. avevano accertato che il De NN, per procurare o aggravare i danni, aveva installato sulla terrazza dell'edificio una tubazione di plastica, da cui faceva ripetutamente scorrere acqua sul lastrico solare senza che potesse defluire perché i canali di scarico erano ostruiti;
perciò il C.T.U. veniva incaricato di valutare le conseguenze anche di questa circostanza. Frattanto l'impresa Benegiamo formulava rinunzia all'azione nei confronti di LO e GI, che veniva accettata.
Quindi all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.6.1993, il Comune reiterava tutte le precedenti richieste istruttorie- comprese quindi quelle (udienza del 6.3.1991), volte ad accertare la responsabilità degli ingg. LO e GI - e chiedeva di provare, con riserva di indicare i testi, che il De NN provocava allagamenti sul lastrico del suo fabbricato, come accertato dai VV.UU.
Il Tribunale di Lecce, condivisa pienamente la relazione del C.T.U. Gaballo, con sentenza del 20.X.1995 condannava il Comune di Muro Leccese a risarcire al De NN i danni, che quantificava in complessive L. 946.204.206, oltre accessori e spese di giudizio, e lo condannava altresì, in solido con l'impresa Benegiamo, alle spese a favore dell'impresa Maggiulli, nei cui confronti entrambi avevano avanzato domanda di garanzia, non rinunciata, e che rigettava. Condannava poi l'impresa Benegiamo alle spese a favore di LO e di GI, in conseguenza del rigetto della domanda di garanzia nei loro confronti, perché, malgrado la rinuncia alla domanda, non aveva rinunciato agli atti del giudizio.
A fondamento della decisione il Tribunale affermava che tutte le lesioni sull'ala est del fabbricato De NN e gli allagamenti all'interno erano da attribuire, con esclusione perciò di difetti di costruzione o di manutenzione statico-igieniche del medesimo, non danneggiato nelle restanti parti, esclusivamente ai lavori di nuovo assetto viario, costruito solo in rilevato, e disposti dal Comune, nonché alle costruzioni da questo autorizzate nella zona. Infatti sul lato est del fabbricato dell'attore era stata aperta via Colombo, senza contemporaneamente realizzare il necessario impianto di smaltimento delle acque piovane - preso a funzionare soltanto dal 1990 - che pertanto, non disperdendosi più nell'adiacente campagna, necessariamente erano confluite su detto lato del fabbricato, punto di compluvio a quota zero da quote di oltre tre metri, e perciò con forte dislivello, determinando, attraverso l'imbibizione del terreno sottostante e quello di riporto, addossato al muro est per contenere le acque, lo sgretolamento e il cedimento della fondazione, da cui era derivata la rotazione del predetto lato del muro verso l'esterno. Invece le lesioni comparse verso il lato sud della parete est e al lastrico solare corrispondente, derivate dall'asportazione della trave di appoggio all'edificio Rinaldi, erano state riparate a regola d'arte dal Maggiulli, sotto la direzione dei tecnici GI a LO, sì che non potevano esser neppure concausa dei successivi danni. Nè alcuna efficienza causale poteva esser riconosciuta allo scorrimento di acqua, attraverso un tubo di gomma, provocato dal De NN sulla terrazza del fabbricato, perché il C.T.U., in contraddittorio tra le parti, aveva escluso che fossero di tale portata da poter provocare allagamenti sulle terrazze e conseguenti infiltrazioni dalle volte, sì da aggravare le già esistenti lesioni, in quanto soltanto due pluviali erano lesionati, mentre gli altri, funzionanti, erano idonei e sufficienti per scaricare l'acqua fatta scorrere dal De NN dal suddetto tubo. Il Tribunale passava quindi ad esporre in dettaglio gli accorgimenti adottati dal De NN per contenere i danni subiti dalle foglie di tabacco, ed escludeva che, per non sopportare i relativi costi, il predetto dovesse cessare l'attività, così tra l'altro uscendo dal mercato comunitario.
Avverso questa sentenza proponeva appello principale il Comune di Muro Leccese nei confronti di tutte le parti, contestando in toto le C.T.U. espletate e chiedendone il rinnovo, essendo la sentenza fondata su di esse.
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 15.6.1998, respingeva il gravame del Comune. Preliminarmente rigettava la sua istanza di prova testimoniale per due ragioni: a) per la mancata indicazione dei testi, non ritenendo di poter concedere il termine per integrare l'omissione, attesa l'enorme distanza temporale dei fatti e correlativamente il tempo di cui la parte aveva disposto per formulare la prova testimoniale in modo completo;
b) per la superfluità della prova, avente ad oggetto circostanze accertate e valutate da tecnici.
Nel merito poi, attribuita efficienza causale esclusiva alla sistemazione della rete stradale per i danni subiti dal De NN, ribadiva l'esclusiva responsabilità del Comune per i medesimi. In particolare i giudici di appello respingevano la pretesa estraneità del Comune alla "iniziativa" del Benegiamo di abbattere il rudere e il muro di recinzione di proprietà Rinaldi perché invece prevista nei progetti di massima ed esecutivo, approvati con delibera comunale del 18.2.1983, e perciò necessaria per l'assetto del territorio, voluto ed approvato dal Comune, che quindi ne era responsabile, indipendentemente dalla prova del relativo contratto scritto di appalto con l'impresa Benegiamo.
Quanto al cedimento della fondazione del fabbricato De NN e della rotazione del muro est derivatone, la causa, diversa e nuova, era da ravvisare, secondo i medesimi giudici, nel nuovo assetto complessivo assunto dalla zona, già in forte pendenza verso via Tagliamento, sia per l'apertura di altre nuove strade dopo via Colombo, sia per la progressiva edificazione ed il conseguente accumulo di materiali di risulta delle opere pubbliche e degli interventi edilizi, senza la contemporanea attuazione di meccanismi idonei a regolare il regime delle acque, come riconosciuto, anche per il periodo precedente il 1983, dalla stessa amministrazione comunale, che aveva segnalato la necessità di risolvere il problema degli allagamenti che "ad ogni pioggia, anche modesta, si verificano e determinano il ristagno delle piovane nel settore sud orientale, provocando ingenti danni agli stabili prospicienti alcune strade". Per questo, proseguivano i giudici di appello, il fabbricato di De NN, posto all'incrocio tra via Tagliamento e via Colombo, divenuto l'unico recapito possibile delle acque convogliate dall'enorme bacino imbrifero della zona, ne veniva allagato dalla penetrazione delle medesime attraverso le fondazioni, sì che era da escludere qualsiasi rilevanza causale sia delle infiltrazioni provenienti dalle terrazze e dal lastrico solare;
sia delle condizioni statiche del fabbricato;
sia dell'intervento dell'impresa Benegiamo;
sia della modalità - con pala meccanica - di demolizione dell'edificio Rinaldi;
sia dei lavori di riparazione eseguiti dall'impresa Maggiulli, serviti invece ad evitare peggioramenti all'ala est del fabbricato, come ed infatti si erano verificati nell'ala Nord del medesimo. Altrettanto era da escludere, infine, qualsiasi concorso di colpa nel comportamento del De NN per i danni dal medesimo subiti, sia sotto il profilo commissivo (art. 1227 c.c., primo comma) sia sotto quello omissivo (secondo comma stesso articolo), perché il comportamento esigibile dal debitore è quello dell'ordinaria diligenza, senza pretendere attività particolarmente dispendiose. Quindi, ribadito in particolare che nessuna conseguenza poteva esser derivata dall'occlusione di due tubi di scarico delle acque, esistenti sul terrazzo del fabbricato di De NN, che tutt'al più poteva esser causa dell'umidità rilevata dai VV.UU. sul sottostante muro esterno, affermavano che il De NN aveva fatto tutto il possibile per contenere i danni, chiedendo prima al Benegiamo di riparare le lesioni provocate dal suo intervento;
sopportando poi, nel 1990, oltre 50 milioni di spese per interventi urgenti di puntellamento del suo fabbricato;
spostando infine, con costose e continua opera di manovali per assenza di rampe nel fabbricato, il tabacco in foglie nelle parti meno umide e più arieggiate del medesimo, e continuando a mantenere le attrezzature meccaniche in funzionamento, per quanto gli era stato possibile, proprio per evitarne il deterioramento.
Ricorre in via principale per Cassazione il Comune con quattro motivi, a cui resistono De NN e Maggiulli.
LO e GI propongono ricorso incidentale condizionato. Il Comune e De NN hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente devono esser riuniti ricorso principale e ricorso incidentale essendo proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc). Con il primo motivo il ricorrente deduce "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c. - anteriore alla novella apportata con legge 353/1990 - e dell'art. 116 c.p.c. (art. 360 n. 3). Insufficienza, contraddittorietà, illogicità della motivazione". La richiesta di ammissione di prova per testi, formulata all'udienza del 3.6.1993 (rectius 30.6.1993), sulla circostanza "se è vero che in diverse occasioni, nei mesi di giugno e luglio 1992, la terrazza del fabbricato di cui trattasi si presentava colma di acqua e con i canali di deflusso ostruiti, e che tale operazione veniva posta in essere dallo stesso De NN, il quale attingeva a causa (rectius:
acqua) da una tubazione di plastica collegata ad un rubinetto posto sulla medesima terrazza", è stata respinta ingiustificatamente, sia sotto l'aspetto logico che giuridico.
In particolare il rigetto, fondato sia sulla mancata indicazione dei testi, correlata all'enorme distanza temporale dei fatti, sia sulla superfluità della prova stessa, perché attinente a circostanze oggetto di indagini tecniche ed ispettive ritenute sufficienti per la decisione, è erroneo.
Ed infatti, per soddisfare il requisito della specificità, richiesto dall'art. 244 c.p.c., e da valutare caso per caso, è sufficiente l'indicazione di elementi tali da consentire il preliminare esame sulla rilevanza della prova, mentre i dettagli possono esser precisati nel corso dell'assunzione. Nella specie detto requisito era stato soddisfatto perché il Comune aveva richiesto il richiamato capitolo di prova con espresso riferimento al verbale di accertamento, datato 23.3.92, corredato di fotografie, a firma del geom. De Pascali, accompagnato dall'agente di polizia Botrugno, tecnico del Comune medesimo, da cui emergeva che erano state riscontrate tracce di umidità sul lato est dell'edificio, risultato bagnato alla palpazione pur in mancanza di piogge nei giorni precedenti, e che era stato trovato un tubo in plastica, collegato ad un rubinetto, che versava acqua sul lastrico solare. Quindi, dopo aver formulato la predetta richiesta istruttoria, il Comune attendeva dal giudice una preliminare delibazione positiva sulla sua ammissibilità e rilevanza, essendovi già un principio di prova scritta, e dopo avrebbe integrato la lista testimoniale, comprendendovi i VV.UU. verbalizzanti. E proprio l'esistenza del verbale, depositato e perciò rispettoso del principio del contraddittorio, esclude la ricorrenza nella specie della totale mancanza di indicazione dei testi, per sopperire alla quale peraltro è prevista la facoltà del giudice di concedere un termine. Pertanto il rigetto dell'istanza è illegittimo e irragionevole. Altrettanto censurabile è poi la seconda motivazione del rigetto, e cioè "l'enorme distanza temporale dei fatti", in contrasto anche con l'art. 116 c.p.c. secondo il quale la valutazione della prova, e in particolare dell'attendibilità dei testi, è successiva, non preventiva al suo espletamento, mentre la predetta circostanza, con evidente errore logico, è stata considerata condizione di ammissibilità della testimonianza.
1.1 - Il motivo è infondato.
Tutte le pregevoli argomentazioni svolte dalla difesa del ricorrente non possono trovare adeguato ingresso in questa sede perché il loro esame presupporrebbe il sindacato sull'esercizio del potere del giudice di merito di concedere o meno un termine per completare la formulazione della prova con l'indicazione dei testi da escutere, onere previsto a pena di inammissibilità della prova dal terzo comma dell'art. 244 cod. proc. civ. nel testo previgente alla novella introdotta con legge 26 novembre 1990 n. 353. Invece la norma rimetteva l'esercizio del potere del giudice di sopperire alle lacune delle parti alla sua mera discrezionalità, in base ad un criterio di opportunità e di apprezzamento delle esigenze istruttorie della causa, che perciò non necessitava di nessuna motivazione al riguardo (Cass. 195/1991; 282/1997).
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della sentenza (art. 360 n. 5). Violazione dell'art. 87 R.D. 383/1934 e violazione dei principi generali in ordine alla forma dei contratti degli enti pubblici (art. 360 n. 3 c.p.c.). Violazione degli artt. 15 e 18 D.P.R. 1063/1962". I giudici di appello hanno ravvisato la responsabilità del Comune innanzi tutto nelle modalità di affidamento dei lavori - senza un formale incarico, ma su richiesta verbale del Sindaco di abbattimento dell'edificio Rinaldi, eseguito dall'impresa Benegiamo il 1.4.1983, unitamente alla demolizione della recinzione e alla distruzione dell'annesso giardino, e poiché erano interventi previsti nella delibera del 18.2.83 del Consiglio Comunale di approvazione del progetto esecutivo del nuovo assetto viario, hanno ritenuto che fossero da imputare al Comune appaltante. Ma in nessuna parte della delibera si fa espresso riferimento a detto abbattimento, come del resto si evince anche dalla difesa dell'impresa Benegiamo. Quindi vi è una macroscopica erronea presupposizione di fatti che vizia la ricostruzione del nesso eziologico dei danni di cui è causa. Inoltre la responsabilità di un ente pubblico si può affermare soltanto in base ad atti formali - che anche secondo i giudici di appello non vi sono, avendo dato atto della mancanza di un contratto scritto - sì che del tutto immotivata è l'affermazione della responsabilità del Comune per l'operato di un terzo (l'impresa Benegiamo) fondata su un dato contestato, e cioè l'incarico verbale conferito dal Sindaco, e che in ogni caso non determina l'immedesimazione organica tra questo e il Comune, affermata dai giudici di appello in violazione del principi che regolano la materia.
2.1 - Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. La sentenza di appello, condividendo appieno, con dovizia e dettaglio di argomenti, le conclusioni del C.T.U. nonché le argomentazioni della sentenza di primo grado - riassunte in parte narrativa - ha attribuito la causa unica ed esclusiva dei danni al fabbricato di proprietà De NN alla nuova sistemazione dell'assetto viario e all'urbanizzazione dell'intera zona, avvenuta con un indiscriminato rilascio di concessioni edilizie, senza la contemporanea realizzazione di un adeguato, indispensabile impianto fognario. Infatti l'ala est dell'edificio era ubicata proprio nel punto di compluvio delle acque piovane, e cioè all'incrocio tra via Colombo - strada di nuova apertura - e via Tagliamento. Perciò ha ribadito che ivi si era venuto a costituire il bacino imbrifero di tutti gli allagamenti della zona circostante, con conseguenti infiltrazioni nel fabbricato, causa della rotazione del muro est, e su tale fenomeno nessuna influenza potevano esercitare le lesioni sulla parete est, determinate dall'intervento dell'impresa Benegiamo, riparate a regola d'arte dall'impresa Maggiulli sotto la direzione degli ingg. LO e GI, tant'è vero che tali riparazioni avevano contenuto i danni delle predette infiltrazioni e perciò il lato est aveva resistito meglio di quello nord alle immissioni di acqua. Quindi ne' l'impresa Benegiamo;
ne' l'impresa Maggiulli diretta dai predetti ingegneri;
ne' le condizioni igienico statiche dell'edificio; ne' gli sversamenti d'acqua sulla terrazza provocati da un tubo di gomma collegato dal De NN ad un rubinetto, potevano avere rilievo alcuno, neppure di concausa. Il rigetto di questa prima censura, contenuta nel secondo motivo di ricorso, concernente una delle ratio decidendi della decisione, da sola idonea a sorreggerla, rende superfluo approfondire l'esame dell'altra censura, secondo la quale il Comune non sarebbe responsabile dell'attività dell'impresa Benegiamo per inosservanza della disciplina del relativo contratto di appalto - questione peraltro irrilevante per il terzo, nei cui confronti l'Ente pubblico risponde dei danni derivati dalla costruzione di opere pubbliche se ne deriva un fatto illecito- non potendo il loro eventuale accoglimento portare alla Cassazione della sentenza (Cass. 4424/2001; Cass. 7077/2001).
3. - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). Violazione ed errata applicazione dell'art. 1227 c.c.
(art. 360 n. 3 c.p.c.)". Questo motivo concerne tre punti della sentenza: a) l'individuazione del fatto principale di responsabilità erroneamente attribuito in via esclusiva al Comune;
b) i concorrenti fatti colposi del De NN per avere aggravato i danni al fabbricato, e su cui non è stata ammessa la prova testimoniale;
c) l'omessa ordinaria diligenza del medesimo per evitarli.
3.a) I rilievi sulle condizioni precarie e di debolezza statica dell'immobile di De NN per le modifiche strutturali interne dell'originaria costruzione, e sulle occlusioni dei pluviali della terrazza sono stati ritenuti irrilevanti senza adeguata motivazione. La sentenza è poi contraddittoria perché pur attribuendo la causa dei danni al nuovo assetto viario della zona, mentre afferma che l'angolo tra via Colombo e via Tagliamento costituiva il compluvio delle acque già in epoca anteriore ai lavori di apertura delle strade e di urbanizzazione della zona, non spiega però come mai i danni verificatisi dopo l'intervento dell'impresa Benegiamo non si fossero verificati anche prima. Quindi, evidentemente, malgrado l'affermata irrilevanza dell'abbattimento sia dell'edificio di proprietà Rinaldi, sia del muro di recinzione, questi proteggevano invece il fabbricato di De NN.
Quanto poi alla mancata realizzazione - contemporaneamente ai lavori per il nuovo assetto del territorio - della fogna bianca i giudici di merito hanno espresso un apprezzamento inammissibile, essendo la relativa scelta rimessa alla discrezionalità della P.A., secondo i prioritari interessi pubblici in gioco. Sul punto inoltre la sentenza contiene un'altra contraddizione perché la realizzazione delle fogne, avvenuta nel 1985, non risolse il problema.
3.1 a) - Questa censura si risolve in una critica alle conclusioni del consulente di ufficio che, come evidenziato, costituiscono il fondamento della decisione della Corte di Appello. Perciò attraverso il vizio di motivazione il ricorrente mira ad ottenere dalla Cassazione un nuovo e diverso apprezzamento degli elementi di fatto rispetto a quello effettuato dal giudice di merito, al fine di individuare una causa dei danni subiti dal fabbricato De NN non riferibile al Comune, o mira almeno ad attribuire alla causa individuata dal C.T.U. un'efficienza causale non esclusiva nella determinazione di tali danni, ma concorrente con altri concause, quali la preesistente precarietà della statica dell'immobile; le condizioni della terrazza i cui pluviali, ostruiti, non avrebbero consentito il deflusso delle acque;
la demolizione del rudere, con annessi giardino e muro di recinzione della proprietà Rinaldi, effettuata dall'impresa Benegiamo. Senonché la sentenza, lungi dal sorvolare su tali rilievi, li ha respinti alla luce delle verifiche, calcoli, accertamenti effettuati dal consulente di ufficio e criticamente valutati.
3.2 a) - Circa poi la denunciata contraddizione per avere i giudici di appello individuato la causa esclusiva dei danni nella nuova sistemazione dell'intera zona, viaria e urbanistica, pur avendo essi stessi ammesso che già prima della costruzione di via Colombo il fabbricato del De NN, posto in pendenza dal lato di via Tagliamento, si trovava sul punto di convogliamento delle acque, il vizio non sussiste perché emerge dalla medesima sentenza che gli allagamenti successivi sono attribuibili a due ordini di fattori sopravvenuti: l'aumento della pendenza, per l'apertura prima di via Colombo, e poi di via Garibaldi e via Battisti;
l'urbanizzazione progressiva della zona. Quest'ultimo fenomeno infatti, spiegano i giudici di appello, ha determinato la copertura del terreno vegetale, che precedentemente assorbiva le acque, sia con le costruzioni edilizie e con il materiale di risulta dei lavori pubblici e privati, sia con la pavimentazione del medesimo con lastre.
3.3 a) - Altrettanto da escludere è l'altra contraddizione lamentata dal ricorrente, secondo la quale i giudici di appello hanno attribuito la causa determinante dei danni del fabbricato De NN alla mancata realizzazione dell'impianto fognante senza tener conto di avere essi stessi riconosciuto che nel 1985 gli allagamenti ancora si verificavano, perché i giudici hanno spiegato, secondo le condivise conclusioni del C.T.U., che il rigurgito dei tombini, anche dopo brevi piogge, sottolineato anche dal Comune, dipendeva dall'insufficienza dell'impianto di smaltimento delle acque, protrattasi fino al 1988-1990.
3.4 a) - Infine i giudici di appello non si sono, con tali considerazioni, ingeriti sulla relativa scelta tecnico- amministrativa del Comune perché sui fatti attribuiti alla P.A. dai quali derivano danni al privato il sindacato del giudice ordinario non subisce limitazioni. Perciò tutte queste censure - di merito - sono infondate per insussistenza dei denunciati vizi. 3 b) - Anche sulla specifica valutazione del danno la sentenza è illogica - prosegue il ricorrente - avendo respinto il più volte menzionato capitolo di prova testimoniale, e poi escluso, per difetto di prova, che il De NN avesse quanto meno aggravato i danni con gli allagamenti provocati, in violazione dell'art. 1227 c.c., applicabile in materia di responsabilità extracontrattuale, a norma del quale il danneggiato, in adempimento di un generale dovere di correttezza, ha l'obbligo di circoscrivere il danno, sia nella fase di determinazione del medesimo, sia in quella delle sue conseguenze. Ma l'impedito espletamento della prova testimoniale non ha consentito al Comune di provare sia l'una che l'altra ipotesi prevista dall'art. 1227 c.c.. La censura è collegata alla doglianza contenuta nel primo motivo - omessa concessione del termine per indicare i testi- e perciò va rigettata, per le medesime argomentazioni svolte al riguardo. 4 c) - Altra violazione dell'art. 1227 c.c. secondo comma è consistita nel non avere il De NN spostato altrove i macchinari e le giacenze di tabacco in foglia, per evitare che si danneggiassero ulteriormente, magari ripristinando gli originari muri divisori del locale o adottando altri accorgimenti idonei ed esigibili da un imprenditore non intenzionato a dismettere la propria attività, e comunque in ottemperanza dell'obbligo di diligenza specifica e dei doveri di solidarietà e di cooperazione. Sul punto la Corte di merito si è limitata ad affermazione generiche ed astratte, ritenendo che il debitore non è tenuto a particolari dispendiose attività.
4.1 c) - I giudici di appello hanno diffusamente argomentato, richiamando motivatamente le conclusioni del C.T.U., sull'attività posta in essere dal De NN per tentare, in tutti i modi e quasi caparbiamente, di arginare i danni al suo fabbricato e quindi alla sua attività imprenditoriale. Tempestivamente infatti- è evidenziato in sentenza- ha ottenuto dall'impresa Benegiamo la riparazione resasi necessaria - lievi lesioni alla parete est - per il più volte menzionato abbattimento del rudere di proprietà Rinaldi, e ha nominato due tecnici di sua fiducia per controllare che i relativi lavori fossero eseguiti a regola d'arte dall'impresa Maggiulli, ed infatti lo furono. In corso di causa, dopo che le infiltrazioni dalle fondamenta dell'edificio ed i derivati allagamenti interni avevano sgretolato le pareti e determinato la rotazione all'esterno dell'ala est, ha sborsato oltre cinquanta milioni per far eseguire i ripristini e i puntellamenti urgenti. Fino ai limiti del possibile- proseguono i giudici di appello- è ricorso a mano d'opera costosa per far spostare il tabacco in foglia nei punti più arieggiati ed asciutti dell'edificio, tant'è che inizialmente è riuscito a salvare la produzione. Ha poi continuato ad utilizzare i macchinari per evitare il loro maggiore deterioramento, malgrado la necessaria manutenzione fosse resa ancor più costosa dalle condizioni di forte umidità del locale, da cui però non potevano esser spostati essendo stati sistemati in base alla sagoma degli stessi e del fabbricato. Perciò i giudici di appello, nell'escludere qualsiasi omissione di diligenza da parte del De NN, e quindi qualsiasi suo concorso sia nel determinare i danni, sia nell'aggravarne le conseguenze, hanno applicato i principi giurisprudenziali consolidati secondo i quali la diligenza che l'art. 1227 secondo comma impone al creditore non può esorbitare da un'attività personale agevole;
non può richiedere rilevanti sacrifici economici;
non può imporre spese straordinarie per conservare il patrimonio;
non può comportare la cessazione della propria attività imprenditoriale (Cass. 1785/1982; 12439/1991). 5. - Omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (360 n. 5 c.p.c.). Conseguente alla violazione dell'art. 1227 c.c. è la quantificazione del danno, non potendo essere riconosciuto il lucro cessante, che è da imputare invece al De NN non solo per non aver adottato accorgimenti idonei a non uscire dal mercato imprenditoriale, ma ancor più per aver contribuito ad aumentare l'umidità del fabbricato con lo sversamento continuo dell'acqua sulla terrazze soprastante il suo fabbricato, senza sostituire i pluviali occlusi. Tale accertamento, verbalizzato da tecnici del Comune - verbale del 25.5.92, agli atti, corredato di fotografie - non è stato utilizzato dai giudici di merito, neppure per diminuire il danno spettante al De NN, e senza motivazione alcuna. Ulteriore errore commesso dai giudici è aver ritenuto acriticamente che il De NN avrebbe continuato ad esercitare la sua attività, ed aver perciò commisurato il danno ad essa. Contraddittoriamente infine gli erano state riconosciute le spese necessarie per la completa ristrutturazione dell'immobile, al fine di riportarlo allo stato originario, e quindi diverso però da quello in cui si trovava al momento del verificarsi degli eventi, affermando peraltro il diritto del creditore ad ottenere il ripristino dello stato dell'immobile, e perciò non di quello che il medesimo aveva originariamente.
5.1 - Con questo motivo il ricorrente reintroduce, sotto il profilo della quantificazione dei danni, la valutazione del preteso concorrente comportamento colposo del De NN nel provocarli ed aggravarli. Ma i giudici di appello, come già evidenziato, non hanno omesso di considerare le prove documentali e fotografiche, bensì hanno motivato l'esclusione della rilevanza causale degli sversamenti d'acqua sulla terrazza rispetto ai danni al fabbricato perché il C.T.U. aveva accertato che il deflusso, in proporzione alla quantità d'acqua che poteva derivare dal collegamento di un tubo di plastica ad un rubinetto, era senz'altro consentito dai pluviali funzionanti, essendo soltanto due quelli parzialmente rotti, il cui unico effetto era stata la fuoriuscita d'acqua lungo il muro perimetrale esterno, infatti riscontrato bagnato dai tecnici del Comune. Conseguentemente il C.T.U. aveva escluso che le infiltrazioni all'interno del fabbricato provenissero dal lastrico solare, e aveva acclarato che invece provenivano dalle fondamenta, dando conto delle ragioni, esaminate e condivise dai giudici di appello.
Infine non sussiste nessuna contraddizione tra l'affermazione del diritto del De NN al recupero del suo immobile, ed il riconoscimento del diritto alle spese per il ripristino, perché dalla sentenza emerge che queste attengono alla consistenza statica originaria.
6. - Concludendo il ricorso principale va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali di questo giudizio alle parti costituite.
7. - Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di Cassazione a favore di ON De NN, in L. 15.000.000 (pari ad Euro 7.746,86) per onorari e L. 1.230.000 (Euro 635,25) per spese;
condanna altresì il ricorrente a pagare all'impresa Maggiulli L. 2.000.000 (pari ad Euro 1.032,92) per onorari, oltre a L. 305.000 (Euro 157,52) per spese, nonché a pagare le spese del giudizio di Cassazione a LO LO e AL GI, in L. 420.000 (Euro 216,92) per spese e L. 2.000.000 (pari ad Euro 1.032,92) per onorari. Così deciso in Roma il 9 luglio 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GENNAIO 2002