Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2002, n. 842
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Sentenza 24 gennaio 2002

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In tema di danni da inadempimento delle obbligazioni, l'ordinaria diligenza richiesta al creditore dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ., per escludere la sussistenza di un suo concorso colposo nella produzione del danno, non può consistere nel richiedere attività personali disagevoli, rilevanti spese straordinarie per conservare il patrimonio, ovvero la cessazione dell'attività imprenditoriale, anche ove la prosecuzione, in conseguenza dei danni subiti, divenga troppo costosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2002, n. 842
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 842
    Data del deposito : 24 gennaio 2002

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