Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2015, n. 15711
CASS
Sentenza 19 marzo 2015

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In tema di lesioni colpose, incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale.

Commentario1

  • 1Collegamento fra piste da sci senza rete e con dirupo: prevedibile uscita di poista (Cass. 37267/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 dicembre 2019

    Il pericolo da prevenire oggetto della posizione di garanzia del gestore delle piste, non è solo quello interno alla pista: ed invero l'obbligo di protezione che è proiezione della posizione di garanzia riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi, quindi, da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell'attività. Deve escludersi che un l'obbligo di protezione gravante sul gestore di una pista da sci si possa dilatare sino a comprendervi i c.d. pericoli esterni, ma, nondimeno, il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si può andare incontro in caso di uscita di pista, quando la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2015, n. 15711
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15711
Data del deposito : 19 marzo 2015

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