Sentenza 19 marzo 2015
Massime • 1
In tema di lesioni colpose, incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale.
Commentario • 1
- 1. Collegamento fra piste da sci senza rete e con dirupo: prevedibile uscita di poista (Cass. 37267/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 dicembre 2019
Il pericolo da prevenire oggetto della posizione di garanzia del gestore delle piste, non è solo quello interno alla pista: ed invero l'obbligo di protezione che è proiezione della posizione di garanzia riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi, quindi, da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell'attività. Deve escludersi che un l'obbligo di protezione gravante sul gestore di una pista da sci si possa dilatare sino a comprendervi i c.d. pericoli esterni, ma, nondimeno, il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si può andare incontro in caso di uscita di pista, quando la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2015, n. 15711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15711 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 19/03/2015
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 661
Dott. ZOSO Liana M. T. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 28892/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ AR N. IL 30/11/1971, PARTE CIVILE;
avverso la sentenza n. 1296/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 12/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI AR Giuseppina che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'avv. Zanchetti che chiede sia respinto il ricorso dell'imputato ed accolto il ricorso della parte civile. Udito il difensore Avv. Vittorini che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La corte d'appello di Brescia, con sentenza in data 12 marzo 2014, riformava parzialmente la sentenza emessa dal tribunale di Brescia il 1 ottobre 2012 con cui, all'esito di giudizio abbreviato, ZI IO era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili liquidate in Euro 300.000,00 per ciascuna di esse, in relazione al reato di cui all'art. 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 2 perché, in cooperazione con altri, giudicati separatamente, in qualità di presidente della SIT S.p.A., società gerente le piste da sci denominate Serodine, Serodine Allenamento e Skiweg, per colpa consista in negligenza, imprudenza e imperizia nonché in violazione di normative specifiche ed, in particolare, della L. 24 dicembre 2003, n. 363 e del Regolamento Regionale Lombardia 6 ottobre 2004, n. 10 cagionava la morte dello sciatore AR ED ES.
All'imputato era ascritto di aver omesso di predisporre la prevista segnaletica sulle piste e di aver omesso di apporre idonee protezioni anticaduta in corrispondenza di un dirupo dell'altezza di circa 4 metri che si trovava a lato della pista Skiweg. Era accaduto che AR ED ES, di anni 11, scendendo dalla pista denominata Serodine Allenamento, dopo essersi immesso nello Skiweg che collegava la pista Giuliana alla pista Serodine, era caduto in uno strapiombo di circa 4 metri posto a lato dello Skiweg ed era finito rovinosamente sulla sottostante pista Serodine rimanendo impigliato con gli sci sulla rete di protezione laterale di tale pista e battendo fortemente il capo a terra.
Il fatto si era verificato in Passo del Tonale Ponte di Legno il 16 febbraio 2008 ed il decesso del piccolo AR ED era sopraggiunto in Bolzano il 19 febbraio 2008.
La corte d'appello, riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa quantificato nella misura del 25%, riduceva la pena inflitta all'appellante ZI IO a mesi sei di reclusione e riduceva, altresì, gli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno in favore delle parti civili ad Euro 225.000,00 per ciascuna di esse. Osservava la corte d'appello che l'accaduto era riconducibile alla responsabilità di ZI IO in quanto il punto in cui lo sciatore era caduto era risultato privo di qualsiasi protezione in un tratto che non era definibile fuori pista perché risultava che il AR proveniva dalla pista Serodine Allenamento e si era immesso su un percorso costituente un collegamento con la pista Giuliana comunemente denominato Skiweg che era un tratto di pista non solo utilizzato da mezzi di servizio e soccorso ma che costituiva un raccordo tra piste ovvero un percorso di collegamento o di trasferimento. E che non si trattasse di un fuoripista ma di un percorso di transito tra piste abitualmente percorso dagli sciatori si evinceva anche dalle fotografie a colori, eseguite dai militari subito dopo l'infortunio, che evidenziavano i numerosi solchi impressi dagli sci sulla neve battuta. Inoltre sul tratto percorso dal AR si notava pure un cartello di indicazione delle piste regolari ed una palina, ovvero un segna pista, che non avrebbero potuto essere installati su un fuoripista. Pertanto, contrariamente a quanto affermava la difesa dell'impuntato, non si trattava di un fuoripista e la situazione di grave irregolarità e rischio per l'incolumità degli sciatori era evidenziata dal fatto che al limitare di detto Skiweg non risultava alcuna palina segna pista nè, soprattutto, alcuna rete anticaduta idonea a trattenere gli sciatori dalla caduta nel dirupo laterale. Inoltre andava considerato che, prima di immettersi sullo Skiweg, lo sciatore aveva percorso la pista Serodine allenamento alla fine della quale non vi era una idonea barriera ma un grosso varco che consentiva agli sciatori di immettersi nello Skiweg privo di protezione e da lì, come era avvenuto, cadere nel dirupo di 4 m. Da ciò si doveva dedurre che il gestore dell'impianto sciistico non aveva posto in essere le idonee cautele per prevenire i pericoli, anche esterni alla pista, al quale lo sciatore poteva andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima laddove la situazione dei luoghi rendeva probabile, per conformazione naturale del percorso, siffatta evenienza accidentale. Peraltro era ravvisabile un concorso di colpa della vittima per il fatto che egli, benché avesse percorso altre piste, non aveva mai deviato verso la variante di sinistra, ovvero verso lo Skiweg e, dunque, avrebbe dovuto attuare un comportamento più cauto e prudente, finalizzato a percepire le eventuali insidie della superficie nevosa. Inoltre andava considerato che non solo il dirupo era privo di barriere su quel punto ma anche che al di sotto di esso si trovava una rete, nella quale erano rimasti impigliati gli sci del AR, che non era visibile dalla pista e, di fatto, impediva l'atterraggio con gli sci sul sottostante pianoro.
2. Avverso la sentenza della corte d'appello proponevano ricorso per cassazione l'imputato ZI IO, e le parti civili AR RI e AP OL AR LI a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1. Il difensore di ZI IO deduceva vizio di motivazione derivante da travisamento delle prove in quanto la corte d'appello aveva ritenuto erroneamente che il AR stesse percorrendo lo Skiweg, ovvero la bretella di collegamento tra le piste, mentre, in realtà, egli era giunto sulla bretella stessa da direzione trasversale ovvero da altro fuoripista e, ciò facendo, aveva impegnato frontalmente il dirupo. Dunque non corrispondeva al vero che egli stesse percorrendo un tratto innevato che non poteva essere qualificato fuoripista perché con andamento del tutto anomalo proveniva da altro fuoripista ed aveva impegnato trasversalmente lo Skiweg.
2.2. Con altro motivo deduceva vizio di motivazione perché la corte d'appello avrebbe dovuto considerare che il minore aveva adottato una condotta sconsiderata ed imprudente che, seppure non poteva essergli addebitata per la sua giovane età, era riconducibile all'omesso controllo che il padre avrebbe dovuto esercitare su di lui.
2.3. Deduceva, poi, violazione di legge in quanto la corte d'appello non aveva considerato che dal 1 gennaio 2008 era stato nominato direttore operativo dell'impianto di risalita del complesso sciistico della società SIT S.p.A. Leonardo ON la cui competenza tecnica suppliva alla responsabilità apicale del ricorrente ZI IO.
2.4. Con altro motivo deduceva il ricorrente vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio perché la corte d'appello aveva ritenuto insussistenti gli elementi per l'applicazione delle attenuanti previste dagli artt.62 bis e 114 cod. pen. senza ponderare adeguatamente il concorso di colpa dell'infortunato. Inoltre si doveva considerare che il contributo causale della condotta omissiva ascrivibile al ricorrente era minima rispetto agli altri fattori causali.
2.5. Si doleva, infine, il ricorrente dell'entità del risarcimento del danno disposto dalla corte d'appello poiché non era stato tenuto conto adeguatamente del concorso di colpa dello sciatore ed anche del suo genitore.
3. Le parti civili deducevano quale unico motivo di doglianza la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui era stato riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa quantificato nella misura del 25% mentre si doveva ritenere che nessun concorso di colpa avesse avuto la vittima nell'occorso, tenuto conto della totale mancanza di protezione del dirupo, delle insidie costituite dall'avvallamento non visibile da parte di chi proveniva dalla pista e dell'insidia costituita dalla rete posta alla base di esso che non aveva alcuna altra funzione se non quella di delimitare la pista Serodine.
Le parti civili depositavano, poi, memoria illustrativa in data 3.3.2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Osserva la corte che il primo motivo di ricorso svolto da ZI IO è infondato. Invero la corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui, in tema di lesioni colpose, incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale (Sez. 4, n. 10822 del 25/02/2010 - dep. 19/03/2010, Frigo, Rv. 246744). Nel caso che occupa la corte d'appello ha dato conto della dinamica dei fatti sulla base delle testimonianze e dei rilievi effettuati dal consulente nominato dal pubblico ministero ed ha evidenziato come lo sciatore, dopo aver effettuato l'ascesa con la seggiovia, avesse impegnato la pista di destra riservata solitamente agli allenamenti e denominata Serodine Allenamenti;
a valle di tale pista si trovava una rete la cui funzione era quella di impedire che gli sciatori proseguissero in un tratto non battuto ma la rete stessa presentava un largo varco attraverso il quale è passato il AR che, proseguendo lungo il tratto non battuto, si è poi immesso trasversalmente nella bretella di collegamento con la pista Giuliana comunemente denominato Skiweg e da lì, proseguendo nella sua corsa apparentemente fuori controllo, è caduto nel dirupo atterrando nella sottostante pista Serodine. Ora, a nulla rileva il fatto che il AR non stesse percorrendo regolarmente lo Skiweg dato che egli aveva intrapreso regolarmente la discesa della pista Serodine allenamenti, l'accesso alla quale non era interdetto, ed, anziché arrestarsi contro la rete che avrebbe dovuto delimitare la pista nel suo tratto finale, ha imboccato il varco lasciato libero, da lì è proseguito attraverso lo Skiweg ed è poi caduto nel dirupo non protetto. Dunque non sussiste alcun travisamento della prova, avendo la corte territoriale individuato correttamente nella mancanza di idonee protezioni anticaduta sia alla fine della pista Serodine Allenamenti sia a lato dello Skiweg la causa del sinistro mentre il ZI, nella sua qualità di gestore, avrebbe avuto l'obbligo di porre in essere tali presidi onde prevenire il pericolo che lo sciatore proveniente dalla pista Serodine Allenamento potesse uscire da essa, tenuto conto della pendenza e del fatto che subito dopo vi era un tratto non battuto seguito dalla bretella di collegamento e dal dirupo risultato fatale, il che rendeva probabile il verificarsi dell'incidente.
5. Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto la corte territoriale, con motivazione esaustiva ed esente da vizi logici, ha considerato quale causa del sinistro l'omessa adozione delle cautele da parte del gestore dell'impianto, tenuto conto dell'obbligo di adottare ogni cautela idonea a prevenire i rischi prevedibili, mentre la condotta della vittima, che avrebbe omesso di adottare le cautele necessarie dato che si trattava di percorso per lui inconsueto, è stata valutata significativa onde affermare il concorso di colpa nella misura del 25%.
6. Il terzo motivo è infondato in quanto, pur essendo stato nominato direttore operativo ON Leonardo, il ricorrente, in quanto presidente della società, era comunque tenuto a verificare la concreta adozione della sicurezza degli impianti e delle aree interessate all'attività sciistica e non ha dimostrato di aver adottato un organigramma dirigenziale ed esecutivo tale da poterlo considerare esonerato dalla responsabilità relativa allo svolgimento di attività assegnate ad altri.
7. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Invero la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Ferrano, Rv. 259142). Nel caso che occupa la corte territoriale ha dato conto in modo logico ed esaustivo delle ragioni, fondate sul disvalore della condotta omissiva e delle plurime violazioni accertate, che inducevano a negare la concessione delle attenuanti generiche e di quelle che rendevano non configurabile l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., dato il ruolo non marginale rivestito dall'imputato nella causazione dell'evento.
8. Il quinto motivo è parimenti inammissibile, considerato che il ricorrente si duole in modo generico dell'entità del concorso di colpa valutata dalla corte territoriale senza addurre elementi atti a sostenere la critica vincolata che è propria del giudizio di legittimità.
9. Venendo all'esame del ricorso proposto dalle parti civili, si osserva che esso è infondato. Invero, pur essendosi ravvisata la causalità preponderante dell'occorso nella omissione, da parte dell'imputato, delle protezioni onde prevenire il rischio che sciatori inesperti sconfinassero inavvertitamente fuori della pista ove sussistevano rischi per l'incolumità, la corte d'appello ha correttamente tenuto conto del fatto che il piccolo ED, di soli 11 anni, sciava in piena autonomia a forte velocità in un tratto, mai prima da lui praticato, in cui, per l'alternarsi di piste battute, fuori pista e bretelle di collegamento, sarebbe stato necessario procedere con cautela.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
per la natura delle questioni trattate e la reciproca soccombenza si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015