Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2004, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE DA in proprio e quale erede di GE RI, GE RA, GE OL tutti eredi di RI FR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ISOLE EOLIE 3, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GAMBERALE, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GIOIA SRL in liquidazione, in persona del liquidatore GE GE in proprio e quale erede di GE FR, GE IO, GE CO, GE CL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 01/01/0602 proposto da:
GIOIA SRL in liquidazione in persona del liquidatore GE GE, GE GE in proprio e nella qualità di Procuratore generale di GG IO, GE CO, GG CL, BARBAFINA ROMOLO, nella qualità di Procuratore di GG GE quale erede di GE FR (giusta procura speciale in data 22/04/98 Notaio G. PALERMO rep. n. 65415), elettivamente domiciliati in ROMA VIA GOLAMETTO 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DE MARTINO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
GE DA, in proprio e quale erede di GE, GE RO, GE IS, GE RI, GG RA, GE OL quali successori di GE FR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 898/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato Paolo GAMBERALE, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione, con assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.4/1988, ID e CO GE convenivano avanti al Tribunale di Roma la SR OI, al riguardo premettendo: che con atto a rogito notar Colozza del 7.1.1966, avevano acquistato unitamente a RU GE l'appartamento sito in Roma, via del Tritone n. 125, interni 8 e 9;
che in data 6.4.1984, con atto notar Cerini, repertorio n. 4276, RU GE aveva ceduto la sua quota alla SR OI;
che l'appartamento non era frazionabile in tre quote, per cui, dovendo sciogliere la comunione, ne chiedevano l'attribuzione, ex artt.720 e 1116 c.c., dichiarandosi disposti a corrispondere alla controparte il relativo conguaglio.
Costituitasi alla seconda udienza la convenuta, questa rilevava di utilizzare una porzione dell'immobile in questione, per cui chiedeva congrua dilazione, ex art. 1111 c.c.; chiedeva, inoltre, che fosse accertata la divisibilità dell'immobile, cui, comunque, non si opponeva, e concludeva, per il caso di impossibilità della divisione pro quota, per la vendita di detto bene.
Successivamente alla rimessione al Collegio intervenivano gli aventi causa della OI SR.
Il Tribunale, con sentenza in data 27.10 1993, dichiarava:
inammissibile l'intervento di RU GI, MA e UD GE, aventi causa della SR OI per la quota di sua proprietà e sciolta la comunione tra gli attori e la convenuta OI SR sull'immobile sito in Roma v. del Tritone il 125, int. 8 e 9, al NCEU distinto al foglio 479, n. 257/8; attribuiva, quindi, agli attori ID e FR GE, in comunione tra loro, l'immobile anzidetto, condannandoli, in solido tra loro, al pagamento della somma di L. 327.458.735 in favore della suddetta società OI s.r.l. , oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
compensate le spese.
Risultava che GI, RU, MA e UD erano aventi causa della SR OI per la quota di proprietà di detta società. Essi pertanto avevano facoltà di intervenire nel processo, ma detta facoltà era stata esercitata successivamente alla remissione della causa al collegio. L'intervento dei suddetti GE era stato, perciò, dichiarato inammissibile, dovendo il processo proseguire nei confronti della SR OI . Proponevano appello avverso la suddetta sentenza gli aventi causa della OI SR, i quali deducevano l'illegittimità ed erroneità della impugnata sentenza. Proponevano appello ID GE, in proprio e nella qualità di erede del fratello FR, nel contempo defunto, nonché gli altri eredi di quest'ultimo, e cioè le di lui sorelle LI, EL, TA, FR e OL GE.
Tutti costoro deducevano l'illegittimità della pronuncia quanto alla quota attribuita alla SR OI sull'appartamento in questione, al riguardo, rilevando che, successivamente alla impugnata sentenza era stato rinvenuto documento, sottoscritto dai fratelli GE, RU, ID e FR, con il quale i medesimi si davano atto e riconoscevano che l'immobile doveva rientrare nel patrimonio ereditario del defunto genitore GI GE, per le necessarie operazioni di collazione per imputazione, essendo stato oggetto di donazione da questi effettuata ai tre figli maschi;
conseguentemente, previa la detta operazione di collazione, il bene doveva rientrare nel giudizio di divisione ereditaria, pendente avanti al Tribunale di Roma, in cui era stato, appunto, chiesto di ricostruire l'asse ereditario del suddetto de cuius GI GE. Lamentavano altresì vizi della sentenza.
In entrambi i procedimenti si costituivano le controparti, inclusa la SR OI, in liquidazione, deducendo l'infondatezza dell'assunto di parte avversa, di cui chiedevano la reiezione.
I due procedimenti venivano riuniti.
Con sentenza in data 6,16/3.2000, la Corte di appello di Roma rigettava gli appelli e regolava le spese, osservando che l'appello di RU, GI, MA e UD GE risultava caratterizzato dalla palese contraddittorietà delle conclusioni rassegnate dai medesimi: i quali, contestualmente, avevano chiesto, da un lato, l'estromissione della OI SR, dall'altro, la condanna della controparte al pagamento del corrispettivo della estromissione, da effettuarsi in favore di essa società OI SR, da estromettere.
Sempre con riguardo all'appello dei predetti era da considerarsi l'erroneità, e quindi illegittimità della divisione, come attuata dal primo giudice, e quale dai medesimi lamentata.
Si rilevava che, in data 29.10.1990, il CTU era convocato avanti al G.I., per chiarimenti riguardanti esclusivamente la comoda o meno, divisibilità dell'immobile in oggetto;
ed ancora, che le conclusioni, all'udienza del 21.2.1991, erano state precisate dalla sola controparte.
La consulenza in questione, correttamente ritenuta dal primo giudice immune da vizi, non poteva dunque essere rimessa in discussione nel grado, ostandovi, oltretutto, il disposto di cui all'art. 345 c.p.c., stante che essa nella precedente fase non era stata oggetto di alcuna espressa censura, e neppure di riserva.
Quanto all'appello proposto da ID , LL, EL, TA, FR e OL GE, i medesimi avevano chiesto che l'immobile di cui è causa, in quanto in realtà oggetto di donazione, fosse da conferire in collazione, quale fase del procedimento di divisione della comunione ereditaria - e non inter vivos - pendente avanti ad altro giudice, (collazione) da compiersi in ragione dell'indicato titolo di acquisto. Al riguardo, la Corte osservava che la richiesta non poteva trovare accoglimento, stante che nessuna apprezzabile prova della simulazione e dissimulazione era stata offerta dai richiedenti, i quali in proposito si erano limitati a produrre fotocopia di una scrittura del 24.1.1966, a firma di RU, ID e FR GE , da cui risulterebbe il relativo accordo (solo) tra costoro. Detto documento, portante le c.d. controdichiarazioni, provava, infatti, che l'accordo simulatorio intercorreva esclusivamente tra gli acquirenti.
Al contrario, è assolutamente pacifico che l'accordo in questione deve necessariamente intercorrere tra tutti gli interessati alla vicenda, dante causa incluso, che nella specie è, invece, mancante. Si reputava altresì che fosse da escludere la lamentata ultrapetizione, determinata dall'essere stati accordati, sebbene non richiesti, gli interessi legati e la rivalutazione monetaria. Invero, trattandosi di giudizio divisorio, diretto a portare a piena rispondenza le somme attribuite a conguaglio con i valori delle quote assegnate, correttamente il giudice di primo grado aveva tenuto conto dei detti strumenti, fungenti da parametri di livellamento, come tali capaci di evitare sperequazioni tra condividenti.
Quanto, poi alla non corretta determinazione del valore attribuito alla porzione da liquidare, per non essersi tenuto conto della flessione subita dal mercato immobiliare negli ultimi anni, si rilevava, oltre alla genericità della doglianza, la sua intempestività.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione basato su tre motivi ed illustrato anche con memoria ID GE in proprio e quale erede di FR GE, TA, EL, TA, FR e OL GE , quali eredi di FR GE;
resistono con controricorso OI SR in liquidazione, RU GE in proprio, GI, MA e UD GE quali successori a titolo particolare della società OI s.r.l. e RU GE anche quale erede di FR GE. Costoro hanno altresì proposto ricorso incidentale basato su di un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell'art 335 c.p.c.. Per ragioni di pregiudizialità logica va esaminato per primo il ricorso principale: con il primo motivo, si lamenta omessa, insufficiente e carente motivazione in ordine al riconoscimento della donazione dell'appartamento in questione con i conseguenti effetti sulla collazione ereditaria, nonché violazione ed omessa applicazione degli artt. 556 e 737 cc.. In buona sostanza, si sostiene che il ritrovamento del documento a firma di RU , ID e FR GE, in cui i predetti riconoscevano che il denaro occorrente per l'acquisto dell'appartamento de quo era stato loro fornito dal padre, il quale si era anche impegnato a pagare il residuo in cambiali, sarebbe chiara prova della donazione indiretta, di talché il bene doveva essere oggetto di collazione.
Al riguardo, la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata, mentre ogni questione afferente alla produzione del documento in fotocopia sarebbe superata dal mancato disconoscimento della stessa e comunque dalla produzione in originale in uno dei due processi riuniti. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'arti 12 c.p.c. e quindi vizio di ultrapetizione della sentenza in quanto la stessa ha riconosciuto alle controparti rivalutazione ed interessi legali sebbene non richiesti;
la motivazione legata alla natura del giudizio (divisorio) sarebbe incoerente ed irrilevante.
Il terzo motivo infine denuncia omessa motivazione sull'eccezione di nullità della costituzione in giudizio della OI SR in liquidazione, della procura ai difensori e di tutte le difese svolte, in ragione del fatto che risulta dalla documentazione prodotta che detta società era estinta e cancellata dal registro società. L'unico motivo di ricorso incidentale attiene all'idoneità della somma spettante alla OI SR per il trasferimento della sua quota comunitaria dell'immobile, adombrandosi anche la sussistenza di vizi di calcolo.
Venendo all'esame del primo motivo del ricorso principale, va rilevato che lo stesso, pur formalmente riferentesi all'ipotesi di donazione indiretta, in realtà, atteso l'inequivoco tenore del documento 24.1,1966, depositato in copia fotostatica, ma non disconosciuto e comunque depositato anche l'originale nell'altro procedimento, cosa questa che elide qualunque dubbio circa l'utilizzabilità dello stesso, attiene ad una ipotesi di interposizione fittizia di persona.
Il riferimento esplicito ivi contenuto non solo e soltanto al pagamento effettuato in realtà da EF GE, più volte ribadito nel corpo dell'atto sottoscritto da tutti e tre gli acquirenti apparenti, anche con riferimento alle cambiali rilasciate, ma l'affermazione netta secondo cui il predetto "è e resta l'effettivo proprietario dell'immobile ", non consente dubbi, al di là della formula usata nel motivo, circa il fatto che l'ipotesi in esame sia quella dell'interposizione fittizia di persona. Su tale base argomentativa deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha completamente pretermesso qualunque considerazione specifica, senza esaminare affatto la tematica scaturente dalla specifica ipotesi sottoposta al suo esame, dovendosi ritenere quanto meno insufficiente la motivazione adottata che appare prescindere dal tema dibattuto e proposto con il motivo di gravame.
È appena il caso di aggiungere che la questione afferente alla proposizione della domanda in esame per la prima volta in sede di appello, risulta giustificata dall'asserito ritrovamento solo successivo dello stesso e non appare contestato.
L'impugnata sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per Cassazione.
Il secondo motivo risulta assorbito: in effetti, all'esito di quello che sarà il riesame del primo motivo, il giudice del rinvio valuterà se attribuire o meno la somma su cui sorto stati applicati interessi e rivalutazione e potrà comunque riesaminare tale situazione alla luce delle conclusioni che riterrà di raggiungere al riguardo.
Il terzo motivo non è fondato: è stato infatti ripetutamente ritenuto che la chiusura della liquidazione non impedisce al liquidatore di rappresentare la società in quei rapporti che risultino, malgrado il compimento delle formalità conseguenti, tuttora pendenti, donde la validità della procura conferita. Venendo all'esame del ricorso incidentale, devesi rilevare che l'unico motivo in cui lo stesso si articola risulta pure assorbito, atteso che i calcoli e i criteri su cui si era basata la determinazione del valore della quota spettante alla OI SR, alla luce della decisione che sarà adottata in relazione alla tematica sottesa al motivo accolto, potranno essere eventualmente rivisitati dal giudice del rinvio.
In definitiva, il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto, con assorbimento del secondo e dell'unico motivo del ricorso incidentale, mentre il terzo motivo del ricorso principale deve essere respinto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che deciderà anche sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e rigetta il terzo;
dichiara assorbito il ricorso incidentale: cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004