Sentenza 8 novembre 2013
Massime • 1
È affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, l'ordinanza emessa "de plano", senza la fissazione dell'udienza camerale per la comparizione delle parti, con cui il giudice dell'esecuzione accolga la richiesta del P.M. di riduzione, entro i limiti di legge, dell'indulto precedentemente applicato in misura eccedente quella fissata nel provvedimento di clemenza. (Fattispecie in cui l'applicazione dell'indulto oltre i limiti indicati dalla legge 31 luglio 2006, n. 241, era stata disposta da due precedenti ordinanze emesse in sede esecutiva).
Commentario • 1
- 1. Nullità assoluta del provvedimentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 gennaio 2022
Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Volume consigliato Il fatto La Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava un indulto concesso per complessivi anni cinque di reclusione ed €. 5.200,00 di multa. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato il difensore del condannato proponeva ricorso per Cassazione formulando due distinti motivi, così formulati: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666, comma 3, e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., avendo la Corte di appello emesso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2013, n. 46704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46704 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 08/11/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 3583
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 20366/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ IR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 13 dicembre 2012 del Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, n. 28/2012. Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al giudice a quo per nuova deliberazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13 dicembre 2012 il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato e ridotto nella misura di tre anni di reclusione l'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241, già applicato nei riguardi di NZ IR nella complessiva misura di anni quattro e mesi sei di reclusione e, quindi, eccedente i limiti di legge, in forza di due ordinanze del Giudice dell'esecuzione: la prima emessa il 16/05/2009 dal Tribunale di Gaeta, concedente il beneficio nella misura di un anno e mesi sei di reclusione, e la seconda emessa il 24/05/2007 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, concedente il medesimo beneficio nella misura di tre anni di reclusione.
2. Avverso il provvedimento di riduzione dell'indulto ha proposto ricorso per cassazione l'NZ tramite il difensore di fiducia, il quale deduce due motivi.
2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 674, 666, 178 e 179 cod. proc. pen., risultando la revoca parziale dell'indulto deliberata dal giudice dell'esecuzione senza previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, come imposto dall'art. 666 c.p.p., comma 4, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 649, 666, 672 e 674 cod. proc. pen., sul presupposto dell'operatività del principio della preclusione processuale, derivante dal generale divieto di bis in idem, anche in sede esecutiva, sicché le precedenti applicazioni dell'indulto con provvedimenti del giudice dell'esecuzione, divenuti in assenza di impugnazione definitivi, non potrebbero essere modificate, ancorché determinanti una concessione del beneficio in misura eccedente quella prevista dalla legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed osta all'esame della seconda censura.
Il caso del giudice dell'esecuzione investito della richiesta di riduzione della durata del beneficio dell'indulto che sia stato già concesso, con separati provvedimenti del giudice dell'esecuzione relativi a singole condanne, in misura complessivamente eccedente quella massima consentita dalla L. n. 241 del 2006, non è assimilabile alla mera applicazione del beneficio ai sensi dell'art. 672 c.p.p., comma 1, e, pur non implicando una revoca dell'indulto ex art. 674 cod. proc. pen., stante il principio dell'applicazione unitaria di esso sancito dall'art. 174 c.p.p., comma 2, bensì il mero ricalcolo della sua misura ove applicato in sede di cognizione (c.f.r. Sez. 1, n. 40028 del 30/09/2009, dep. 14/10/2009, Secolo, Rv. 245326; conformi: Rv.248024 e Rv. 253278), impone tuttavia l'adozione del procedimento camerale di cui all'art. 666 c.p.p., commi 3 e segg., essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 c.p.p., le ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4. Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione non ha fissato l'udienza in camera di consiglio sull'istanza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, in data 22 giugno 2012, di rideterminazione dell'indulto già concesso dal giudice dell'esecuzione, ex L. n. 241 del 2006, in misura eccedente quella massima di tre anni di reclusione, sull'errato presupposto di dover procedere de plano ai sensi dell'art. 672 c.p.p., comma 1, e art. 667 c.p.p., comma 4; e l'ordinanza emessa all'esito del procedimento,
illegittimamente trattato senza la necessaria partecipazione delle parti, è affetta da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta l'omessa citazione dell'imputato (rectius: condannato) e l'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, dep. 18/12/2008, Bifani, Rv. 242477; conformi: 44859 del 2008, Rv. 242196;
n. 10747 del 2009, Rv. 242894).
2. Discende l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, per nuova deliberazione, nel rispetto dell'art. 666 c.p.p., commi 3 e segg. e tenendo conto che l'indulto risulta applicato in misura eccedente quella prevista dalla L. n. 241 del 2006 con provvedimenti definitivi del giudice dell'esecuzione, come sottolineato dal ricorrente nel secondo motivo del presente gravame, rimasto assorbito nell'accoglimento del primo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2013