Sentenza 18 aprile 2007
Massime • 1
La concessione della sospensione condizionale della pena allo straniero condannato per reati in tema di disciplina degli stupefacenti ne impedisce l'espulsione dallo Stato, in quanto implicitamente ne esclude l'attuale pericolosità sociale, che è presupposto imprescindibile per l'applicazione della misura di sicurezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2007, n. 17183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17183 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 18/04/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 913
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 26282/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
avverso la sentenza emessa in data 10.01.2006. all'esito di giudizio abbreviato, dal G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere nei confronti di:
1. MU JO, nata a [...] il [...];
2. JO GI, nata a [...] il [...];
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste scritte del Procuratore Generale in sede (sost. P.G. Dott. Giovanni Galati), che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il g.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere disponeva il giudizio immediato nei confronti delle due cittadine nigeriane AM JO ed JO IN, arrestate in flagranza di reato il 5.6.2005 (arresto convalidato, seguito da applicazione di misura cautelare poi revocata), perché rispondessero del delitto di concorso in illecita detenzione e vendita di sostanza stupefacente del tipo eroina (osservate nell'atto di vendere della sostanza ad un ignoto acquirente e trovate in possesso di tre dosi medie giornaliere di eroina e di denaro).
Ritualmente entrambe le imputate chiedevano di essere giudicate allo stato degli atti a norma degli artt. 438 ss. c.p.p. ed il procedente g.i.p. - sussistendone le condizioni di legge - ammetteva l'invocato giudizio abbreviato. All'esito della discussione camerale il g.i.p. con l'epigrafata sentenza del 10.1.2006 dichiarava la AM e la JO colpevoli del reato ad esse ascritto. Per l'effetto, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, concesse generiche circostanze attenuanti e computata la diminuente per il rito alternativo, le condannava alla pena condizionalmente sospesa di un anno di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa ciascuna.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione (a norma dell'art.443 c.p.p., comma 3) il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di S. Maria Capua Vetere per inosservanza della legge penale limitatamente alla statuizione decisoria relativa alla omessa applicazione alla AM ed alla JO della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, misura che "obbligatoriamente consegue" alla condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 giusta l'art. 86, comma 1, medesimo D.P.R.. Nell'illustrare i motivi del gravame il ricorrente Procuratore della Repubblica non sottace che la Corte Costituzionale con sentenza n. 58 del 1995 ha subordinato l'ordine di espulsione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1 (misura di sicurezza) al positivo accertamento della concreta pericolosità sociale dello straniero condannato. Ma nel caso di specie, osserva il ricorrente, siffatta pericolosità deve considerarsi sussistente in re ipsa per entrambe le imputate, non potendosi ignorare l'intrinseca gravità del fatto criminoso (spaccio di droga "pesante") e la verosimile non occasionante dell'accertato episodio di spaccio asseverata dalla disponibilità della cospicua somma di 880,00 Euro ("palese profitto di precedenti vendite della stessa merce"). Conclude il ricorrente le proprie critiche all'impugnata sentenza, sottolineando come "l'applicazione della misura di sicurezza omessa dal giudicante non avrebbe consentito la concessione della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 164 cpv. c.p., n. 2 ". Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Santa Maria C.V. è inammissibile per manifesta infondatezza del proposto motivo di gravame.
A prescindere dai profili di sostanziale indeducibilità in questa sede delle ragioni di valutazione del merito (fatto) della condotta criminosa delle due imputate che alimentano la narrativa del ricorso, la tesi delineata dal ricorrente è giuridicamente destituita di pregio.
In vero per effetto dei generali principi di cui agli artt. 202 e 203 c.p. le misure di sicurezza personali possono applicarsi a chi abbia commesso un reato soltanto se costui sia persona socialmente pericolosa e tale qualità (desumibile dalle circostanze di cui all'art. 133 c.p.) deve assumere i caratteri dell'attualità e della concretezza. La misura di sicurezza (espulsione del condannato straniero dallo Stato) prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86 si conforma a tali canoni ermeneutici e, diversamente da quel che assume il ricorrente, non riveste connotazioni di obbligatorietà (cioè di automatismo applicativo). Per le medesime ragioni pur evocate dallo stesso ricorrente ed integrate dalla decisione con cui la Corte Costituzionale (sentenza n. 58/1995) ha subordinato l'operatività del citato art. 86 al previo accertamento della concreta (ed attuale) pericolosità sociale dell'espellendo condannato straniero. Ora è proprio siffatto accertamento che è stato svolto dal decidente g.i.p. del Tribunale di S.M.C.V. nei riguardi della AM e della JO, dal momento che egli ha compiuto una esauriente prognosi comportamentale delle imputate (ai fini del trattamento sanzionatorio, cui non può ritenersi estranea l'applicazione di una misura di sicurezza personale) alla luce dei parametri referenziali postulati dall'art. 133 c.p.. Prognosi in base alla quale il giudice ha ritenuto entrambe le cittadine nigeriane meritevoli del beneficio della condizionale sospensione della esecuzione della pena ("Non ritiene questo giudice di dover disporre l'espulsione delle imputate dallo Stato a pena espiata, atteso che la quantità di sostanza rinvenuta, il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 nonché la concessione della pena sospesa impediscono di formulare un giudizio di pericolosità nei loro confronti come richiesto dalla norma").
La concessione del beneficio di cui agli artt. 163 e 164 c.p. è in tutta evidenza preclusiva dell'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato. Per il semplice motivo che l'esecuzione della misura di sicurezza - da compiersi, come recita il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, "a pena espiata" e come in generale è previsto dall'art. 211 c.p. (eseguibilità delle misure di sicurezza aggiunte a pena detentiva dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta) - presuppone l'avvenuta espiazione o esecuzione della condanna principale cui essa misura di sicurezza accede. Ciò che ovviamente non è possibile in presenza di una situazione processuale (quale quella derivante dalla sospensione condizionale) che della condanna sospenda l'esecuzione (id est espiazione della pena), fino a determinare - decorsi fruttuosamente i termini di legge - l'estinzione del reato contestato (art. 167 c.p.). Ne discende che del tutto improprio si rivela l'inciso conclusivo del ricorso, secondo cui l'applicazione della misura di sicurezza non avrebbe consentito la concessione della sospensione condizionale della pena. L'inciso, non privo di marginale validità se inteso in termini di alternatività operativa dei due istituti (sospensione condizionale della pena o misura di sicurezza personale), deve - infatti - essere rovesciato, nel senso che è l'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena ad impedire l'applicazione (vale a dire la concreta eseguibilità) della misura di sicurezza, in relazione alla quale il beneficio di cui all'art. 163 c.p. esprime, per definizione, l'insussistenza dell'indispensabile attuale pericolosità sociale del beneficiario. Ed in proposito non può sottacersi che espressamente l'art. 164 c.p., comma 3 prevede che la sospensione condizionale della pena renda inapplicabili le misure di sicurezza personali (cfr. Cass. Sez. 4, sent. 18.2.1999 n. 11167, Majid, rv. 214384: "Nel caso sia stata concessa allo straniero, condannato per reati in materia di stupefacenti, la sospensione condizionale della pena, non è applicabile la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato ... atteso che, riconosciuta la predetta sospensione nella quale è sempre implicito un giudizio prognosticamente favorevole sulla personalità dell'imputato, si è esclusa la probabilità che lo stesso commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato e, quindi, la sua pericolosità sociale, che a norma della L. 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31 non può essere presunta, ma va accertata").
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2007