Sentenza 20 settembre 2018
Massime • 1
Integra il delitto di evasione la condotta posta in essere dal condannato in regime di semidetenzione, che si allontani dalla casa circondariale ove è tenuto quotidianamente a fare rientro, in quanto essa non costituisce mera trasgressione delle prescrizioni imposte, ma comporta la completa sottrazione alla restrizione della libertà personale cui il semidetenuto è assoggettato durante il tempo in cui è obbligato a permanere nell'istituto.
Commentario • 1
- 1. Restrizione della libertà personale: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2018, n. 8292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8292 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2018 |
Testo completo
SD 08292-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Anna Petruzzellis Sent. n. sez. 1550 - Presidente Angelo Costanzo -UP 20/09/2018 Mirella Agliastro Relatore - R.G.N. 18415/2018 Ersilia Calvanese Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da KU AZ, nato in [...] [...] avverso la sentenza del 15/02/2018 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova con sentenza del 15/2/2018 confermava la sentenza emessa in data 25/10/2017 dal Tribunale di Genova nei confronti di KU AZ per il reato di cui all'art. 385 comma 1 cod. pen. perché - già sottoposto a regime di semidetenzione presso la Casa Circondariale di Genova Marassi con l'obbligo di rientro quotidiano - non faceva ritorno presso l'Istituto di し pena e in data 9/5/2017 veniva rintracciato dalle autorità francesi a Mentone quindi fuori dai confini dell'Italia. KU AZ era stato condannato con rito abbreviato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
2. Ricorre per cassazione KU AZ per il tramite del proprio difensore di fiducia deducendo erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 385 cod. pen., 55 legge n. 689/81, 25 Cost. e 7 CEDU, avendo i giudici di merito condannato il prevenuto per un fatto non previsto dalla legge come reato ed in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.. La difesa dell'imputato non ha mai contestato la ricostruzione del fatto come delineato dalla pubblica accusa, ma ha censurato la condanna sostenendo che la violazione delle prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza in tema di semidetenzione, indipendentemente dalla gravità della violazione commessa non determina la configurabilità del delitto di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., bensì la mera conversione della sanzione sostitutiva nella corrispondente sanzione detentiva. In caso di inottemperanza di prescrizioni relative alla semidetenzione sarebbe applicabile l'art. 66 L. n.689/81 che dispone la conversione della restante pena sostituita in quella detentiva, in quanto la semidetenzione è una misura alternativa alla detenzione. L'art. 66 della legge n. 689/81 stabilisce che in caso di violazione anche di una sola prescrizione impartita dal magistrato di sorveglianza relative alla semi- detenzione e alla libertà controllata la sanzione sostitutiva viene revocata con ordinanza e deve essere trasmessa al Pubblico Ministero, affinchè emetta l'ordine di esecuzione e non affinchè proceda per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Secondo la Corte di appello il discrimen sarebbe dato dalla definitività dell'allontanamento in contrapposizione al carattere temporaneo del mancato rientro per cui opera invece solo l'art. 66 della legge 698/81. La difesa invece ritiene che il discrimen sia dato dal momento in cui viene posta in essere la violazione nel senso che se l'allontanamento avviene durante le ore notturne e il condannato si trova all'interno dell'istituto si applica l'art. 385 cod. pen., se il prevenuto non fa rientro in istituto trova l'applicazione la normativa penitenziaria. 2 د ک CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
2. Il ricorrente ripropone lo stesso motivo già respinto dalla Corte d'appello. Contrariamente alla tesi sostenuta dalla difesa secondo cui in caso di inottemperanza di prescrizioni relative alla semidetenzione, sia applicabile la norma dell'art. 66 I. n. 689/81, in quanto la semidetenzione è una misura alternativa alla detenzione e pertanto non si configura il reato di evasione, la giurisprudenza di questa Corte ritiene configurabile il reato contestato: invero non si tratta di violazione alle prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza ma di condotta che realizza l'allontanamento dal luogo di detenzione, nel tempo in cui è cessata la restituzione temporanea alla libertà per il tempo in cui è stato concesso il periodo di semidetenzione (Sez. 6, n. 8978 del 04/12/2009, Rv. 246402, secondo cui integra il delitto di evasione la condotta posta in essere dal condannato in regime di semidetenzione, che si allontani dalla Casa Circondariale ove si trova ristretto, senza farvi più ritorno). E' vero che l'art. 66 della L. 24-11-1981 n. 689 prevede, in caso di violazione anche di una sola delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione, la conversione della restante parte di pena in quella detentiva sostituita;
ma, nel caso di specie, per quanto accertato in sentenza, non si è in presenza di una mera ipotesi di trasgressione di prescrizioni inerenti al regime di semidetenzione, bensi della completa sottrazione alla restrizione della libertà personale alla quale la persona semidetenuta è assoggettata durante il tempo in cui è obbligata a permanere nell'istituto. Al di là delle possibili ripercussioni sul regime in atto, previste dal citato art. 66, pertanto, la condotta dell'imputato, sostanziandosi nel volontario e definitivo allontanamento dall'istituto e, quindi, nella totale elusione della sanzione inflittagli, vale ad integrare gli estremi del reato di evasione. Poiché, infatti, l'art. 55 ultimo comma della legge n. 689 del 1981 estende al condannato in regime di semidetenzione, durante il periodo di permanenza nell'istituto, la normativa dell'ordinamento penitenziario, deve ritenersi applicabile anche al semidetenuto la disposizione dettata dall'art. 51 della legge n. 354 del 1975, che sancisce la punibilità a titolo di evasione della condotta del condannato in regime di semilibertà che rimanga assente dall'istituto per oltre dodici ore.
3. Nel caso di specie non sorgono dubbi in ordine alla volontà dell'imputato di evadere dalla Casa Circondariale di Genova Marassi presso cui aveva obbligo di е 3 ت ا rientrare quotidianamente, essendo stato rintracciato fuori dal territorio italiano dalle autorità francesi di Mentone. Correttamente la Corte di appello ha individuato la sussistenza della fattispecie incriminatrice del delitto di evasione nella definitività dell'allontanamento che esprime la volontà del beneficiario di non soggiacere più al provvedimento restrittivo, cui la persona semidetenuta è assoggettata nel tempo in cui è obbligata a permanere nell'istituto, in contrapposizione al carattere temporaneo del mancato rientro per cui opera la disposizione dell'art. 66, I. n. 689/81. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Anna Petruzzellis Mirella Agliastro liniile سلام Ariastic DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 25 FEB 2019 !! IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E B Z Piera Esposito O N E