Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di capacità del giudice, la trattazione in dibattimento, da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli relativi ai reati previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale di cui all'art. 43-bis, comma terzo, lett. b), ord. giud. introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2014, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 21/10/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3285
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 38857/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NQ AT, n. a Positano il 04/11/1938;
LL LO, n. a San Giuseppe Vesuviano il 09/01/1943;
avverso la ordinanza del Tribunale di Salerno, sez. dist. di Amalfi, in data 05/11/2012;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI POPOLO Angelo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NQ AT e LL LO hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Salerno, in sede di esecuzione, ha rigettato la richiesta di correzione dell'errore materiale di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno, sez. dist. di Amalfi, in data 23/02/2009, passata in giudicato, laddove la stessa, dichiarando non doversi procedere nei loro confronti per reati urbanistici, e condannandoli invece per il reato di cui all'art. 349 c.p., ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandolo alla demolizione delle opere abusive nel termine di due anni.
2. Con un primo motivo, di violazione di legge, lamentano la illegittimità dell'ordinanza adottata da un giudice onorario al di fuori dei casi (i soli processi per reati di cui all'art. 550 c.p.p.) in cui ciò sarebbe consentito, e non essendo comunque mai possibile, come da risoluzione del 16/07/2008 del C.s.m., affidare al giudice ordinario reati in materia ambientale ed urbanistica in presenza di altri giudici togati.
3. Con un secondo motivo lamenta, in violazione degli artt. 130 e 619 c.p.p. e dell'art. 165 c.p., l'abnormità del provvedimento impugnato, posto che la demolizione dei manufatti sarebbe legittima solo in presenza di una pronuncia di condanna per reati edilizi, sicché la dichiarata prescrizione travolgerebbe, indipendentemente da qualsiasi espressa statuizione, l'ordine di demolizione stesso. In ogni caso la demolizione delle opere abusive non potrebbe considerarsi conseguenza dannosa o pericolosa da eliminare in relazione alla condanna ex art. 349 c.p.. Del resto, atteso il cospicuo numero di pronunce di condanna per abusi edilizi del Tribunale di Salerno, l'unica logica spiegazione dell'ordine di demolizione, ancorché per il tramite della sospensione condizionale della pena, dovrebbe essere quella di un banale refuso. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo è manifestamente infondato.
L'art. 43 bis ord. Gius., comma 3, lett. b) prevede che, nell'assegnazione dei giudici onorari, debba essere seguito il criterio di non affidare agli stessi, nella materia penale, oltre che le funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p.. Nella specie, il procedimento di esecuzione in questione ha riguardato correzione di errore materiale relativamente a sentenza che, da un lato, ha condannato gli odierni ricorrenti per il delitto di cui all'art. 349 c.p., punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione, e, dall'altro, ha dichiarato la improcedibilità, per estinzione, di varie contravvenzioni, ovvero, in altri termini, ha riguardato reati tutti rientranti, contrariamente all'assunto del ricorso, nei limiti di quanto espressamente prescritto dall'art. 550 cit. (che, appunto, finisce, in forza del richiamo ad esso operato dall'art. 43 bis cit., per limitare la assegnazione dei giudici ordinari ai processi di cui alle contravvenzioni e ai delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni oltre che per una serie di reati specificamente richiamati al comma 2).
Nè su tali criteri di legge potrebbero, evidentemente, incidere, con efficacia processuale, disposizioni di carattere organizzativo, quali quelle richiamate dal ricorrente con riguardo ai reati edilizi ed ambientali, non aventi forza di legge. Va comunque rammentato che questa Corte ha anche reiteratamente affermato che la trattazione da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43 bis ord. giud., comma 3, lett. b), non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 20187 del 19/02/2004, Suriel, Rv. 228363). Nè, quand'anche il giudice professionale non fosse stato, nella specie, impedito o assente, ciò comporterebbe alcuna nullità, giacché la partecipazione di un giudice onorario ad udienza del tribunale, in assenza di un tale presupposto costituisce mera irregolarità, in quanto non è sanzionata da alcuna nullità, ne' può ricondursi alla previsione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), non riguardando le condizioni di capacità del giudice o di regolare costituzione del collegio, ma la destinazione agli uffici giudiziari e la formazione del collegio stesso, che, per espressa disposizione dell'art. 33 c.p.p., comma 2, non attengono alle menzionate condizioni (Sez. 1, n.
12409 del 19/12/2000, Barontini, Rv. 218454).
5. Il secondo motivo è infondato.
Va ricordato che il procedimento di correzione ex art. 130 c.p.p. opera unicamente laddove si tratti, come espressamente enunciato dalla norma, di correggere errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto.
Sul punto, già la pronuncia delle Sez. Un., n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543, seppure intervenuta per risolvere il contrasto insorto in precedenza circa in particolare i limiti di correzione di errori materiali afferenti i provvedimenti della Corte di Cassazione, ebbe ad individuare, in via generale, i confini applicativi del rimedio dell'art. 130 c.p.p.. In particolare, premettendosi che "la duplice condizione prevista dall'art. 130 c.p.p., e cioè che l'errore o l'omissione non debbono determinare la nullità del provvedimento e nemmeno, una volta rimossi, una modificazione essenziale del suo contenuto, rappresenta il confine invalicabile per qualsiasi intervento correttivo", la pronuncia precisava che la seconda condizione "si armonizza compiutamente con la prima e, senza porre limiti alla sua osservanza a seconda della tipologia dei provvedimenti del giudice ed ai loro effetti, utilizza pur essa la ricognizione anticipata del risultato della correzione allo scopo di impedire che l'uso illimitato di tale rimedio possa trasformarlo in un anomalo mezzo d'impugnazione. E se non è consentita dalla legge una correzione che determini la modificazione essenziale del provvedimento che tale intervento subisce, a maggior ragione deve essere interdetta quella correzione che si risolve nella sostituzione di una decisione già assunta dal giudice". Sicché, mentre la decisione, quantunque affetta da errori che ne abbiano potuto influenzare il processo formativo, "nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti, non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale", suscettibile di correzione..., gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta, sono sempre ammissibili", da ciò derivando che "la correzione integrativa sarà consentita solo se la stessa sarà riconducibile nell'ambito di un rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica con il contenuto di una decisione, perché soltanto in presenza di tale rapporto l'integrazione rispetta l'intangibilità del contenuto essenziale del provvedimento e lo rende conforme ai parametri normativi di riferimento. Nè l'impossibilità di rimuovere diversamente un'erronea decisione può giustificare, di per sè sola, una diversa conclusione. Il doveroso rispetto dell'immodificabilità di una pronuncia, allorquando questa non presenti vizi così radicali da renderla inesistente, è esso stesso un valore altamente positivo tutelato, e con appropriato rigore, dall'ordinamento processuale".
Tali principi, sono poi stati sostanzialmente richiamati anche da Sez. Un., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, secondo cui l'errore rimediabile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. consiste, "nella sostanza, nel frutto di una svista, di un "lapsus" espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione", e, da ultimo, ribaditi, in motivazione, da Sez. Un., n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426. 5.1. Nella specie, risulta dallo stesso ricorso che il Tribunale di Salerno, pur avendo dichiarato l'improcedibilità nei confronti degli imputati delle contravvenzioni edilizie e paesaggistiche per intervenuta prescrizione, così affermandone la responsabilità unicamente per il delitto di violazione di sigilli, ha ugualmente disposto, sia in parte motiva che dispositiva, la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi.
Non appaiono, conseguentemente, ricorrere i presupposti dell'invocata correzione, posto che la pronuncia di subordinazione del beneficio alla demolizione, lungi dall'essere dipesa da una svista o da un errore materiale nel senso sopra ricordato, è invece stata dovuta alla violazione, la cui consapevolezza appare discendere dalla esternazione effettuata, oltre che in dispositivo, anche in motivazione, della norma che prescrive la demolizione dei manufatti abusivi o la rimessione in pristino dei luoghi unicamente in caso di condanna e non anche, come nella specie, in ipotesi di declaratoria di estinzione dei reati edilizi ed ambientali. Anche a ritenere diversamente, va poi aggiunto che, come correttamente puntualizzato dall'ordinanza impugnata, la violazione ha interessato un elemento essenziale della decisione, non suscettibile, per quanto già detto, di essere corretto con la procedura invocata. La violazione processuale avrebbe dovuto, in definitiva, essere censurata dagli interessati mediante atto di impugnazione della sentenza, nella specie, tuttavia, mai proposto.
Nè a diverse conclusioni potrebbe giungersi anche laddove l'errore fosse tale da avere dato luogo ad abnormità del provvedimento;
se anche, infatti, dovessero riscontrarsi le caratteristiche proprie del concetto di abnormità, nella specie in ogni caso non ravvisabili, atteso che il potere di subordinazione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato rientra nei poteri del giudice, resterebbe comunque invalicabile il fatto della omessa impugnazione nei termini di legge, valevoli, come da plurime decisioni di questa Corte, anche con riguardo ai provvedimenti abnormi (da ultimo, Sez. 5, n. 45951 del 23/11/2005, P.M. in proc. Bardini, Rv. 233223).
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2015