Sentenza 27 marzo 2009
Massime • 1
In tema di guida in stato d'ebbrezza, la confisca del veicolo "con il quale è stato commesso il reato" (salvo che esso appartenga a persona estranea al reato) è obbligatoria, non facoltativa.
Commentari • 2
- 1. Guida in stato di ebbrezza: si alla confisca del veicolo anche se in comproprietàStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 22 novembre 2015
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-09-2015) 12-10-2015, n. 40957 IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA L'appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca in quanto sia la lettera che la ratio della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà con un terzo estraneo, del veicolo condotto dall'imputato in stato di ebbrezza, sia d'ostacolo all'applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell'uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprietà, non …
Leggi di più… - 2. Il rifiuto all’alcool test comporta la confisca del veicoloAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2009, n. 18517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18517 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 27/03/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 758
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 038980/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO ER, N. IL 10/11/1979;
avverso ORDINANZA del 07/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Angelo Di Popolo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Decidendo sulla richiesta proposta ex art. 322 c.p.p., il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, la dichiarava, con ordinanza del 7/10/2008, inammissibile, in tal modo implicitamente confermando la legittimità del sequestro preventivo dell'autovettura effettuato a carico del legittimo proprietario, OD AL, in relazione al reato ascrittogli di guida in stato di alterazione psico- fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Avverso tale ordinanza, il OD, per mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p., chiedendone l'annullamento e, a tal fine, sostiene che l'interpretazione data dai giudici del riesame alla disposizione di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art.4, sarebbe erronea, in quanto postulerebbe la obbligatorietà della confisca di un autoveicolo che, di per sè, non ha natura di bene, il cui uso sia vietato dalla legge, anche nell'ipotesi di assoluzione dell'imputato, con conseguenti ricadute negative sotto il profilo della compatibilità con i parametri fondamentali della Carta Costituzionale.
Trattasi di ricorso non meritevole di accoglimento. È d'uopo premettere che la norma di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 (come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125), cui rinvia esplicitamente dell'art. 187 C.d.S., comma 1, norma quest'ultima la cui violazione è stata contestata all'odierno ricorrente OD AL, dispone che, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, è sempre disposta la confisca del veicolo "con il quale è stato commesso il reato", salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La disposizione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), - richiamata, come si è precisato, dall'art. 187 C.d.S., comma 1 - contiene un esplicito riferimento all'art. 240 c.p., comma 2, che elenca le ipotesi di confisca obbligatoria, ed al fatto che il veicolo rappresenti la cosa servita per commettere il reato. In tal modo il Legislatore, ispirato dal dichiarato fine di rafforzare l'apparato sanzionatorio della più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza, ha inteso elevare ad ipotesi obbligatoria la confisca "delle cose che servirono....a commettere il reato", prevista come facoltativa dell'art. 240 c.p., comma 1. Ne consegue che, nella fattispecie, i giudici di merito, avendo preso atto che il veicolo sequestrato apparteneva all'indagato del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, correttamente hanno ritenuto la manifesta infondatezza della richiesta di riesame, in quanto la restituzione al predetto della libera disponibilità del veicolo, servito per commettere il reato, avrebbe reso vana la misura ablativa, prevista ormai come obbligatoria nel caso in cui l'indagato fosse stato raggiunto da sentenza di condanna o di patteggiamento in ordine al reato ascrittogli.
La manifesta infondatezza dell'assunto difensivo è resa, quindi, evidente dall'erroneità della premessa che esso postula, cioè che la obbligatorietà della confisca riguardi anche l'ipotesi che l'indagato sia stato assolto, a seguito di giudizio di cognizione, dall'imputazione ascrittagli: il che, per vero, non è previsto dalla legge e non è stato affermato nemmeno nel provvedimento impugnato. Discendendo dalla stessa erronea premessa, ricadono nell'ambito della manifesta infondatezza anche le pretese censure di illegittimità costituzionale dello "ius novum" introdotto con il richiamato D.L. n.92 del 2008. Con il provvedimento che rigetta il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto, deve ai sensi dell'art. 616 c.p.p., essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2009