Sentenza 24 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di esecuzione, qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, si deve procedere ad ulteriore cumulo, il quale deve comprendere, oltre alla pena inflitta per il nuovo illecito, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata o conteggiata alla data del nuovo reato, con i limiti posti dal criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., e decorre dalla data dell'ultimo reato, se commesso durante l'espiazione della pena precedente, oppure dal successivo arresto, se avvenuto dopo l'interruzione dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2012, n. 7762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7762 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/01/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 172
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 21548/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UC RU N. IL 01/07/1972;
avverso l'ordinanza n. 58/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del 29/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 marzo 2011, la Corte d'appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta da UC NO, intesa ad ottenere:
a)-lo scioglimento del cumulo di pene disposto nei suoi confronti dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Salerno con provvedimento del 19 gennaio 2011 e l'imputazione delle pene già espiate ai reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 onde ottenere l'applicazione dell'indulto sulla residua pena da scontare;
b)-il computo di una custodia cautelare da lui subita per un periodo di mesi 4 e giorni 5 di reclusione, non detratto in fungibilità da altro reato;
c) L'accertamento di intervenute violazioni del giudicato penale da parte della Corte d'appello di Salerno, la quale, dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio una sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Potenza, in sede di rinvio aveva calcolato la pena riferita alla violenza privata consumata e non alla violenza privata tentata, sebbene quest'ultima fosse stata l'ipotesi di reato ravvisata nei suoi confronti dalla Corte di cassazione;
inoltre la Corte d'appello di Salerno non avrebbe tenuto conto della prescrizione, maturata, nella specie, ancor prima della pronuncia emessa dalla stessa.
2. La Corte d'appello di Salerno ha respinto la richiesta sub a) in quanto, in applicazione del principio di cui all'art. 657 c.p.p., comma 4, occorreva formare cumuli parziali, onde computare in essi le pene espiate dopo la commissione dei reati, cui l'esecuzione si riferiva e, quindi, nel caso in esame, doveva tenersi conto solo delle pene eseguite dal condannato dopo il 2 marzo 1997, data di commissione dei fatti cui si riferiva l'ordine di esecuzione anzidetto;
pertanto era esatto il provvedimento del P.G. che aveva chiesto l'applicazione del condono solo con riferimento alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 180,00 di multa, in quanto non residuava alcun'altra pena già espiata in epoca successiva al 2 marzo 1997, riferibile a reato condonabile ex L. n. 241 del 2006. La Corte d'appello ha respinto la richiesta sub b), avendo rilevato che non risultassero presofferti non calcolati;
ha infine respinto la richiesta sub c), avendo ritenuto che essa si riferisse a doglianze attinenti a valutazioni di merito operate dalla Corte d'appello di Salerno in sede di giudizio di rinvio e da ritenere coperte dal giudicato.
Ha infine rilevato che un'eventuale istanza di sospensione della pena ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5 doveva essere proposta al P.M..
3. Avverso detto provvedimento della Corte d'appello di Salerno ricorre per cassazione UC NO per il tramite del suo difensore, che ha dedotto: -motivazione carente ed apparente in ordine alla determinazione del cumulo di pene, in quanto, sebbene nella specie doveva tenersi conto solo delle pene espiate dopo la commissione del reato cui si riferiva l'esecuzione e quindi solo delle pene eseguite dopo il 2 marzo 1997, occorreva altresì tener conto del principio secondo il quale il cumulo di pene andava sciolto quando si trattava di salvaguardare la posizione del condannato;
al contrario il provvedimento impugnato, nel cumulo di pene concorrenti di cui sopra, aveva omesso di prendere in considerazione alcuni periodi di carcerazione preventiva presofferta, i quali avrebbero dovuto essere imputati a pene ostative ai benefici penitenziari ed alla concessione dell'indulto; invero le norme sul cumulo non potevano mai risolversi in un danno per il condannato, con la conseguenza che il cumulo doveva essere sciolto, dovendosi ritenere scontata per prima la pena più gravosa per il condannato, da ritenere quella esclusa dai benefici penitenziari;
-motivazione carente ed apparente circa la dedotta violazione del giudicato penale, in quanto la Corte d'appello di Salerno, con la sentenza dell'11 luglio 2008, emessa in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, non aveva tenuto conto della pena prevista per il delitto di tentata violenza privata, così come qualificata dalla Corte di cassazione, ma aveva tenuto conto della pena prevista per il reato di violenza privata consumata;
inoltre non aveva tenuto conto della prescrizione, che, nella specie, era ampiamente maturata anche prima dell'emanazione della sentenza da parte della Corte d'appello di Salerno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da UC NO è infondato nella parte in cui lamenta violazione, da parte del provvedimento impugnato, del giudicato penale.
2. Si osserva invero che la sentenza della Corte d'appello di Salerno dell'11 luglio 2008 ben avrebbe potuto formare oggetto di ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione, onde ovviare agli errori di diritto evidenziati dal ricorrente e consistiti nell'essere stata calcolata la pena per il delitto di violenza privata consumato, invece che la pena prevista per il delitto di violenza privata tentata, con le conseguenti implicazioni connesse ai termini prescrizionali di detti reati;
in assenza di tale ulteriore ricorso, ovvero in assenza di proposizione di ricorso straordinario per errore di fatto, di cui all'art. 225 bis cod. proc. pen., la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Salerno è da ritenere essere passata in giudicato, con conseguente improponibilità nella presente fase esecutiva delle doglianze in esame.
3. È invece fondato il primo motivo di ricorso, concernente l'erronea determinazione dei cumuli parziali di pene disposti nei confronti del ricorrente.
4. La giurisprudenza di questa Corte è invero orientata nel senso di ritenere che il principio dell'unità delle pene concorrenti si ispira da un lato all'esigenza di assicurare una corretta realizzazione della pretesa punitiva e, dall'altro, all'esigenza di evitare che il condannato riceva un pregiudizio dall'autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per più reati. Detto principio è riferibile solo alle pene inflitte per reati commessi prima dell'Inizio della detenzione, mentre, qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, occorre procedere ad un ulteriore cumulo, il quale tuttavia deve comprendere, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, altresì quella parte di pena risultante dal cumulo precedente che non sia stata ancora espiata ovvero in qualche modo conteggiata alla data del nuovo reato;
e la decorrenza del nuovo cumulo va fissata nella data dell'ultimo reato ovvero in quella del successivo arresto, a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione della pena precedente, ovvero dopo la sua interruzione (cfr. Cass. Sez. 1 n. 26270 del 23/04/2004 Di Bella. Rv. 228138).
5. Va altresì richiamata la giurisprudenza di legittimità alla stregua della quale, in tema di esecuzione penale, l'interesse del condannato a chiedere il cumulo materiale delle pene concorrenti non viene meno solo perché la parte più rilevante della pena complessiva da espiare deriva da reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, stante il principio, ispirato al favor rei, per cui deve ritenersi scontata per prima la pena più gravosa per il reo;
e deve ritenersi tale quella inflitta per reati in relazione ai quali non siano concedibili benefici penitenziari, ovvero, nel caso in esame, l'indulto, atteso che l'eventuale residua frazione di pena da scontare a seguito del cumulo ovvero dei cumuli parziali disposti ben possono consentire l'applicazione di detti benefici (cfr. Cass. Sez. 5 n. 40846 del 20/09/2004, Ara, Rv. 230122).
6. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, va pertanto ritenuto che al ricorrente, in sede di formazione del cumulo parziale, riferito alle pene da espiarsi in epoca successiva all'11 luglio 2008, data in cui è stata emessa nei suoi confronti la sentenza della Corte d'appello di Salerno ormai irrevocabile, doveva essere altresì conteggiata la parte di pena risultanti dai cumuli precedenti che non fosse stata ancora espiata alla data della sentenza da ultimo citata;
doveva inoltre prioritariamente essere ritenuta come pena espiata dal ricorrente quella ostativa alla concessione dell'indulto.
7. Da quanto sopra consegue l'accoglimento parziale del ricorso in esame, riferito ai criteri seguiti per la determinazione del cumulo parziale nei confronti del ricorrente, con rimessione degli atti alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame, che tenga conto dei criteri sopra enunciati.
8. Il ricorso proposto dal UC va respinto nel resto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle modalità di calcolo del cumulo e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Salerno.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2012