Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2012, n. 7762
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Sentenza 24 gennaio 2012

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In tema di esecuzione, qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, si deve procedere ad ulteriore cumulo, il quale deve comprendere, oltre alla pena inflitta per il nuovo illecito, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata o conteggiata alla data del nuovo reato, con i limiti posti dal criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., e decorre dalla data dell'ultimo reato, se commesso durante l'espiazione della pena precedente, oppure dal successivo arresto, se avvenuto dopo l'interruzione dell'esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2012, n. 7762
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7762
    Data del deposito : 24 gennaio 2012

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