Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte civile è necessario che la firma sia autenticata dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e che quest'ultimo aggiunga formule esprimenti la volontà di farne propri i motivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2017, n. 21828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21828 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
2182 8-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 15/2017 PAOLO NI BRUNO Presidente - REGISTRO GENERALE GRAZIA LAPALORCIA N.44416/2016 MARIA VESSICHELLI NI SETTEMBRE Rel. Consigliere - ALFREDO GUARDIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA NI nato il [...] a [...] nei confronti di: RR AN NI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/02/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI Udit i difensor Avv.; P Udit i difensor Avv.; 2 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AR GI, in ordine al reato di cui agli artt. 595, co. 3, 57, c.p., I. 47/1948, in rubrica ascrittogli, con la formula perché il fatto non sussiste.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, personalmente, la parte civile costituita, CO IO, lamentando: 1) "manifesta illogicità della motivazione in relazione alla condizione di indagato della costituita parte civile nell'inchiesta Insubria"; 2) "violazione di legge con riferimento all'art. 51, c.p., concernente l'esercizio del diritto di cronaca"; 3) "violazione ed erronea applicazione dell'art. 595, c.p".
2.1. E' stata, altresì, depositata, in data 23.12.2016, memoria nell'interesse di AR GI, a firma del difensore, avv. Carlo Melzi d'Eril, del Foro di Milano, il quale deduce l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso del AR.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto esclusivamente dalla parte civile costituita, CO IO. Come è noto, infatti, nel processo penale la "parte" legittimata a presentare personalmente ricorso per cassazione, secondo la previsione dell'art. 613, co. 1, c.p.p., è soltanto l'imputato, perché solo nei suoi confronti è prevista espressamente la deroga al criterio generale della necessità della rappresentanza tecnica in sede di legittimità, mentre gli altri soggetti, portatori di interessi diversi, sottostanno alla regola generale secondo cui il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. I, 8.6.2004, n. 37170, rv. 230022; Cass., sez. IV, n. 25411, rv. 253308). Tale regola può dirsi rispettata anche quando il ricorso, sia sottoscritto personalmente dalla parte civile, con firma autenticata da difensore iscritto al suddetto albo speciale, purché risulti corredato da clausole da cui emerga la volontà di quest'ultimo di farne propri i motivi (cfr. Cass., sez. III, 22.6.2011, n. 34779, rv. 251246), circostanza non sussistente nel caso in esame, posto che il ricorso reca in calce la semplice attestazione dell'autenticità della firma del ricorrente, da parte dell'avv. IO Christian Bernardo (risultante, peraltro, come da annotazione della Cancelleria, non iscritto all'albo degli avvocati cassazionisti), senza alcuna clausola da cui possa desumersi la condivisione da parte di quest'ultimo dei motivi di impugnazione articolati dal CO. Giova, infine, ricordare, per completezza espositiva, che solo ove la parte civile sia avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, circostanza del pari non sussistente nel caso in esame, la parte civile è legittimata a proporre personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata (cfr. Cass., sez. IV, 13.2.2014, n. 10546, rv. 258442) 4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dichiara inammissibile delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente фото DEPORTATA IN CANGELLERIA adul 05 MAG 2017 IL FUNZIONARIO NATIO Ом un 2