Sentenza 13 febbraio 2014
Massime • 1
La parte civile è legittimata a proporre personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata, purché si tratti di avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2014, n. 10546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10546 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 13/02/2014
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 279
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 37720/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON NN n. il 12.1.1962;
avverso la sentenza n. 13902/2012 pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma il 7.2.2013;
sentita nella camera di consiglio del 13.2.2014 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. G. Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la ricorrente avv.to ON A. del foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con atto del 23.3.2013, ON NN, in qualità di parte civile costituita, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 7.2.2013 con la quale il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CU DO TT SC per insussistenza del fatto, in relazione a un'imputazione di omicidio colposo commesso, ai danni di ON PI (prossimo congiunto della ricorrente), in violazione delle norme concernenti l'esercizio della professione medica;
decesso, avvenuto in data 27.10.2010, nella specie asseritamente provocato dalla concorrenza, della causa naturale di insufficienza multiorganica terminale da cui il ON era stato colpito, con la causa iatrogena individuata nell'intossicazione da farmaci riconducibili al principio attivo promazina (costituente del OF) in integrazione con oppioide;
farmaci, la cui somministrazione era stata disposta dall'CU (nella qualità di medico consulente di terapia del dolore presso la casa di cura Ars Medica in Roma) in modo incongruo e inadeguato, avuto riguardo alle condizioni di salute del paziente, privo di sintomi dolorosi, non necessitante di sedazione e affetto da riscontrata insufficienza epatica.
Con la sentenza impugnata, il giudice a quo ha escluso il ricorso di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non essendo emersa alcuna certezza in ordine alla sussistenza di un effettivo nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e la verificazione del decesso del ON.
2. - Con l'impugnazione avanzata in questa sede, la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto molteplici profili concernenti la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Preliminarmente, la ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice a quo nel disattendere il criterio di giudizio imposto dall'art. 425 c.p.p., essendosi lo stesso spinto alla valutazione nel merito della responsabilità dell'imputato, senza limitarsi alla verifica dell'idoneità degli elementi complessivamente acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio. Nel merito, rileva la ricorrente come del tutto erroneamente il giudice dell'udienza preliminare avrebbe fondato la propria pronuncia sull'indiscusso e decisivo presupposto che il paziente fosse affetto da mieloma multiplo (asserita fonte della relativa condizione terminale), in contrasto con le evidenze della visita ematologica allegata alla cartella clinica del paziente, dalla quale era emersa unicamente la sussistenza di una gammopatia monoclonale (raramente evolvente in neoplasia maligna) da tempo curata dal ON:
circostanza riscontrata dalle stesse affermazioni rese dal consulente tecnico del pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare, dalle quali era emersa l'insussistenza di alcuna conferma certa e obiettiva del mieloma multiplo attribuito al ON. Allo stesso modo, gli elementi acquisiti avevano escluso la pregressa avvenuta assunzione, successivamente al dicembre del 2008, del farmaco OF da parte del ON, in contrasto con quanto erroneamente sostenuto dal giudice dell'udienza preliminare. Nessuna condizione di particolare gravità avrebbe inoltre caratterizzato la situazione clinica del ON all'atto del ricovero nel luglio del 2010, avendo il relativo medico curante attestato come lo stesso fosse illo tempore in condizioni non scadenti e affetto unicamente da iperpiressia.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente sottolinea come in modo del tutto erroneo il giudice dell'udienza preliminare avesse confermato la sussistenza di una condizione terminale del paziente all'atto del relativo ricovero, tale da giustificare l'adozione di cure palliative o il ricorso alla terapia del dolore disposta dall'imputato, avuto altresì riguardo all'indole incerta o perplessa delle affermazioni su tale specifico punto rese dal consulente tecnico del pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare. Ciò posto, in modo del tutto erroneo e contraddittorio, rispetto al contenuto delle risultanze processuali, il giudice a quo avrebbe giustificato la condotta dell'imputato, avendo omesso di rilevare come lo stesso, incautamente fidandosi delle relazioni rese da altri colleghi, aveva imprudentemente proceduto (senza adeguati e tempestivi test preliminari) a prescrivere la somministrazione di farmaci antidolorifici (in dosi successivamente riscontrate come tossiche) a un paziente affetto da rilevata insufficienza epatica, senza considerare i prevedibili ulteriori effetti depressivi e aggravanti del farmaco OF (segnatamente a carico del già provato apparato respiratorio), in assenza di effettiva sintomatologia dolorosa e di indicazioni positive circa l'esigenza di sedazione.
Sotto altro profilo, la ricorrente si duole della violazione della legge processuale in cui sarebbe incorso il giudice dell'udienza preliminare, nell'omettere la concessione di un termine alla parte civile al fine di procedere alla nomina di un nuovo difensore in luogo del precedente rinunziante.
Da ultimo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione, ivi operata, del decorso causale ch'ebbe a condurre al decesso del ON, avendo gli elementi complessivamente acquisiti al giudizio comprovato l'effettivo concorso della condotta commissiva (colposa) dell'imputato (quantomeno) all'accelerazione dei processi degenerativi della salute del paziente, senza che fosse emerso alcun indice probatorio suscettibile di accreditare l'eventuale intervento di serie causali alternative di per sè idonee a cagionarne il decesso nelle forme e secondo le medesime coordinate spazio-temporali nella specie riscontrate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Preliminarmente, dev'essere riconosciuta la legittimazione della parte civile - avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte - a proporre personalmente il ricorso avverso la sentenza impugnata.
Sul punto, varrà rilevare, in termini generali, come, nel quadro della disciplina del processo penale, il tema dell'autodifesa, così come impostato in conformità al principio generale stabilito dall'art. 6, par. 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (testo cui è da riconoscere rilievo d'indole costituzionale, nella lettura datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in ragione del meccanismo d'interposizione innescato dall'art. 117 della Costituzione: cfr. Cass., Sez. 1, n. 35555/2008, Rv. 240579), sia stato affrontato con riguardo alla posizione processuale dell'imputato (o, secondo il più ampio lessico del legislatore convenzionale, dell'accusato), essendosi posto il quesito se. la normativa interna preclusiva della difesa personale (sia pure curata da accusato munito dei dovuti requisiti professionali), non presentasse aspetti d'insanabile contrasto con le indicazioni della normativa sovranazionale.
Al riguardo, questa Corte di legittimità ha sul punto avuto modo di chiarire come detta preclusione, riguardante la figura dell'imputato, non si ponesse in termini d'irriducibile incompatibilità con la ricordata normativa europea, rilevando, sulla scia delle osservazioni puntualizzate dalla Corte costituzionale (sentenza n. 188 del 1980), come "la Commissione stessa ha avuto occasione di affermare che il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali (ric. 722/60)" e che nei giudizi dinanzi ai Tribunali Superiori "nulla si oppone ad una diversa disciplina purché emanata allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (ric. 727/60 e 722/60)" (Cass., Sez. 1, n. 7786/2008, Rv. 239237). Ciò posto, se con riguardo alla posizione dell'accusato nel quadro del processo penale che lo riguarda, la scelta normativa interna ha ritenuto più confacente, allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia, l'esclusione di un diretto coinvolgimento autodifensivo dell'imputato (anche in ragione di intuibili ed apprezzabili motivazioni connesse alla tutela della serenità - oltre che dell'equilibrio e dell'obiettività - del dialogo processuale, in ipotesi pregiudicato dal comprensibile coinvolgimento emotivo dell'accusato per l'indole essenziale e personalissima degli interessi ordinariamente coinvolti dal giudizio penale), una conforme soluzione legislativa non può ritenersi imposta con riferimento alla trattazione processuale di interessi, pur coinvolti dal processo penale, d'indole diversa da quella relativa alla difesa dall'imputazione criminale;
e ciò, in particolare, in presenza di espresse ed inequivoche statuizioni legislative idonee a derogare il vigore della regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale (art. 613 c.p.p.). Proprio nel quadro di tali premesse, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno stabilito, in tema di patrocinio a spese dello Stato, che il difensore, purché iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione delle sue competenze professionali, emesso in sede di opposizione, in quanto la regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale (art. 613 c.p.p.) è eccezionalmente derogata, a favore dell'avvocato cassazionista, in virtù del rinvio formale che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 opera, in tema di liquidazione di compensi professionali, alla speciale procedura prevista per gli onorari di avvocato dalla L. n. 794 del 1942, art. 29 e, indirettamente, alle disposizioni degli artt. 86 e 365 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 6816/2007, Rv. 235344). Sempre con la stessa pronuncia, le Sezioni Unite hanno inoltre rilevato come la regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale possa essere derogata da specifiche disposizioni di legge, queste ultime non limitandosi a quella di cui all'art. 571 c.p.p., comma 1 (relativa alla personale proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato), estendendosi anche, a titolo esemplificativo, a quelle di cui al D.P.R. n. 215 del 2002, art. 170 in relazione alla L. n. 794 del 1942, art. 29 nonché a quelle di cui agli artt. 86 e 365 c.p.c., a favore del difensore iscritto nell'apposito albo per patrocinare davanti alle magistrature superiori (Cass., Sez. Un., n. 6816/2007, cit.). Ciò posto, in conformità alle previsioni di cui al principio processuale d'indole generale desumibile dall'art. 86 c.p.c., che assicura il potere della parte provvista delle qualità necessarie, a stare in giudizio, a tutela dei propri interessi di natura civilistica, senza il ministero di altro difensore (e in armonia alla L. n. 247 del 2012, art. 13 là dove è sancita la possibilità per l'avvocato di "esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore"), va dunque rimarcata la legittimazione dell'odierna parte civile - avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte - a proporre personalmente il ricorso avverso la sentenza impugnata. Dev'essere, sotto altro profilo, disattesa l'eccezione di naturali rituale sollevata dalla ricorrente, con riguardo alla pretesa violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell'udienza preliminare nell'omettere la concessione di un termine alla parte civile al fine di procedere alla nomina di un nuovo difensore in luogo del precedente rinunziante, non ravvisandosi, nella specie, l'avvenuta consumazione di alcuna nullità di natura processuale. Nel merito, il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche all'esito delle modificazioni introdotte dalla L. n. 479 del 1999, l'udienza preliminare deve ritenersi tale da aver conservato la propria originaria natura di provvedimento d'indole processuale (e non di merito).
Se è vero, infatti, che le modificazioni apportate dalla legge citata hanno conferito all'udienza preliminare aspetti più significativi con riguardo al merito dell'azione penale (in particolare per l'ampliamento dei poteri officiosi relativi all'acquisizione della prova: nel testo previgente della rubrica dell'art. 422 c.p.p. compare il riferimento a sommarie informazioni, là dove attualmente si parla di integrazione probatoria), è altrettanto vero che identica è rimasta la finalità cui l'udienza preliminare è preordinata, consistente nell'evitare la celebrazione di dibattimenti inutili senza spingersi all'accertamento dell'eventuale colpevolezza o innocenza dell'imputato. In tal senso, mentre, da un lato, deve ritenersi sicuramente non irrilevante la circostanza che, all'udienza preliminare, emergano elementi di prova che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all'assoluzione dell'imputato, dall'altro occorre tener presente che il proscioglimento può essere pronunciato, dal giudice dell'udienza preliminare, solo se ed in quanto l'innocenza sia ritenuta con certezza non superabile in dibattimento attraverso l'acquisizione di nuove prove o a seguito di una diversa e sempre possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti. In sintesi, al fine di pervenire a una sentenza di non luogo a procedere, il quadro probatorio e valutativo complessivamente delineatosi ad esito dall'udienza preliminare dev'essere tale apparire, secondo un criterio di ragionevolezza, di per sè immutabile.
Si può dunque affermare che il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere in quei soli casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa pervenire a una diversa soluzione;
ossia, in tutti i casi in cui il dibattimento deve indubitabilmente ritenersi superfluo.
Non contrasta, con questa interpretazione, il tenore dell'art. 425 c.p.p., comma 3, che prevede la pronunzia della sentenza di non luogo a procedere "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". Tale norma, infatti - che riecheggia la regola di giudizio prevista dall'art. 530 c.p.p. -, conferma i rilievi indicati, poiché il parametro di giudizio rimane, non già quello relativo alla verifica dell'innocenza dell'imputato, bensì quello concernente il riscontro dell'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio. L'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili o suscettibili di chiarimenti o sviluppi nel corso del giudizio, in forza di un giudizio prognostico destinato a valere, tanto per l'ipotesi dell'insufficienza, quanto per quella della contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti, legittimando, entrambe dette caratteristiche, la pronunzia di una sentenza di non luogo a procedere nel caso in cui le stesse non appaiano più superabili. In conclusione, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita là dove l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi acquisiti appaiano superabili in dibattimento.
Si può affermare, in aderenza anche a quanto affermato in dottrina, che "sfuggono all'epilogo risolutivo i casi nei quali, pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama d'accusa è suscettibile di essere migliorata al dibattimento" (cfr. Cass., Sez. 2, n. 3180/2012, Rv. 254465). Quello indicato è del resto l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte che, dopo la riforma del 1999, ha ribadito i principi indicati (si vedano in questo senso Cass., Sez. 6, n. 42275/2001, Rv. 221303; Cass., Sez. 6, n. 1662/2000, Rv. 220751; Cass., Sez. 4, n. 26410/2007, Rv. 236800; Cass. Sez. 4, n. 13163/2008, Rv. 239597) in precedenza fatti propri anche dalla Corte Costituzionale (v. Corte Cost, sent. n. 71/1996 che così si esprime su questo punto:
"l'apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all'esito della udienza preliminare non si sviluppa, infatti, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento: la sentenza di non luogo a procedere, dunque, era e resta, anche dopo le modifiche subite dall'art. 425 c.p.p., una sentenza di tipo "processuale", destinata null'altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal Pubblico Ministero").
L'esame della sentenza impugnata dimostra che il giudice di merito non si è attenuto ai principi indicati.
Il provvedimento impugnato risulta, infatti, nella sua sostanziale impostazione, incentrato sulla verifica dell'insussistenza del delitto contestato all'imputato, e di fatto governato da una logica di giudizio sovrapponibile a quella propria dell'esame dibattimentale, piuttosto che a quella coerente alle specifiche finalità dell'udienza preliminare, avendo la sentenza impugnata limitato il (peraltro laconico) riferimento alla negazione dell'obiettiva e ragionevole prevedibilità che l'approfondimento istnittorio dibattimentale avrebbe potuto condurre ad esiti diversi in chiave accusatoria, in forza del generico e apodittico (oltre che di per sè insufficiente) presupposto secondo cui tutta la documentazione sanitaria sarebbe stata acquista agli atti del giudizio, mentre sarebbero state espletate consulenze tecniche da entrambe le parti, a loro volta seguite dalla personale audizione dei consulenti tecnici che avrebbero consentito il chiarimento dei profili dubbi della vicenda (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata). Tale valutazione, non di meno, lascia scoperto l'aspetto relativo alle possibili differenti valutazioni del materiale probatorio complessivamente acquisito;
e ciò, non solo nella prospettiva del rilevato travisamento della prova denunciato dall'odierna ricorrente, bensì propriamente sotto il profilo della ragionevole prevedibilità di una differente interpretazione del valore da attribuire alle possibilità di un diverso andamento del decorso patologico del paziente, pur a fronte della rilevata certezza dell'esito infausto (segnatamente sul piano temporale) a seguito del giudizio controfattuale (o di eliminazione mentale) da condurre sul comportamento dell'imputato, nonché sotto il profilo dell'apprezzamento dei profili di colpevolezza dell'imputato nella percezione della concreta ed effettiva sussistenza dei presupposti per procedere all'attivazione di una terapia del dolore o di cure palliative nelle forme e secondo le modalità nella specie praticate. La mancata analitica specificazione, da parte del giudice a quo, delle ragioni dell'assoluta e certa superfluità della celebrazione del dibattimento, a causa della sicura inesistenza di possibili sviluppi probatori e/o argomentativi degli elementi acquisiti o di possibili interpretazioni alternative di questi, impone la pronuncia dell'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2014