Sentenza 6 febbraio 2004
Massime • 1
L'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in un esposto diretto ad una Commissione regionale di vigilanza (nella specie per l'edilizia economica e popolare) e preordinato a provocare controlli, in quanto non si tratta di atto direttamente e tipicamente funzionale all'instaurazione di un procedimento giudiziario o amministrativo e, pertanto, non rientra nell'ambito di operatività della tutela di cui all'art. 598 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2004, n. 15585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15585 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 06/02/2004
Dott. CALABRESE Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 207
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 29028/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO SC nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 26-5-03 dalla Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferma;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Loris che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 21-5-02 il Tribunale di Palermo assolveva MO SC dall'imputazione ascrittogli ex artt. 81, 595 c. 1 e 2 c.p. - per avere mediante richiesta 11-6-98 a sua firma autenticata ed indirizzata al Presidente della Commissione Regionale di Vigilanza per l'Edilizia Economica e Popolare, ai componenti della stessa ed al relativo segretario, offeso la reputazione di US UA, presidente pro tempore della Cooperaziva edilizia "Nuova Polizia di Stato 85", corrente in Messina e di Marini Orazio socio di quest'ultima, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, denunciando illegittimità del comportamento del Messina e precipuamente: l'avere impedito il controllo degli atti amministrativi, l'avere sostituito a soci prenotati altri non legittimati nell'assegnazione degli alloggi, l'avere siglato un atto falso ed illegittimo con il Marino, non avente diritto - perché il fatto non costituisce reato.
A seguito di appello delle parti civili la Corte di appello, con pronuncia 26-5-03, dichiarava l'imputato responsabile del reato ascrittogli e lo condannava a pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore delle predette parti civili.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione il MO nei termini infradescritti.
1 - Violazione di legge e vizio di motivazione in punto sussistenza del reato, sotto il profilo sia oggettivo, sia soggettivo. Il motivo si risolve nell'invocare una lettura delle emergenze processuali diversa da quella di cui al provvedimento impugnato senza evidenziare nel medesimo alcun vizio intrinseco di logicità, limitandosi in realtà il ricorrente ad operare affermazioni di merito circa la portata delle espressioni usate ed in ordine al significato da attribuire al termine falso.
Nè ad escludere l'elemento soggettivo può rilevare il fatto che l'agente non volesse che le frasi da lui scritte fossero percepite siccome diffamatorie: all'uopo basti considerare che il dolo del reato di diffamazione è generico, essendo sufficiente che l'agente consapevolmente faccia uso di parole socialmente interpretabili come offensive, a prescindere dalle sue effettive intenzioni (ex plurimis:
Cass. 16-12-97 n. 11663 RV. 209262; Cass. 11-6-99 n. 0 7597 RV. 213631; Cass. 25-1-99 n. 00 935 RV. 212343).
2 - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusa ricorrenza dell'esimente di cui all'art 598 c.p.. La censura è infondata.
La scriminante de qua postula ex art. 598 c.p. che l'offesa sia recata "da una parte" in un procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria o a quella amministrativa;
la ratio di siffatta previsione va ravvisata nell'intento legislativo di consentire la massima libertà nell'esplicazione del diritto di difesa nell'ambito di un rapporto contenzioso: ne deriva che, pur ritenendosi che essa possa trovare applicazione anche in relazione agli atti introduttivi dei suddetti procedimenti, quali la querela o il ricorso, deve invece escludersi la sua operatività con riguardo ad atti che non siano finalizzati ad istaurare questi ultimi e tantomeno con riguardo ad atti che provengano da soggetti che non sono parti ne' lo saranno in successive procedure (si veda: Cass. 21-2-02 n. 0 7000 RV. 221388;
Cass. 4-12-02 n. 40725 RV. 223188). In base all'enunciato principio, l'esposto ad una Commissione di Vigilanza diretto ad provocare controlli e, più in generale, una segnalazione che non sia direttamente e tipicamente funzionale ad un procedimento giudiziario o amministrativo, costituiscono atti rispetto ai quali esula la tutela posta dalla citata norma;
a ciò aggiungasi che nel caso specifico neppure risulta individuabile in capo all'esponente la qualifica di "parte" con riguardo ad eventuali attività amministrative di verifica. Conclusivamente s'impone il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004