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Sentenza 14 aprile 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2026, n. 13524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13524 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa Fabiola Furnari, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato l'affermazione penale responsabilità pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Milano nei confronti di VI Grio per i reati a lui contestati ai capi a) (art. 223, secondo comma, n. 2, e 219, primo comma, legge fall., per aver cagionato il fallimento della A.B.C. s.r.l. unipersonale di cui era amministratore unico dal 14 aprile 2009 fino al fallimento per effetto della sistematica omissione del pagamento di contributi previdenziali e tributi per un ammontare complessivo 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 13524 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 15/01/2026 insinuato al passivo di euro 1.037.729, su un passivo fallimentare ammontante ad euro 1.555.663 a fronte di un attivo pressoché inesistente, quale operazione dolosa), c) (art. 223, primo comma, in relazione all'art. 216, primo comma, n. 1, legge fall., per aver distratto dal patrimonio della società materiali termo sanitari estranei all'attività commerciale dell'impresa, carburante fornito per vari veicoli di terzi, merci per euro 464.000 risultanti dall'ultimo bilancio non rinvenute dal curatore e delle quali non risulta l'incasso del prezzo di vendita sui conti della società) e d) (art. 223, primo comma, in relazione all'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., per aver sottratto tutti i libri e le scritture contabili della società con lo scopo di recare a sé un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori impedendo al curatore fallimentare di ricostruire l'andamento della gestione dell'impresa e di ostacolare l'individuazione delle condotte delittuose descritte ai capi a) e b)) dell'imputazione. 2. Il ricorso per cassazione è articolato in quattro motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di cui al capo a), poiché mancherebbe la prova del nesso causale tra le condotte contestate e il dissesto. Nel caso di specie, la Corte si sarebbe limitata ad affermare che gli omessi versamenti avrebbero aggravato la posizione debitoria della società, senza tuttavia svolgere un'analisi specifica e motivata circa quanto e come tali omissioni abbiano determinato il dissesto, né avrebbe confutato le argomentazioni difensive in ordine alla difficoltà economica strutturale della società prima del 2013 che avrebbe potuto costituire causa indipendente del dissesto. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova con riferimento alla bancarotta per distrazione, poiché sarebbero state ritenute come espressione di una distrazione di risorse aziendali alcune spese asseritamente non riferibili all'attività di impresa senza tuttavia dimostrare l'elemento soggettivo del dolo specifico di danno alla garanzia dei creditori. La Corte non avrebbe approfondito circa le giustificazioni alternative plausibili prospettate dalla difesa, ritenendo autonomamente distrattive le spese senza alcuna reale attività valutativa. Non sussisterebbe inoltre alcuna distrazione in relazione ai beni mobili, consegnati dal ricorrente in rilevante quantità in sede di procedura fallimentare. 2.3.. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione poiché la responsabilità per bancarotta documentale sarebbe stata affermata ritenendo inattendibile la giustificazione di furto della documentazione societaria avvenuto nel maggio 2018. Tale valutazione, tuttavia, sarebbe fondata su mere congetture, ignorerebbe il principio del ragionevole dubbio e non considererebbe la documentazione successivamente reperita dal curatore, che avrebbe comunque consentito una parziale ricostruzione dei dati contabili. Infine, l'assenza delle scritture per gli anni successivi al 2015 non integrerebbe automaticamente una condotta penalmente rilevante in assenza di dolo specifico. 2 2.4. Il quarto motivo censura vizio di motivazione sul punto del trattamento sanzionatorio e dell'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, poiché sarebbe stata omessa ogni reale valutazione sulla personalità dell'imputato, sulla sua età, sull'assenza del pericolo di recidiva e sulla condotta successiva al fatto, oltre alla mancanza di argomentazione sul punto della mancata concessione del beneficio, stante il fatto che la Corte non avrebbe valutato l'opportunità di concedere la sospensione condizionale nonostante l'espressa richiesta contenuta nell'atto di appello. Considerato in diritto Il ricorso, ai limiti dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.Necessaria premessa di metodo è rammentare che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). 1.1. Giova ricordare, poi, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 1.2. Inoltre, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che 3 tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (tra le tante, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260). 1.3.E comunque, quando con il ricorso per cassazione si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, il ricorrente è onerato della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto ai fini della compiutezza della delibazione richiesta, ovvero al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr. tra le tante, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B., Rv. 264879). 2. Così tracciata la sequela dei criteri ai quali ci si atterrà nella disamina dei motivi di ricorso, non può cogliere nel segno il primo di essi, affetto da genericità intrinseca ed estrinseca. 2.1.E' giurisprudenza costante della Corte di cassazione che la particolare fattispecie di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, riguardante gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società fallite che hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, si applica anche nell'ipotesi in cui la condotta di una delle anzidette persone abbia aggravato una situazione di dissesto già esistente. L'aggravamento del dissesto deve essere considerato globalmente e non già con riferimento a singole situazioni debitorie, sicché quando l'entità complessiva del medesimo sia comunque rimasta invariata o sia stata persino ridotta, la circostanza che la condotta abusiva abbia incrementato determinate voci di passivo non giustifica, di per sè, un'affermazione di responsabilità ai sensi della disposizione in questione, salvo che non si accerti che la diminuzione del passivo, con riguardo ad altre voci, sia stata causata da fattori autonomi ed indipendenti. Solo in questo caso, infatti, è possibile affermare che, essendo per tali fattori migliorata la situazione, la condotta del soggetto, in sè considerata, ha comunque comportato un peggioramento (sez.5, n. 19806 del 28/03/2003, Negro e altri, Rv. 224947);e che ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poichè la nozione di fallimento, collegata al fatto 4 storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (sez.5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu e altro, Rv. 262189). 2.2. Stante, allora, l'ampiezza interpretativa della locuzione "hanno cagionato o concorso a cagionare", da estendersi alla condotta che contribuisca ad aggravare un dissesto già esistente, è agevole constatare come la decisione di primo grado (pag. 4 e seg.), richiamata e condivisa dalla sentenza impugnata, abbia fatto buon governo del radicato principio di diritto e, in particolare, ha osservato: che l'imputato è stato detentore della maggioranza del capitale sociale (dal 2017 titolare dell'intero pacchetto delle quote) ed amministratore unico della società poi fallita dall'anno 2009 alla data del fallimento;
che la situazione di squilibrio economico-finanziario della società, in cui si concreta la nozione di "dissesto", si è delineata sin dal 2013, con l'accumulazione di un debito tributario di euro 189.078,70, esistente ma non evidenziato nel bilancio di esercizio, che ha determinato la perdita del capitale sociale, mai ripianata;
che tale esposizione si è significativamente incrementata nel 2014, quando i debiti erariali verso gli istituti previdenziali hanno raggiunto il picco (in sorte capitale) di euro 306.925,60, occultato nel bilancio di esercizio (che annotava un debito irrisorio, di euro 3.900); che tale condizione di dissesto è trasmodata in insolvenza nel 2017, quando, oltre alla progressiva lievitazione della voragine tributaria, la società ha iniziato a non pagare i fornitori;
che la sistematica omissione del pagamento di tributi e contributi previdenziali si è protratta, con ingravescenza, fino alla data del fallimento, il cui stato passivo ha registrato l'insinuazione di ingenti crediti erariali per euro 1.037.729. Il corredo espositivo dei provvedimenti giurisdizionali di merito, congruo ed appagante, ha pertanto illustrato compiutamente la ricorrenza del nesso di causalità tra le operazioni dolose, realizzate con le inadempienze fiscali, dissimulate con le falsità dei bilanci di esercizio, e la condizione di dissesto, quantomeno, a tutto concedere, nel grado di concausa di una crescente crisi economica, degenerata in tracollo. In proposito, il motivo di ricorso assume i connotati di una nota di dissenso, apodittica e priva di riscontro nelle risultanze processuali. 3.11 secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato. 3.1. E' ius receptum che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualsiasi momento essi siano stati commessi e quindi anche se la condotta si sia realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Non si richiede alcun nesso (causale o psichico) tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (ex multis, Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683). La condotta, in altre parole, si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una 5 pronunzia giudiziaria, si pone come evento successivo (in caso, appunto, di bancarotta distrattiva prefallimentare) e comunque esterno alla condotta stessa. Ed è costante principio ermeneutico, espresso da questa Corte, che si perfezioni il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in caso di compimento di qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e cagionare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (Cass. sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106; sez.5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655). 3.2. Le pronunce in rassegna hanno dato conto, invero, della veicolazione di risorse e disponibilità societarie (materiale termo sanitario, distonico rispetto all'oggetto sociale, ceduto a terzi senza immissione di contropartita a tutela della garanzia dei creditori e spese di carburante destinato a veicoli di proprietà di soggetti esterni alla società) per finalità estranee a quelle strettamente funzionali alle esigenze dell'impresa, con integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, che è qualificato dalla violazione del vincolo legale che limita, ex art. 2740 cod. civ., la libertà di disposizione dei beni dell'imprenditore che li destini a fini diversi da quelli propri dell'azienda, sottraendoli ai creditori. L'elemento oggettivo è realizzato, quindi, tutte le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di attività, con il conseguente depauperamento patrimoniale che si risolve in un danno per la massa dei creditori (tra le tante, sez.5, n. 9430 del 17/05/1996, Gennari, Rv. 205921; sez. 5, n. 7788 del 29/06/1983, Di Nuzzo, Rv. 160384). 3.3.Quanto all'elemento psicologico della bancarotta distrattiva, esso consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (tra le tante, oltre alla citata sentenza delle sezioni Unite, Passarelli, v. sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv 261348). Le obiezioni difensive si rivelano vaghe, di puro stile, contrastanti con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte ed apertamente volte a prospettare una rivisitazione alternativa dei fatti e degli elementi di prova, procedimento non autorizzato in sede di legittimità. 4.11 terzo motivo, in parte genericamente formulato, non è fondato. È ben vero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, primo comma, n. 2), L. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati 6 dai predetti organi (ex multis, Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904 - 01). Tuttavia, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale «specifica», lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 - 01). Ne consegue che dalla accertata attuazione di condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, e a maggior ragione dalla sussistenza di indicatori di contegno decettivo (come la manipolazione delle poste di bilancio e dei dati delle dichiarazioni fiscali per "edulcorare" l'ostensione delle condizioni critiche della società, l'atteggiamento refrattario alla collaborazione con gli organi fallimentari, la mancata consegna della documentazione contabile residua, anche a voler ritenere veridica l'asportazione di parte delle scritturazioni ad opera di ignoti, pag.14 sentenza d'appello, pagg.
3-8 sentenza di primo grado), ben può trarsi la prova, in difetto di elementi di segno contrario, della finalizzazione della sottrazione delle scritture ad impedire la ricostruzione della gestione e con essa delle comprovate condotte distrattive. 5.11 quarto e ultimo motivo è generico e manifestamente infondato. 5.1.Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). In particolare, il motivo di ricorso che denuncia il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena non può ritenersi consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta con i motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata ("Il difensore evidenzia anche che, non essendo stata concessa la sospensione condizionale, la pena avrebbe effetti concreti e gravi per l'imputato, insistendo per la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata"), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se ritenuto incompleto o comunque non corretto. E', infatti, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con un unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (ex multis, sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e altri, Rv.270627). L'esame diretto dell'atto di gravame conforta, del resto, la lettura fornita dalla sentenza impugnata, non risultando specificamente enunciata la richiesta, nel rispetto delle forme 7 previste a pena di inammissibilità dall'art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., della concessione della sospensione condizionale della pena (v. pag.13 dell'appello), il cui diniego è stato menzionato en passant a sostegno della assunta apprezzabilità di una riduzione del trattamento punitivo. 5.2.Del resto, nulla muterebbe anche a voler concedere che il "cenno" alla sospensione condizionale ne incorporasse la richiesta, dal momento che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta (sez.1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413; sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, Rv. 258487); carenza argonnentativa, e di confronto, tanto più marcata nel caso in scrutinio, se si considera che il primo giudice aveva negato la sospensione condizionale della pena sul presupposto che l'imputato ne avesse già fruito (pag.11 sentenza di primo grado), profilo con il quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi. 5.3. Parimenti assertiva ed aspecifica, e pure manifestamente infondata, è la doglianza che investe l'entità del trattamento sanzionatorio, se si tiene conto che all'imputato è stato comminato il minimo della pena e, alla luce di un orientamento da tempo consolidato a cui si intende dare continuità, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (ex pluribus, sez.2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; sez.3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 15/01/2026
il Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa Fabiola Furnari, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato l'affermazione penale responsabilità pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Milano nei confronti di VI Grio per i reati a lui contestati ai capi a) (art. 223, secondo comma, n. 2, e 219, primo comma, legge fall., per aver cagionato il fallimento della A.B.C. s.r.l. unipersonale di cui era amministratore unico dal 14 aprile 2009 fino al fallimento per effetto della sistematica omissione del pagamento di contributi previdenziali e tributi per un ammontare complessivo 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 13524 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 15/01/2026 insinuato al passivo di euro 1.037.729, su un passivo fallimentare ammontante ad euro 1.555.663 a fronte di un attivo pressoché inesistente, quale operazione dolosa), c) (art. 223, primo comma, in relazione all'art. 216, primo comma, n. 1, legge fall., per aver distratto dal patrimonio della società materiali termo sanitari estranei all'attività commerciale dell'impresa, carburante fornito per vari veicoli di terzi, merci per euro 464.000 risultanti dall'ultimo bilancio non rinvenute dal curatore e delle quali non risulta l'incasso del prezzo di vendita sui conti della società) e d) (art. 223, primo comma, in relazione all'art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., per aver sottratto tutti i libri e le scritture contabili della società con lo scopo di recare a sé un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori impedendo al curatore fallimentare di ricostruire l'andamento della gestione dell'impresa e di ostacolare l'individuazione delle condotte delittuose descritte ai capi a) e b)) dell'imputazione. 2. Il ricorso per cassazione è articolato in quattro motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di cui al capo a), poiché mancherebbe la prova del nesso causale tra le condotte contestate e il dissesto. Nel caso di specie, la Corte si sarebbe limitata ad affermare che gli omessi versamenti avrebbero aggravato la posizione debitoria della società, senza tuttavia svolgere un'analisi specifica e motivata circa quanto e come tali omissioni abbiano determinato il dissesto, né avrebbe confutato le argomentazioni difensive in ordine alla difficoltà economica strutturale della società prima del 2013 che avrebbe potuto costituire causa indipendente del dissesto. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova con riferimento alla bancarotta per distrazione, poiché sarebbero state ritenute come espressione di una distrazione di risorse aziendali alcune spese asseritamente non riferibili all'attività di impresa senza tuttavia dimostrare l'elemento soggettivo del dolo specifico di danno alla garanzia dei creditori. La Corte non avrebbe approfondito circa le giustificazioni alternative plausibili prospettate dalla difesa, ritenendo autonomamente distrattive le spese senza alcuna reale attività valutativa. Non sussisterebbe inoltre alcuna distrazione in relazione ai beni mobili, consegnati dal ricorrente in rilevante quantità in sede di procedura fallimentare. 2.3.. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione poiché la responsabilità per bancarotta documentale sarebbe stata affermata ritenendo inattendibile la giustificazione di furto della documentazione societaria avvenuto nel maggio 2018. Tale valutazione, tuttavia, sarebbe fondata su mere congetture, ignorerebbe il principio del ragionevole dubbio e non considererebbe la documentazione successivamente reperita dal curatore, che avrebbe comunque consentito una parziale ricostruzione dei dati contabili. Infine, l'assenza delle scritture per gli anni successivi al 2015 non integrerebbe automaticamente una condotta penalmente rilevante in assenza di dolo specifico. 2 2.4. Il quarto motivo censura vizio di motivazione sul punto del trattamento sanzionatorio e dell'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, poiché sarebbe stata omessa ogni reale valutazione sulla personalità dell'imputato, sulla sua età, sull'assenza del pericolo di recidiva e sulla condotta successiva al fatto, oltre alla mancanza di argomentazione sul punto della mancata concessione del beneficio, stante il fatto che la Corte non avrebbe valutato l'opportunità di concedere la sospensione condizionale nonostante l'espressa richiesta contenuta nell'atto di appello. Considerato in diritto Il ricorso, ai limiti dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.Necessaria premessa di metodo è rammentare che la giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). 1.1. Giova ricordare, poi, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 1.2. Inoltre, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che 3 tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (tra le tante, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260). 1.3.E comunque, quando con il ricorso per cassazione si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, il ricorrente è onerato della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto ai fini della compiutezza della delibazione richiesta, ovvero al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr. tra le tante, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B., Rv. 264879). 2. Così tracciata la sequela dei criteri ai quali ci si atterrà nella disamina dei motivi di ricorso, non può cogliere nel segno il primo di essi, affetto da genericità intrinseca ed estrinseca. 2.1.E' giurisprudenza costante della Corte di cassazione che la particolare fattispecie di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, riguardante gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società fallite che hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, si applica anche nell'ipotesi in cui la condotta di una delle anzidette persone abbia aggravato una situazione di dissesto già esistente. L'aggravamento del dissesto deve essere considerato globalmente e non già con riferimento a singole situazioni debitorie, sicché quando l'entità complessiva del medesimo sia comunque rimasta invariata o sia stata persino ridotta, la circostanza che la condotta abusiva abbia incrementato determinate voci di passivo non giustifica, di per sè, un'affermazione di responsabilità ai sensi della disposizione in questione, salvo che non si accerti che la diminuzione del passivo, con riguardo ad altre voci, sia stata causata da fattori autonomi ed indipendenti. Solo in questo caso, infatti, è possibile affermare che, essendo per tali fattori migliorata la situazione, la condotta del soggetto, in sè considerata, ha comunque comportato un peggioramento (sez.5, n. 19806 del 28/03/2003, Negro e altri, Rv. 224947);e che ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poichè la nozione di fallimento, collegata al fatto 4 storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (sez.5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu e altro, Rv. 262189). 2.2. Stante, allora, l'ampiezza interpretativa della locuzione "hanno cagionato o concorso a cagionare", da estendersi alla condotta che contribuisca ad aggravare un dissesto già esistente, è agevole constatare come la decisione di primo grado (pag. 4 e seg.), richiamata e condivisa dalla sentenza impugnata, abbia fatto buon governo del radicato principio di diritto e, in particolare, ha osservato: che l'imputato è stato detentore della maggioranza del capitale sociale (dal 2017 titolare dell'intero pacchetto delle quote) ed amministratore unico della società poi fallita dall'anno 2009 alla data del fallimento;
che la situazione di squilibrio economico-finanziario della società, in cui si concreta la nozione di "dissesto", si è delineata sin dal 2013, con l'accumulazione di un debito tributario di euro 189.078,70, esistente ma non evidenziato nel bilancio di esercizio, che ha determinato la perdita del capitale sociale, mai ripianata;
che tale esposizione si è significativamente incrementata nel 2014, quando i debiti erariali verso gli istituti previdenziali hanno raggiunto il picco (in sorte capitale) di euro 306.925,60, occultato nel bilancio di esercizio (che annotava un debito irrisorio, di euro 3.900); che tale condizione di dissesto è trasmodata in insolvenza nel 2017, quando, oltre alla progressiva lievitazione della voragine tributaria, la società ha iniziato a non pagare i fornitori;
che la sistematica omissione del pagamento di tributi e contributi previdenziali si è protratta, con ingravescenza, fino alla data del fallimento, il cui stato passivo ha registrato l'insinuazione di ingenti crediti erariali per euro 1.037.729. Il corredo espositivo dei provvedimenti giurisdizionali di merito, congruo ed appagante, ha pertanto illustrato compiutamente la ricorrenza del nesso di causalità tra le operazioni dolose, realizzate con le inadempienze fiscali, dissimulate con le falsità dei bilanci di esercizio, e la condizione di dissesto, quantomeno, a tutto concedere, nel grado di concausa di una crescente crisi economica, degenerata in tracollo. In proposito, il motivo di ricorso assume i connotati di una nota di dissenso, apodittica e priva di riscontro nelle risultanze processuali. 3.11 secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato. 3.1. E' ius receptum che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualsiasi momento essi siano stati commessi e quindi anche se la condotta si sia realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Non si richiede alcun nesso (causale o psichico) tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (ex multis, Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683). La condotta, in altre parole, si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una 5 pronunzia giudiziaria, si pone come evento successivo (in caso, appunto, di bancarotta distrattiva prefallimentare) e comunque esterno alla condotta stessa. Ed è costante principio ermeneutico, espresso da questa Corte, che si perfezioni il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in caso di compimento di qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e cagionare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (Cass. sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106; sez.5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655). 3.2. Le pronunce in rassegna hanno dato conto, invero, della veicolazione di risorse e disponibilità societarie (materiale termo sanitario, distonico rispetto all'oggetto sociale, ceduto a terzi senza immissione di contropartita a tutela della garanzia dei creditori e spese di carburante destinato a veicoli di proprietà di soggetti esterni alla società) per finalità estranee a quelle strettamente funzionali alle esigenze dell'impresa, con integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, che è qualificato dalla violazione del vincolo legale che limita, ex art. 2740 cod. civ., la libertà di disposizione dei beni dell'imprenditore che li destini a fini diversi da quelli propri dell'azienda, sottraendoli ai creditori. L'elemento oggettivo è realizzato, quindi, tutte le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di attività, con il conseguente depauperamento patrimoniale che si risolve in un danno per la massa dei creditori (tra le tante, sez.5, n. 9430 del 17/05/1996, Gennari, Rv. 205921; sez. 5, n. 7788 del 29/06/1983, Di Nuzzo, Rv. 160384). 3.3.Quanto all'elemento psicologico della bancarotta distrattiva, esso consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (tra le tante, oltre alla citata sentenza delle sezioni Unite, Passarelli, v. sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv 261348). Le obiezioni difensive si rivelano vaghe, di puro stile, contrastanti con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte ed apertamente volte a prospettare una rivisitazione alternativa dei fatti e degli elementi di prova, procedimento non autorizzato in sede di legittimità. 4.11 terzo motivo, in parte genericamente formulato, non è fondato. È ben vero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, primo comma, n. 2), L. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati 6 dai predetti organi (ex multis, Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904 - 01). Tuttavia, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale «specifica», lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 - 01). Ne consegue che dalla accertata attuazione di condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, e a maggior ragione dalla sussistenza di indicatori di contegno decettivo (come la manipolazione delle poste di bilancio e dei dati delle dichiarazioni fiscali per "edulcorare" l'ostensione delle condizioni critiche della società, l'atteggiamento refrattario alla collaborazione con gli organi fallimentari, la mancata consegna della documentazione contabile residua, anche a voler ritenere veridica l'asportazione di parte delle scritturazioni ad opera di ignoti, pag.14 sentenza d'appello, pagg.
3-8 sentenza di primo grado), ben può trarsi la prova, in difetto di elementi di segno contrario, della finalizzazione della sottrazione delle scritture ad impedire la ricostruzione della gestione e con essa delle comprovate condotte distrattive. 5.11 quarto e ultimo motivo è generico e manifestamente infondato. 5.1.Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). In particolare, il motivo di ricorso che denuncia il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena non può ritenersi consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta con i motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata ("Il difensore evidenzia anche che, non essendo stata concessa la sospensione condizionale, la pena avrebbe effetti concreti e gravi per l'imputato, insistendo per la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata"), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se ritenuto incompleto o comunque non corretto. E', infatti, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con un unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (ex multis, sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e altri, Rv.270627). L'esame diretto dell'atto di gravame conforta, del resto, la lettura fornita dalla sentenza impugnata, non risultando specificamente enunciata la richiesta, nel rispetto delle forme 7 previste a pena di inammissibilità dall'art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., della concessione della sospensione condizionale della pena (v. pag.13 dell'appello), il cui diniego è stato menzionato en passant a sostegno della assunta apprezzabilità di una riduzione del trattamento punitivo. 5.2.Del resto, nulla muterebbe anche a voler concedere che il "cenno" alla sospensione condizionale ne incorporasse la richiesta, dal momento che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta (sez.1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413; sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, Rv. 258487); carenza argonnentativa, e di confronto, tanto più marcata nel caso in scrutinio, se si considera che il primo giudice aveva negato la sospensione condizionale della pena sul presupposto che l'imputato ne avesse già fruito (pag.11 sentenza di primo grado), profilo con il quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi. 5.3. Parimenti assertiva ed aspecifica, e pure manifestamente infondata, è la doglianza che investe l'entità del trattamento sanzionatorio, se si tiene conto che all'imputato è stato comminato il minimo della pena e, alla luce di un orientamento da tempo consolidato a cui si intende dare continuità, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (ex pluribus, sez.2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; sez.3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 15/01/2026