Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
4 7 3 . Aula B Sanz. Amm. ve N O , L E 1 L Autovelox1.4.7.7. 04 N C 9 O O B I A Z P 2 A I 1 R - D B LIC A LIANA T E P 1 S 2 I E . G C L I E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R 9 D 3 A U I E D CASSAZIONESUPREMA D I E G CORTE 6 T 4 E N . E N T . S T SEZIONE PRIMA CIVILE T E R S A I ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 29145/01 Dott. Giovanni OLLA Consigliere 1071/002 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Mario ADAMO 2265 Consigliere Cron. Dott. EP MARZIALE Cons. Rel. Rep. Dott. Francesco Ant. GENOVESE Ud. 24/06/03 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Prefettura di Potenza, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'avv. gen. dello Stato, che la rappresenta e difende, ex lege;
- ricorrente
contro
Gennaro SA intimato- sul ricorso proposto da: EP SA elettivamente domiciliato in Roma, via Casetta Mattei n. 69, presso l'avv. Lucio DOLCETTI, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. Gennaro LAVITOLA del foro di LAGONEGRO;
- ricorrente incidentale- 5 2 contro 2 8 8 8 3 0 1 0 2 Prefettura della provincia di Potenza " intimato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Chiaromonte n. 413 del 18 novembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/6/03 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con Sentenza del 18 novembre 2000 il Giudice di pace di Chiaromonte accoglieva l'opposizione avverso il verbale della Polizia stradale di Potenza del 13 giugno 2000 con il quale veniva contestata la violazione 142 del codice stradale al signor EPdell'art. ON. I1 verbale veniva annullato perché non contestato immediatamente e sulla base di una giustificazione non convincente>. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Prefettura di Potenza, affidato ad un unico motivo. Il signor ON ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, articolato in quattro motivi, quelli - secondo il ricorrente ritenuti assorbiti dal Giudice di primo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 1. Con l'unico motivo di impugnazione (con il quale si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 142, comma 6, 200 e 201 del cod. strad. e dell'art. 384, lett. e), del regolam. di attuaz., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) il ricorrente principale si duole dell'accoglimento dell'opposizione e del fatto che il Giudice di Pace abbia considerato nulla la contestazione differita della violazione. 2. 1. Con il primo motivo di doglianza (con il quale si afferma la illegittimità dell'atto, il vizio di carenza о difetto di motivazione e la violazione di legge ai sensi degli artt. 201 cod. strad. e 384 e 385 del h Regolam. al cod. strad. ) il ricorrente incidentale deduce che il verbale di contestazione sarebbe stato redatto in totale violazione dell'obbligo sancito dagli artt. menzionati, impongono una compiutache indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. 2. 2. Con il secondo motivo di doglianza (con il quale si afferma la illegittimità dell'atto, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge e la nullità dell'atto per difetto di notifica, ai sensi degli artt. 201 cod. strad. e 384 e 385 del Regolam. al cod. strad. ) il sig. SA afferma che il verbale sarebbe stato redatto non già al momento dell'infrazione ma in uno successivo e da una persona diversa da quella presente sul luogo, mentre legittimati all'accertamento sarebbero stati soltanto gli agenti che avevano effettuato la rilevazione nel giorno e nel luogo indicati nel verbale. 2. 3. Con il terzo motivo di doglianza (con il quale si afferma la illegittimità dell'atto, erronea contestazione e vizio di legittimità) il ON afferma che il verbale della violazione amministrativa non aveva indicato il tipo di limite di velocità da lui violato (variabile a seconda del tipo di strada). 2. 4. Con il quarto motivo di doglianza (con il quale si afferma la insufficienza di prova in ordine alla commessa violazione) il predetto ricorrente asserisce che, se il verbale proviene da persone diverse da coloro che hanno proceduto ai rilievi esso non avrebbe efficacia probatoria di atto pubblico e, quindi, quanto in esso riportato non potrebbe essere utile ai fini della prova della violazione.
3. Il ricorso principale è fondato e va accolto. Questa Corte ha, ormai da tempo, affermato (Cassazione n. 3017 del 2002) che, è condizione di legittimità del verbale di violazione amministrativa per eccesso di velocità, rilevato a mezzo di apparecchiatura immediatamente, quella "autovelox", e non contestato secondo la quale nel verbale di contravvenzione l'amministrazione provveda ad indicare concretamente e specificamente i motivi della mancata contestazione diretta ed immediata della violazione. Onde qualora l'organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata e tali motivi 4 configurino una delle ipotesi previste dall'art. 384, di esecuzione del codice lett. e), del regolamento consentito al giudice un della strada, non apprezzamento al riguardo, con l'indicazione di apparecchi più adeguati o con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio, risolvendosi una tale valutazione in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (Cassazione n. 4048 del 2002).
4. Il ricorso incidentale, riguardante motivi ritenuti assorbiti dal giudice del merito, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse (per tutte: h Cassazione n. 4424 del 2001). Infatti, il ricorso con il quale (come nel caso di specie) si denunci l'omesso esame di questione che il giudice di merito non ha esaminato perché assorbita difetta del requisito della presupposto soccombenza che costituisce il peraltro, dell'impugnazione. Detta questione può, essere riproposta innanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza. Che è esattamente ciò che è possibile nel caso di specie.
5. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese di questa fase, al Giudice di pace di Chieti, in persona di altro magistrato, per un nuovo esame della controversia, reso uniformandosi ai principi giuridici sopra enunciati. 5 РОМ Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Chiaromonte in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 24 giugno 2003. Il Giudice estensore (dr. Francesco A. GENOVESE)fraiauce A.a. Juoven Il Presidente ovanni OLLA)Giovanni (dr. From. Ah CORTE SUPREMA DI CASATION Prima Saone C d CANCELLIERE Depositato Can O A23. GEN. 2004 Andrea Bianchi 4 L L 7 AL PANCEL NERE 3 O . ) B E N E , C 1 E A 9 N P 9 O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T 2 S C I I . G L D E 9 U R I 3 A G E D E 6 E 4 T N . . N T T E T S S E I R ( A