Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 009-03 / 0 3 Oggetto Opposizione agli atti esecutivi m igg i Magistrati: Composta dagli R.G.N. 4967/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Dott. Ernesto Cron.1816 LUPO Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere Rep.297 Dott. Francesco TRIFONE · Consigliere Ud. 05/11/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOSUE' BORSI 3, presso 10 studio dell'avvocato GIOVANNI IMBERGAMO, difeso dagli avvocati SERGIO CASSANELLO, ANTONELLO GARAU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DEUTSCHE BANK SPA, COCCO & PUDDU COSTR SRL;
intimati - avverso la sentenza n. 323/00 del Tribunale di CAGLIARI, emessa il 18/11/99 e depositata il 12/02/00 2002 (R.G. 26/91); 2091 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Antonello GARAU;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Massimo FEDELI, che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. LO LA, quale tutore dell'interdetto IO IO LA dal 14 ottobre 1998, con ricorso al giudice dell'esecuzione del tribunale di Cagliari del 19 otto- bre 1998, ha proposto opposizione agli atti esecutivi nell'ambito di una procedura esecutiva per espropria- zione immobiliare, a suo tempo promossa in danno di Ma- rio IO LA. Il ricorrente ha dichiarato che, avendo proposto istanza di conversione del pignoramento nell'interesse dell'interdetto, aveva appreso i seguenti fatti: a) l'immobile pignorato, il 29 gennaio 1998, era stato ag- giudicato;
b) nell'udienza di aggiudicazione IT IG, titolare della nuda proprietà sull'immobile, aveva de- positato il dispositivo della sentenza dichiarativa dell'interdizione di IO IO LA, chiedendo la 2 sospensione della vendita;
l'istanza di sospensione era stata rigettata con ordinanza del 5 febbraio 1998 ed i beni pignorati erano stati posti in vendita ed aggiudi- cati alla s.r.l. OS OC e DU. Sulla base di questi fatti, LO LA ha denuncia- to che la fissazione della vendita dei beni pignorati disposta dopo la sentenza d'interdizione del debitore esecutato non aveva consentito a questi di esercitare i suoi interessi e quelli dei creditori istanti, impeden- dogli di proporre istanza di conversione, che il prezzo realizzato dalla vendita era inferiore al valore reale dell'immobile, che nella procedura esecutiva il provve- dimento di comparizione delle parti per disporre la vendita non era stato notificato al debitore esecutato ed ha chiesto che fosse dichiarata la nullità degli at- ti indicati. Nel giudizio si sono costituiti il creditore inter- venuto spa UT NK e l'aggiudicatario srl OC DU OS.
2. L'opposizione è stata rigettata con sentenza del 12 febbraio 2000. Il tribunale ha ritenuto che l'esame delle nullità del procedimento esecutivo verificatesi prima dell'udienza nella quale era stata autorizzata la vendita era precluso, che la denunciata insufficienza del prezzo di vendita era generica, che il ricorrente 3 non era legittimato a dolersi della mancata comunica- zione del provvedimento di autorizzazione della vendita ad un creditore iscritto, che la definitiva aggiudica- zione del bene impediva l'esame delle altre nullità.
3. LO LA, nella qualità indicata, ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, addebitando alla decisione vizi di omessa mo- tivazione e di violazione di legge. Gli intimati spa UT NK e srl OC & DU OS non hanno svolto attività difensiva.
4. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sulla controversia ed il P.M. ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato per ma- nifesta infondatezza.
5. L'art. 2929 cod. civ. dispone che la nullità de- gli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita ° l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente ed all'assegnatario, salvo il caso di collusione di questi ultimi con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti а restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'assegnazione.
5.1. La dottrina e la giurisprudenza di questa Cor- te hanno già rilevato che l'art. 2929 citato non si ap- plica quando la nullità riguarda proprio la vendita ° 4 l'assegnazione oppure quando i vizi denunciati si con- figurano come motivi di opposizione all'esecuzione (sent. 27 gennaio 1995, n. 1018). La norma si riferi- sce, piuttosto, ai vizi formali del procedimento esecu- tivo che ha portato alla vendita о all'assegnazione. Essa opera, cioè, quando vi sono atti del processo ese- cutivo, anteriori alla vendita o all'assegnazione, che debbano essere dichiarati nulli (sentenze 4 aprile 1997 n. 2926; 22 novembre 1979 n. 6101 e 18 gennaio 2000, nella motivazione). L'art. 2929 cod. civ., inoltre, deve essere coordi- nato con la disposizione contenuta nell'art. 617 cod. proc. civ., secondo il quale quella disciplinata nella norma da ultimo citata è opposizione contro singoli at- ti del processo esecutivo. Occorre, cioè, ricercare, nell'ambito del processo esecutivo, una nullità formale che possa inficiarlo e dichiararne l'inefficacia in no- me del principio della stabilità della vendita e del- l'assegnazione fissato dalla norma di diritto sostan- ziale. Diversamente, si verserebbe nei casi della nul- lità propria della vendita o dell'assegnazione, le qua- li, come si è visto, non sono disciplinate dall'art. 2929 cod. civ.: da ultimo Cass. 11 gennaio 2001, n. 328. 5.2. Nel presente giudizio occorre pertanto ricer- 5 care l'atto interno al processo esecutivo affetto da nullità. Questo è costituito dall'ordinanza con la quale fu disposta la vendita forzata (art. 576 cod. proc. civ.). L'avvenuta assegnazione non consentiva al tribunale di esaminare l'opposizione agli atti esecutivi proposta da LO LA, perché l'accoglimento di essa avrebbe creato una inammissibile frattura con l'assegnazione già disposta in favore della s.r.
1. OS OC e DU, intaccando il principio di stabilità degli ef- fetti dell'assegnazione forzata che la norma intende realizzare.
6. Applicando i principi prima esposti si ricava che il ricorso deve essere rigettato per manifesta in- fondatezza. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché gli intimati non vi hanno svol- to attività difensiva.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 5 novembre 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Ky frus was Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE €1 2.2 GEN. 2003.Oggi innocente TT IL CANCELLIERE C1 CE TT