Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 1
Sono utilizzabili e legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento ex art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, vittima di violenza sessuale, che, per sottrarsi a gravi intimidazioni finalizzate ad evitarne la deposizione o a ritrattare le accuse, sia costretta a rendersi irreperibile e non compaia in udienza per testimoniare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2011, n. 12463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12463 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 14/12/2011
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 2713
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 17704/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.M. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza emessa il 14 ottobre 2010 dalla corte d'appello di Firenze;
udita nella pubblica udienza del 14 dicembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Bonanni Cristiano in sostituzione dell'avv. Marzaduri Enrico.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa l'8 aprile 2009 il tribunale di Pisa dichiarò G.M. colpevole del reato di violenza sessuale per avere costretto A.M.V. a subire atti sessuali (in particolare, dopo che questa gli aveva chiesto il pagamento in anticipo del compenso pattuito per un rapporto sessuale completo, l'aveva percossa, schiaffeggiata, scaraventata per terra e poi, tenendola ferma contro un albero, l'aveva con forza penetrato con le dita la vagina e l'ano), il (omesso), nonché del reato di cui all'art. 612 c.p., comma 2, per avere minacciato la medesima di un danno ingiusto, il (omesso) , e lo condannò alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione, oltre pene accessorie.
2. La corte d'appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, ritenne l'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, escluse la recidiva, e rideterminò la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie.
3. L'imputato, a messo dell'avv. Enrico Marzaduri, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 512 c.p.p. perché non poteva essere data lettura degli atti di denuncia querela sporti dalla persona offesa. Osserva che non sussistevano i presupposti di legge per l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla P.G., al di fuori del contraddittorio, dalla persona offesa, e che comunque sulle eccezioni specificamente avanzate dalla difesa sul punto con l'atto di appello la corte d'appello ha totalmente omesso di motivare o ha motivato in maniera erronea e manifestamente illogica.
Lamenta, innanzitutto, che è mancato qualsiasi accertamento sulla effettiva irreperibilità sopravvenuta della persona offesa e che la corte d'appello ha omesso persino di indicare quali ricerche siano state effettuate e di valutarne la completezza e la congruità. La irreperibilità, pertanto, non è stata neppure accertata. Lamenta, in secondo luogo, che non è stata comunque accertata la necessaria natura oggettiva della irreperibilità. In particolare, la imprevedibilità della irreperibilità è stata ritenuta del tutto apoditticamente, senza valutare gli elementi del caso concreto evidenziati dalla difesa, i quali invece rendevano evidente che l'irreperibilità era prevedibile fin dall'inizio. Era quindi onere dell'accusa chiedere l'incidente probatorio, specialmente dopo che lo stesso pubblico ministero aveva chiesto una misura cautelare nei confronti dell'imputato a seguito della minaccia da questi fatta alla persona offesa.
Osserva poi che manca ogni motivazione sulla circostanza che l'irreperibilità non dipenda da una libera scelta del teste di sottrarsi volontariamente all'esame dibattimentale. 2) vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento all'art. 512 c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1 bis, art. 111 Cost., art. 6,
commi 1 e 3, CEDU, perché la condanna è stata fondata unicamente, o comunque in maniera determinante, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa al di fuori del contraddittorio. In particolare ricorda che la stessa sentenza ha ritenuto la irrilevanza degli accertamenti eseguiti sulle tracce biologiche e pertanto ha escluso che gli stessi possano integrare autonoma prova circa il delitto di violenza sessuale. Quanto alle lesioni, osserva che il referto medico stilato il giorno successivo non aveva evidenziato alcun segno di violenza ne' in sede vaginale ne' in sede rettale e lamenta che la corte d'appello sul punto non ha risposto agli specifici motivi di gravame e ha motivato in modo apodittico, illogico e contraddittorio su circostanze che avrebbero semmai richiesto una valutazione medica specialistica. D'altra parte, la stessa sentenza impugnata afferma che le lesioni riscontrate possono al più dare conferma solo di una parte della aggressione riferita dalla persona offesa (peraltro ammessa dal convenuto) e quindi ha espressamente escluso di ritenerle autonoma, determinante e piena prova del reato di violenza sessuale. È pertanto evidente che le dichiarazioni rese fuori dal dibattimento dalla persona offesa hanno costituito l'unica (o, comunque, determinante) prova a carico del prevenuto. Quanto al reato di cui al capo B), l'unica prova è costituita dalla denuncia della donna. In ordine a tale reato, inoltre, vi è totale mancanza di motivazione sulle specifiche deduzioni svolte nei motivi di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le considerazioni svolte nel pregevole ricorso del difensore dell'imputato sono in gran parte astrattamente condivisibili, ma sono inconferenti rispetto al concreto caso in esame nel quale la disposizione che deve trovare applicazione non è l'art. 512 c.p.p. bensì l'art. 500 c.p.p., comma 4. Si tratta in sostanza di un errore di diritto nella motivazione della sentenza impugnata;
errore che però non ha inciso sul contenuto della decisione (ed in particolare sulla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa alla polizia giudiziaria nel corso delle due denunce) sicché in questa sede di legittimità occorre soltanto rettificare la motivazione.
2. La sentenza di primo grado ha, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, accertato che l'episodio di cui al capo B) - verificatosi il (omesso) (dopo circa otto mesi dal primo episodio di cui al capo A) nel corso del quale l'imputato si era avvicinato alla persona offesa nel posto dove questa svolgeva il meretricio e le aveva rivolto una grave minaccia con esplicito riferimento all'episodio svoltosi alcuni mesi prima - aveva avuto una rilevante capacità intimidatrice e che la minaccia era all'evidenza finalizzata ad intimorire la vittima in modo da indurla a ritrattare le accuse mossegli o comunque a non reiterarle nel processo. Il giudice di primo grado ha anche accertato che proprio in questa grave minaccia trovava plausibile spiegazione la sopraggiunta irreperibilità della donna, che era probabilmente tornata al proprio paese d'origine per sottrarsi al male ingiusto minacciato per il caso si fosse recata a testimoniare nel processo.
Tale accertamento non è stato disatteso dalla corte d'appello (anche se stranamente non ne ha tenuto conto al fine della utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa) e non può ritenersi in alcun modo inficiato dai motivi di ricorso.
3. Avendo quindi il giudice del merito accertato, con motivazione plausibile, congrua ed adeguata, che l'imputato, nel tentativo di sottrarsi ad una pressoché sicura condanna, aveva minacciato la persona offesa in modo grave e con tale forza intimidatrice da indurla a rendersi irreperibile ed a non testimoniare in dibattimento nel processo, la norma costituzionale cui nella specie si deve avere riguardo non è quella di cui all'art. 111 Cost., comma 5, che si riferisce alla mancata formazione della prova in contraddittorio "per accertata impossibilità di natura oggettiva", bensì quella contenuta nella medesima disposizione che si riferisce al mancato contraddittorio "per effetto di provata condotta illecita". Di conseguenza, la disposizione del codice di rito che va applicata non è l'art. 512 c.p., che riguarda la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria nel caso in cui ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili, bensì l'art. 500 c.p.p., comma 4, il quale dispone che, "quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento". Nella specie, appunto, vi erano sicuramente elementi concreti per ritenere che la testimone fosse stata sottoposta a minaccia affinché non deponesse in dibattimento, sicché le sue dichiarazioni rese precedentemente alla polizia giudiziaria e contenute nel fascicolo del pubblico ministero sono state correttamente acquisite nel fascicolo del dibattimento ed utilizzate.
Ne consegue altresì che sono del tutto irrilevanti le considerazioni svolte nel ricorso in ordine all'accertamento della oggettiva irreperibilità della teste ed alla prevedibilità della irreperibilità sopravvenuta. Ciò che conta è esclusivamente l'esistenza di concreti elementi per ritenere che la testimone è stata sottoposta a minaccia per non deporre, il che è sufficiente per considerare legittimamente acquisite ed utilizzate le dichiarazioni da lei rese alla polizia giudiziaria in occasione delle due denunzie e querele.
4. Stante la legittimità della utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa, deve ritenersi che non sia stato violato nemmeno l'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, il quale detta la regola di valutazione secondo cui "La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore" o l'analoga norma di cui all'art. 111 Cost., comma 4. È invero palese che nel caso in esame la persona offesa non si è sottratta all'esame in dibattimento volontariamente e per libera scelta, bensì perché costretta dalla grave minaccia ricevuta ed appunto rivolta al fine di non farla deporre in dibattimento. Le sue dichiarazioni alla polizia giudiziaria, legittimamente acquisite, potevano dunque validamente costituire anche la sola prova sulla cui base fondare la colpevolezza dell'imputato. E difatti il criterio di valutazione di cui all'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, non si applica quando vi sia la prova o anche la sola presunzione di una illecita coazione, di una violenza fisica o psichica, o di altre illecite interferenze che escludano una libera determinazione (Sez. Un., 25.11.2010, n. 27918/2011, De Francesco, punto 12 del considerato in diritto).
5. Nemmeno può poi profilarsi una violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, ed in particolare della specifica regola che da tale principio ha tratto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale "i diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare ne' nella fase istruttoria ne' durante il dibattimento" (sent. 14 dicembre 1999, A.M. c. Italia;
sent. 13 ottobre 2005, RA c. Italia;
sent 9 febbraio 2006, NI c. Italia;
sent. 19 ottobre 2006, JA c. Italia;
sent. 18 maggio 2010, TI c. Italia). Innanzitutto, perché la norma convenzionale non si applica ai casi di provata condotta illecita consistente nella sottoposizione del testimone a "violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga", in quanto, secondo un orientamento dottrinario ed una giurisprudenza della Corte EDU, il comportamento dell'imputato che abbia compiuto atti diretti a sottrarre le dichiarazioni in questione al contraddittorio dibattimentale è un comportamento volto ad alterare gli equilibri del processo, privandolo del diritto di invocare la disposizione della Convenzione di cui egli stesso ha impedito la corretta applicabilità (sent. 7 giugno 2005, Jerinò c. Italia).
6. In secondo luogo perché la norma CEDU - quand'anche fosse applicabile in caso di condotta illecita dell'imputato - esclude che la condanna possa fondarsi in via esclusiva o determinante sulle dichiarazioni raccolte in segreto ma consente che tali dichiarazioni siano utilizzate anche ai fini della responsabilità dell'imputato quando trovino riscontro o conforto in altri elementi raccolti nel processo.
Nella specie, appunto, le sentenze di merito hanno sottoposto ad approfondita valutazione in relazione a tutti gli altri elementi acquisiti nel processo le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla persona offesa e le hanno ritenute attendibili ed idonee a fondare una sentenza di condanna perché riscontrate e confortate da tutta una serie di altri elementi probatori, quali:
- il rinvenimento sul luogo del fatto, seguendo le indicazioni della querelante, di un profilattico con liquido organico all'interno, di fazzolettini di carta sporchi di sangue e di alcuni mozziconi di sigaretta;
- l'esame del DNA rinvenuto su tali oggetti e su un mozzicone di sigaretta lasciato dall'imputato nella stazione dei carabinieri durante l'identificazione, dal quale era risultato che il sangue sui fazzolettini era femminile (anche se non era possibile accertarne la specifica provenienza) e che il liquido contenuto nel preservativo era dell'imputato: tali risultati degli esami erano tutti utilizzabili stante la ripetibilità delle analisi in quanto i reperti non erano stati distrutti;
- il fatto che, anche a non voler tenere conto delle analisi del DNA, la presenza dell'imputato sul luogo dove si era consumata la violenza sessuale era risultata provata anche dalle dichiarazioni - che costituivano ulteriore riscontro alla denuncia della donna - rese per la prima volta in dibattimento dallo stesso imputato, quando aveva ammesso di aver avuto un incontro in quel luogo con la prostituta, adducendo che dopo la pattuizione del compenso vi era stata una lite ed una colluttazione;
- la inattendibilità delle versioni dell'imputato, che aveva sostenuto di avere indossato il profilattico negando però che al suo interno ci fosse il suo liquido seminale e che aveva sostanzialmente adeguato la sua versione alle dichiarazioni della parte offesa ed agli esami delle tracce biologiche, modificando la precedente versione quando, di fronte alle contestazioni della donna, aveva negato tutto;
- l'ammissione dell'imputato di avere buttato sul posto una sigaretta e di avere fumato qualche sigaretta nella stazione dei carabinieri, il che toglieva ogni dubbio sulla identità delle tracce dei DNA sui mozziconi rinvenuti nei due luoghi;
- il referto del pronto soccorso, che avallava le modalità delle lesioni subite per come descritte dalla donna;
- il fatto che il giorno seguente la donna, recatasi sulla spiaggia per incontrare un amico transessuale, lo aveva trovato in compagnia proprio dell'uomo che il pomeriggio precedente le aveva usato violenza, il quale alla sua vista cercò di nascondersi ma la donna l'avvicinò e alla presenza dell'amico gli contestò quanto le aveva fatto, mentre l'imputato negò tutto e cercò di allontanarsi rapidamente;
- il fatto che la donna avendo notato dei vigili urbani raccontò loro della violenza subita e li invitò a fermare l'uomo, il quale, dopo che i vigili lo avevano inspiegabilmente rilasciato, tornò indietro, imbattendosi nei carabinieri che lo identificarono nuovamente;
- il fatto che l'imputato aveva ammesso che, il giorno successivo, era stato fermato prima dai vigili urbani e poi dai carabinieri ed aveva altresì riconosciuto le contestazioni fattegli dalla donna alla presenza dell'amico transessuale circa la violenza subita.
7. In conclusione, rettificata in punto di diritto la motivazione della sentenza impugnata nel senso sopra indicato, la conclusione cui sono giunti i giudici del merito non si pone in contrasto con alcuna norma nazionale o convenzionale ne' sono riscontrabili vizi di motivazione nella ricostruzione dei fatti.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2012