Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6433 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
06 4 3 3 /02 Aula B REPUB In nome de popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.21774/99 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron. 18395 33 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. 11 Antonio Lamorgese " -Ud.5.3.2002 "3 LO IC " -Oggetto: "1 IE ET "1 - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GA IA, difesa dall'avv. Giuseppe Bosso, come da procura speciale a margine del ricorso, con domicilio eletto in Torino corso Duca degli Abruzzi n. 55 ricorrente
contro
-FERROVIE DELLO STATO Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, legale rapp.te per procura notaio Paolo Castellini di Roma in data 5 marzo 1999 rep. 56911, difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avv. ti Raffaele De Luca 382 1 Tamajo, Paolo Tosi e Arturo Maresca con domicilio eletto in Roma presso quest'ultimo in Lungotevere Michelangelo n. 9 controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino n° 1726 in data 17 marzo/16 giugno 1999 (R.G.L. 880/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Franco Raimondo Boccia per delega dell'avv. Ar- turo Maresca;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, respingendo l'appello, confermava la sentenza di primo grado di rigetto della domanda con la quale l'odierna ricorrente, ex dipendente della società Ferrovie dello Stato, aveva chiesto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita, conteggiando nella sua base di calcolo, ai sensi dell'art. 1 legge 29 gennaio 1994 n. 87, il sessanta per cento della indennità integrativa speciale - anziché il quarantotto per cento come erroneamente aveva fatto la predetta società - con la condanna di questa al pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quanto corrisposto a tale titolo e quanto invece do- vuto. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui la intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, lettera b), legge n. 87 del 1994 e sostiene che la sentenza impugnata, limitando la computabilità dell'indennità integrativa speciale, ai fini della liquidazione della buonuscita, nella misura del quarantotto per cento, non ha tenuto conto della lettera della norma de- nunciata, la quale, invece, prevede in modo espresso che la prima indennità sia com- putata per il sessanta per cento ai fini della determinazione della buonuscita. L'interpretazione da essa proposta, aggiunge la ricorrente, è coerente anche con 3 l'intenzione del Legislatore, che, nello stabilire, ai fini in questione, le quote di inci- denza della predetta indennità nella misura del trenta per cento (per i dipendenti de- gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70) e del sessanta per cento (per i dipen- denti delle altre pubbliche amministrazioni e degli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato), si prefiggeva di ottenere la “omogeneizzazione" del trattamento economico in questione tra settore pubblico e privato;
ed è in linea pure con i principi costituzionali richiamati dal Giudice delle leggi con la pronuncia n. 243 del 1993. Il ricorso è infondato. La norma denunciata è stata emanata a seguito della pronuncia della Corte Costitu- zionale 19 maggio 1993 n. 243 dichiarativa della illegittimità costituzionale delle disposizioni concernenti il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, dei dipendenti pubblici e delle Ferrovie dello Stato (per questi ultimi, degli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210), nella parte in cui non prevedono meccanismi legislativi di computo dell'indennità inte- grativa speciale. L'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, stabilisce che “In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati...l'indennità inte- grativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della in- dennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in appli- 4 cazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi utili: a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità; b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misu- ra di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in go- dimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento". La questione (oggetto del presente giudizio) dell'interpretazione della norma ora riportata è stata sottoposta per la prima volta all'esame di questa Corte con altra controversia, relativa a dipendenti dell'Ente Poste Italiane, e in tale occasione la Corte (cfr. sentenza 12 ottobre 2000 n. 13624) ha affermato il principio di diritto, secondo cui la suddetta disposizione, "nello stabilire l'inclusione dell'indennità inte- grativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perse- guito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla sud- 5 detta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio". In linea con questo principio - che, confermato da Cass. 16 novembre 2000 n. 14836, in altra fattispecie riguardante sempre i dipendenti postali, e poi da Cass. 18 marzo 2000 n.14926 e 24 maggio 2001 n. 7090, relative ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, deve essere qui ulteriormente ribadito per le persuasive ragioni che lo sostengono - è la sentenza impugnata, per cui devono essere disattese le censure che le sono mosse con il ricorso e che si incentrano sulla formulazione letterale della norma. 3 Invero, proprio con riferimento al dato testuale, si deve sottolineare, come è già stato rilevato da questa Corte nelle richiamate sentenze, che la legge del 1994 si è limitata ad inserire la indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita - che per quanto concerne i ferrovieri, e secondo la di- sciplina dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, doveva essere corrisposta dall'OPAFS in una somma pari alla "risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento del totale dell'ammontare dell'ultimo sti- pendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso ex combattenti" - senza fare alcun cenno ad autonomi sistemi di calcolo dell'indennità integrativa speciale, per la quota fissata dal Legislatore, rispetto a quello concernente tutti gli altri elementi da considerare, nella percentuale valorizzata, per legge, dell'ottanta per cento. Una volta posta l'indennità integrativa speciale, per la quota 6 specificata (sessanta per cento), sullo stesso piano delle altre voci retributive (fra cui essa pure rientra), da considerare ai fini della determinazione della indennità buonu- scita, non si potrebbe assolutamente giustificare, secondo quanto già osservato dal giudice del merito, un frazionamento di uno schema, che in assenza di contrarie di- sposizioni non può che rimanere unitario, così come previsto dal Legislatore. Non va infatti tralasciato di considerare che il richiamo contenuto nell'art. 1 della legge n. 87 del 1994 al computo della indennità integrativa speciale "nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili" deve essere inteso come sottoposizione della voce ag- giuntiva, nella quota precisata, alla parziale utilizzazione prevista per le altre compo- nenti. B Né valide argomentazioni in contrario possono desumersi dai lavori prepara- tori della normativa in esame, poiché – fermo peraltro il rilievo che essi non potreb- bero mai condurre ad un'interpretazione del precetto normativo in palese contrasto con la voluntas legis quale obiettivatasi nel testo definitivo e da tenere distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo della norma (v. Cass. 21 mag- gio 1988 n. 3550) - dai vari disegni di legge presentati in date successive e di ini- ziativa di diversi parlamentari, congiuntamente discussi dopo essere stati conglobati in un testo unificato, risulta solo l'intendimento di includere la indennità integrativa speciale nella base per il calcolo della buonuscita spettante ai dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e delle aziende autonome statali, senza evidenziare per tale voce 7 da includere un sistema di calcolo diverso da quello in vigore per gli altri elementi retributivi. Infine, quanto all'asserita necessità di una “lettura" della norma in senso con- forme ai principi costituzionali, il Collegio - non senza rinviare, anche per tale parte, alle considerazioni svolte nella citata sentenza n. 13624 del 12 ottobre 2000 - osserva che non possono giovare alla tesi sostenuta da parte ricorrente, né il richiamo alla differente percentuale di utilizzazione della indennità integrativa speciale ai fini del calcolo della buonuscita, prevista nella misura del trenta per cento per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, in quanto la mancanza di una suc- cessiva riduzione ai fini del calcolo della buonuscita non deriva dalla entità della percentuale contenuta nella misura del trenta cento, ma dal medesimo criterio di ap- plicazione previsto per gli altri elementi di calcolo, che per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 devono essere considerati per intero;
né il richia- mo alla previsione, contenuta nell'art. 2 della legge n. 87 del 1994, di un contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali, e dovuto sulla quota dell'indennità integrativa speciale da computare nella base di cal- colo dell'indennità di buonuscita, in quanto, in base al tenore letterale della legge e secondo un criterio logico-sistematico, la percentuale su cui calcolare il contributo deve essere corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale utilizzata ai fini del calcolo della buonuscita, cioè il quarantotto per cento (pari all'ottanta per cento del sessanta per cento). Il ricorso va dunque rigettato. 0 0 8 Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del O N I C I O I N V S I giudizio di legittimità. T L H O O A D H V V E I
P. Q. M.
O S V N E 1 J O N 1 O - O D S 8 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. N I - I V Z S E E N I Così deciso, in Roma, il 5 marzo 2002. N N ' V O N I 9 T V 8 O S 8 ' S Il Presidente O V Q I Vaway wom Il Consigliere estensore Brun Baltimieil IL CANCELL E Depositato in Cancelleri Oggi MAG. 2002 E R P U IL CANCELLERE 9