Sentenza 27 marzo 2001
Massime • 2
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso con il quale si denunci l'omesso esame di questione che il giudice di merito non ha esaminato perché assorbita. In tal caso in merito a detta questione manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione. Detta questione può, peraltro, essere riproposta innanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.
Ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, affinché si realizzi lo scopo di qualsiasi impugnazione, la quale è intesa alla revisione della sentenza "in toto" o in un suo singolo capo, "id est" di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altra sorreggano, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza, con l'accoglimento di tutte le censure. È sufficiente, pertanto, che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione avverso la sentenza o il singolo capo di essa debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili per difetto di interesse le censure avverso le altre ragioni.
Commentario • 1
- 1. Ricorso, ammissibilità ed inammissibilità, questione giuridica, accertamento di fatto, onere della provaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4424 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER LO, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'avv. Eugenio Aprile, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA OS, elettivamente domiciliato in Roma, via Panisperna n. 104, presso l'avv. Ettore Prosperi, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Elmar Fasolt, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, n. 137/98 del 21 maggio - 11 giugno 1998 (R.G. 183/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2000 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. E. Prosperi, per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 18 novembre 1991 ER LO conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Bolzano RA SE e GL BU. Premesso che in data 6 giugno 1991 il RA aveva venduto (ancorché con atto definito preliminare di vendita) alla GL un terreno in comune di Moso per il prezzo di lire 34 milioni, in violazione del diritto di prelazione spettante ad esso concludente, quale proprietario di terreni agricoli confinanti con quelli venduti, l'attore chiedeva che l'adito tribunale, accertata la autenticità delle sottoscrizioni apposte dal RA e dalla SCHEWEIGL al contratto 6 giugno 1991, ordinasse la trascrizione di quest'ultimo e accertasse, altresì, il diritto di prelazione e di riscatto spettante ad esso concludente.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alle avverse pretese deducendone l'infondatezza, atteso, da un lato, che tra i terreni oggetto del preliminare di vendita e quelli di proprietà del ER scorreva il torrente Imstalmbach, corso d'acqua pubblica sì che i fondi non potevano definirsi confinanti, dall'altro, che in data 13 agosto 1991 e, pertanto, anteriormente alla citazione introduttiva, essi convenuti avevano consensualmente risolto il preliminare 6 giugno 1991, per cui non era configurabile, in capo all'attore il diritto di prelazione reclamato, da ultimo, infine, che i terreni dell'attore erano compresi nel maso chiuso in P.T. 46/1 C.C. Moso, per cui anche per tale motivo non sussisteva il diritto di prelazione e di riscatto.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale, con sentenza 22 settembre - 18 ottobre 1995 rigettava le domande attrici. Gravata tale pronunzia dal soccombente ER LO, la corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza 21 maggio - 11 giugno 1998 rigettava la proposta impugnazione, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, atteso che i fondi oggetto del contratto 6 giugno 1991 erano separati, rispetto ai fondi di proprietà dell'appellante, da un corso d'acqua iscritto nell'elenco dei beni demaniali e destinato a uso pubblico. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ER LO. Resiste, con controricorso illustrato da memoria, RA SE.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede GL BU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ha dedotto in limine il Procuratore Generale, nel corso dell'odierna udienza di discussione, che il proposto ricorso è inammissibile, atteso che i primi giudici hanno posto, a fondamento della conclusione raggiunta (rigetto della domanda proposta da ER LO
contro
RA SE e GL BU) diverse ratio decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreggere il loro dictum e che il soccombente ha gravato con appello una sola di questa [in particolare quella relativa alla ritenuta "non contiguità" tra il fondo oggetto di controversia e quello di proprietà del ER e dallo stesso direttamente condotto] con conseguente passaggio in giudicato, sotto i profili non censurati, della pronunzia di primo grado.
2. Il rilievo non coglie nel segno.
Con la deduzione in esame il Procuratore Generale sollecita l'accertamento - da parte di questa Corte - di un giudicato interno, come tale rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, e deduce, altresi, un error in procedendo in cui sarebbero incorsi i giudici di secondo grado nell'esaminare nel merito il proposto gravame, anziché eccepirne ex officio la inammissibilità. Certa l'ammissibilità, in rito, delle deduzioni in parola (Cass. 22 settembre 2000 n. 12528, specie in motivazione), la natura del vizio denunziato consente l'esame diretto, da parte di questa Corte, degli atti del giudizio di merito.
Pacifico quanto sopra si osserva che nella specie il ER ha investito con il proprio atto di appello, tutte le proposizioni invocate dai primi giudici, a suffragio della loro decisione, censurando, appunto, con il primo motivo, l'affermazione secondo cui i fondi oggetto di causa non erano tra di loro confinanti, con il secondo, sia la l'assunto del tribunale in forza del quale il contratto intervenuto tra RA SE e GL BU non avrebbe consentito ad esso concludente di esercitare la prelazione e il riscatto del fondo oggetto di controversia, sia l'affermazione - pur essa fatta propria dal tribunale - secondo cui sarebbe opponibile ad esso ER la pretesa risoluzione consensuale del contratto in questione.
È palese, in conclusione sul punto, che la sentenza di primo grado non è passata in cosa giudicata e che correttamente, pertanto, i giudici di appello hanno esaminato nel merito il proposto gravame.
3. Nè, ancora, è rilevante, al fine del decidere, e di ritenere il formarsi del giudicato cui ha fatto cenno il Procuratore Generale nelle sue conclusioni, che la sentenza in questa sede gravata abbia limitato la propria indagine al primo motivo di appello, rigettandolo, e che il soccombente ER abbia censurato, con il suo ricorso, solo tale statuizione, omettendo del tutto di riproporre, nel ricorso stesso, le censure [avverso la sentenza di primo grado] già formulate con l'atto di appello.
Come assolutamente pacifico alla luce di un insegnamento giurisprudenziale più che consolidato, ove una sentenza o un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, affinché si realizzi lo scopo di qualsiasi impugnazione, la quale è intesa alla revisione della sentenza in toto o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza, con l'accoglimento di tutte le censure.
È sufficiente, pertanto, che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione avverso la sentenza o il singolo capo di essa debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili per difetto di interesse le censure avverso le altre ragioni (recentemente, in termini, ad esempio, Cass., 17 ottobre 2000, n. 13790). Non controverso quanto precede è evidente, da un lato, che i giudici d'appello, rigettato il primo motivo di censura, hanno omesso di esaminare il secondo ritenendolo implicitamente assorbito, atteso che anche nell'eventualità lo stesso - nelle varie proposizioni in cui si articolava - fosse risultato fondato non per questo poteva giungersi alla modifica della sentenza impugnata, dall'altro, che ove l'attuale ricorrente avesse denunziato, con il proprio ricorso, il mancato esame del detto secondo motivo la deduzione doveva essere dichiarata inammissibile.
Deve ribadirsi - in particolare - al riguardo, che è
inammissibile per difetto di interesse il ricorso con il quale si denunzi l'omesso esame di una questione che il giudice di merito non ha esaminato perché assorbita, poiché in questo caso in merito a detta questione manca la soccombenza, che costituisce il presupposto della impugnazione (cfr. Cass., 23 novembre 1998, n. 11861). Una tale questione, di conseguenza, può essere riproposta innanzi al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass., 13 maggio 1999, n. 4756). Il principio, infatti, secondo cui la parte totalmente vittoriosa in appello è priva di interesse processuale al ricorso (ancorché incidentale condizionato), quanto alle domande non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (Cass., 21 maggio 1999, n. 4954, nonché tra le tantissime, Cass., 24 marzo 2000, n. 3517, specie in motivazione), trova applicazione anche con riguardo al soccombente, qualora il giudice di appello [come nella specie] rigettato un motivo di appello, abbia omesso di esaminare gli altri, perché assorbiti.
In realtà, tutte le questioni ritenute assorbite dalla sentenza gravata potranno - dovranno essere riproposte al giudice di rinvio, nella eventualità questa corte dovesse ritenere fondato il proposto ricorso, con conseguente cassazione della sentenza gravata. (cfr. Cass., 13 maggio 1999, n. 4756; Cass., 20 luglio 1998, n. 7103;
Cass., 22 aprile 1997, n. 3463).
4. Come accennato sopra la sentenza in questa sede impugnata ha rigettato la domanda di riscatto proposta da ER LO nei confronti del contratto 6 giugno 1991 sul rilievo - assorbente rispetto a tutte le altre difese svolte dal resistente appellato e quindi neppure esaminate (vuoi in ordine alla circostanza che nella specie era intervenuto, tra le parti, esclusivamente un preliminare di vendita, come tale non idoneo a far sorgere, in capo ai proprietari di fondi confinanti con quello promesso in vendita, il diritto di prelazione di cui all'art. 7 della legge n. 817 del 1971, in assenza di una idonea comunicazione del preliminare stesso, vuoi in merito alla circostanza che il preliminare era stato consensualmente risolto, anteriormente alla stessa notifica della citazione introduttiva) che i terreni di proprietà del ER e dalla stesso condotti non erano confinanti con quelli oggetto della progettata vendita, perché separati da questi ultimi da un corso d'acqua, iscritto nell'elenco dei beni demaniali e destinati a uso pubblico.
5. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza nella parte de qua, denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni della legge in generale del codice civile in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.". Si osserva, infatti, che l'impugnata sentenza ha erroneamente interpretato il secondo comma n. 2 dell'art. 7 della l. 14 agosto 1971, n. 817, che estende il diritto di prelazione "al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita" sostenendo in sostanza che il termine confinante non indica una contiguità materiale e effettiva dei fondi in un qualsiasi anche minimo punto del loro reciproco confine, ma implica una contiguità fisica per contatto reciproco lungo tutta una comune linea di demarcazione.
Tale interpretazione, si evidenzia, non rispetta il significato proprio della parola, ne' l'intenzione del legislatore, atteso che "confinante" nell'accezione propria della lingua italiana significa "che confina, che ha comune un tratto di confine" e nella specie i fondi in oggetto rispettano chiaramente tale definizione. La giurisprudenza di questa Corte regolatrice - sottolinea ancora il ricorrente - in molteplici occasioni ha affermato che rientrano nella categoria dei fondi confinanti sia quelli adiacenti caratterizzati da un ampio rapporto di contiguità fisica e materiale, cioè su una estesa e comune linea continua di demarcazione, sia quelli caratterizzati da una ridotta contiguità fisica e materiale, in cui - cioè - il contatto reciproco sia minimo, ma non per questo irrilevante.
Con il secondo motivo, intimamente connesso al precedente e da esaminare congiuntamente a questo il ricorrente lamenta, ancora "manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.". Evidenzia al riguardo il ricorrente che la sentenza gravata dopo avere affermato, nella prima parte della motivazione, "dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata (e dagli allegati ad essa) le cui conclusioni, congruamente e logicamente motivate, vengono fatte proprie da questa Corte, risulta che pp.ff in questione sono contigue (o confinanti) soltanto per un'estensione assai ridotta", precisa che tale "estensione" è per un fondo di circa metri lineari SO, per altro di circa metri 90, concludendo che gli stessi fondi non possono, pertanto, definirsi contigui o confinanti. È palese la contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata, conclude il ricorrente, atteso che la stessa pur ammettendo, da una parte, una contiguità tra i confini dei fondi in oggetto per un tratto di non irrilevante ampiezza, conclude contraddicendo tale assunto.
6. Il proposto ricorso è fondato, e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
6.1. Giusta la puntuale previsione di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. "le sentenze pronunziate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione", tra l'altro, per "contraddittoria motivazione".
Alla luce di un insegnamento giurisprudenziale più che consolidato tale vizio [contraddittorietà della motivazione] può consistere o in un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate (tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione) ovvero nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione o nell'attribuzione a taluno degli elementi emersi in causa di un significato fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto (Cass., 6 agosto 1999, n. 8495).
6.2. Pacifico quanto sopra si osserva che nella specie sussiste un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate a suffragio della conclusione raggiunta e tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
I giudici del merito - infatti - dopo avere accertato, in linea di fatto [dichiarando espressamente di volere fare proprie le conclusioni, congruamente e logicamente motivate della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado], che le particelle di proprietà del ER confinano con quelle del RA per circa m. 50 (la 1571) e per circa m. 90 (la 1570) hanno escluso che i due fondi fossero confinanti.
Hanno affermato al riguardo quei giudici che [come già statuito da Cass., 25 marzo 1988, n. 2582] "il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, di cui all'art. 7 legge n. 817 del 1971, spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione ... e pertanto, non può essere esteso alla diversa ipotesi della c.d. contiguità funzionale (tra fondi separati da un'aia comune, da un torrente o strada comunali)".
6.3. Certo quanto sopra è evidente la contraddizione tra le due proposizioni testè riferite, come sopra anticipato. Se, infatti, i fondi di proprietà del ER confinano con quelli di proprietà del RA per avere con questi, uno, un "lato" comune, cioè un confine, di metri 50 e l'altro di metri 90, ciò non può che significare che si è a fronte non a una semplice "contiguità funzionale" ma che sussiste, nel caso concreto, una "contiguità fisica e materiale" (senza che rilevi, in senso contrario, che per alcuni tratti, scorre - tra, i diversi sedimi - un corso d'acqua pubblica).
6.4. Consapevole della insostenibilità (su un piano logico, prima che giuridico) dell'assunto fatto proprio dalla sentenza gravata parte ricorrente oppone che i confini tra i vari appezzamenti di terreno indicati in sentenza (pari uno a 50 metri, l'altro a 90 metri) sono quelli "risultanti" dalle mappe catastali, mentre - in realtà - atteso lo stato di fatto e le norme della legge provinciale del 12 luglio 1975, n. 35, sul demanio idrico, i due fondi sono, in ogni loro parte, separati dal torrente Imstalmbach. Il rilievo è inconferente, in questa sede.
Con lo stesso, infatti, da un lato si sollecitano indagini di fatto, precluse a questa Corte di cassazione, dall'altro si denunzia - in buona sostanza - l'omesso esame, da parte dei giudici di merito, di un punto decisivo della controversia e - in particolare - la verifica della reale linea di confine tra i vari fondi, che, eventualmente, potrà essere fatto valere in sede di rinvio.
7. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere cassata, con rinvio della causa, perché provveda altresì, alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità, alla corte di appello Brescia.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa, anche per le spese di questa fase di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, 16 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2001