Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4424
CASS
Sentenza 27 marzo 2001

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È inammissibile per difetto di interesse il ricorso con il quale si denunci l'omesso esame di questione che il giudice di merito non ha esaminato perché assorbita. In tal caso in merito a detta questione manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione. Detta questione può, peraltro, essere riproposta innanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.

Ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, affinché si realizzi lo scopo di qualsiasi impugnazione, la quale è intesa alla revisione della sentenza "in toto" o in un suo singolo capo, "id est" di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altra sorreggano, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza, con l'accoglimento di tutte le censure. È sufficiente, pertanto, che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione avverso la sentenza o il singolo capo di essa debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili per difetto di interesse le censure avverso le altre ragioni.

Commentario1

  • 1Ricorso, ammissibilità ed inammissibilità, questione giuridica, accertamento di fatto, onere della provaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4424
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4424
Data del deposito : 27 marzo 2001

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