Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2015, n. 19293
CASS
Sentenza 3 febbraio 2015

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In tema di "aberrato delicati", l'evento non voluto è addebitabile all'agente solo a titolo di colpa, quando sia assolutamente diverso, cioè di altra natura rispetto a quello voluto, ma non quando di questo costituisca una sorta di progressione naturale e prevedibile, dovendo in tal caso l'agente rispondere, anche in relazione al secondo evento, a titolo di dolo, sia pure alternativo o eventuale. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso la applicabilità dell'art. 83 cod. pen. e ritenuto configurabile il dolo eventuale per il danneggiamento degli arredi della caserma, in conseguenza della resistenza opposta dall'imputato nei confronti dei Carabinieri, intervenuti per impedirgli di aggredire la moglie).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2015, n. 19293
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19293
    Data del deposito : 3 febbraio 2015

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