Sentenza 13 giugno 2013
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato teso a dolersi della motivazione di accoglimento di una sua esplicita richiesta di "patteggiamento".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2013, n. 31048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31048 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 13/06/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1401
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 9374/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN FE, n. a Bari il 22.2.86;
avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. il 22.10.12 dal GIP del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Manna Antonio;
letto, la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con le ulteriori statuizioni di legge.
OSSERVA
Il ricorso è manifestamente inammissibile perché con esso il ricorrente lamenta - malgrado la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. - un presunto vizio di motivazione a riguardo. Si tratta di una censura del tutto generica e inintelligibile (il ricorrente si limita a parlare di motivazione di stile, sconnessa e disorganica, senza però minimamente chiarire a quali aspetti voglia riferirsi) e, per di più, inammissibile perché priva di interesse. Invero, l'interesse ad impugnare richiamato dall'art. 568 c.p.p., comma 4 quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione,
deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Cass. S.U. n. 42 del 13.12.95, dep. 29.12.95; Cass. n. 6301/97; Cass. n. 514/98; Cass. Sez. 2, n. 15715 del 28.5.2004, dep. 8.6.2004; Cass. Sez. 1, n. 47496 del 17.10.2003, dep. 11.12.2003, nonché numerose altre analoghe).
In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire - dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato - un concreto vantaggio.
Nel caso di specie non si vede quale interesse abbia l'odierno ricorrente a dolersi della motivazione di accoglimento di una sua esplicita richiesta di patteggiamento.
Ove, poi, il ricorso avesse (solo) implicitamente inteso lamentare non l'accoglimento dell'istanza di patteggiamento, ma una carente motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni per l'applicabilità ex art. 129 cpv. c.p.p. d'un proscioglimento nel merito, eventualmente anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, è appena il caso di ricordare, conformemente ad orientamento giurisprudenziale da cui questa Corte Suprema non ritiene di doversi discostare (v. fra le altre, Cass. n. 2076 del 28.10.2003, dep. 22.1.2004, nonché, in motivazione da Cass. S.U. n. 18 del 25.10.95; Cass. Sez. 6, n. 8719 del 21.591, rv. 188083; Cass. 6, n. 3467 del 9.10.95 rv. 203306 e numerosissime altre), che sull'accordo delle parti ex art. 444 c.p.p. non può prevalere l'assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, giacché il primo rinvia solo alle cause di proscioglimento espressamente indicate dall'art. 129 c.p.p., fra le quali non può annoverarsi - appunto - quella per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova (cfr., ad es., Cass.n. 26008 del 18.5.2007, dep. 5.7.2007).
Nè varrebbe invocare l'equiparazione della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova alla insussistenza del fatto od alla sua non attribuibilità all'imputato, poiché tale equiparazione è contenuta solo nell'art. 530 c.p.p., comma 2 e nell'art. 425 c.p.p., comma 3, a norma del quale va emessa sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa nel giudizio. Si tratta, infatti, di situazioni processualmente non assimilabili. Nel primo caso, la pronuncia ex art. 530 c.p.p., comma 2 indica uno dei possibili approdi di uno specifico momento processuale che vede le parti soffermarsi sulle proprie e altrui prove, iter soltanto al termine del quale ha senso constatare, a seconda dei casi, la sussistenza delle condizioni per emettere sentenza di condanna, come prevede l'art. 533 c.p.p., o per pronunciare sentenza di assoluzione secondo le varie formule di rito. L'art. 425 c.p.p., a sua volta, si innesta nel complesso delle norme che governano l'udienza preliminare, nella quale l'incompletezza delle indagini può condurre solo ad un'attività di integrazione probatoria del giudice (art. 422) o ad un provvedimento che dispone ulteriori indagini (art. 421 bis c.p.p.), mai ad una sentenza di non luogo a procedere per insufficienza o contraddittorietà della prova, e nella quale deve pertanto affermarsi, sulla base di una lettura dell'art. 425, comma 3 opportunamente coordinata con quella dei citati artt. 422 e 421 bis c.p.p., che la sentenza di non luogo a procedere per insufficienza o contraddittorietà della prova è possibile solo quando l'insufficienza o la contraddittorietà della prova non possa essere sciolta con più complete ed esaurienti indagini. Anche l'art. 425 c.p.p., comma 2 indica, quindi, uno dei possibili approdi di uno specifico momento processuale, quello, cioè, dell'udienza preliminare, in relazione al quale, proprio perché è stato consentito alle parti di soffermarsi, con il giudice, sulle proprie ed altrui prove con poteri diretti o indiretti di integrazione delle eventuali carenze, ha senso la previsione della sentenza di non luogo a procedere anche per insufficienza o contraddittorietà della prova.
È, dunque, al termine dell'udienza preliminare, ove si sia attraversato questo momento, o dopo il dibattimento, ove l'udienza preliminare sia mancata, che la mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova sono equiparate dal legislatore, attraverso la disposizione dell'art. 530 o quella dell'art. 425, alla prova negativa della sussistenza del fatto o della responsabilità dell'imputato. Ciò spiega perché nell'udienza preliminare la predetta equiparazione può assumere rilevanza, ai fini dell'immediata applicazione dell'art. 129 e della prevalenza della formula assolutoria su quella di proscioglimento per estinzione del reato prevista dal comma 2 della medesima norma, solo se ed in quanto il GUP abbia accertato che la mancanza o insufficienza della prova non sia dipesa da incompletezza delle indagini e, nel dibattimento (ed in particolare nei procedimenti con citazione diretta a giudizio), soltanto al termine, cioè dopo l'espletamento delle attività necessarie per la formazione dialettica della prova. In tal senso è anche la giurisprudenza della Corte cosi, che nelle ordinanze 26.6.91 n. 300 e 18.7.91 n. 362 espressamente rileva come, prima del dibattimento, l'art. 129 c.p.p. non consente di attribuire valore alla mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova proprio perché la prova non è stata ancora assunta.
Il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, governato dall'art. 444 c.p.p. e ss., è, appunto, senza dibattimento, ragion per cui il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza (non irreversibile), insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti del fascicolo del PM proprio perché, altrimenti la rinuncia all'istruzione dibattimentale manifestata dal PM medesimo con l'accordo ex art. 444 c.p.p. verrebbe strumentalizzata per un fine diverso da quello proprio della norma, il tutto con indebita elusione della regola dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale. In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Ex art.616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.500,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2013