Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/12/2002, n. 17497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17497 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7497/02 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ESENTE DA REGISTRAZIONE C.C. 74616 _ N: 181 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA EL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.4232.01 Cron. 41133 Composta dai Magistrati: Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO PRESIDENTE Rep. Dott. ENRICO PAPA CONSIGLIERE CC.
8.5.02 CONSIGLIERE Dott. ENRICO ALTIERI OGGETTO: Irpef CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA terremoti Dott. GIUSEPPE FALCONE CONSIGLIERE sospensione CARTE SUPREMA DI CASSAZIONE imponibile ha pronunciato la seguente AMPIONE CIVILE SEN TENZA 74616 sul ricorso proposto da: - Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente
contro
AV EL in atti generalizzato res. a Gubbio via Newton intimato, non costituito avversO la sentenza n. 426.05.99 in data 10.12.99 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, depositata in data 20.12.99; m 4 1 9 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8.5 2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente indicato in epigrafe, residente in uno dei comuni colpiti da eventi sismici, dopo avere beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del DL. 26.5.84 n. 159 convertito in Legge 24.7.84 n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava 1'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e pertanto recuperava a tassazione il maggior reddito così determinato. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28 L. n. 133.99; m 3 comma 2 bis del DL. n. 971.85 ; 13 comma 1 L. Γ. 449.97; 10 L. n. 46.96 2 D.P.R. n. 597.73. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3 comma 2 bis del DL. n. 791.85, convertito con modificazioni nella Legge n. 46.86 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette sospese in virtù dell'art. 13 quinquies del DL. n. 159.84 convertito con modificazioni nella Legge n. 363.84, fino al 31.12.85 per i residenti nei comuni colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini Irpef e dell'Ilor in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della L. n. 133.99, posto in relazione all'art. 11 L. n. 28.99 deve essere agevolazione, considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi> ( per tutte, Cass. nn. 4945.2000, 8659.2001, 10237.2001, 11248.2001). Non si dubita, peraltro, che gli importi di cui sopra non costituiscono un onere deducibile>: semplicemente essi non concorrono> a formare il reddito. Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 8.5.2002 IL PRESIDENTE DOTT. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANOUmzubha - опт Алесь Сього IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL hold DR. VINCENZO DI NUBILATomun h ESENTE DA REGISTRAZIONE 092 - 9 DIC, 7002 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 Абиль семь N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA