Sentenza 27 novembre 2019
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, nel giudizio di cassazione il termine di trenta giorni per la decisione, decorrente dalla ricezione degli atti, ha natura ordinatoria e il termine per il deposito della sentenza, a seguito di udienza camerale nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., è quello ordinario, in quanto il procedimento, al contrario del giudizio di riesame, caratterizzato da atipicità e indefettibile immediatezza, non si discosta dallo schema degli altri procedimenti di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2019, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2019 |
Testo completo
0 1672-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Presidente N. sent. sez.2039 Anna Petruzzellis Andrea Tronci CC 27/11/2019 -Relatore N. 27573/2019 Orlando Villoni Alessandra Bassi Antonio Costantini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA IA, n. AI (Cz) 27.10.1980 avverso l'ordinanza n. 64/19 R.R. Reali del Tribunale del Riesame di Catanzaro del 09/05/2019 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, l d.ssa P. Lori, che ha concluso per il rigetto 1 d. RITENUTO IN FATTO - 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha confer- mato il sequestro preventivo disposto in data 04/04/2019 dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme a carico di IA IA in relazione alla contestazione provviso- ria di concorso in turbativa d'asta (artt. 110, 353 cod. pen.) formulata nei con- fronti di più persone (avvocati, custodi, curatori fallimentari, cancellieri ed uffi- ciali giudiziari in servizio presso il Tribunale di Lamezia Terme) tra le quali il ricorrente;
oggetto del disposto sequestro è un immobile esitato nel corso di una procedura d'asta giudiziaria e riacquistato, secondo l'impostazione accusatoria accolta dal GIP, da IA IA per conto del fratello esecutato IA MM.
2. Proponendo ricorso per cassazione avverso il provvedimento, con un primo motivo il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione di legge proces- suale penale in relazione all'art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen. ed alla asserita mancata esposizione e autonoma valutazione da parte del GIP delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei moti- vi per i quali essi assumono rilevanza. In particolare lamenta che il Tribunale ha ritenuto che il GIP abbia legittima- mente motivato per relationem rispetto all'ordinanza cautelare personale emessa nei confronti di più indagati, ma non nei propri confronti, rimanendo quell'atto a lui inaccessibile in considerazione del regime di pubblicità vigente per la fase delle indagini preliminari. Con un secondo motivo, deduce inosservanza dell'art. 292 comma 3 cod. proc. pen. per carenza di certa individuazione dei destinatari della misura cautelare reale applicata in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e all'art. 240 cod. pen. in ordine alla determinazione del profitto del reato e dei beni da sequestrare. Evidenzia in particolare che il bene assoggettato a sequestro non ha alcun col- legamento certo con il capo 13) della contestazione provvisoria e con l'ipotesi delittuosa ivi prevista, che fa riferimento esclusivo ad un numero di procedura esecutiva immobiliare senza alcuna indicazione dei beni staggiti. Con un terzo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 130 cod. proc. pen. in tema di applicazione della disciplina dell'errore materiale, in relazio- ne all'erronea indicazione dei riferimenti catastali dell'immobile sequestrato. し Con un quarto ed ultimo motivo, deduce violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 110, 353 cod. pen. per assenza di fonti indiziarie a proprio carico e carenza di elementi costitutivi della fattispecie cautelare. 2 3. Con memoria del 08/11/2019, depositata il successivo 15/11/2019, il ricor- rente chiede, inoltre, di dichiarare inefficace il decreto di sequestro preventivo " del GIP di Lamezia Terme, quale confermato dall'ordinanza impugnata, per non essere intervenuta la decisione di questa Corte di Cassazione entro i termini di cui all'art. 311, comma 5 in relazione all'art. 325, comma 5 cod. proc. pen. en- tro trenta giorni dalla ricezione degli atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché basato su motivi im- proponibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
2. Sebbene, infatti, le censure svolte nell'impugnazione siano apparentemente incentrate su vizi di legittimità, esse investono in realtà il merito del provvedi- mento impugnato (quarto motivo sub d) ovvero la motivazione che lo sorregge (primo, secondo e terzo motivo sub a, b e c). Iniziando la rassegna della quarta censura, quella cioè relativa alla dedotta assenza di fonti indiziarie, la stessa appare preclusa dall'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., essendo notorio che ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo è sufficiente dare conto della astratta sussumibilità della fattispecie nella figura di reato per cui si procede (ex pluribus v. Sez. 1, sent. n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, sent. n. 5656 del 28/01/2014, PM in proc. Zagarrio, Rv. 258279; Sez. 6, sent. n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, sent. n. 10618 del 23/02/2010, PM in proc. Olivieri, Rv. 246415), pur dovendo il giudice della cautela dare conto dei vari elementi che giustificano l'adozione della misura. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso, del resto, solo per violazione di legge in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice> (Sez. U, sent. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. U sent. n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto) Ma la situazione ora descritta non si è di certo avverata nel caso in esame in 3 cui il Tribunale ha dato congruamente conto (pagg.
2-7 ord. imp.) dell'avvenuto turbamento di un'asta giudiziaria ad opera del debitore esecutato IA Tom- maso con il fattivo concorso del fratello IA IA, per quanto limitato alla fase finale della procedura di aggiudicazione del bene esitato ed attualmente sotto- posto a misura coercitiva reale, in tal modo evidenziando la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 353 cod. pen. e tanto è sufficiente, in questa fase del procedimento, ai fini dell'apposizione del vincolo cautelare. Quanto alla deduzione riferita alla mancata esposizione e autonoma valutazio- ne da parte del GIP delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustifi- cano in concreto la misura (primo motivo), trattasi, invece, all'evidenza di cen- sura che investe in via diretta la motivazione della misura cautelare, incontrando la ricordata preclusione processuale di cui all'art. 325, comma 1 cod. proc. pen. Per mera completezza va, peraltro, osservato che tra i principi già affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità c'è quello che in tema di se- questro preventivo, sia pure per particolari tipologie di reato (nella specie di costruzione edificatoria in assenza di titolo), la necessaria valutazione degli indizi è soddisfatta anche attraverso il mero richiamo all'incolpazione cautelare (Sez. 3, sent. n. 51604 del 18/09/2018, Monfrecola, Rv. 274423) Analoghe considerazioni valgono per le restanti censure (seconda e terza) nella parte riguardante la inesatta individuazione dei beni da sottoporre a sequestro. A fronte della precisazione svolta dal Tribunale, secondo cui il refuso riferito all'indicazione di uno degli estremi catastali dell'immobile sequestrato non ne ha compromesso la corretta individuazione, la censura che in questa sede il ricor- rente ripropone si rivela irrilevante, atteso che l'errore materiale prodottosi in alcun modo può comportare l'illegittimità del provvedimento cau-telare. Parimenti è a dirsi, infine, delle asserite deficienze nell'individuazione dei sog- getti destinatari della misura cautelare reale e nella determinazione del profitto del reato, laddove il Tribunale ha precisato che il bene sequestrato deve ritenersi addirittura corpo del reato (art. 353 cod. pen.) per il quale si procede.
3. Va in ultimo fornita risposta all'eccezione di natura processuale formulata con la memoria prodotta successivamente al ricorso, con cui il ricorrente ha sol- lecitato la declaratoria di inefficacia della misura cautelare reale per mancata adozione in termini della presente decisione di legittimità. L'eccezione è da ritenersi manifestamente infondata atteso che, sulla scorta di quanto già stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, in tema di misure cautelari personali, nel giudizio di cassazione che, al contrario del giu- dizio di riesame - caratterizzato per atipicità e indefettibile immediatezza rispetto 4 agli altri procedimenti di impugnazione - non si discosta dallo schema ordinario, il termine di trenta giorni per la decisione, che decorre dalla ricezione degli atti, è ordinatorio, mentre il termine di deposito della sentenza, a seguito di udienza camerale nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., è rimesso alla disciplina ordinaria> (Sez. U, sent. n. 11 del 25/03/1998, Manno e altro, Rv. 210608). Né la previsione di cui all'art. 311, comma 5 cod. proc. pen., interpretata nei termini suddetti, può reputarsi contrastante con principi di natura costituzionale, poiché non lede né il principio di uguaglianza, né quello della inviolabilità della libertà personale, né il diritto di difesa. Si tratta [infatti] di una previsione che, pur non contemplando sanzioni per l'inosservanza, contiene comunque un co- mando, il cui effetto è di comportare quanto meno l'obbligo di priorità nella fissa- zione dei relativi procedimenti e che deve essere vista in relazione all'art. 309 comma 10 cod. proc. pen., con il quale viene già assicurato in un tempo assai ri- stretto ed efficacemente tutelato un pieno controllo giurisdizionale> (Sez. 6, sent. n. 1599 del 27/04/1998, Gregolon, Rv. 212228) 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di € 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso, 2 novembre 2019 Il Presidente Il consigliere estensore Orlando Villon Anna Petruzzellis Отби DEPOSITATO IN CANCELLERIA: 16 GEN 2020, IL A DICA M E R IL CANCELLIERE E. P O Patrizia Di Laurenzio N E O I T 5