Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2002, n. 2882
CASS
Sentenza 27 febbraio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nella disciplina anteriore all'operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione dettato in materia di pubblico impiego privatizzato dall'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, la domanda proposta nei confronti dell'amministrazione statale da un dipendente collocato a riposo, rivolta al ristoro del pregiudizio subito per effetto del ritardo nella trasmissione della documentazione relativa alla liquidazione dell'indennità di buonuscita all'ente incaricato dell'erogazione della prestazione, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attesa l'immediata e diretta collegabilità del richiesto risarcimento ad un'inadempienza dell'amministrazione di appartenenza ad un obbligo scaturente direttamente da leggi o da regolamenti; ne', ai fini della giurisdizione così individuata, rileva la deduzione, ad opera dell'attore, di una responsabilità extracontrattuale della amministrazione, atteso che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego trova applicazione anche per le domande risarcitorie quando il rapporto di pubblico impiego funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che si pretende essere stati disconosciuti o lesi dall'ente pubblico in pregiudizio del dipendente.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2002, n. 2882
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2882
    Data del deposito : 27 febbraio 2002

    Testo completo