Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 1
Nella disciplina anteriore all'operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione dettato in materia di pubblico impiego privatizzato dall'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, la domanda proposta nei confronti dell'amministrazione statale da un dipendente collocato a riposo, rivolta al ristoro del pregiudizio subito per effetto del ritardo nella trasmissione della documentazione relativa alla liquidazione dell'indennità di buonuscita all'ente incaricato dell'erogazione della prestazione, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attesa l'immediata e diretta collegabilità del richiesto risarcimento ad un'inadempienza dell'amministrazione di appartenenza ad un obbligo scaturente direttamente da leggi o da regolamenti; ne', ai fini della giurisdizione così individuata, rileva la deduzione, ad opera dell'attore, di una responsabilità extracontrattuale della amministrazione, atteso che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego trova applicazione anche per le domande risarcitorie quando il rapporto di pubblico impiego funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che si pretende essere stati disconosciuti o lesi dall'ente pubblico in pregiudizio del dipendente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2002, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICOLA MARVULLI - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OB ME, domiciliato in ROMA, VIA POMPONESCO 76, presso lo studio legale PRESTAGIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO FIORUCCI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 644/99 del Tribunale di PERUGIA, depositata il, 05/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IC IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
giurisdizione del giudice amministrativo, rinvio per il resto ad una sezione semplicee.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IC OB, vigile del fuoco cessato dal servizio nel 1994, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Città di Castello il Ministero dell'Interno chiedendo la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo nella liquidazione dell'indennità di buonuscita, mediante il pagamento degli interessi legali sulla predetta indennità dal 1050 giorno successivo alla data delle dimissioni.
Il Giudice adito accoglieva la domanda e il Tribunale di Perugia in grado di appello riformava tale decisione, dichiarando il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Avverso tale decisione il OB propone ricorso per cassazione con due motivi.
Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 2043 cod. civ. in relazione agli artt. 1 e 37 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che la cognizione spetta al giudice ordinario in quanto oggetto del giudizio è il danno ingiusto subito dal OB a causa della negligenza di un dipendente dell'amministrazione convenuta, al quale è addebitabile il ritardo nel disbrigo della pratica;
si tratta quindi di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale (riferibile direttamente all'amministrazione) che non riguarda questioni relative al rapporto di pubblico impiego. Con il secondo motivo si denuncia un difetto di motivazione, rilevandosi che il giudice del merito non ha esaminato il punto relativo alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale della P.A.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto relative alla stessa questione di giurisdizione, sono infondate.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la domanda proposta nei confronti dell'amministrazione statale da un dipendente collocato a riposo, rivolta al ristoro del pregiudizio subito per effetto del ritardo nella trasmissione della documentazione relativa alla liquidazione dell'indennità di buonuscita all'ente incaricato dell'erogazione della prestazione è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attesa l'immediata e diretta collegabilità del richiesto risarcimento ad un'inadempienza dell'amministrazione di appartenenza (Cass. Sez. Un. 19 marzo 1993 n. 3247; nello stesso senso, v. Cass. Sez. Un. 16 novembre 1994 n. 6983, 23 giugno 1995 n. 7088); quando si controverta sull'inadempimento della P.A. relativamente ad un obbligo scaturente direttamente da leggi o da regolamenti, la causa deve essere devoluta alla cognizione del giudice amministrativo cui spetta la giurisdizione esclusiva del rapporto, senza che rilevi, ai fini della giurisdizione, la circostanza che sul presupposto dell'inadempimento sia stata proposta domanda di esatto inadempimento oppure si pretenda il risarcimento (Cass. Sez. Un. 27 ottobre 1995 n. 11171, 11 luglio 2000 n. 471). La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego trova infatti applicazione anche per le domande risarcitorie, quando il rapporto di pubblico impiego funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che si pretende essere stati disconosciuti o lesi dall'ente pubblico in pregiudizio del dipendente (Cass. Sez. Un. 27 agosto 1998 n. 8501). Nella specie non rileva la disciplina di cui all'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come novellato dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, trattandosi, in relazione all'art. 45 comma 17
del medesimo testo normativo da ultimo citato, di controversia relativa a rapporto anteriore alla data del 30 giugno 1998. Il ricorso deve essere quindi respinto, e deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Risulta inammissibile la richiesta, formulata dal ricorrente, di correzione della indicazione nella sentenza impugnata del domicilio eletto dall'appellato.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 127.000 uguali ad euro 65.59, oltre lire 3.000.000 pari ad euro 1549,370, per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002