Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 1599
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Sentenza 27 aprile 1998

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È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 311, comma quinto, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede che l'ordinanza applicativa della misura coercitiva perda efficacia ove la Corte di cassazione non pronunci la sua decisione entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. La norma impugnata, infatti, non lede ne' il principio di uguaglianza, ne' quello della inviolabilità della libertà personale, ne' il diritto di difesa. Si tratta di una previsione che, pur non contemplando sanzioni per l'inosservanza, contiene comunque un comando, il cui effetto è di comportare quanto meno l'obbligo di priorità nella fissazione dei relativi procedimenti e che deve essere vista in relazione all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., con il quale viene già assicurato in un tempo assai ristretto ed efficacemente tutelato un pieno controllo giurisdizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 1599
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1599
    Data del deposito : 27 aprile 1998

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