Sentenza 27 aprile 1998
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 311, comma quinto, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede che l'ordinanza applicativa della misura coercitiva perda efficacia ove la Corte di cassazione non pronunci la sua decisione entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. La norma impugnata, infatti, non lede ne' il principio di uguaglianza, ne' quello della inviolabilità della libertà personale, ne' il diritto di difesa. Si tratta di una previsione che, pur non contemplando sanzioni per l'inosservanza, contiene comunque un comando, il cui effetto è di comportare quanto meno l'obbligo di priorità nella fissazione dei relativi procedimenti e che deve essere vista in relazione all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., con il quale viene già assicurato in un tempo assai ristretto ed efficacemente tutelato un pieno controllo giurisdizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 27/04/98
1. Dott. Ugo CANDELA Consigliere SENTENZA
2. " IT BB " N. 1599
3. " Giuseppe LA GRECA " REGISTRO GENERALE
4. " EN MA " N. 5958/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da GO AR
avverso la ordinanza in data 2 gennaio 1998 del Tribunale di Venezia. Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso, Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giuseppe LA GRECA,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dr. Giovanni PALOMBARINI, che ha concluso per il rigetto delle eccezioni di costituzionalità e del ricorso,
Udito il difensore Avv. Bruno Antonio Malattia, che ha concluso per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale o in subordine del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza 2 gennaio 1998 il Tribunale di Venezia sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di GR AR, indagato per il reato previsto dagli artt. 319-321 c.p., per aver promesso di corrispondere la somma di L. 500 milioni, di cui 250 effettivamente versati, a NI RO UL, direttore generale della COGEF, il quale agiva come intermediario di RA AR e RA PI IO, rispettivamente comandante del Nucleo regionale di polizia tributaria e tenente colonnello della Guardia di finanza di Venezia, al fine di ottenere che venissero omessi o attenuati i rilievi che avrebbero comportato rilevanti sanzioni fiscali a carico della Z.G. Mobili s.p.a. e delle altre società facenti capo a GR AR, oggetto di verifica fiscale.
2. il GR ha proposto ricorso per cassazione, deducendo illogicità e carenza di motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p. Il Tribunale ha dedotto il pericolo di reiterazione di reati analoghi dalle gravi modalità del fatto, sebbene le medesime risultino conformi a quelle minime necessarie per la consumazione del reato.
3. Con provvedimento del 24.1.1998, di cui copia è stata trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, il G.i.p. dello stesso Tribunale ha revocato nei confronti del GR la misura degli arresti domiciliari.
4. Con memoria in data 27.4.1998 il difensore del ricorrente ha dedotto, in relazione agli artt. 3, 13 e 24 Cost., l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 311.5 c.p.p. nella parte in cui non prevede che l'ordinanza che dispone o conferma la misura coercitiva perda efficacia nel caso in cui la Corte di cassazione non pronunci la sua decisione entro trenta giorni dalla ricezione degli atti;
b) dell'art. 314.2 c.p.p., nella parte in cui limita la riparazione per ingiusta detenzione alle ipotesi in cui il provvedimento che ha disposto la misura cautelare sia stato mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 c.p.p.
5. Le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate.
Va rilevato anzitutto che le stesse sono soltanto enunciate, mancando del tutto l'indicazione dei profili in relazione ai quali i parametri costituzionali sarebbero violati.
In ogni caso, per quanto riguarda l'art. 311.5 c.p.p., si deve osservare che gli artt. 3, 13 e 24 Cost. non risultano efficacemente invocati.
Il principio di eguaglianza dei cittadini non viene in alcun modo in considerazione nella specie, in quanto l'art. 311.5 contiene una disposizione. che è di generale applicazione e non diversifica in alcun modo il conseguente trattamento degli interessati. Diversità possono certamente derivare dalla differente tempestività con cui i vari ricorsi vengono trattati: ma ciò comporta unicamente quelle disparità "di fatto", che sono estranee al giudizio di costituzionalità delle leggi.
L'art. 13 sancisce il principio della inviolabilità della libertà personale e della possibilità di limitazione della medesima soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei casi e modi previsti dalla legge. Tali disposizioni costituzionali e le ulteriori specificazioni connesse non hanno attinenza con la questione in esame.
Ad analoga conclusione deve giungersi con riguardo all'art. 24 Cost., che tutela il diritto di agire in giudizio e l'inviolabilità del diritto di difesa. L'art. 311.5 c.p.p. non si pone infatti in alcun in modo in contrasto ne' con l'una ne' l'altra previsione. In realtà, la disposizione costituzionale più vicina alla proposta tematica è l'art. 111.2 Cost., per il quale è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge contro i provvedimenti sulla libertà personale (oltre che contro le sentenze). Il costituente ha voluto infatti che il bene fondamentale della libertà personale fosse tutelato anche con questa forma di garanzia giurisdizionale. La norma non va però oltre, in particolare per quanto concerne i tempi dell'esame del ricorso e le eventuali sanzioni per il ritardo.
Con l'art. 311.5 c.p.p. il legislatore ordinario ha dunque fatto un passo ulteriore, introducendo per la decisione dei ricorsi in tema di libertà personale un termine che non esiste per gli altri ricorsi. Si tratta di una previsione che, pur non contemplando sanzioni per l'inosservanza, contiene comunque un comando, il cui effetto è di comportare quanto meno l'obbligo di priorità nella fissazione dei relativi procedimenti.
Con la disposizione in esame il legislatore ordinario ha dunque inteso assicurare un maggior grado di effettività alla tutela che può venire dal ricorso per cassazione. Indubbiamente, si tratta di una tutela relativa, che può risultare - e di fatto sovente risulta - condizionata dalla entità dei ricorsi e dallo stato organizzativo degli uffici.
Ma non bisogna sottovalutare che il codice di rito tutela la condizione della persona privata della libertà personale anche con la previsione tassativa dell'art. 309.10 c.p.p. Quindi è già assicurato in un tempo assai ristretto ed efficacemente tutelato un pieno controllo giurisdizionale.
Alla più pregnante tutela, che indubbiamente potrebbe venire dalla previsione di sanzioni processuali anche per la tempestività del ricorso per cassazione, il costituente non ha inteso condizionare il legislatore ordinario, al quale del resto non poteva non essere rimesso quell'apprezzamento di fattibilità che compete a chi deve provvedere altresi alla destinazione e alla organizzazione delle risorse finanziarie ed umane.
6. È manifestamente infondata anche la questione riferita alle limitazioni in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione. Pure qui i parametri costituzionali indicati non prevedono ciò che da parte ricorrente si vorrebbe.
Del resto, la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che invece ha affrontato la questione, all'art.
5.5 contempla soltanto genericamente il "diritto ad una riparazione", senza ulteriori specificazioni. Ne deriva che, fermo restando l'impegno degli Stati contraenti a dare attuazione alla enunciazione, la sua disciplina è rimessa al diritto interno. In altri termini, l'evoluzione nel senso più ampio dell'equa riparazione può essere anche auspicata, ma nella sua estensione e nelle sue caratteristiche non risulta allo stato ne' costituzionalmente ne' pattiziamente vincolata.
7. Tenuto conto della decisione presa sulle questioni di legittimità costituzionali, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della revoca della misura cautelare applicata al GR.
P. Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionali.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1998