Sentenza 26 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di vigilanza sulle costruzioni eseguite in zone sismiche, anche dopo la entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria, ove eseguito in zona sismica, deve essere preventivamente denunciato al competente ufficio, al fine di consentire i previsti controlli, configurandosi in difetto il reato di cui all'art. 95 del citato d.P.R. n. 380.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2005, n. 45958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45958 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 26/10/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 1916
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 21287/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
CR IO, nato a [...] il [...];
PA OL, nata a [...] il 28 luglio del 1970;
avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. del 24 febbraio del 2005;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. CAUDULLO Raffaele, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 24 febbraio 2005, il tribunale di Barcellona P.G. condannava UL IO ed PA OL alla pena di Euro 2000,00 di ammenda quali responsabili del reato di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 9, 10, 17, 18 e 20 perché, in occasione dei lavori di ristrutturazione di un loro immobile, in difformità dalla concessione, avevano proceduto all'ampliamento del vano cucina e del locale a pianterreno ed alla realizzazione della copertura del primo piano senza il preavviso al genio civile, senza la presentazione dei calcoli di stabilità e senza l'autorizzazione scritta del predetto ufficio. Fatti accertati in Pace del Mela il 31 ottobre del 2002. Con la sentenza il tribunale ordinava altresì la demolizione delle opere, qualora gli imputati non avessero ottenuto l'autorizzazione del genio civile.
Ricorre per Cassazione il difensore dei due imputati il quale, dopo avere premesso che i propri assistiti avevano ottenuto la sanatoria per la violazione della L. n. 47 del 1985 deduce:
l'inosservanza delle norme incriminatici le quali, sia per quanto concerne la presentazione dei calcoli statici che per quanto riguarda la denuncia d'inizio dei lavori, si riferiscono alla progettazione e costruzione di nuovi edifici e non a semplici lavori di ristrutturazione quali sono quelli in questione i quali non hanno modificato alcuna struttura portante;
la prescrizione dei reati trattandosi di lavori effettuati immediatamente dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale che risale al 20 dicembre del 1995;
carenza di motivazione sulla configurabilità dei reati posto che sul punto il tribunale si è limitato a richiamare la deposizione del teste Nastasi, il quale nulla aveva affermato in relazione ai reati per i quali ancora si procede avendo fatto riferimento alle sole difformità edili;
violazione della L. n. 64 del 1974, art. 23, comma 2, per omessa citazione dell'ingegnere capo del Genio Civile.
DIRITTO
La Corte rileva che le censure relative alla dedotta non configurabilità delle contravvenzioni contestate sono infondate. In proposito, premesso che la L. n. 64 del 1974 non è stata esplicitamente abrogata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136 (T.U. dell'edilizia), anzi si è precisato, con l'art. 137 c.p.p., che essa resta in vigore per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dal testo normativo e non applicabili alla parte prima del testo unico, si osserva che l'art. 95 del D.P.R. citato, che riproduce integralmente il contenuto della previgente L. n. 64 del 1974, art. 20, punisce chiunque violi le disposizioni contenute nel presente capo (si tratta del capo 4^ del D.P.R.) e nei decreti interministeriali di cui al D.P.R. cit., artt. 52 ed 83, con l'ammenda da 206,00 Euro a 10.329,00 Euro.
Il D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94, mantengono inalterata la distinzione tipica della legge previgente tra attività di denuncia di lavori nelle zone sismiche e inizio dei lavori nelle medesime zone in assenza di autorizzazione.
La distinta incriminazione trova piena giustificazione nell'interesse alla sicurezza statica degli edifici costruiti in zone sismiche e nella conseguente necessità di una doppia forma di controllo: la prima pertinente alla fase di progettazione e la seconda a quella di esecuzione. A tal fine l'art. 93 del D.P.R. citato, imponendo l'obbligo positivo della preventiva denuncia dell'opera, sanziona l'impossibilità dell'amministrazione di controllare la costruzione antisismica nel momento della sua progettazione mentre il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, sanzionando l'inizio dei lavori senza autorizzazione, garantisce il controllo amministrativo nella fase esecutiva del manufatto. Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93, che riproduce sostanzialmente la L. n. 64 del 1974, art. 17, dispone che nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, sopraelevazioni, riparazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmettere copia al competente ufficio tecnico della regione. La normativa in questione è rivolta principalmente alla sicurezza delle abitazioni situate in zone sismiche ed è pertanto finalizzata a salvaguardare l'incolumità pubblica. Essa non distingue tra opere interne ed opere esterne, ma prescrive il controllo di qualsiasi costruzione, riparazione o sopraelevazione La giurisprudenza di questa corte nel concetto di costruzione, sotto il vigore della disciplina previgente, faceva rientrare qualsiasi opera a prescindere dal titolo abilitativo richiesto (concessione o autorizzazione) e dalle sue caratteristiche o dimensioni e ciò al fine di consentire il controllo preventivo e documentale dell'attività edile eseguita in zone sismiche (Cass. n. 10640 del 1985; 21 luglio 1992 n. 8140; Cass. Sez. 3^, n. 7353 del 1995; 2 giugno n. 1999 n. 6923). La vigilanza sull'attività edilizia nei comuni considerati sismici si affianca a quella ordinaria basata sul rilascio di un titolo abilitativo conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Nelle zone sismiche l'attività edilizia è quindi soggetta ad un duplice controllo: a quello operato dall'ufficio tecnico regionale, riguardante la sicurezza delle costruzioni rispetto ai fenomeni sismici, ed a quello dell'autorità comunale, attinente all'osservanza degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Quindi, sia in base alla disciplina attuale, che a quella previgente, qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quelli di semplice manutenzione ordinaria, se eseguito in zona sismica deve essere preventivamente denunciato all'ufficio tecnico al fine di consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina vigente in materia di costruzione in zone sismiche. Questa stessa sezione ha già avuto occasione di statuire in generale che anche la costruzione di una struttura di piccole dimensioni, purché costituente manufatto in muratura, ancorché soggetta dal punto di vista della disciplina urbanistica alla sola autorizzazione, deve essere preventivamente denunciata al Genio Civile (Cass. n. 11328 del 1995), precisando altresì che sono soggetti a tale preavviso anche i lavori di ristrutturazione (Cass. 6993 del 1999). Fondata è invece l'eccezione di prescrizione.
I reati di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 17, 18 e 20, ora previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95, in materia edilizia, relativi all'omessa denuncia preventiva dei lavori all'ufficio tecnico regionale, all'omessa presentazione dei calcoli di stabilità ed all'inizio dei lavori senza l'autorizzazione del Genio civile, hanno natura istantanea e si consumano al momento dell'inizio dei lavori. (Cass. Sez. Un. 23 luglio 1999 n. 18; Cass. sez. 3^, 30 dicembre 1999 n. 3505; Cass. sez. 3^, 3351 del 2004). Solo il reato di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 3 e 20, (ora previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 52, 83 e 95), che nella fattispecie non è stato contestato e che consiste nella costruzione di un manufatto in difformità dalle norme tecniche sull'edilizia in zona sismica, ha natura permanente e la permanenza cessa con la cessazione dei lavori a qualsiasi causa dovuta (Cass. Sez. Un. 23 luglio 1999 n. 18 già citata). Nella fattispecie quella indicata nella contestazione è la data dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere le quali sono iniziate dopo l'autorizzazione comunale del 1995.
Allo stato quindi è abbondantemente decorso il termine prescrizionale prorogato di anni tre.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio per essersi i reati ascritti estinti per prescrizione.
A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 101, copia della sentenza va trasmessa all'ufficio tecnico della Regione Sicilia.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i reati ascritti estinti per prescrizione.
Dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia della sentenza all'ufficio tecnico della Regione Sicilia. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005.