Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2006, n. 41944
CASS
Sentenza 19 ottobre 2006

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In tema di tutela della sicurezza dei lavoratori, qualora la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino alla individuazione di tecnologie più idonee a garantire la sicurezza, non è possibile pretendere che l'imprenditore proceda ad un'immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti e innovative, dovendosi pur sempre procedere ad una complessiva valutazione sui tempi, modalità e costi dell'innovazione, purchè, ovviamente, i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza.

Allorquando l'imprenditore disponga di più sistemi di prevenzione di eventi dannosi, è tenuto ad adottare (salvo il caso di impossibilità) quello più idoneo a garantire un maggior livello di sicurezza: trattasi, in vero, di principio cui non è possibile derogare soprattutto nei casi in cui i beni da tutelare siano costituiti dalla vita e dalla integrità fisica delle persone (una valutazione comparativa tra costi e benefici sarebbe ammissibile solo nel caso in cui i beni da tutelare fossero esclusivamente di natura materiale). (Nella specie, relativa a disastro ferroviario colposo, la Corte ha apprezzato come l'impresa ferroviaria non si fosse attenuta a quest'ultimo principio, avendo utilizzato materiale rotabile inidoneo, malgrado la linea fosse attrezzata e il materiale disponibile: in particolare, era risultato che nella composizione di un treno era stato sostituito un locomotore privo del sistema di ripetizione dei segnali di bordo a quello previsto nella composizione teorica, pur disponibile, che era invece dotato di tale sistema di sicurezza).

Commentari2

  • 1Art. 430 - Disastro ferroviario
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Massima sicurezza tecnologica sul posto di lavoro (Cass. 3616/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicchè la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile; peraltro, la "massima sicurezza tecnologica" esigibile dal datore di lavoro, cioè l'adozione di tecnologie più …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2006, n. 41944
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41944
Data del deposito : 19 ottobre 2006

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