Sentenza 9 agosto 2003
Massime • 1
Al dipendente delle Ferrovie dello Stato inquadrato, all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro, nella nona categoria (apicale) del comparto quadri non è conferibile, in base alla normativa sui cosiddetti benefici combattentistici, la qualifica di dirigente. Infatti tali disposizioni attribuiscono un inquadramento superiore ma nell'ambito della stessa categoria di appartenenza, mentre sia per il lavoro nel settore privato sia nell'ambito del pubblico impiego la categoria dei dirigenti è completamente differenziata da quella degli altri dipendenti, così da restare senz'altro escluso che la nomina a dirigente rappresenti sviluppo e progressione di carriera nell'ambito del medesimo settore, come richiesto dalla normativa premiale di cui si tratta. A tale conclusione non osta la circostanza che la regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti non sia retta da autonomo contratto, ma sia inserita nel contratto di lavoro 1987/1989 dei lavoratori del comparto ferroviario, giacché la previsione di una distinta sezione del contratto conferma la diversità della regolamentazione del rapporto dei dirigenti da quello degli altri impiegati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12052 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC ES, elettivamente domiciliato in Roma, via Romagna n. 14, presso l'avv. Alberto Buzzi, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO s.p.a. - Società di Trasporti e Servizi per azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto del notaio Dr. Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, presso l'avv. Giuseppe Consolo, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Tolmezzo n. 61 depositata l'8 febbraio 2000 (R.G. n. 475/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 marzo 2003 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito gli avv.ti Alberto Buzzi e Gianfranco Ruggieri (per delega avv. Giuseppe Consolo);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 dicembre 1997, il Pretore di Tolmezzo rigettava la domanda proposta da ES CH nei confronti della sua ex datrice di lavoro, Ferrovie dello Stato s.p.a., diretta ad ottenere il riconoscimento, ex artt. 2 e 3 legge n. 336 del 1970, ai fini pensionistici e della buonuscita, della qualifica superiore a quella da ultimo rivestita (capo stazione, nono livello stipendiale, area quadri).
La decisione, appellata dal soccombente, è stata confermata dal Tribunale della stessa sede, con pronuncia depositata l'8 febbraio 2000. La quale, per quanto ancora rileva, ha osservato come anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri - il CH aveva prestato la sua attività lavorativa sino al 31 maggio 1992 - la categoria dei dirigenti, qualifica rivendicata ai predetti fini dall'appellante, è completamente differenziata da quella degli altri dipendenti, per cui non può ritenersi che essa rientri nella medesima categoria di appartenenza di quella dei quadri. Il Tribunale ha sottolineato la diversità del contratto collettivo nazionale, avendone i dirigenti uno proprio, distinto da quello degli altri dipendenti, nonché altri profili di differenziazione, e in particolare le responsabilità e le modalità di accesso alla categoria, in quanto i dirigenti non necessariamente devono provenire dall'area quadri, data la facoltà dell'azienda di assumere personale dirigenziale anche dall'esterno. La carriera di dirigente, ha aggiunto la sentenza impugnata, è a se stante nell'ambito delle ferrovie, come di regola avviene per il personale dipendente di ogni soggetto di diritto privato. Riguardo poi al beneficio ai fini del calcolo della buonuscita, il giudice del gravame ha rilevato che l'appellante non aveva proposto la domanda prescritta dall'art. 1 del decreto legge n. 261 del 1974 a pena di decadenza e nel termine di gg. sessanta dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Di questa sentenza il CH ha richiesto la cassazione sulla base di due motivi.
La società Ferrovie dello Stato ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma secondo, legge 24 maggio 1970 n. 336 e 3 legge 9 ottobre 1971 n. 824, nonché vizio di motivazione, deduce che l'ordinamento del personale ferroviario sia con riguardo alla normativa in vigore anteriormente alla istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato sia in relazione alle successive disposizioni del ccnl di settore, prevede l'inquadramento dei dipendenti in categorie professionali, senza che le stesse siano raggruppate in carriere, e che non esiste una frattura tra il personale impiegatizio e quello dirigenziale, tale da escludere che quest'ultima qualifica sia conferibile agli effetti della denunciata normativa, essendo stata mantenuta anche dal primo contratto collettivo di settore la linea di continuità tra il personale impiegatizio di grado più elevato e la dirigenza. Sostiene che le disposizioni della contrattazione collettiva 1987/89 in ordine all'accesso alla dirigenza (artt. 81, punti 3 e 4, e 82), secondo cui esso è riservato ai dipendenti di ottavo e nono livello, e di quelle del successivo ccnl, che, pur confermando le prime, avevano previsto accanto alla promozione anche la distinta ipotesi di assunzione all'esterno limitatamente alle professionalità non disponibili all'interno, delineano un quadro univoco, nel senso che la promozione dell'ex personale direttivo non solo è normale progressione della carriera, ma obbligatoria modalità di reclutamento del personale dirigenziale. Il secondo motivo denuncia, in uno con vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 24 maggio 1970 n. 336 e dell'art. 1 d.l. 8 luglio 1974 n. 261. Deduce l'errore in cui
è incorso il Tribunale, perché nell'escludere per il CH il beneficio in questione ai fini del calcolo della buonuscita, non ha tenuto conto della disposizione dettata dalla seconda norma denunciata, la quale è stata interpretata nel senso che il beneficio combattentistico spetta all'impiegato che pur non avendo richiesto il collocamento a riposo volontario contingentato sia stato collocato a riposo per il raggiungimento dei limiti di età, indipendentemente da una preventiva richiesta.
Il ricorso non è fondato.
Quanto al primo motivo, si deve rilevare che con riferimento ad analoga questione, questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui al dipendente delle Ferrovie dello Stato, inquadrato, all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro, nella nona categoria (apicale) del comparto quadri, non spetta, in base alla normativa sui cosiddetti benefici combattentistici, la qualifica di dirigente, essendo tale categoria - sia nel settore privato sia nell'ambito del pubblico impiego - completamente differenziata da quella degli altri dipendenti, così da restare senz'altro escluso che la nomina a dirigente rappresenti sviluppo e progressione di carriera nell'ambito del medesimo settore, come richiesto dalla normativa suddetta (cfr. Cass. 8 giugno 1999 n. 5640). Questo principio, al quale si è espressamente riportato il giudice del merito, deve essere qui ribadito per le persuasive ragioni che lo sostengono e non avendo il ricorrente, che pure ha richiesto una rimeditazione del Collegio sulla questione, proposto argomentazioni che inducano a discostarsene.
A negare la distinzione della categoria dei dirigenti dal resto del personale, non vale ne' il richiamo che il ricorrente fa alla legge 6 febbraio 1979 n. 42, la quale nel rideterminare le categorie e i relativi profili professionali del personale dell'(allora) Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato compreso nelle carriere dei quadri, espressamente eccettua nell'art. 1 il personale che rivestiva la qualifica di dirigente, ne' il richiamo alla legge 10 luglio 1984 n. 292, dettante nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e con la quale erano aggiunte per i quadri due ulteriori categorie (l'ottava e la nona).
Nè l'assunto della inesistenza di una separazione della carriera dei dirigenti da quella dei quadri, trova riscontro nelle decisioni di questa Corte 21 gennaio 1994 n. 594 e 7 giugno 1994 n. 5519, richiamate dal ricorrente, poiché tali pronunce si riferiscono all'ipotesi dell'attribuzione della nona categoria, richiesta da dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ex combattenti, inquadrati nell'ottava categoria, in applicazione del beneficio in questione, e quindi nell'ambito della stessa categoria di appartenenza. Neppure è condivisibile la deduzione della sussistenza di un'unica disciplina del rapporto di tutti i lavoratori del comparto ferroviario, compresi i dirigenti, solo perché la regolamentazione è inserita nello stesso contratto collettivo di lavoro, sebbene in due distinti sezioni. L'affermazione si limita ad una contrapposizione della tesi del ricorrente alla diversa statuizione contenuta nella sentenza impugnata, la quale ha invece sottolineato come la categoria dei dirigenti abbia un contratto collettivo proprio e che tale elemento deve essere considerato indice della netta differenziazione della categoria dei dirigenti da quella subordinata dei quadri. Del resto il fatto, incontroverso, che nel contratto collettivo del 1987/89 erano previste due distinte sezioni, una per gli impiegati e l'altra per i dirigenti, non può escludere la diversità della regolamentazione del rapporto dei dirigenti da quello degli altri impiegati, ma sotto il profilo logico la conferma. Le altre deduzioni del ricorrente non propongono elementi di novità rispetto a quelle che risultano confutate nella precedente pronuncia di questa Corte n. 5640/99, e confermandosi il principio di diritto formulato da detta sentenza, si deve concludere per la infondatezza del primo motivo.
Riguardo al secondo motivo, la tesi sostenuta dal ricorrente urta contro il tenore letterale della norma dettata dall'art. 1 del decreto legge 8 luglio 1974 n. 261, convertito nella legge 14 agosto 1974 n. 355. Detta norma dispone che il personale il quale in base gli artt. 1 e 4 legge 24 maggio 1970 n. 336, all'articolo unico della legge 8 luglio 1971 n. 541, e agli artt. 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 aveva titolo per fruire dei benefici previsti dall'art. 3 legge 24 maggio 1970 n. 336 doveva presentare domanda alla amministrazione o ente di appartenenza, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione. Ed in tal senso questa Corte si è già espressa, affermando la necessità di una specifica richiesta dell'interessato per l'attribuzione dei benefici previsti, in favore dei pubblici dipendenti ex combattenti ed assimilati, dal secondo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336, in punto di anzianità di servizio fittizio, e dal primo comma dell'art. 4 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, precisando altresì che la richiesta limitata all'applicazione di uno di tali benefici non comporta l'automatica applicazione dell'altro (cfr. Cass. 9 ottobre 1998 n. 10050, e v. pure Cass. 4 luglio 2001 n. 9046). Risultano invece inconferenti i precedenti giurisprudenziali che il ricorrente richiama (pag. 18 del ricorso per Cassazione) a sostegno della interpretazione della norma che egli propone, attenendo essi a fattispecie diverse. In particolare la decisione del Consiglio di Stato 16 dicembre 1974 n. 23 conferma la operatività del termine per la presentazione della domanda di collocamento a riposo, a pena di inapplicabilità del beneficio, anche per i soggetti ai quali si riferiscono gli eventi di cui al quinto comma del decreto legge 8 luglio 1974 n. 261; quella del Consiglio di Stato sez. 5^ 13 luglio 1979 n. 516 stabilisce che il beneficio previsto dall'art. 3 legge 24 maggio 1970 n. 336 (concessione di 7 anni di servizio utile a pensione) non può essere concesso a chi intenda fruirne per ottenere il collocamento volontario a riposo con il massimo di anzianità e senza inclusione in alcuno dei contingenti previsti dalla successiva legge 14 agosto 1974 n. 355; mentre Cass. 18 giugno 1988 n. 4199 esclude la necessità della conferma della domanda di attribuzione dei benefici combattentistici per il caso in cui questa sia stata presentata tra il 30 giugno 1974 e la data di pubblicazione del decreto legge n. 261/74. Il ricorso va dunque rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2003