Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12052
CASS
Sentenza 9 agosto 2003

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Al dipendente delle Ferrovie dello Stato inquadrato, all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro, nella nona categoria (apicale) del comparto quadri non è conferibile, in base alla normativa sui cosiddetti benefici combattentistici, la qualifica di dirigente. Infatti tali disposizioni attribuiscono un inquadramento superiore ma nell'ambito della stessa categoria di appartenenza, mentre sia per il lavoro nel settore privato sia nell'ambito del pubblico impiego la categoria dei dirigenti è completamente differenziata da quella degli altri dipendenti, così da restare senz'altro escluso che la nomina a dirigente rappresenti sviluppo e progressione di carriera nell'ambito del medesimo settore, come richiesto dalla normativa premiale di cui si tratta. A tale conclusione non osta la circostanza che la regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti non sia retta da autonomo contratto, ma sia inserita nel contratto di lavoro 1987/1989 dei lavoratori del comparto ferroviario, giacché la previsione di una distinta sezione del contratto conferma la diversità della regolamentazione del rapporto dei dirigenti da quello degli altri impiegati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12052
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12052
    Data del deposito : 9 agosto 2003

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