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Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 9088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9088 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da _ RA AR, nato in [...] il [...] (CUI 0344KWR FUNZIONA LA IM, nato in [...] il [...] (CUI 01XIOSO) EL SA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2021 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. Valerio Spigarelli, Avv. IE NA in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Romano, Avv. Valerio Vianello Accorretti, Avv. Stefano Stefanelli, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 3 Num. 9088 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/11/2021, la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia emessa 1'8/9/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, escludeva la circostanza aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen. e rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata nei confronti di AR RA, IM LA e SA EL con riguardo alle condotte di cui alla contestazione. 2. Propongono ricorso per cassazione i tre imputati, a mezzo dei propri difensori, deducendo i seguenti motivi: RA (ricorso Avv. AS) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale;
carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la colpevolezza del ricorrente senza alcuno sforzo critico e con un mero richiamo per relabbnem alla pronuncia di primo grado, che, peraltro, già avrebbe eseguito solo un collage tra gli atti investigativi e quelli della cautela. La sentenza, inoltre, risulterebbe del tutto incongrua ed intrisa di salti logici quanto all'esistenza della struttura associativa (sui cui elementi caratteristici non vi sarebbe alcuna motivazione oltre ogni ragionevole dubbio), nonché con riguardo al ruolo di vertice attribuito al ricorrente, riconosciuto ancora con passiva ricezione della prima sentenza_ ed assoluta noncuranza dei motivi di appello. Gli elementi indicati al riguardo, inoltre, sarebbero illogici e carenti, oltre che compatibili anche con un'ipotesi concorsuale, ben diversa da quella associativa. La motivazione della sentenza sarebbe poi viziata quanto all'identificazione del RA, compiuta con rilievi di indagine privi di gravità, precisione e concordanza, specie in ordine al riconoscimento vocale. Nessun rilievo', inoltre, sarebbe stato dato alle considerazioni difensive sul punto, con particolare riguardo al fatto che molti dei contatti del ricorrente sarebbero stati intrattenuti con la propria sfera familiare;
sul tema, peraltro, la sentenza opererebbe una non consentita inversione dell'onere della prova. Carente ed illogica, infine, sarebbe la motivazione quanto ai singoli reati-scopo, addebitati al soggetto in assenza di indici rilevatori, specie quanto all'episodio del 28/5/2018 ed alla detenzione dell'arma; Il vizio motivazionale e la violazione di legge, inoltre, sono contestati quanto al riconoscimento della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena irrogata, giudicata eccessiva e non motivata. 2 Con motivi nuovi a firma dell'Avv. Vianello Accorretti, è stata ulteriormente censurata la motivazione della pronuncia di appello quanto all'esistenza dell'associazione di cui all'art. 74 citato (che viene contestata, alla luce degli elementi di prova in atti) ed alla partecipazione alla stessa da parte del RA (con particolare riguardo alla sua identificazione), con ampi richiami giurisprudenziali. Si lamenta il vizio di motivazione, ancora, con riferimento al ruolo apicale riconosciuto al ricorrente all'interno del sodalizio, del quale non sarebbe emersa adeguata traccia probatoria, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di appello. Con ulteriori motivi, a firma dell'Avv. Valerio Spigarelli, è stato ulteriormente contestato il riconoscimento della recidiva ed il trattamento sanzionatorio, sotto diversi profili. Come per un verso l'aggravate soggettiva sarebbe stata confermata con motivazione del tutto insufficiente, così, per altro verso, l'aumento applicato per la stessa eccederebbe i limiti di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen., come da certificato del casellario giudiziale allegato. L'aumento di pena a titolo di continuazione, inoltre, sarebbe privo di motivazione. La stessa misura sanzionatoria, peraltro, sarebbe uguale a quella irrogata dal Tribunale, pur dopo l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 -bis cod. pen. La maj: Mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
inosservanza di norme processuali. La Corte di appello avrebbe dichiarato inammissibile la memoria del 25/11/2021 sul presupposto che avrebbe contenuto censure nuove rispetto a quelle sostenute nel gravame: la circostanza, tuttavia, non risponderebbe al vero, in quanto il LA - reo confesso per i singoli episodi di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 - avrebbe sempre negato l'esistenza del sodalizio per difetto del numero minimo di tre associati, sin dall'atto di appello, come emergerebbe chiaramente dalla lettura di questo. L'omesso esame della questione - solo ulteriormente specificata nella memoria - vizierebbe, dunque, l'intera motivazione della sentenza;
la violazione di legge e la illogicità della motivazione sono poi contestate quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata, al riguardo, valorizzerebbe in senso negativo un'ammissione dei fatti "stringata e parziale", oltre che resa in presenza di riscontri già ottenuti;
ebbene, queste considerazioni sarebbero del tutto errate, poiché, per un verso, la "quantità" della confessione sarebbe dipesa soltanto dalla stringata verbalizzazione nel 3 verbale dell'8/9/2020, e, per altro verso, il quadro probatorio nel quale si sarebbe inserita sarebbe stato tutt'altro che granitico, specie in ordine ai reati satellite (anche in ragione del fatto che RA non avrebbe mai reso confessione, e EL lo avrebbe fatto solo successivamente); - violazione dell'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. Si lamenta che la Corte di appello, così come il primo Giudice, non avrebbe esplicitato gli aumenti di pena quanto alla recidiva ed ai singoli reati-fine, con evidente violazione di legge. La pena irrogata, inoltre, sarebbe stata confermata negli stessi termini di cui alla prima sentenza, pur a fronte dell'esclusione - in sede di appello - della circostanza aggravante di cui all'art. 61 -bis cod. pen. Con istanza depositata il 23/1/2023, il difensore di LA chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 2, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., con riguardo all'eccessività del trattamento sanzionatorio previsto per legge quanto a coloro che - a differente titolo - partecipano ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. EL: - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe steso una motivazione manifestamente illogica ed apparente quanto ai criteri con i quali il ricorrente sarebbe stato identificato nel "Mario" e "Jhon Way" delle intercettazioni;
diversamente dal nickname "Deni", per il quale vi erano stati in effetti alcuni riscontri, i primi due non ne avrebbero ricevuto alcuno (controlli di polizia, rilievi fotografici, riconoscimento vocale, operazioni di osservazione e simili), e l'argomento impiegato al riguardo dalla sentenza sarebbe palesemente viziato, oltre che insuscettibile di fondare l'affermazione di responsabilità; - le stesse censure sono poi mosse con riguardo al giudizio di responsabilità, quanto alla fattispecie associativa;
la sentenza si produrrebbe in una mera reiterazione degli, argomenti del primo Giudice, dai quali, tuttavia, non sarebbe emerso alcun concreto riscontro alla contestazione. La motivazione sarebbe, poi, del tutto carente con riferimento agli specifici motivi di gravame, con i quali sarebbe stato rilevato che il EL sarebbe qui chiamato a rispondere di un unico episodio di cessione;
che non vi sarebbe prova che lo stesso provvedesse alla distribuzione dei crediti;
che i nickname a lui attribuiti attesterebbero rapporti con il solo LA. In presenza di un unico 4 episodio di trasporto di stupefacente, ed in assenza di qualunque riscontro in ordine ad altre condotte, la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe, dunque, illogica, inesistente ed apparente quanto ala riconosciuta adesione alla consorteria criminale;
la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono poi dedotti con riguardo alla fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, richiesta quanto al capo 7): pur in assenza di qualunque riscontro in ordine alla qualità ed alla quantità della sostanza che sarebbe stata trasportata nell'occasione, la Corte avrebbe negato l'ipotesi lieve con richiamo ad un altro episodio (quello dell'arresto in possesso di oltre 1 kg di cocaina), del tutto distinto da quello in esame. Inoltre, non troverebbe riscontro l'affermazione per la quale il EL sarebbe stato il corriere dell'associazione, specie alla luce di un unico reato fine contestato;
si lamenta, infine, l'inosservanza e la falsa applicazione delle norme, oltre all'omessa motivazione, con riguardo all'aumento di pena a titolo di continuazione esterna ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche: come il primo sarebbe eccessivo e sproporzionato, oltre che privo di giustificazione, così il secondo sarebbe retto da una motivazione apparente, con la quale il giudice non avrebbe adempiuto al relativo obbligo motivazionale (specie considerando lo stato di incensuratezza del ricorrente, la condotta processuale e la sua condizione di vita). CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Le complessive censure mosse dal RA risultano fondate limitatamente al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento della recidiva, dovendo, nel resto, esser rigettate. 4. Con una prima, ampia doglianza, comune alle impugnazioni a firma Avv. AS e Avv. Vianello Accorretti, si lamenta che la Corte di appello avrebbe acriticamente aderito alla decisione di primo grado (già meramente ripetitiva degli atti di indagine e di quelli della cautela), con un rinvio per relationem alla stessa decisione del Tribunale al di fuori dei casi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte;
questa critica investe l'esistenza dell'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il ruolo in essa riconosciuto al soggetto e la responsabilità affermata quanto ai singoli reati fine, senza tacere dei vizi che riguarderebbero l'identificazione dell'imputato, compiuta attraverso il riconoscimento vocale, con ogni conseguenza in punto di interpretazione delle 5 conversazioni e, dunque, di affermazione della colpevolezza, basata in via principale sulle stesse captazioni. 5. Questo argomento - che le impugnazioni sostengono con ampio richiamo giurisprudenziale - risulta, tuttavia, infondato;
la Corte di appello - anche mediante richiamo alla decisione di primo grado, alla quale si lega in un continuo motivazionale in ragione della cd. doppia conforme - ha infatti confermato la responsabilità del RA con un solido e congruo percorso argomentativo, che ha interessato non solo, a monte, l'esistenza della struttura di cui all'articolo 74 in esame, ma anche il ruolo apicale in essa effettivamente riscontrato in capo all'imputato, oltre alla responsabilità per i singoli reati fine. 6. La fattispecie associativa, in particolare, è stata individuata alla luce dell'ampio materiale investigativo riportato nella prima sentenza, che aveva dato conto dei numerosi e solidi elementi identificativi riscontrati, tra quelli che la giurisprudenza di questa Corte indica costantemente a fondamento dell'ipotesi di cui all'articolo 74. Già il Tribunale - poi richiamato in modo espresso dalla Corte di appello - aveva infatti riscontrato: a) la suddivisione dei compiti tra i vari associati, addetti rispettivamente alle funzioni di approvvigionamento da canali esteri di ingenti quantitativi di sostanza, di riscossione dei crediti, di custodia, trasporto e distribuzione della stessa droga;
b) il numero di episodi accertati, essi stessi espressione di un accordo che travalicava le singole operazioni di cessione;
c) i continui contatti tra i sodali, stretti da stabili rapporti;
d) la disponibilità di mezzi finalizzati alla realizzazione del programma criminoso (telefoni cellulari, innumerevoli schede telefoniche, autovetture, gommoni, camion); e) il comune e stabile utilizzo da parte dei singoli associati di chat crittografate con il sistema di messaggistica BlackBerry, e l'utilizzo da parte degli stessi di un soprannome con il quale identificarsi nelle comunicazioni riservate;
f) la disponibilità di ingenti somme di denaro, derivanti dalla vendita al dettaglio dello stupefacente;
g) il contenuto dei dialoghi intercettati, che i giudici di merito hanno ritenuto inequivoco quanto alla sussistenza dell'a ffectio societatis finalizzata al traffico di stupefacenti, anche alla luce della particolare chiarezza di alcune conversazioni. 7. Ebbene, con questo ampio argomento, saldamente ancorato alle risultanze investigative, qui non ulteriormente valutabili in punto di fatto (come richiederebbero le doglianze proposte), la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio, di costante affermazione, secondo cui per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, 6 create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (tra le molte, Sez. 2, n. 19146 del 20/2/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 3, n. 1339 del 16/11/2021, Abbadessa+altri, non massimata); ); con riferimento ai quali, poi, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 in esame, ovvero della consàpevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/2/2012, Abboubi, Rv. 252232). A tale ultimo riguardo, peraltro, la nozione di "partecipazione" ha una valenza dinamico-funzionalistica, che non solo implica un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione, ma comporta anche, all'interno di essa, l'assunzione di un ruolo effettivo e, in attuazione dei vincoli assunti, l'adempimento dei compiti funzionali al raggiungimento degli scopi perseguiti dal sodalizio e la disponibilità per le attività organizzate dal medesimo. Ne consegue che, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio (Sez. U., n. 33748 del 12 luglio 2005; Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002; Sez. U., n. 30 del 27 settembre 1995; Sez. U., n. 16 del 5 ottobre 1994. Tra le altre, Sez. 3, n. 36208 del 16/5/2019, Perna+altri, non massimata). 7.1. Proprio in questi termini, dunque, si è espressa la Corte di appello, riscontrando - sotto un profilo oggettivo e psicologico - la sussistenza della struttura illecita, la sua organizzazione e la sua tendenziale stabilità nell'ottica della realizzazione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, con piena e cosciente adesione da parte dei propri partecipi. 8. In ordine, poi, al ruolo del RA all'interno del sodalizio, il ricorso (ed il relativo motivo aggiunto) contesta innanzitutto che il soggetto sarebbe stato identificato in termini del tutto inadeguati ed inaffidabili, ossia per mero riconoscimento vocale ed in assenza di qualunque riscontro. 8.1. Anche sul punto, tuttavia, la censura non si confronta in modo adeguato con le decisioni di merito e, in particolare, con l'ampia parte della prima sentenza (pagg. 7-9) - poi espressamente richiamata dalla Corte di appello - che aveva descritto con diffuso e analitico argomento le modalità di individuazione dell'imputato, manifestazione di un'attività investigativa particolarmente analitica, poi confermata da un riconoscimento vocale dello stesso soggetto. Questa ultima attività di indagine, dunque, non ha costituito 7 l'unico strumento di identificazione di BL, come si legge nel ricorso, ma soltanto una conferma ai numerosi accertamenti compiuti in precedenza, ad integrare un quadro probatorio che i Giudici del merito - con motivazione priva di illogicità manifesta - hanno ritenuto assolutamente affidabile in ordine alla corretta identificazione del soggetto intercettato. 8.2. Ancora su questo tema, poi, non può essere accolta la tesi difensiva secondo la quale la Corte d'appello avrebbe invertito l'onere della prova, ponendolo a carico dell'imputato. Alla pag. 6 della sentenza impugnata, infatti, si afferma soltanto - ed in termini evidentemente diversi da quanto dedotto - che le attività di indagine avevano consentito l'identificazione del ricorrente con caratteri assolutamente convincenti, e che lo stesso non era stato in grado di fornire alcun elemento che consentisse di smentire in concreto la stessa identificazione. In senso contrario, peraltro, non è poi possibile, in questa sede, accedere agli argomenti di fatto che i motivi nuovi di ricorso ampiamente richiamano (con rinvio, tra l'altro, a numeri di utenze, a numeri PIN e a collegamenti con gli utilizzatori degli stessi), perché propri della sola fase di cognizione e la cui valutazione non è consentita dal Giudice di legittimità, come invece sollecitato nell'atto di parte. 8.3. Con riferimento, poi, al ruolo che lo stesso RA aveva ricoperto all'interno del sodalizio, la censura complessiva non si confronta ancora in modo adeguato con il contenuto delle sentenze di merito, nelle quali - ed in forza dell'ampio materiale raccolto, soprattutto di natura captativa - era stata diffusamente descritta la figura del BL come soggetto con ruolo di direzione e di organizzazione, con il compito specifico di individuare i canali esteri da cui rifornirsi di sostanza stupefacente. In particolare, i Giudici avevano verificato che l'imputato teneva contatti con soggetti albanesi ed olandesi, sempre tramite BlackBerry, con i quali discuteva delle quantità da importare, dei prezzi da applicare e delle modalità di consegna. Era ancora il RA ad approvvigionare sistematicamente di sostanze di diverse tipologie LA e Sulaj, che avevano il compito di gestire ed organizzarne la distribuzione. Le sentenze di merito, dunque, hanno adeguatamente riscontrato il ruolo di vertice contestato al ricorrente, individuandone precisi elementi espressivi di una funzione concreta di organizzazione e direzione del sodalizio, come confermato in plurime occasioni esecutive. 8.4. Del tutto infondata, infine sul punto, è anche la contestazione mossa con riguardo ai singoli reati-fine: questa, infatti, è sostenuta da due argomenti, l'uno appena smentito dalla più che adeguata motivazione delle sentenze di merito (la già richiamata mancanza di certezza in ordine all'esatta identificazione del ricorrente), l'altro palesemente generico ("l'assenza di 8 indicatori...chiarannente rivelatori dell'oggetto delle conversazioni captate, vale a dire della cessione/rifornimento/detenzione di sostanza stupefacente") e privo di ogni confronto con la più che ampia motivazione della prima sentenza al riguardo, di cui alle pagg. da 23 a 47. Una motivazione, peraltro, che coinvolge anche il capo 16 della rubrica (detenzione di arma comune da sparo), per la quale la motivazione del primo Giudice era stata tutt'altro che apparente, ma congrua e non manifestamente illogica;
era stato valorizzato, in particolare, che il ricorrente aveva inviato a LA una fotografia riproducente una pistola a tamburo, dicendo di volergliela vendere e così dando luogo (anche alla luce dello spessore criminale dei soggetti coinvolti) ad una proposta di vendita del tutto seria ed affidabile, che presupponeva la disponibilità effettiva dell'arma. 8.5. La sentenza, dunque, non merita alcuna censura quanto all'affermazione di responsabilità, che deve essere qui confermata. 9. Con riguardo poi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, già il primo Giudice aveva rappresentato l'assenza di elementi positivamente valutabili, e questo argomento è stato condiviso dalla Corte di appello. Il ricorso contesta una tale affermazione, ma la censura risulta generica, poiché non sostiene che la difesa avrebbe offerto ai giudici del merito argomenti positivi nell'ottica delle attenuanti innominate, e che questi non sarebbero stati valutati, o non sarebbero stati adeguatamente riscontrati. 10. Per contro, la Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto con riguardo alla recidiva reiterata, ribadita in sede di appello. 10.1. La decisione di merito, pronunciandosi sul punto, ha rilevato che "i fatti accertati costituiscono esplicita manifestazione di proclività a delinquere rispetto a due precedenti condanne per evasione e ricettazione, con pene passate in giudicato di indubbia consistenza"; ebbene, un tale argomento appare, per un verso, all'evidenza apodittico, e, per altro verso, insufficiente a giustificare una riscontrata, maggiore pericolosità sociale del soggetto, di cui sarebbero espressione i reati oggi a 'giudizio, specie con riguardo a condotte - le precedenti - commesse nel 2008 (evasione del 18/5/2008 e ricettazione del 1°/4/2008), ossia quasi 10 anni prima rispetto alle altre, contestate dalla 'fine 2017 al giugno 2018. 10.2. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, con riferimento alla recidiva contestata;
rimane assorbita, dunque, la censura (Avv. Spigarelli) che - fondatamente - lamenta la violazione dell'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., con riguardo all'aumento massimo della pena applicabile a titolo della medesima aggravante soggettiva. 11. Risulta poi corretta anche la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio;
la Corte di appello, pur escludendo la circostanza aggravante di 9 cui all'art. 61-bis cod. pen. (riconosciuta in primo grado), ha confermato la pena irrogata a Bajrannaj dal Tribunale, senza alcuna riduzione, così incorrendo in un evidente errore di giudizio. Rimane assorbita, pertanto, la censura in tema di omessa motivazione dei singoli aumenti di pena a titolo di continuazione, ai quali la Corte di appello dovrà provvedere in sede di rinvio. 12. Conclusivamente, dunque, la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente alla statuizione sulla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rigetto nel resto. 13. Nei medesimi termini (quanto alla pena), il Collegio poi conclude con riguardo al ricorso proposto da LA. 14. In ordine all'unica questione in punto di colpevolezza, relativa alla prova del numero minimo di associati per configurare l'ipotesi di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, ed al dedotto vizio motivazionale, questa Corte non condivide l'argomento che sostiene il primo motivo di impugnazione. 14.1. Innanzitutto, la sentenza di appello non risulta censurabile - perché non manifestamente illogica - laddove ha dichiarato inammissibili gli argomenti di cui alla memoria difensiva a firma dell'Avv. Stefanelli: nel corpo del gravame, infatti, i rapporti tra LA ed i coimputati IC e AJ non erano stati affrontati affatto, e l'estensione "praticamente a tutti i coimputati" (come si legge nel ricorso) delle argomentazioni in punto di sussistenza del sodalizio doveva ritenersi esorbitante rispetto al motivo originario, tanto da non potersene ravvisare una mera precisazione o un semplice rafforzamento. 14.2. A prescindere da ciò, peraltro, si osserva che la tesi del ricorrente - secondo la quale non sarebbe emerso alcun riscontro all'esistenza del sodalizio, con riguardo ad almeno tre partecipi - è stata adeguatamente verificata nella sentenza impugnata (già a pag. 1, nella sintesi dei motivi di gravame) ed adeguatamente confutata dall'ampio richiamo alla pronuncia di primo grado, cui - si ribadisce - l'altra si lega in un continuo motivazionale in ragione della cd. doppia conforme. In particolare, il G.i.p., con argomento solido e ben ancorato al compendio investigativo, aveva diffusamente riscontrato non solo gli elementi "organizzativi" propri della fattispecie in oggetto (sopra richiamati sub posizione RA, § 6), ma, ancor prima, l'esistenza del numero minimo di partecipi, individuati in LA, RA, Besnik Sulaj, Arjan IC e Amarildo AJ, questi ultimi con ruolo di corrieri, di incaricati della riscossione dei corrispettivi e di consegnatari dello stupefacente destinati alle piazze di spaccio (sulla posizione di EL, invece, si veda infra). A queste conclusioni il G.i.p. - integralmente richiamato dalla Corte di appello - era giunto con i diffusi argomenti sviluppati alle pagg. 13-19 della sentenza, poi confermati ed ulteriormente riscontrati nell'esame dei singoli reati-fine (estranei all'impugnazione). 1 0 14.3. Ebbene, di questa ampia motivazione il ricorso non fa alcun cenno, limitandosi a censurare il passaggio della decisione di appello che ha dichiarato inammissibili gli argomenti indicati nella memoria, perché "costituiscono in concreto motivi nuovi che hanno ad oggetto capi e punti della decisione impugnata diversi da quelli investiti dall'atto di impugnazione originario"; così, in particolare, è stata ritenuta "l'ampia disamina" dei rapporti tra il LA, da una parte, e IC e AJ, dall'altra, che tenderebbe a collocare le stesse relazioni tra i tre nell'ambito di una fattispecie concorsuale di cui all'art. 110 cod. pen. e non, diversamente, all'interno di un vincolo associativo. 15. Il ricorso risulta poi infondato con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha evidenziato, sul punto, l'insussistenza di elementi positivamente valutabili, tale non potendo esser ritenuta l'ammissione di alcuni fatti, perché stringata, parziale e, comunque, relativa a vicende già riscontrate in base alle indagini;
ancora in termini negativi, poi, sono stati valorizzati i precedenti penali a carico dell'imputato. Ne risulta, dunque, una motivazione del tutto congrua e non manifestamente illogica;
come tale, non censurabile. 15.1. Tanto premesso, il motivo si sviluppa esclusivamente su argomenti di puro merito, inammissibili in questa sede, con i quali il ricorrente contesta, per un verso, il carattere asseritamente sintetico della confessione (addebitato alla tecnica redazionale del verbale di udienza dell'8/9/2020), e, per altro verso, che il quadro probatorio a carico, in quel momento, sarebbe stato tutt'altro che "granitico", specie con riguardo ai reati-fine, anche considerando che il EL non aveva ancora reso confessione e che il RA non lo avrebbe mai fatto. 16. Con riguardo, invece, al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ed alla mancanza di specificazione dei relativi calcoli interni, il ricorso risulta fondato, rinviandosi, al riguardo, a quanto sostenuto sub posizione RA. 16.1. Ancora in tema di pena, poi, il Collegio ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, che il ricorso ha sollecitato a sollevare con riguardo agli artt. 3 e 27 Cost. 16.2. Questa Corte ha già spiegato come: a) l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti tuteli beni giuridici e valori essenziali della collettività generale, quali la salute pubblica„ la vita e l'integrità psicofisica di una moltitudine di individui;
b) non sia irragionevole che il legislatore punisca più severamente un'organizzazione criminale che ponga in pericolo con la propria condotta i beni in questione rispetto ad altre fattispecie, come quelle indicate dal ricorrente, che non hanno come diretta conseguenza dell'azione del sodalizio criminoso l'indefettibile lesione di detti beni;
c) il diverso trattamento Il sanzionatorio trovi ragionevole giustificazione nelle diverse oggettività giuridich& prese in considerazione dal legislatore, atteso che solo la fattispecie di cui all'art. 74 cit. attiene al bene fondamentale della salute collettiva;
d) il differente trattamento sanzionatorio previsto per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 non si ponga in contrasto neppure con l'art. 27, terzo comma, Cost., in ragione del potere del giudice di determinare in concreto della misura della pena - in relazione alle singole condotte ed alle singole posizioni individuali - nell'ambito della cornice edittale, molto ampia, prevista dal legislatore;
e) in senso confermativo assuma rilievo e ragionevolezza la scelta di un più mite trattamento sanzionatorio per l'ipotesi di cui al comma sesto dell'art. 74 - associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità" - proprio in considerazione della minore offensività della fattispecie direttamente derivante dal meno allarmante profilo organizzatorio (così, testualmente ed in maniera condivisibile, Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016, Grassi, Rv. 268229; nello stesso senso, Sez. 6, n. 5560 del 26/9/2019, Mancini, Rv. 278208. 16.3. Rispetto a tale quadro di riferimento, la questione, per come prospettata nel presente procedimento, è sostanzialmente sovrapponibile a quella esaminata e non presenta caratteri di difformità tali da indurre a ripensare le considerazioni già esposte. Ne discende la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Conclusivamente, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata, quanto a LA, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto del ricorso nel resto. 17. L'impugnazione di EL risulta fondata. 17.1 Con riguardo, innanzitutto, alla censura relativa alla identificazione del soggetto, di cui al primo motivo, questa Corte riscontra il carattere effettivamente apparente della motivazione stesa dal Giudice d'appello. 17.2. La sentenza muove dalla necessità di integrare la decisione di primo grado, che - richiamando gli esiti di indagine - si era limitata a sostenere che il ricorrente aveva utilizzato, nelle conversazioni, numerosi nickname ("Mario", "John Way", "Deni"), individuandone tuttavia uno solo ("Deni") come attribuito al EL con piena certezza. Ebbene, il Giudice del gravame ha riferito al ricorrente anche gli altri due nickname, ma solo sul presupposto che l'informativa in atti - pienamente utilizzabile per il rito abbreviato prescelto - assegnava proprio a questo imputato anche due codici IMEI (ossia, due apparecchi) utilizzati, per l'appunto, da "Mario" e "John Way", senza però aggiungere alcuna precisazione sul punto, ad esempio specificando quali atti di indagine avessero consentito - con apprezzabile affidamento - un tale abbinamento. 12 16.2. La stessa pronuncia di appello, peraltro, si è confrontata con il fatto che, al momento dell'arresto, il EL fosse stato trovato in possesso di tre telefoni cellulari (e quattro schede telefoniche), nessuno dei quali però munito dello stesso codice IMEI degli apparecchi usati da "Mario" e "John Way", ma si è limitata ad affermare che tale circostanza "non può considerarsi decisiva". 16.3. Muovendo da una motivazione siffatta, di certo carente, che si limita a recepire un dato dell'informativa senza accompagnarlo dal richiamo ad un qualche elemento investigativo, pur sollecitato con il gravame, la Corte di appello ha quindi concluso - con argomento viziato - per la "conferma e riferibilità" all'imputato di tutte le captazioni in cui lo stesso compariva, alternativamente, con uno dei tre nickname appena richiamati. Così da confermare, dunque, anche la responsabilità per il capo 7), per il quale già il primo Giudice ha valorizzato proprio le conversazioni tra LA e "Mario". 17. Con riferimento, poi, alla contestazione associativa, la sentenza ha individuato la responsabilità del EL rimandando alle considerazioni espresse sul Lannaj: la lettura di queste (pagg. 7-8) non consente, tuttavia, di individuare alcun elemento di riscontro nei confronti del ricorrente, dato che questi era stato citato soltanto con riferimento all'episodio del 28/5/2018 (trasporto di 1,2 chili di cocaina) per il quale lo stesso era stato arrestato. 17.1. La Corte di appello ha poi menzionato l'intercettazione del 17/4/2018, assumendo che la stessa riscontrerebbe il ruolo associativo del ricorrente. Si osserva, tuttavia, che l'intercettazione ambientale valorizzata sul punto vedeva la partecipazione di un soggetto con nickname "Mario", così dovendosi ribadire quelle carenze motivazionali già richiamate, che impongono l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla posizione del EL, per nuovo giudizio. 18. Le questioni di cui al terzo e quarto motivo risultano evidentemente assorbite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EL SA con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RA AR limitatamente alla statuizione della recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LA IM limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta nel resto di ricorsi di RA AR e LA IM. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2023 liere estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. Valerio Spigarelli, Avv. IE NA in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Romano, Avv. Valerio Vianello Accorretti, Avv. Stefano Stefanelli, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 3 Num. 9088 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 08/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/11/2021, la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia emessa 1'8/9/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, escludeva la circostanza aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen. e rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata nei confronti di AR RA, IM LA e SA EL con riguardo alle condotte di cui alla contestazione. 2. Propongono ricorso per cassazione i tre imputati, a mezzo dei propri difensori, deducendo i seguenti motivi: RA (ricorso Avv. AS) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale;
carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la colpevolezza del ricorrente senza alcuno sforzo critico e con un mero richiamo per relabbnem alla pronuncia di primo grado, che, peraltro, già avrebbe eseguito solo un collage tra gli atti investigativi e quelli della cautela. La sentenza, inoltre, risulterebbe del tutto incongrua ed intrisa di salti logici quanto all'esistenza della struttura associativa (sui cui elementi caratteristici non vi sarebbe alcuna motivazione oltre ogni ragionevole dubbio), nonché con riguardo al ruolo di vertice attribuito al ricorrente, riconosciuto ancora con passiva ricezione della prima sentenza_ ed assoluta noncuranza dei motivi di appello. Gli elementi indicati al riguardo, inoltre, sarebbero illogici e carenti, oltre che compatibili anche con un'ipotesi concorsuale, ben diversa da quella associativa. La motivazione della sentenza sarebbe poi viziata quanto all'identificazione del RA, compiuta con rilievi di indagine privi di gravità, precisione e concordanza, specie in ordine al riconoscimento vocale. Nessun rilievo', inoltre, sarebbe stato dato alle considerazioni difensive sul punto, con particolare riguardo al fatto che molti dei contatti del ricorrente sarebbero stati intrattenuti con la propria sfera familiare;
sul tema, peraltro, la sentenza opererebbe una non consentita inversione dell'onere della prova. Carente ed illogica, infine, sarebbe la motivazione quanto ai singoli reati-scopo, addebitati al soggetto in assenza di indici rilevatori, specie quanto all'episodio del 28/5/2018 ed alla detenzione dell'arma; Il vizio motivazionale e la violazione di legge, inoltre, sono contestati quanto al riconoscimento della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena irrogata, giudicata eccessiva e non motivata. 2 Con motivi nuovi a firma dell'Avv. Vianello Accorretti, è stata ulteriormente censurata la motivazione della pronuncia di appello quanto all'esistenza dell'associazione di cui all'art. 74 citato (che viene contestata, alla luce degli elementi di prova in atti) ed alla partecipazione alla stessa da parte del RA (con particolare riguardo alla sua identificazione), con ampi richiami giurisprudenziali. Si lamenta il vizio di motivazione, ancora, con riferimento al ruolo apicale riconosciuto al ricorrente all'interno del sodalizio, del quale non sarebbe emersa adeguata traccia probatoria, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di appello. Con ulteriori motivi, a firma dell'Avv. Valerio Spigarelli, è stato ulteriormente contestato il riconoscimento della recidiva ed il trattamento sanzionatorio, sotto diversi profili. Come per un verso l'aggravate soggettiva sarebbe stata confermata con motivazione del tutto insufficiente, così, per altro verso, l'aumento applicato per la stessa eccederebbe i limiti di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen., come da certificato del casellario giudiziale allegato. L'aumento di pena a titolo di continuazione, inoltre, sarebbe privo di motivazione. La stessa misura sanzionatoria, peraltro, sarebbe uguale a quella irrogata dal Tribunale, pur dopo l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 -bis cod. pen. La maj: Mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
inosservanza di norme processuali. La Corte di appello avrebbe dichiarato inammissibile la memoria del 25/11/2021 sul presupposto che avrebbe contenuto censure nuove rispetto a quelle sostenute nel gravame: la circostanza, tuttavia, non risponderebbe al vero, in quanto il LA - reo confesso per i singoli episodi di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 - avrebbe sempre negato l'esistenza del sodalizio per difetto del numero minimo di tre associati, sin dall'atto di appello, come emergerebbe chiaramente dalla lettura di questo. L'omesso esame della questione - solo ulteriormente specificata nella memoria - vizierebbe, dunque, l'intera motivazione della sentenza;
la violazione di legge e la illogicità della motivazione sono poi contestate quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata, al riguardo, valorizzerebbe in senso negativo un'ammissione dei fatti "stringata e parziale", oltre che resa in presenza di riscontri già ottenuti;
ebbene, queste considerazioni sarebbero del tutto errate, poiché, per un verso, la "quantità" della confessione sarebbe dipesa soltanto dalla stringata verbalizzazione nel 3 verbale dell'8/9/2020, e, per altro verso, il quadro probatorio nel quale si sarebbe inserita sarebbe stato tutt'altro che granitico, specie in ordine ai reati satellite (anche in ragione del fatto che RA non avrebbe mai reso confessione, e EL lo avrebbe fatto solo successivamente); - violazione dell'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. Si lamenta che la Corte di appello, così come il primo Giudice, non avrebbe esplicitato gli aumenti di pena quanto alla recidiva ed ai singoli reati-fine, con evidente violazione di legge. La pena irrogata, inoltre, sarebbe stata confermata negli stessi termini di cui alla prima sentenza, pur a fronte dell'esclusione - in sede di appello - della circostanza aggravante di cui all'art. 61 -bis cod. pen. Con istanza depositata il 23/1/2023, il difensore di LA chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 2, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., con riguardo all'eccessività del trattamento sanzionatorio previsto per legge quanto a coloro che - a differente titolo - partecipano ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. EL: - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe steso una motivazione manifestamente illogica ed apparente quanto ai criteri con i quali il ricorrente sarebbe stato identificato nel "Mario" e "Jhon Way" delle intercettazioni;
diversamente dal nickname "Deni", per il quale vi erano stati in effetti alcuni riscontri, i primi due non ne avrebbero ricevuto alcuno (controlli di polizia, rilievi fotografici, riconoscimento vocale, operazioni di osservazione e simili), e l'argomento impiegato al riguardo dalla sentenza sarebbe palesemente viziato, oltre che insuscettibile di fondare l'affermazione di responsabilità; - le stesse censure sono poi mosse con riguardo al giudizio di responsabilità, quanto alla fattispecie associativa;
la sentenza si produrrebbe in una mera reiterazione degli, argomenti del primo Giudice, dai quali, tuttavia, non sarebbe emerso alcun concreto riscontro alla contestazione. La motivazione sarebbe, poi, del tutto carente con riferimento agli specifici motivi di gravame, con i quali sarebbe stato rilevato che il EL sarebbe qui chiamato a rispondere di un unico episodio di cessione;
che non vi sarebbe prova che lo stesso provvedesse alla distribuzione dei crediti;
che i nickname a lui attribuiti attesterebbero rapporti con il solo LA. In presenza di un unico 4 episodio di trasporto di stupefacente, ed in assenza di qualunque riscontro in ordine ad altre condotte, la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe, dunque, illogica, inesistente ed apparente quanto ala riconosciuta adesione alla consorteria criminale;
la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono poi dedotti con riguardo alla fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, richiesta quanto al capo 7): pur in assenza di qualunque riscontro in ordine alla qualità ed alla quantità della sostanza che sarebbe stata trasportata nell'occasione, la Corte avrebbe negato l'ipotesi lieve con richiamo ad un altro episodio (quello dell'arresto in possesso di oltre 1 kg di cocaina), del tutto distinto da quello in esame. Inoltre, non troverebbe riscontro l'affermazione per la quale il EL sarebbe stato il corriere dell'associazione, specie alla luce di un unico reato fine contestato;
si lamenta, infine, l'inosservanza e la falsa applicazione delle norme, oltre all'omessa motivazione, con riguardo all'aumento di pena a titolo di continuazione esterna ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche: come il primo sarebbe eccessivo e sproporzionato, oltre che privo di giustificazione, così il secondo sarebbe retto da una motivazione apparente, con la quale il giudice non avrebbe adempiuto al relativo obbligo motivazionale (specie considerando lo stato di incensuratezza del ricorrente, la condotta processuale e la sua condizione di vita). CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Le complessive censure mosse dal RA risultano fondate limitatamente al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento della recidiva, dovendo, nel resto, esser rigettate. 4. Con una prima, ampia doglianza, comune alle impugnazioni a firma Avv. AS e Avv. Vianello Accorretti, si lamenta che la Corte di appello avrebbe acriticamente aderito alla decisione di primo grado (già meramente ripetitiva degli atti di indagine e di quelli della cautela), con un rinvio per relationem alla stessa decisione del Tribunale al di fuori dei casi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte;
questa critica investe l'esistenza dell'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il ruolo in essa riconosciuto al soggetto e la responsabilità affermata quanto ai singoli reati fine, senza tacere dei vizi che riguarderebbero l'identificazione dell'imputato, compiuta attraverso il riconoscimento vocale, con ogni conseguenza in punto di interpretazione delle 5 conversazioni e, dunque, di affermazione della colpevolezza, basata in via principale sulle stesse captazioni. 5. Questo argomento - che le impugnazioni sostengono con ampio richiamo giurisprudenziale - risulta, tuttavia, infondato;
la Corte di appello - anche mediante richiamo alla decisione di primo grado, alla quale si lega in un continuo motivazionale in ragione della cd. doppia conforme - ha infatti confermato la responsabilità del RA con un solido e congruo percorso argomentativo, che ha interessato non solo, a monte, l'esistenza della struttura di cui all'articolo 74 in esame, ma anche il ruolo apicale in essa effettivamente riscontrato in capo all'imputato, oltre alla responsabilità per i singoli reati fine. 6. La fattispecie associativa, in particolare, è stata individuata alla luce dell'ampio materiale investigativo riportato nella prima sentenza, che aveva dato conto dei numerosi e solidi elementi identificativi riscontrati, tra quelli che la giurisprudenza di questa Corte indica costantemente a fondamento dell'ipotesi di cui all'articolo 74. Già il Tribunale - poi richiamato in modo espresso dalla Corte di appello - aveva infatti riscontrato: a) la suddivisione dei compiti tra i vari associati, addetti rispettivamente alle funzioni di approvvigionamento da canali esteri di ingenti quantitativi di sostanza, di riscossione dei crediti, di custodia, trasporto e distribuzione della stessa droga;
b) il numero di episodi accertati, essi stessi espressione di un accordo che travalicava le singole operazioni di cessione;
c) i continui contatti tra i sodali, stretti da stabili rapporti;
d) la disponibilità di mezzi finalizzati alla realizzazione del programma criminoso (telefoni cellulari, innumerevoli schede telefoniche, autovetture, gommoni, camion); e) il comune e stabile utilizzo da parte dei singoli associati di chat crittografate con il sistema di messaggistica BlackBerry, e l'utilizzo da parte degli stessi di un soprannome con il quale identificarsi nelle comunicazioni riservate;
f) la disponibilità di ingenti somme di denaro, derivanti dalla vendita al dettaglio dello stupefacente;
g) il contenuto dei dialoghi intercettati, che i giudici di merito hanno ritenuto inequivoco quanto alla sussistenza dell'a ffectio societatis finalizzata al traffico di stupefacenti, anche alla luce della particolare chiarezza di alcune conversazioni. 7. Ebbene, con questo ampio argomento, saldamente ancorato alle risultanze investigative, qui non ulteriormente valutabili in punto di fatto (come richiederebbero le doglianze proposte), la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio, di costante affermazione, secondo cui per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, 6 create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (tra le molte, Sez. 2, n. 19146 del 20/2/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 3, n. 1339 del 16/11/2021, Abbadessa+altri, non massimata); ); con riferimento ai quali, poi, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 in esame, ovvero della consàpevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/2/2012, Abboubi, Rv. 252232). A tale ultimo riguardo, peraltro, la nozione di "partecipazione" ha una valenza dinamico-funzionalistica, che non solo implica un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione, ma comporta anche, all'interno di essa, l'assunzione di un ruolo effettivo e, in attuazione dei vincoli assunti, l'adempimento dei compiti funzionali al raggiungimento degli scopi perseguiti dal sodalizio e la disponibilità per le attività organizzate dal medesimo. Ne consegue che, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio (Sez. U., n. 33748 del 12 luglio 2005; Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002; Sez. U., n. 30 del 27 settembre 1995; Sez. U., n. 16 del 5 ottobre 1994. Tra le altre, Sez. 3, n. 36208 del 16/5/2019, Perna+altri, non massimata). 7.1. Proprio in questi termini, dunque, si è espressa la Corte di appello, riscontrando - sotto un profilo oggettivo e psicologico - la sussistenza della struttura illecita, la sua organizzazione e la sua tendenziale stabilità nell'ottica della realizzazione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, con piena e cosciente adesione da parte dei propri partecipi. 8. In ordine, poi, al ruolo del RA all'interno del sodalizio, il ricorso (ed il relativo motivo aggiunto) contesta innanzitutto che il soggetto sarebbe stato identificato in termini del tutto inadeguati ed inaffidabili, ossia per mero riconoscimento vocale ed in assenza di qualunque riscontro. 8.1. Anche sul punto, tuttavia, la censura non si confronta in modo adeguato con le decisioni di merito e, in particolare, con l'ampia parte della prima sentenza (pagg. 7-9) - poi espressamente richiamata dalla Corte di appello - che aveva descritto con diffuso e analitico argomento le modalità di individuazione dell'imputato, manifestazione di un'attività investigativa particolarmente analitica, poi confermata da un riconoscimento vocale dello stesso soggetto. Questa ultima attività di indagine, dunque, non ha costituito 7 l'unico strumento di identificazione di BL, come si legge nel ricorso, ma soltanto una conferma ai numerosi accertamenti compiuti in precedenza, ad integrare un quadro probatorio che i Giudici del merito - con motivazione priva di illogicità manifesta - hanno ritenuto assolutamente affidabile in ordine alla corretta identificazione del soggetto intercettato. 8.2. Ancora su questo tema, poi, non può essere accolta la tesi difensiva secondo la quale la Corte d'appello avrebbe invertito l'onere della prova, ponendolo a carico dell'imputato. Alla pag. 6 della sentenza impugnata, infatti, si afferma soltanto - ed in termini evidentemente diversi da quanto dedotto - che le attività di indagine avevano consentito l'identificazione del ricorrente con caratteri assolutamente convincenti, e che lo stesso non era stato in grado di fornire alcun elemento che consentisse di smentire in concreto la stessa identificazione. In senso contrario, peraltro, non è poi possibile, in questa sede, accedere agli argomenti di fatto che i motivi nuovi di ricorso ampiamente richiamano (con rinvio, tra l'altro, a numeri di utenze, a numeri PIN e a collegamenti con gli utilizzatori degli stessi), perché propri della sola fase di cognizione e la cui valutazione non è consentita dal Giudice di legittimità, come invece sollecitato nell'atto di parte. 8.3. Con riferimento, poi, al ruolo che lo stesso RA aveva ricoperto all'interno del sodalizio, la censura complessiva non si confronta ancora in modo adeguato con il contenuto delle sentenze di merito, nelle quali - ed in forza dell'ampio materiale raccolto, soprattutto di natura captativa - era stata diffusamente descritta la figura del BL come soggetto con ruolo di direzione e di organizzazione, con il compito specifico di individuare i canali esteri da cui rifornirsi di sostanza stupefacente. In particolare, i Giudici avevano verificato che l'imputato teneva contatti con soggetti albanesi ed olandesi, sempre tramite BlackBerry, con i quali discuteva delle quantità da importare, dei prezzi da applicare e delle modalità di consegna. Era ancora il RA ad approvvigionare sistematicamente di sostanze di diverse tipologie LA e Sulaj, che avevano il compito di gestire ed organizzarne la distribuzione. Le sentenze di merito, dunque, hanno adeguatamente riscontrato il ruolo di vertice contestato al ricorrente, individuandone precisi elementi espressivi di una funzione concreta di organizzazione e direzione del sodalizio, come confermato in plurime occasioni esecutive. 8.4. Del tutto infondata, infine sul punto, è anche la contestazione mossa con riguardo ai singoli reati-fine: questa, infatti, è sostenuta da due argomenti, l'uno appena smentito dalla più che adeguata motivazione delle sentenze di merito (la già richiamata mancanza di certezza in ordine all'esatta identificazione del ricorrente), l'altro palesemente generico ("l'assenza di 8 indicatori...chiarannente rivelatori dell'oggetto delle conversazioni captate, vale a dire della cessione/rifornimento/detenzione di sostanza stupefacente") e privo di ogni confronto con la più che ampia motivazione della prima sentenza al riguardo, di cui alle pagg. da 23 a 47. Una motivazione, peraltro, che coinvolge anche il capo 16 della rubrica (detenzione di arma comune da sparo), per la quale la motivazione del primo Giudice era stata tutt'altro che apparente, ma congrua e non manifestamente illogica;
era stato valorizzato, in particolare, che il ricorrente aveva inviato a LA una fotografia riproducente una pistola a tamburo, dicendo di volergliela vendere e così dando luogo (anche alla luce dello spessore criminale dei soggetti coinvolti) ad una proposta di vendita del tutto seria ed affidabile, che presupponeva la disponibilità effettiva dell'arma. 8.5. La sentenza, dunque, non merita alcuna censura quanto all'affermazione di responsabilità, che deve essere qui confermata. 9. Con riguardo poi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, già il primo Giudice aveva rappresentato l'assenza di elementi positivamente valutabili, e questo argomento è stato condiviso dalla Corte di appello. Il ricorso contesta una tale affermazione, ma la censura risulta generica, poiché non sostiene che la difesa avrebbe offerto ai giudici del merito argomenti positivi nell'ottica delle attenuanti innominate, e che questi non sarebbero stati valutati, o non sarebbero stati adeguatamente riscontrati. 10. Per contro, la Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto con riguardo alla recidiva reiterata, ribadita in sede di appello. 10.1. La decisione di merito, pronunciandosi sul punto, ha rilevato che "i fatti accertati costituiscono esplicita manifestazione di proclività a delinquere rispetto a due precedenti condanne per evasione e ricettazione, con pene passate in giudicato di indubbia consistenza"; ebbene, un tale argomento appare, per un verso, all'evidenza apodittico, e, per altro verso, insufficiente a giustificare una riscontrata, maggiore pericolosità sociale del soggetto, di cui sarebbero espressione i reati oggi a 'giudizio, specie con riguardo a condotte - le precedenti - commesse nel 2008 (evasione del 18/5/2008 e ricettazione del 1°/4/2008), ossia quasi 10 anni prima rispetto alle altre, contestate dalla 'fine 2017 al giugno 2018. 10.2. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, con riferimento alla recidiva contestata;
rimane assorbita, dunque, la censura (Avv. Spigarelli) che - fondatamente - lamenta la violazione dell'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., con riguardo all'aumento massimo della pena applicabile a titolo della medesima aggravante soggettiva. 11. Risulta poi corretta anche la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio;
la Corte di appello, pur escludendo la circostanza aggravante di 9 cui all'art. 61-bis cod. pen. (riconosciuta in primo grado), ha confermato la pena irrogata a Bajrannaj dal Tribunale, senza alcuna riduzione, così incorrendo in un evidente errore di giudizio. Rimane assorbita, pertanto, la censura in tema di omessa motivazione dei singoli aumenti di pena a titolo di continuazione, ai quali la Corte di appello dovrà provvedere in sede di rinvio. 12. Conclusivamente, dunque, la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente alla statuizione sulla recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rigetto nel resto. 13. Nei medesimi termini (quanto alla pena), il Collegio poi conclude con riguardo al ricorso proposto da LA. 14. In ordine all'unica questione in punto di colpevolezza, relativa alla prova del numero minimo di associati per configurare l'ipotesi di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, ed al dedotto vizio motivazionale, questa Corte non condivide l'argomento che sostiene il primo motivo di impugnazione. 14.1. Innanzitutto, la sentenza di appello non risulta censurabile - perché non manifestamente illogica - laddove ha dichiarato inammissibili gli argomenti di cui alla memoria difensiva a firma dell'Avv. Stefanelli: nel corpo del gravame, infatti, i rapporti tra LA ed i coimputati IC e AJ non erano stati affrontati affatto, e l'estensione "praticamente a tutti i coimputati" (come si legge nel ricorso) delle argomentazioni in punto di sussistenza del sodalizio doveva ritenersi esorbitante rispetto al motivo originario, tanto da non potersene ravvisare una mera precisazione o un semplice rafforzamento. 14.2. A prescindere da ciò, peraltro, si osserva che la tesi del ricorrente - secondo la quale non sarebbe emerso alcun riscontro all'esistenza del sodalizio, con riguardo ad almeno tre partecipi - è stata adeguatamente verificata nella sentenza impugnata (già a pag. 1, nella sintesi dei motivi di gravame) ed adeguatamente confutata dall'ampio richiamo alla pronuncia di primo grado, cui - si ribadisce - l'altra si lega in un continuo motivazionale in ragione della cd. doppia conforme. In particolare, il G.i.p., con argomento solido e ben ancorato al compendio investigativo, aveva diffusamente riscontrato non solo gli elementi "organizzativi" propri della fattispecie in oggetto (sopra richiamati sub posizione RA, § 6), ma, ancor prima, l'esistenza del numero minimo di partecipi, individuati in LA, RA, Besnik Sulaj, Arjan IC e Amarildo AJ, questi ultimi con ruolo di corrieri, di incaricati della riscossione dei corrispettivi e di consegnatari dello stupefacente destinati alle piazze di spaccio (sulla posizione di EL, invece, si veda infra). A queste conclusioni il G.i.p. - integralmente richiamato dalla Corte di appello - era giunto con i diffusi argomenti sviluppati alle pagg. 13-19 della sentenza, poi confermati ed ulteriormente riscontrati nell'esame dei singoli reati-fine (estranei all'impugnazione). 1 0 14.3. Ebbene, di questa ampia motivazione il ricorso non fa alcun cenno, limitandosi a censurare il passaggio della decisione di appello che ha dichiarato inammissibili gli argomenti indicati nella memoria, perché "costituiscono in concreto motivi nuovi che hanno ad oggetto capi e punti della decisione impugnata diversi da quelli investiti dall'atto di impugnazione originario"; così, in particolare, è stata ritenuta "l'ampia disamina" dei rapporti tra il LA, da una parte, e IC e AJ, dall'altra, che tenderebbe a collocare le stesse relazioni tra i tre nell'ambito di una fattispecie concorsuale di cui all'art. 110 cod. pen. e non, diversamente, all'interno di un vincolo associativo. 15. Il ricorso risulta poi infondato con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha evidenziato, sul punto, l'insussistenza di elementi positivamente valutabili, tale non potendo esser ritenuta l'ammissione di alcuni fatti, perché stringata, parziale e, comunque, relativa a vicende già riscontrate in base alle indagini;
ancora in termini negativi, poi, sono stati valorizzati i precedenti penali a carico dell'imputato. Ne risulta, dunque, una motivazione del tutto congrua e non manifestamente illogica;
come tale, non censurabile. 15.1. Tanto premesso, il motivo si sviluppa esclusivamente su argomenti di puro merito, inammissibili in questa sede, con i quali il ricorrente contesta, per un verso, il carattere asseritamente sintetico della confessione (addebitato alla tecnica redazionale del verbale di udienza dell'8/9/2020), e, per altro verso, che il quadro probatorio a carico, in quel momento, sarebbe stato tutt'altro che "granitico", specie con riguardo ai reati-fine, anche considerando che il EL non aveva ancora reso confessione e che il RA non lo avrebbe mai fatto. 16. Con riguardo, invece, al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ed alla mancanza di specificazione dei relativi calcoli interni, il ricorso risulta fondato, rinviandosi, al riguardo, a quanto sostenuto sub posizione RA. 16.1. Ancora in tema di pena, poi, il Collegio ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, che il ricorso ha sollecitato a sollevare con riguardo agli artt. 3 e 27 Cost. 16.2. Questa Corte ha già spiegato come: a) l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti tuteli beni giuridici e valori essenziali della collettività generale, quali la salute pubblica„ la vita e l'integrità psicofisica di una moltitudine di individui;
b) non sia irragionevole che il legislatore punisca più severamente un'organizzazione criminale che ponga in pericolo con la propria condotta i beni in questione rispetto ad altre fattispecie, come quelle indicate dal ricorrente, che non hanno come diretta conseguenza dell'azione del sodalizio criminoso l'indefettibile lesione di detti beni;
c) il diverso trattamento Il sanzionatorio trovi ragionevole giustificazione nelle diverse oggettività giuridich& prese in considerazione dal legislatore, atteso che solo la fattispecie di cui all'art. 74 cit. attiene al bene fondamentale della salute collettiva;
d) il differente trattamento sanzionatorio previsto per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 non si ponga in contrasto neppure con l'art. 27, terzo comma, Cost., in ragione del potere del giudice di determinare in concreto della misura della pena - in relazione alle singole condotte ed alle singole posizioni individuali - nell'ambito della cornice edittale, molto ampia, prevista dal legislatore;
e) in senso confermativo assuma rilievo e ragionevolezza la scelta di un più mite trattamento sanzionatorio per l'ipotesi di cui al comma sesto dell'art. 74 - associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità" - proprio in considerazione della minore offensività della fattispecie direttamente derivante dal meno allarmante profilo organizzatorio (così, testualmente ed in maniera condivisibile, Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016, Grassi, Rv. 268229; nello stesso senso, Sez. 6, n. 5560 del 26/9/2019, Mancini, Rv. 278208. 16.3. Rispetto a tale quadro di riferimento, la questione, per come prospettata nel presente procedimento, è sostanzialmente sovrapponibile a quella esaminata e non presenta caratteri di difformità tali da indurre a ripensare le considerazioni già esposte. Ne discende la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Conclusivamente, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata, quanto a LA, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto del ricorso nel resto. 17. L'impugnazione di EL risulta fondata. 17.1 Con riguardo, innanzitutto, alla censura relativa alla identificazione del soggetto, di cui al primo motivo, questa Corte riscontra il carattere effettivamente apparente della motivazione stesa dal Giudice d'appello. 17.2. La sentenza muove dalla necessità di integrare la decisione di primo grado, che - richiamando gli esiti di indagine - si era limitata a sostenere che il ricorrente aveva utilizzato, nelle conversazioni, numerosi nickname ("Mario", "John Way", "Deni"), individuandone tuttavia uno solo ("Deni") come attribuito al EL con piena certezza. Ebbene, il Giudice del gravame ha riferito al ricorrente anche gli altri due nickname, ma solo sul presupposto che l'informativa in atti - pienamente utilizzabile per il rito abbreviato prescelto - assegnava proprio a questo imputato anche due codici IMEI (ossia, due apparecchi) utilizzati, per l'appunto, da "Mario" e "John Way", senza però aggiungere alcuna precisazione sul punto, ad esempio specificando quali atti di indagine avessero consentito - con apprezzabile affidamento - un tale abbinamento. 12 16.2. La stessa pronuncia di appello, peraltro, si è confrontata con il fatto che, al momento dell'arresto, il EL fosse stato trovato in possesso di tre telefoni cellulari (e quattro schede telefoniche), nessuno dei quali però munito dello stesso codice IMEI degli apparecchi usati da "Mario" e "John Way", ma si è limitata ad affermare che tale circostanza "non può considerarsi decisiva". 16.3. Muovendo da una motivazione siffatta, di certo carente, che si limita a recepire un dato dell'informativa senza accompagnarlo dal richiamo ad un qualche elemento investigativo, pur sollecitato con il gravame, la Corte di appello ha quindi concluso - con argomento viziato - per la "conferma e riferibilità" all'imputato di tutte le captazioni in cui lo stesso compariva, alternativamente, con uno dei tre nickname appena richiamati. Così da confermare, dunque, anche la responsabilità per il capo 7), per il quale già il primo Giudice ha valorizzato proprio le conversazioni tra LA e "Mario". 17. Con riferimento, poi, alla contestazione associativa, la sentenza ha individuato la responsabilità del EL rimandando alle considerazioni espresse sul Lannaj: la lettura di queste (pagg. 7-8) non consente, tuttavia, di individuare alcun elemento di riscontro nei confronti del ricorrente, dato che questi era stato citato soltanto con riferimento all'episodio del 28/5/2018 (trasporto di 1,2 chili di cocaina) per il quale lo stesso era stato arrestato. 17.1. La Corte di appello ha poi menzionato l'intercettazione del 17/4/2018, assumendo che la stessa riscontrerebbe il ruolo associativo del ricorrente. Si osserva, tuttavia, che l'intercettazione ambientale valorizzata sul punto vedeva la partecipazione di un soggetto con nickname "Mario", così dovendosi ribadire quelle carenze motivazionali già richiamate, che impongono l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla posizione del EL, per nuovo giudizio. 18. Le questioni di cui al terzo e quarto motivo risultano evidentemente assorbite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EL SA con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RA AR limitatamente alla statuizione della recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LA IM limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta nel resto di ricorsi di RA AR e LA IM. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2023 liere estensore Il Presidente