Sentenza 26 febbraio 2003
Massime • 1
Lo scarico di acque reflue provenienti da un impianto di autolavaggio è assimilabile a quello derivante da insediamento produttivo, stante la presenza di oli minerali, vernici ed altre sostanze che possono staccarsi dalle autovetture a seguito dell'attività di lavaggio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 21004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21004 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 26/02/03
1. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 358
3. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 39655/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona;
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Savona in data 24.4.02;
sentita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vittorio Vangelista;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Francesco M. Iacoviello che ha concluso per l'annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona ricorre avverso la ordinanza in data 24.4.2002 del Tribunale del Riesame, con la quale veniva annullato il provvedimento di sequestro preventivo del G.I.P., avente ad oggetto lo scarico dell'impianto di autolavaggio annesso al distributore "FINA", gestito da NI Gianpaolo.
Il ricorrente censura il provvedimento, deducendo che il Tribunale è ricorso in un vizio di fondo con il ritenere erroneamente che l'impianto di autolavaggio possa essere ricondotto ad una attività di servizi;
lo scarico in questione, infatti, dovrebbe essere classificato come scarico di acque reflue industriali, come tale non assimilabile agli scarichi domestici, a nulla rilevando il risultato delle analisi effettuate ed indipendentemente da esso. Al riguardo, sostiene il P.M., l'insediamento da cui provengono le acque reflue - (autolavaggio) - corrisponderebbe alla definizione di stabilimento industriale di cui all'art. 2, D.L. 152/99, essendo logico ritenere che nelle acque reflue, derivanti da un'attività di lavaggio di veicoli a motore, vi sia presenza di idrocarburi totali, cioè di oli minerali e carburanti, sostanze ricomprese nella tabella 3 dell'allegato 5 del D.L. citato, mentre per acque reflue domestiche, secondo pure la sopramensionata norma, si intenderebbero le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Il NI ha depositato in data 7/2/2003 una memoria, con la quale sostiene, da parte sua, l'inammissibilità del ricorso del P.M., il quale si sarebbe riferito ad una interpretazione di norme, questione da ritenere, secondo d'avviso, estranea alla decisione presa dal Tribunale del Riesame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato: al riguardo, invero, se il lavaggio delle auto è esercitato, come nella fattispecie, professionalmente, è indispensabile ottenere l'autorizzazione allo scarico, in considerazione della potenzialità inquinante dei reflui, assimilabili a quelli derivanti da insediamento produttivo a causa della presenza di oli minerali, di sostanze e vernici che possono distaccarsi da vetture usurate (Cass. 3^, n. 6347/97), indipendentemente dal risultato delle analisi e dalla sua tempestività.
Infatti, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, dovendosi aver riguardo, ai fini della distinzione fra insediamento o complesso produttivo e insediamento civile, essenzialmente alla natura dei reflui - nel senso della loro assimilabilità o meno a quelli normalmente provenienti dagli insediamenti abitativi - è tale criterio che occorre ispirarsi per verificare, di volta in volta, se un impresa adibita alla prestazione di servizi - quali, ad es., il lavaggio di vetture - rientri nell'una o nell'altra delle anzidette categorie (Cass. N. 9619/92). Seguendo tali principi, l'insediamento volto alla produzione di servizi deve qualificarsi produttivo qualora l'attività si inserisce nell'ambito più vasto di un complesso organizzativo diretto alla produzione di beni o quando lo scarico non sia assimilabile e quello abitativo. Detta assimilabilità, in assenza di analisi, può essere dedotta dalle attività svolte e dalle loro modalità, come pure da nozioni di comune esperienza circa la caratteristica degli scarichi e delle componenti chimiche e fisiche dei beni utilizzati, i quali, diluendosi, andranno a comporre il refluo (Cass. 3898/99; 5465/99;
11295/99; 11514/95).
Infine, per quanto attiene all'eccezione di inammissibilità, sollevata dal NI nella memoria in atti, va rilevato che essa si appalesa del tutto infondata, avendo il P.M. dedotto censura certamente consentite in sede di ricorso.
Alla stregua delle svolte ragioni, pertanto decorre annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, con conseguente ripristino della misura cautelare annullata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, con conseguente ripristino della misura cautelare annullata.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2003