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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 19287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19287 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8450/2025 R.G. proposto da IL DE, RU IL E IL LE, rappresentati e difesi dall’Avv. Pietro Sirena e dall’Avv. Diana Panzica - ricorrenti principali - contro SQ TI, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo De CE e dall’Avv. Rosario Sette
- controricorrente -
contro CN UNICREDIT VITA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Nello Fabio Fabbri
- controricorrente -
e sul ricorso successivo, iscritto al medesimo R.G., proposto da SQ TI, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo De CE e dall’Avv. Rosario Sette ASSICURAZIONI Civile Sent. Sez. 3 Num. 19287 Anno 2026 Presidente: ROSSETTI MARCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 11/06/2026 2 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS - ricorrente successivo - contro IL DE, RU IL E IL LE, rappresentati e difesi dall’Avv. Pietro Sirena e dall’Avv. Diana Panzica - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro CN UNICREDIT VITA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Nello Fabio Fabbri
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 287/2025 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA, depositata il giorno 18 febbraio 2025; udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 21 aprile 2026 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA VITIELLO, che ha chiesto l’accoglimento del terzo, quarto e quinto motivo del ricorso successivo, assorbito ogni ulteriore motivo ed ogni ulteriore ricorso;
udito l’Avv. DIANA PANZICA, per i ricorrenti principali nonché controricorrenti e ricorrenti incidentali al ricorso successivo;
uditi gli Avv. CARLO DE PORCELLINIS e ROSARIO SETTE, per la ricorrente successiva e controricorrente ai ricorsi principale ed incidentale;
udito l’Avv. NELLO FABIO FABBRI, per la controricorrente ad ambedue i ricorsi. FATTI DI CAUSA 1. Nell’anno 2014 AN LE stipulò con la CN Unicredit Vita S.p.A. una polizza assicurativa sulla vita a contenuto finanziario (del tipo unit linked) versando in unica soluzione euro 60.000. In data 10 marzo 2017 pervenne alla CN richiesta, a firma del contraente, di riscatto totale della polizza, seguita, qualche giorno dopo, dalla trasmissione di ulteriore documentazione. 3 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS Sopravvenuto il 20 marzo 2017 il decesso di AN LE, la sua convivente KA UI, nella asserita qualità di beneficiaria della polizza per il caso di morte del contraente, domandò alla società assicuratrice la liquidazione in suo favore del capitale assicurato. La CN oppose rifiuto alla richiesta, comunicando di avere liquidato le somme dovute in forza della polizza in favore degli eredi di AN LE, in conseguenza della ricevuta istanza di riscatto. 2. Con citazione dell’ottobre 2018, KA UI convenne innanzi il Tribunale di ES la CN formulando le seguenti domande: (i) in via preliminare, accertare che la sottoscrizione apposta in calce alla richiesta di liquidazione per riscatto totale della polizza «non appartiene» al contraente assicurato, LE AN;
(ii) in via principale, accertare che l’attrice ha diritto di ottenere la liquidazione della polizza in quanto unica beneficiaria e, per l’effetto, condannare la convenuta a liquidare in suo favore l’importo lordo di euro 63.611,30, oltre interessi sino al soddisfo;
(iii) in via principale, dichiarare la responsabilità della CN per non aver adottato la diligenza dell’accorto banchiere e riconosciuto la falsità della firma apposta sull’istanza di riscatto e, per l’effetto, condannare la CN al risarcimento del danno in favore dell’attrice. 2.1. All’azione oppose attiva resistenza la compagnia assicuratrice. 2.2. Nel giudizio dispiegarono intervento volontario DE LE, EC SS e BR LE, nella qualità di eredi con beneficio di inventario di AN LE, rassegnando le seguenti conclusioni: (i) in via principale, dichiarare la nullità della polizza unit linked per mancanza del contratto-quadro e, per l’effetto, condannare la CN alla restituzione della somma di euro 60.000, maggiorata degli interessi dalla data di sottoscrizione, ed al risarcimento del danno;
(ii) in via gradata, accertare la validità e l’efficacia del riscatto e, per l’effetto, condannare la CN al pagamento dell’importo lordo di 4 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS euro 63.611,30, oltre interessi al saggio di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. civ., dalla data del riscatto. 3. All’esito del giudizio di prime cure – istruito anche mediante consulenza tecnica di ufficio di natura grafologica - il Tribunale di ES dichiarò la nullità del contratto assicurativo, condannò la CN a pagare la somma di euro 60.000, oltre interessi legali, in favore degli eredi di AN LE, rigettò la domanda risarcitoria dagli stessi proposta nonché rigettò tutte le domande avanzate da KA UI. 4. Avverso tale pronuncia interposero separati appelli la CN e KA UI, ai quali si opposero, sollevando altresì impugnazione incidentale, gli eredi di AN LE. 4.1. A definizione del giudizio, la decisione in epigrafe indicata: (i) ha dichiarato la validità e l’efficacia della polizza unit linked, accogliendo sul punto i gravami della CN e della UI;
(ii) ha condannato la CN a corrispondere agli eredi di AN LE la somma netta di euro 61.872,10, oltre interessi dal passaggio in giudicato della decisione al saldo, disattendendo ogni pretesa al riguardo avanzata da KA UI;
(iii) ha condannato KA UI alla integrale refusione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti della CN;
(iv) ha compensato le spese del doppio grado di giudizio tra la CN e gli eredi di AN LE. 5. Ricorrono uno actu per cassazione DE LE, EC SS e BR LE, nella anzidetta qualità, articolando cinque motivi. Ricorso successivo propone KA UI, per sei motivi. Ad ambedue le impugnazioni di legittimità resiste, con distinti controricorsi, la CN Unicredit Vita S.p.A.. Al ricorso degli eredi LE resiste KA UI. Al ricorso di KA UI oppongono resistenza, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi, DE LE, EC SS e BR LE. 5 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS A detto ricorso incidentale resiste a sua volta KA UI. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa. La causa è stata discussa all’odierna pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Logicamente preliminare è lo scrutinio del ricorso proposto da KA UI, articolato in sei motivi. 2. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1173, 1175, 1176, 1375 e 2697 cod. civ.. La doglianza (concernente l’originaria domanda di responsabilità della CN per non aver riconosciuto la falsità della firma apposta sulla istanza di riscatto della polizza) critica la ritenuta assenza di «negligenza, scorrettezza e mala fede dinanzi all’accertamento del carattere apocrifo della firma di riscatto». Ad avviso di parte ricorrente, la Corte territoriale ha errato nel non esigere dall’assicuratore la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ., adoperando la quale l’assicuratore non avrebbe dovuto dare corso alla richiesta di recesso senza compiere un’adeguata verifica sulla genuinità della firma. 2.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. Sullo specifico punto, la Corte territoriale ha così motivato: «detta firma [i.e.: quella apposta sull’istanza di riscatto della polizza] non appariva affatto “ictu oculi” difforme da quelle apposte dall’LE AN sulla scheda di polizza (che presumibilmente potevano costituire, tra l’altro, le uniche scritture di confronto in possesso di CN), ma anzi appariva significativamente simile. Solo attraverso una CTU giudiziale – e dunque in forza di un accertamento tecnico e del possesso di competenze specialistiche tali da non poter essere richieste neppure al cassiere di una banca e tantomeno all’impiegato di una assicurazione – è stato possibile accertare la falsità della firma, di modo 6 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS che deve ritenersi che del tutto correttamente CN abbia proceduto, in quelle circostanze di specie, alla esecuzione della richiesta di riscatto e alla liquidazione della polizza». L’argomentazione trascritta: (i) in punto di diritto, riposa sul presupposto di un elevato grado di diligenza esigibile dall’assicuratore nel riscontro dell’autenticità della sottoscrizione di riscatto, assimilabile a quello - di natura professionale – imposto al cassiere di una banca;
(ii) con giudizio di fatto, considera l’impiego di una diligenza di tal fatta inidonea alla percezione della apocrifia della firma, essendo all’uopo invece necessario un accertamento tecnico compiuto da soggetto munito di competenze specialistiche in materia grafologica. A fronte di ciò, il motivo in esame: (i) è infondato, là dove imputa al giudice territoriale di non aver valutato il contegno dell’assicuratore secondo un grado di diligenza professionale, per essere stato tale criterio invece adoperato;
(ii) è inammissibile, là dove censura l’apprezzamento di fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito e nel caso adeguatamente motivato in maniera logica e coerente, sulla riconoscibilità della falsità della sottoscrizione in calce alla richiesta di riscatto della polizza. 3. Il secondo motivo del ricorso di KA UI, per violazione degli artt. 101 e 132 cod. proc. civ., rileva la nullità della sentenza per aver «introdotto per la prima volta, con effetto a sorpresa» e senza provocare il contraddittorio tra le parti, il tema della diligenza dello assicuratore nella valutazione della falsità della firma di riscatto. 3.1. Il motivo è infondato, se non temerario. Come riprodotto in narrativa, nell’originario atto di ingresso della lite in prime cure, proprio l’odierna ricorrente aveva richiesto di «accertare e dichiarare la responsabilità della CN UniCredit Vita S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ. per 7 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS non aver adottato la diligenza dell’accorto banchiere e riconosciuto la falsità della firma apposta alla presunta richiesta di riscatto». La questione costituiva dunque oggetto del thema decidendum per iniziativa della stessa ricorrente: sicché alcuna violazione del principio del contraddittorio o decisione della terza via può ravvisarsi. 4. Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 cod. civ. in relazione all’art. 115 cod. proc. civ.. Parte ricorrente contesta l’accertata validità del riscatto della polizza, fondata sull’errata «supposizione dell’avvenuta manifestazione del consenso di AN LE (cosa in realtà mai avvenuta in quanto lo stesso non ha mai sottoscritto alcun modulo di investimento)», come accertato all’esito della c.t.u. grafologica. «L’apodittica affermazione che la polizza non esisteva più al momento della morte dell’assicurato» - prosegue l’impugnante – viola l’art. 1325, primo comma, cod. civ., «in quanto mai è stato prestato il consenso dell’assicurato che era indispensabile per il perfezionamento del negozio giuridico di disinvestimento della polizza assicurativa». 4.1. Il motivo è fondato. 4.1.1. Nelle assicurazioni sulla vita (ma anche nelle polizze linked a contenuto finanziario), il riscatto è il negozio unilaterale recettizio con il quale il contraente manifesta la volontà di recedere dal contratto, esercitando il diritto soggettivo riconosciutogli dall’art. 1925 cod. civ.. Per effetto dell’esercizio del diritto di riscatto, il contratto si scioglie con effetto ex nunc, cessa l’obbligo indennitario dell’assicuratore e il contraente acquista il diritto al pagamento del c.d. valore di riscatto, costituito dal premio (recte, dalla quota di esso) pagato dal contraente destinata a coprire un rischio che l’assicuratore non correrà più. Come ogni dichiarazione di natura negoziale, anche il riscatto richiede, per la sua validità ed efficacia, la effettiva riconducibilità della manifestazione di volontà al contraente, titolare del relativo diritto: la produzione dell’effetto di scioglimento del contratto non può certo 8 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS ricondursi ad una dichiarazione che, pur in apparenza proveniente dal contraente, non lo sia realmente. 4.1.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha considerato il contratto dedotto in causa risolto per effetto dell’istanza di riscatto apparentemente proveniente dal contraente. Il recesso così valutato era tuttavia inefficace. Come accertato dalla stessa pronuncia in forza della consulenza tecnica esperita (cfr. lo stralcio della motivazione trascritto sopra sub § 2.1.) la sottoscrizione apposta sulla richiesta di riscatto era falsa: e tanto esclude la ascrivibilità della sottesa manifestazione di volontà all’apparente autore, AN LE. Ha pertanto errato la Corte territoriale nel reputarne la validità e, per l’effetto, valutare risolto il contratto ed acquisite le somme liquidate al patrimonio di detto contraente. 4.1.3. In accoglimento del motivo, va cassato il capo della sentenza gravata che, rigettando la domanda di KA UI concernente la liquidazione della polizza in suo favore, ha dichiarato la spettanza delle somme rivenienti dal riscatto in capo agli eredi di AN LE e condannato l’assicuratore al pagamento delle stesse a loro vantaggio. Occorrendo ulteriori accertamenti di fatto sul perfezionamento del negozio di disinvestimento della polizza, la causa va rinviata, per nuovo esame, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione. 5. Accolto il terzo motivo, resta assorbita la disamina delle ulteriori doglianze sollevate dalla UI: del quarto e del quinto motivo (dacché prospettanti supposte anomalie motivazionali della sentenza impugnata) ed altresì del sesto (relativo al capo accessorio sulle spese del giudizio di merito, travolto dalla cassazione del capo principale). 6. Resta del pari assorbito lo scrutinio sul ricorso in via principale proposto dagli eredi di AN LE, in quanto avente ad oggetto statuizioni accessorie (sulla decorrenza e sul saggio degli interessi e sulle spese di lite) rispetto al capo di condanna al pagamento in loro 9 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS favore delle somme di riscatto, pronuncia cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso di KA UI. 7. Va invece scrutinato il ricorso incidentale condizionato degli eredi LE benché tardivo: l’interesse alla proposizione di esso (recante contestazione, sotto vari profili, del rigetto della domanda di nullità del contratto assicurativo) è infatti sorto dalla impugnazione di legittimità dispiegata da KA UI. 7.1. All’analisi dei quattro motivi in cui si articola, è opportuno far precedere una breve sintesi della trama argomentativa posta dalla Corte di appello a base della pronuncia censurata. In punto di fatto, la sentenza gravata ha così ricostruito la vicenda: (i) la polizza «Univalore stars» sottoscritta da AN LE è stata «emessa (e non collocata o intermediata) dalla compagnia CN Unicredit Vita S.p.A.» (circostanza non contestata dagli eredi LE); (ii) «fermo il ruolo di emittente della CN, non è possibile ipotizzare che la stessa abbia anche svolto il ruolo di intermediario, cioè collocato presso l’investitore finale AN LE la polizza di cui si tratta»: sul punto, nella comparsa di intervento degli eredi LE si riferisce che «AN LE in data 09.01.2014 aveva sottoscritto con CN “per il tramite di un intermediario incaricato della distribuzione”»; (iii) «sussiste prova della sottoscrizione di un “contratto quadro” per il servizio, tra l’altro, di “collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari, assicurativi e bancari” sottoscritto in data 02.01.2012 da AN LE con l’Unicredit S.p.A. (al cui gruppo societario la CN indiscutibilmente, inoltre, appartiene), presso cui evidentemente l’LE intratteneva pregressi rapporti»; (iv) tali elementi, in uno ad ulteriori evincibili da comunicazioni scambiate tra le parti, integrano prova presuntiva del fatto che la Unicredit S.p.A. ha svolto il ruolo di intermediario del prodotto finanziario in questione, emesso dalla CN. 10 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS Per così addivenire, in diritto, alla seguente conclusione circa la validità del contratto in parola: «e se dunque CN ha venduto (per iscritto, il che non è contestato) la polizza in questione per il tramite di Unicredit S.p.A. (la quale ha operato tramite il richiamato contratto quadro con l’investitore del 02.01.2012, regolarmente agli atti), il disposto degli artt. 23 e 25-bis T.U.F. (nella versione all’epoca vigente), così come l’intera procedura di collocamento sul mercato del titolo appaiono pienamente rispettati». 8. Il primo motivo del ricorso incidentale prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 25-bis, 23 e 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (in appresso, per brevità ed in sigla: T.U.F.). Parte ricorrente assume che il giudice territoriale, pur esattamente qualificando il contratto oggetto di causa come polizza unit linked pura, abbia «non correttamente individuato il prestatore del servizio di investimento con cui doveva essere stipulato il contratto quadro». In dettaglio, sostiene che il contratto-quadro andava sottoscritto tra il cliente (nel caso, AN LE) e il soggetto al quale egli aveva conferito «mandato ad investire i propri risparmi» (nel caso, la CN): e la mancanza di tale contratto è ragione di nullità della polizza. 8.1. Il motivo è manifestamente infondato. Onde dare conto di ciò, è sufficiente rammentare la definizione di contratto-quadro: esso è il negozio, in forma scritta ad substantiam, che disciplina il rapporto continuativo tra un cliente ed un intermediario autorizzato avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento, regolando modalità, tempi, costi e tipologie di operazioni, che del contratto quadro costituiscono il momento attuativo. È questa la nozione offerta dall’art. 23, primo comma, del T.U.F. (nel testo ratione temporis applicabile), corroborata dall’art. 37 del Regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (così recitante, nella versione temporalmente relativa al caso: «Gli intermediari forniscono a clienti a clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, diversi 11 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto;
una copia di tale contratto è consegnata al cliente»). D’altro canto, atteso il contenuto (la determinazione della strategia di investimento) e la finalità (in ultima analisi, assolvere gli obblighi informativi diretti a determinare scelte consapevoli dell’investitore, in funzione di protezione dello stesso) del contratto quadro, quest’ultimo non può che vedere come parte necessaria l’intermediario, cioè il soggetto che, su incarico e per conto del cliente, si occupa dell’acquisto e della gestione dei prodotti finanziari, assicurativi o d’investimento. Priva di fondamento è, dunque, la tesi dei ricorrenti sulla necessaria stipula del contratto quadro con il «soggetto che materialmente investe il denaro ricevuto dal risparmiatore»: concetto non soltanto privo di riscontro positivo, ma altresì incerto e nebuloso. 9. Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce omesso esame di un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.. Censura la sentenza là dove ha ritenuto che il collocamento della polizza unit linked sia avvenuta per il tramite della UniCredit S.p.A., agente in veste di intermediario: «statuizione resa in mancanza di ogni effettiva evidenza» e contrastata da circostanze allegate dai ricorrenti, tutte tese a contestare «l’intervento nel procedimento di conclusione del contratto di un terzo e diverso soggetto rispetto a CN». 9.1. Il motivo è inammissibile. Esso reca censura ad un accertamento di fatto operato dal giudice di merito sulla scorta della valutazione del compendio istruttorio acquisito, di cui, al fondo, sollecita in questa sede un riesame teso ad una diversa ricostruzione della quaestio facti: attività, come è noto, del tutto estranee, per natura e funzione, al giudizio di legittimità. 10. Il terzo motivo del ricorso incidentale lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 cod. civ., in relazione all’art. 2 del d.lgs. 7 12 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS settembre 2005, n. 209, al regolamento ISVAP 16 marzo 2009, n. 29 e al regolamento ISVAP 11 giugno 2009, n. 32. In sintesi, propugna la nullità «per vizio funzionale» della polizza controversa, in quanto non caratterizzato da un «effettivo impegno da parte dell’impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico». 10.1. Il motivo è infondato. Con definizione non avversata dai ricorrenti, la Corte territoriale ha qualificato il contratto de quo come polizza unit linked pura: in uno strumento finanziario del genere, la somma dovuta dall’assicuratore dipende esclusivamente dall’andamento dei valori mobiliari in cui è investito il premio al momento in cui l’obbligazione diviene esigibile. Diversamente dalle fattispecie di assicurazione sulla vita ex art. 1882 cod. civ. (nelle quali l’indennizzo è parametrato alle tavole di mortalità in base all’età dell’assicurato), nelle polizze unit linked pure l’assenza del c.d. rischio demografico (ossia dell’evento legato alla durata della vita umana) non è ragione di nullità del contratto ma, all’inverso, il tratto caratterizzante e distintivo della figura negoziale, concretando la modalità con cui il rischio dell’investimento (c.d. rischio di perfomance) viene allocato nella sua interezza carico dell’investitore assicurato, esposto al pericolo della perdita di tutto il capitale investito (tra le più recenti, sul tema, Cass. 26/07/2024, n. 21022; Cass. 09/04/2024, n. 9418; Cass. 11/02/2024, n. 3785). Non sussiste quindi l’invalidità asserita dagli impugnanti. 11. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., si contesta la qualità di beneficiaria della polizza per il caso di morte riconosciuta dalla gravata sentenza a KA UI: si sostiene, più in dettaglio, che quest’ultima era indicata in un’apposita sezione del documento quale «soggetto designato per la liquidazione della prestazione in corso di contratto» e, 13 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS pertanto, era titolare unicamente del diritto a riscuotere i rendimenti annuali del fondo di investimento. 11.1. Il motivo è inammissibile, per una duplice ragione: (i) in primis, per difetto di autosufficienza, mancando nel ricorso la riproduzione (pur per stralci essenziali o passaggi d’interesse) del documento contrattuale su cui si basa la censura;
(ii) in secondo luogo, perché si risolve nel prospettare una diversa lettura del documento contrattuale (del quale richiede un inammissibile nuovo apprezzamento al giudice di legittimità), senza nemmeno ipotizzare l’inosservanza di alcuno dei canoni di ermeneutica negoziale. 12. In definitiva e per riepilogare: rigettati il primo ed il secondo motivo, è accolto il terzo motivo del ricorso di KA UI con assorbimento dei restanti motivi e cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia;
è assorbito l’esame del ricorso principale degli eredi di AN LE mentre è rigettato il ricorso proposto in via incidentale condizionata dagli stessi. 13. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 14. Atteso l’esito del ricorso incidentale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso di KA UI;
accoglie il terzo motivo di detto ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione. 14 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS Dichiara assorbito il ricorso principale di DE LE, EC SS e BR LE. Rigetta il ricorso incidentale condizionato di DE LE, EC SS e BR LE. Demanda al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 21 aprile 2026. Il Consigliere estensore FF OS Il Presidente Marco OS
- controricorrente -
contro CN UNICREDIT VITA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Nello Fabio Fabbri
- controricorrente -
e sul ricorso successivo, iscritto al medesimo R.G., proposto da SQ TI, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo De CE e dall’Avv. Rosario Sette ASSICURAZIONI Civile Sent. Sez. 3 Num. 19287 Anno 2026 Presidente: ROSSETTI MARCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 11/06/2026 2 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS - ricorrente successivo - contro IL DE, RU IL E IL LE, rappresentati e difesi dall’Avv. Pietro Sirena e dall’Avv. Diana Panzica - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro CN UNICREDIT VITA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Nello Fabio Fabbri
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 287/2025 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA, depositata il giorno 18 febbraio 2025; udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 21 aprile 2026 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA VITIELLO, che ha chiesto l’accoglimento del terzo, quarto e quinto motivo del ricorso successivo, assorbito ogni ulteriore motivo ed ogni ulteriore ricorso;
udito l’Avv. DIANA PANZICA, per i ricorrenti principali nonché controricorrenti e ricorrenti incidentali al ricorso successivo;
uditi gli Avv. CARLO DE PORCELLINIS e ROSARIO SETTE, per la ricorrente successiva e controricorrente ai ricorsi principale ed incidentale;
udito l’Avv. NELLO FABIO FABBRI, per la controricorrente ad ambedue i ricorsi. FATTI DI CAUSA 1. Nell’anno 2014 AN LE stipulò con la CN Unicredit Vita S.p.A. una polizza assicurativa sulla vita a contenuto finanziario (del tipo unit linked) versando in unica soluzione euro 60.000. In data 10 marzo 2017 pervenne alla CN richiesta, a firma del contraente, di riscatto totale della polizza, seguita, qualche giorno dopo, dalla trasmissione di ulteriore documentazione. 3 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS Sopravvenuto il 20 marzo 2017 il decesso di AN LE, la sua convivente KA UI, nella asserita qualità di beneficiaria della polizza per il caso di morte del contraente, domandò alla società assicuratrice la liquidazione in suo favore del capitale assicurato. La CN oppose rifiuto alla richiesta, comunicando di avere liquidato le somme dovute in forza della polizza in favore degli eredi di AN LE, in conseguenza della ricevuta istanza di riscatto. 2. Con citazione dell’ottobre 2018, KA UI convenne innanzi il Tribunale di ES la CN formulando le seguenti domande: (i) in via preliminare, accertare che la sottoscrizione apposta in calce alla richiesta di liquidazione per riscatto totale della polizza «non appartiene» al contraente assicurato, LE AN;
(ii) in via principale, accertare che l’attrice ha diritto di ottenere la liquidazione della polizza in quanto unica beneficiaria e, per l’effetto, condannare la convenuta a liquidare in suo favore l’importo lordo di euro 63.611,30, oltre interessi sino al soddisfo;
(iii) in via principale, dichiarare la responsabilità della CN per non aver adottato la diligenza dell’accorto banchiere e riconosciuto la falsità della firma apposta sull’istanza di riscatto e, per l’effetto, condannare la CN al risarcimento del danno in favore dell’attrice. 2.1. All’azione oppose attiva resistenza la compagnia assicuratrice. 2.2. Nel giudizio dispiegarono intervento volontario DE LE, EC SS e BR LE, nella qualità di eredi con beneficio di inventario di AN LE, rassegnando le seguenti conclusioni: (i) in via principale, dichiarare la nullità della polizza unit linked per mancanza del contratto-quadro e, per l’effetto, condannare la CN alla restituzione della somma di euro 60.000, maggiorata degli interessi dalla data di sottoscrizione, ed al risarcimento del danno;
(ii) in via gradata, accertare la validità e l’efficacia del riscatto e, per l’effetto, condannare la CN al pagamento dell’importo lordo di 4 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS euro 63.611,30, oltre interessi al saggio di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. civ., dalla data del riscatto. 3. All’esito del giudizio di prime cure – istruito anche mediante consulenza tecnica di ufficio di natura grafologica - il Tribunale di ES dichiarò la nullità del contratto assicurativo, condannò la CN a pagare la somma di euro 60.000, oltre interessi legali, in favore degli eredi di AN LE, rigettò la domanda risarcitoria dagli stessi proposta nonché rigettò tutte le domande avanzate da KA UI. 4. Avverso tale pronuncia interposero separati appelli la CN e KA UI, ai quali si opposero, sollevando altresì impugnazione incidentale, gli eredi di AN LE. 4.1. A definizione del giudizio, la decisione in epigrafe indicata: (i) ha dichiarato la validità e l’efficacia della polizza unit linked, accogliendo sul punto i gravami della CN e della UI;
(ii) ha condannato la CN a corrispondere agli eredi di AN LE la somma netta di euro 61.872,10, oltre interessi dal passaggio in giudicato della decisione al saldo, disattendendo ogni pretesa al riguardo avanzata da KA UI;
(iii) ha condannato KA UI alla integrale refusione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti della CN;
(iv) ha compensato le spese del doppio grado di giudizio tra la CN e gli eredi di AN LE. 5. Ricorrono uno actu per cassazione DE LE, EC SS e BR LE, nella anzidetta qualità, articolando cinque motivi. Ricorso successivo propone KA UI, per sei motivi. Ad ambedue le impugnazioni di legittimità resiste, con distinti controricorsi, la CN Unicredit Vita S.p.A.. Al ricorso degli eredi LE resiste KA UI. Al ricorso di KA UI oppongono resistenza, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi, DE LE, EC SS e BR LE. 5 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS A detto ricorso incidentale resiste a sua volta KA UI. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa. La causa è stata discussa all’odierna pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Logicamente preliminare è lo scrutinio del ricorso proposto da KA UI, articolato in sei motivi. 2. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1173, 1175, 1176, 1375 e 2697 cod. civ.. La doglianza (concernente l’originaria domanda di responsabilità della CN per non aver riconosciuto la falsità della firma apposta sulla istanza di riscatto della polizza) critica la ritenuta assenza di «negligenza, scorrettezza e mala fede dinanzi all’accertamento del carattere apocrifo della firma di riscatto». Ad avviso di parte ricorrente, la Corte territoriale ha errato nel non esigere dall’assicuratore la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ., adoperando la quale l’assicuratore non avrebbe dovuto dare corso alla richiesta di recesso senza compiere un’adeguata verifica sulla genuinità della firma. 2.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. Sullo specifico punto, la Corte territoriale ha così motivato: «detta firma [i.e.: quella apposta sull’istanza di riscatto della polizza] non appariva affatto “ictu oculi” difforme da quelle apposte dall’LE AN sulla scheda di polizza (che presumibilmente potevano costituire, tra l’altro, le uniche scritture di confronto in possesso di CN), ma anzi appariva significativamente simile. Solo attraverso una CTU giudiziale – e dunque in forza di un accertamento tecnico e del possesso di competenze specialistiche tali da non poter essere richieste neppure al cassiere di una banca e tantomeno all’impiegato di una assicurazione – è stato possibile accertare la falsità della firma, di modo 6 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS che deve ritenersi che del tutto correttamente CN abbia proceduto, in quelle circostanze di specie, alla esecuzione della richiesta di riscatto e alla liquidazione della polizza». L’argomentazione trascritta: (i) in punto di diritto, riposa sul presupposto di un elevato grado di diligenza esigibile dall’assicuratore nel riscontro dell’autenticità della sottoscrizione di riscatto, assimilabile a quello - di natura professionale – imposto al cassiere di una banca;
(ii) con giudizio di fatto, considera l’impiego di una diligenza di tal fatta inidonea alla percezione della apocrifia della firma, essendo all’uopo invece necessario un accertamento tecnico compiuto da soggetto munito di competenze specialistiche in materia grafologica. A fronte di ciò, il motivo in esame: (i) è infondato, là dove imputa al giudice territoriale di non aver valutato il contegno dell’assicuratore secondo un grado di diligenza professionale, per essere stato tale criterio invece adoperato;
(ii) è inammissibile, là dove censura l’apprezzamento di fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito e nel caso adeguatamente motivato in maniera logica e coerente, sulla riconoscibilità della falsità della sottoscrizione in calce alla richiesta di riscatto della polizza. 3. Il secondo motivo del ricorso di KA UI, per violazione degli artt. 101 e 132 cod. proc. civ., rileva la nullità della sentenza per aver «introdotto per la prima volta, con effetto a sorpresa» e senza provocare il contraddittorio tra le parti, il tema della diligenza dello assicuratore nella valutazione della falsità della firma di riscatto. 3.1. Il motivo è infondato, se non temerario. Come riprodotto in narrativa, nell’originario atto di ingresso della lite in prime cure, proprio l’odierna ricorrente aveva richiesto di «accertare e dichiarare la responsabilità della CN UniCredit Vita S.p.a. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ. per 7 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS non aver adottato la diligenza dell’accorto banchiere e riconosciuto la falsità della firma apposta alla presunta richiesta di riscatto». La questione costituiva dunque oggetto del thema decidendum per iniziativa della stessa ricorrente: sicché alcuna violazione del principio del contraddittorio o decisione della terza via può ravvisarsi. 4. Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1418 cod. civ. in relazione all’art. 115 cod. proc. civ.. Parte ricorrente contesta l’accertata validità del riscatto della polizza, fondata sull’errata «supposizione dell’avvenuta manifestazione del consenso di AN LE (cosa in realtà mai avvenuta in quanto lo stesso non ha mai sottoscritto alcun modulo di investimento)», come accertato all’esito della c.t.u. grafologica. «L’apodittica affermazione che la polizza non esisteva più al momento della morte dell’assicurato» - prosegue l’impugnante – viola l’art. 1325, primo comma, cod. civ., «in quanto mai è stato prestato il consenso dell’assicurato che era indispensabile per il perfezionamento del negozio giuridico di disinvestimento della polizza assicurativa». 4.1. Il motivo è fondato. 4.1.1. Nelle assicurazioni sulla vita (ma anche nelle polizze linked a contenuto finanziario), il riscatto è il negozio unilaterale recettizio con il quale il contraente manifesta la volontà di recedere dal contratto, esercitando il diritto soggettivo riconosciutogli dall’art. 1925 cod. civ.. Per effetto dell’esercizio del diritto di riscatto, il contratto si scioglie con effetto ex nunc, cessa l’obbligo indennitario dell’assicuratore e il contraente acquista il diritto al pagamento del c.d. valore di riscatto, costituito dal premio (recte, dalla quota di esso) pagato dal contraente destinata a coprire un rischio che l’assicuratore non correrà più. Come ogni dichiarazione di natura negoziale, anche il riscatto richiede, per la sua validità ed efficacia, la effettiva riconducibilità della manifestazione di volontà al contraente, titolare del relativo diritto: la produzione dell’effetto di scioglimento del contratto non può certo 8 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS ricondursi ad una dichiarazione che, pur in apparenza proveniente dal contraente, non lo sia realmente. 4.1.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha considerato il contratto dedotto in causa risolto per effetto dell’istanza di riscatto apparentemente proveniente dal contraente. Il recesso così valutato era tuttavia inefficace. Come accertato dalla stessa pronuncia in forza della consulenza tecnica esperita (cfr. lo stralcio della motivazione trascritto sopra sub § 2.1.) la sottoscrizione apposta sulla richiesta di riscatto era falsa: e tanto esclude la ascrivibilità della sottesa manifestazione di volontà all’apparente autore, AN LE. Ha pertanto errato la Corte territoriale nel reputarne la validità e, per l’effetto, valutare risolto il contratto ed acquisite le somme liquidate al patrimonio di detto contraente. 4.1.3. In accoglimento del motivo, va cassato il capo della sentenza gravata che, rigettando la domanda di KA UI concernente la liquidazione della polizza in suo favore, ha dichiarato la spettanza delle somme rivenienti dal riscatto in capo agli eredi di AN LE e condannato l’assicuratore al pagamento delle stesse a loro vantaggio. Occorrendo ulteriori accertamenti di fatto sul perfezionamento del negozio di disinvestimento della polizza, la causa va rinviata, per nuovo esame, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione. 5. Accolto il terzo motivo, resta assorbita la disamina delle ulteriori doglianze sollevate dalla UI: del quarto e del quinto motivo (dacché prospettanti supposte anomalie motivazionali della sentenza impugnata) ed altresì del sesto (relativo al capo accessorio sulle spese del giudizio di merito, travolto dalla cassazione del capo principale). 6. Resta del pari assorbito lo scrutinio sul ricorso in via principale proposto dagli eredi di AN LE, in quanto avente ad oggetto statuizioni accessorie (sulla decorrenza e sul saggio degli interessi e sulle spese di lite) rispetto al capo di condanna al pagamento in loro 9 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS favore delle somme di riscatto, pronuncia cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso di KA UI. 7. Va invece scrutinato il ricorso incidentale condizionato degli eredi LE benché tardivo: l’interesse alla proposizione di esso (recante contestazione, sotto vari profili, del rigetto della domanda di nullità del contratto assicurativo) è infatti sorto dalla impugnazione di legittimità dispiegata da KA UI. 7.1. All’analisi dei quattro motivi in cui si articola, è opportuno far precedere una breve sintesi della trama argomentativa posta dalla Corte di appello a base della pronuncia censurata. In punto di fatto, la sentenza gravata ha così ricostruito la vicenda: (i) la polizza «Univalore stars» sottoscritta da AN LE è stata «emessa (e non collocata o intermediata) dalla compagnia CN Unicredit Vita S.p.A.» (circostanza non contestata dagli eredi LE); (ii) «fermo il ruolo di emittente della CN, non è possibile ipotizzare che la stessa abbia anche svolto il ruolo di intermediario, cioè collocato presso l’investitore finale AN LE la polizza di cui si tratta»: sul punto, nella comparsa di intervento degli eredi LE si riferisce che «AN LE in data 09.01.2014 aveva sottoscritto con CN “per il tramite di un intermediario incaricato della distribuzione”»; (iii) «sussiste prova della sottoscrizione di un “contratto quadro” per il servizio, tra l’altro, di “collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari, assicurativi e bancari” sottoscritto in data 02.01.2012 da AN LE con l’Unicredit S.p.A. (al cui gruppo societario la CN indiscutibilmente, inoltre, appartiene), presso cui evidentemente l’LE intratteneva pregressi rapporti»; (iv) tali elementi, in uno ad ulteriori evincibili da comunicazioni scambiate tra le parti, integrano prova presuntiva del fatto che la Unicredit S.p.A. ha svolto il ruolo di intermediario del prodotto finanziario in questione, emesso dalla CN. 10 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS Per così addivenire, in diritto, alla seguente conclusione circa la validità del contratto in parola: «e se dunque CN ha venduto (per iscritto, il che non è contestato) la polizza in questione per il tramite di Unicredit S.p.A. (la quale ha operato tramite il richiamato contratto quadro con l’investitore del 02.01.2012, regolarmente agli atti), il disposto degli artt. 23 e 25-bis T.U.F. (nella versione all’epoca vigente), così come l’intera procedura di collocamento sul mercato del titolo appaiono pienamente rispettati». 8. Il primo motivo del ricorso incidentale prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 25-bis, 23 e 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (in appresso, per brevità ed in sigla: T.U.F.). Parte ricorrente assume che il giudice territoriale, pur esattamente qualificando il contratto oggetto di causa come polizza unit linked pura, abbia «non correttamente individuato il prestatore del servizio di investimento con cui doveva essere stipulato il contratto quadro». In dettaglio, sostiene che il contratto-quadro andava sottoscritto tra il cliente (nel caso, AN LE) e il soggetto al quale egli aveva conferito «mandato ad investire i propri risparmi» (nel caso, la CN): e la mancanza di tale contratto è ragione di nullità della polizza. 8.1. Il motivo è manifestamente infondato. Onde dare conto di ciò, è sufficiente rammentare la definizione di contratto-quadro: esso è il negozio, in forma scritta ad substantiam, che disciplina il rapporto continuativo tra un cliente ed un intermediario autorizzato avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento, regolando modalità, tempi, costi e tipologie di operazioni, che del contratto quadro costituiscono il momento attuativo. È questa la nozione offerta dall’art. 23, primo comma, del T.U.F. (nel testo ratione temporis applicabile), corroborata dall’art. 37 del Regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (così recitante, nella versione temporalmente relativa al caso: «Gli intermediari forniscono a clienti a clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, diversi 11 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto;
una copia di tale contratto è consegnata al cliente»). D’altro canto, atteso il contenuto (la determinazione della strategia di investimento) e la finalità (in ultima analisi, assolvere gli obblighi informativi diretti a determinare scelte consapevoli dell’investitore, in funzione di protezione dello stesso) del contratto quadro, quest’ultimo non può che vedere come parte necessaria l’intermediario, cioè il soggetto che, su incarico e per conto del cliente, si occupa dell’acquisto e della gestione dei prodotti finanziari, assicurativi o d’investimento. Priva di fondamento è, dunque, la tesi dei ricorrenti sulla necessaria stipula del contratto quadro con il «soggetto che materialmente investe il denaro ricevuto dal risparmiatore»: concetto non soltanto privo di riscontro positivo, ma altresì incerto e nebuloso. 9. Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce omesso esame di un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.. Censura la sentenza là dove ha ritenuto che il collocamento della polizza unit linked sia avvenuta per il tramite della UniCredit S.p.A., agente in veste di intermediario: «statuizione resa in mancanza di ogni effettiva evidenza» e contrastata da circostanze allegate dai ricorrenti, tutte tese a contestare «l’intervento nel procedimento di conclusione del contratto di un terzo e diverso soggetto rispetto a CN». 9.1. Il motivo è inammissibile. Esso reca censura ad un accertamento di fatto operato dal giudice di merito sulla scorta della valutazione del compendio istruttorio acquisito, di cui, al fondo, sollecita in questa sede un riesame teso ad una diversa ricostruzione della quaestio facti: attività, come è noto, del tutto estranee, per natura e funzione, al giudizio di legittimità. 10. Il terzo motivo del ricorso incidentale lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 cod. civ., in relazione all’art. 2 del d.lgs. 7 12 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS settembre 2005, n. 209, al regolamento ISVAP 16 marzo 2009, n. 29 e al regolamento ISVAP 11 giugno 2009, n. 32. In sintesi, propugna la nullità «per vizio funzionale» della polizza controversa, in quanto non caratterizzato da un «effettivo impegno da parte dell’impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico». 10.1. Il motivo è infondato. Con definizione non avversata dai ricorrenti, la Corte territoriale ha qualificato il contratto de quo come polizza unit linked pura: in uno strumento finanziario del genere, la somma dovuta dall’assicuratore dipende esclusivamente dall’andamento dei valori mobiliari in cui è investito il premio al momento in cui l’obbligazione diviene esigibile. Diversamente dalle fattispecie di assicurazione sulla vita ex art. 1882 cod. civ. (nelle quali l’indennizzo è parametrato alle tavole di mortalità in base all’età dell’assicurato), nelle polizze unit linked pure l’assenza del c.d. rischio demografico (ossia dell’evento legato alla durata della vita umana) non è ragione di nullità del contratto ma, all’inverso, il tratto caratterizzante e distintivo della figura negoziale, concretando la modalità con cui il rischio dell’investimento (c.d. rischio di perfomance) viene allocato nella sua interezza carico dell’investitore assicurato, esposto al pericolo della perdita di tutto il capitale investito (tra le più recenti, sul tema, Cass. 26/07/2024, n. 21022; Cass. 09/04/2024, n. 9418; Cass. 11/02/2024, n. 3785). Non sussiste quindi l’invalidità asserita dagli impugnanti. 11. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., si contesta la qualità di beneficiaria della polizza per il caso di morte riconosciuta dalla gravata sentenza a KA UI: si sostiene, più in dettaglio, che quest’ultima era indicata in un’apposita sezione del documento quale «soggetto designato per la liquidazione della prestazione in corso di contratto» e, 13 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS pertanto, era titolare unicamente del diritto a riscuotere i rendimenti annuali del fondo di investimento. 11.1. Il motivo è inammissibile, per una duplice ragione: (i) in primis, per difetto di autosufficienza, mancando nel ricorso la riproduzione (pur per stralci essenziali o passaggi d’interesse) del documento contrattuale su cui si basa la censura;
(ii) in secondo luogo, perché si risolve nel prospettare una diversa lettura del documento contrattuale (del quale richiede un inammissibile nuovo apprezzamento al giudice di legittimità), senza nemmeno ipotizzare l’inosservanza di alcuno dei canoni di ermeneutica negoziale. 12. In definitiva e per riepilogare: rigettati il primo ed il secondo motivo, è accolto il terzo motivo del ricorso di KA UI con assorbimento dei restanti motivi e cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia;
è assorbito l’esame del ricorso principale degli eredi di AN LE mentre è rigettato il ricorso proposto in via incidentale condizionata dagli stessi. 13. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 14. Atteso l’esito del ricorso incidentale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso di KA UI;
accoglie il terzo motivo di detto ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione. 14 r.g. n. 8450/2025 Cons. est. FF OS Dichiara assorbito il ricorso principale di DE LE, EC SS e BR LE. Rigetta il ricorso incidentale condizionato di DE LE, EC SS e BR LE. Demanda al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 21 aprile 2026. Il Consigliere estensore FF OS Il Presidente Marco OS