Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 1
La procedura camerale prevista dagli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato è dettata solo per le prestazioni giudiziali e civili, salvo essere ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali allorché esse siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, si da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale. Ne consegue che, qualora le competenze reclamate dal patrono riguardino oltre che prestazioni giudiziali civili, anche prestazioni stragiudiziali affatto indipendenti dall'attività propriamente processuale, si è fuori dall'ambito della suddetta procedura speciale con la conseguenza che, la decisione emessa dal Tribunale, in esito all'opposizione proposta dal cliente avverso il decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal professionista, ha natura sostanziale di sentenza di primo grado così che la sola impugnazione contro di essa consentita è il normale rimedio dell'appello. Conseguentemente è inammissibile, contro detta decisione, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2001, n. 5700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5700 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
M + 5 7 00/0 1 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ONORAR AVVOCATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano GAROFALO - R.G.N. 2862/99 Cron.12.268 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Rep. 2069 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere- Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Ud. 17/01/01 - Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere- CORTE SUPREM ASSAZIONE UF COPI ha pronunciato la seguente Richiesta copin studio dal Sio. --IL SC LE 24 ORE S E N TENZA per diritti 3000 sul ricorso proposto da: DE ZE AN, elettivamente domiciliata in ROMA ↑ PIAZZALE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA CASSAZIONE UFFICIO COPIE GAITO VIRGILIO, che la difende unitamente all'avvocato Richiesta copia studio 77 dal Sig. ALGANI ALDO, giusta delega in atti;
per diritti L. 300 - ricorrente از# 18 APR. 2001. IL CANCELLIERE
contro
LI LO, difeso da se stesso, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 35, presso lo studio UFFICIO COME purt MASSIMO, che lo difende, giustadell'avvocato MARZI Richiesta copia studio TSC dal Sig. 3000 delega in atti;
per diritti L. ...18 055 2001 il controricorrente 2001 IL CANCELLIERE c.c) 67 avverso l'ordinanza n. 568/98 del Tribunale di BASSANO -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DEL GRAPPA, depositata il 03/11/98; Richiesta copia studio dal Sig. AMSA udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti L. 3000 18.04.01 udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Alfredo il IL CANCELLIERE MENSITIERI;
udito l'Avvocato GAITO Virgilio, difensore della CORTE SUPREMA O CASSAZIONE ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del UFFICIO COPIE ricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. GATO udito l'Avvocato LI Angelo, difensore del 3000 per diritti L. 15 GIU 2001 ilresistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per ах н l'inammissibilità del ricorso. я €0,52 1000 CANCELLERIA AY56789 CANCELLERIA AY526784 AY526794 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. MARZI per diritti L. 3.0 10 LUG 2001 IL CANCELLIERE -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO di opposizione di UE EN A seguito avversO il decreto con il quale il Delogu Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa ingiungeva alla stessa il pagamento della somma di L. 80.341.618, oltre accessori, a favore dell'avv.to Angelo Maiolino, quale compenso per prestazioni professionali il Tribunale, all'esito del procedimento camerale di cui all'art. 30 L. 13.6.1942 n. 794, con ordinanza 23.10 - 3.11.98 confermando il decreto rigettava l'opposizione t u opposto. A Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. la Delogu sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso l'avv.to Maiolino. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE È stata pregiudizialmente eccepita dal resistente l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che, essendo stato richiesto dal professionista il pagamento cumulativo di prestazioni giudiziali in materia civile e di prestazioni professionali stragiudiziali, non potesse essere seguito lo speciale procedimento 3 previsto dagli artt. 29 e 30 della legge 13.6.42 n. 794 e la decisione dovesse quindi essere impugnata con appello e non con ricorso per cassazione. L'eccezione è fondata. La procedura camerale prevista dagli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e dettata solo per le prestazioniprocuratore giudiziali civili, salvo essere ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali allorchè esse siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa sì da potersi considerare attività strumentale ○ complementare di quella propriamente processuale (v. Cass. n. 1957/94, n. 2034/94, Il. 2020/98).10823/94, n. 3709/95, n. 10770/96, n. 2020/98) Ne consegue che qualora le competenze reclamate dal patrono riguardino, oltre che prestazioni giudiziali civili, anche prestazioni stragiudiziali affatto indipendenti dall'attività propriamente processuale (come appunto nella specie, ove la fase stragiudiziale di definizione della controversia di cui alla posizione IV riassunta nel ricorso monitorio conclusasi con l'accordo di cui alla scrittura privata del 27.6.97 e per la quale è stato richiesto il pagamento cumulativo di 4 competenze unitamente alle disposizioni I, II e III relative rispettivamente alla causa di separazione promossa da Viaro..., alla causa patrimoniale promossa (da) Delogu e alla causa possessoria, è stata definita, al punto H sub f dell'ordinanza impugnata, come concretizzatasi in una "attività conciliativa" che, "pur correlata alle tre cause già instaurate, ne supera (va) largamente i limiti venendo necessariamente a coinvolgere allo scopo di definire una volta per tutte il contenzioso fallimento del economico sorto a seguito del la fase divorzile") si è fuori matrimonio dell'ambito della predetta procedura speciale, con la conseguenza che la decisione, emessa dal Tribunale in esito all'opposizione proposta dalla cliente avverso il decreto ingiuntivo contro di lei ottenuto dal professionista, comunque denominata, ha natura sostanziale di sentenza di primo grado, così che la sola impugnazione contro di essa consentita è il normale rimedio dell'appello. Conseguentemente è inammissibile contro detta decisione il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 1957/94, n. 3709/95, n. 10426/2000). All'inammissibilità del ricorso segue la 5 condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'avv.to Angelo Maiolino, delle spese del presente giudizio che liquida in L. 310.800 oltre a L.
5.000.000 per onorari. Roma 17 gennaio 2001. байано байтал ринбибе Caritab буль Митова Mersifioni exfersone IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 110000 18 APR. 2001 230000 2 DELLE ENTRATE ROMA Registrato in d213 MAG. 200derie 4. UFFICIO 290.000 cfm 24558 versate S. DUECENTONOVANTAMILA p. II Dirigente Area Servizt PPO) zni (D.ssa Maria Grazia D (lire Il Responsabile Servicio