Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2001, n. 5700
CASS
Sentenza 18 aprile 2001

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La procedura camerale prevista dagli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato è dettata solo per le prestazioni giudiziali e civili, salvo essere ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali allorché esse siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, si da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale. Ne consegue che, qualora le competenze reclamate dal patrono riguardino oltre che prestazioni giudiziali civili, anche prestazioni stragiudiziali affatto indipendenti dall'attività propriamente processuale, si è fuori dall'ambito della suddetta procedura speciale con la conseguenza che, la decisione emessa dal Tribunale, in esito all'opposizione proposta dal cliente avverso il decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal professionista, ha natura sostanziale di sentenza di primo grado così che la sola impugnazione contro di essa consentita è il normale rimedio dell'appello. Conseguentemente è inammissibile, contro detta decisione, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2001, n. 5700
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5700
    Data del deposito : 18 aprile 2001

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