Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2003, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0: 3428/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.20435/00 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente + 22624100 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron.7830 Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel. Rep. 973 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 20/11/02 Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da ON AS e ON IC elettivamente domiciliati in Roma corso TT Emanuele II n. 308 1 presso l'avv. prof. Ugo Ruffolo che li rappresenta , ' e difende giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
FONDIARIA ASSICURAZIONI s.p.a. che ha incorporato la POLARIS ASSICURAZIONI s.p.a. in persona del procuratore speciale dr. Ivano Cantarale ' lungotevere dei elettivamente domiciliata in Roma 1 presso l'avv. Tommaso Spinelli Giordano Mellini n. 27 che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
2252 I -- controricorrente EC & CC s.p.a. " ON RI TT PI NN AL RI GIOVNN TI ' LU TI AURELIO intimati - AL ST AL UG AL IO ' BATTISTA elett. dom. in Roma piazza del Fante n. 2 , presso 10 studio dell'avv. Pierluigi Angeloni che li rappresenta e difende unitamente ' all'avv. Franco Luberti , come da deleghe in atti controricorrenti e ricorrenti incidentali avversO la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2567 del I settembre 1999 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2002 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;
Udito l'avv. Spinelli per la Fondiaria IO , che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe , che ha concluso per il rigetto dei ricorsi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'8 febbraio 1985 si verificò un incidente stradale , nel quale rimase coinvolta l'autovettura 2 intestata a IG AU , condotta da EL AU ed assicurata presso la AS ' ed а seguito di esso morì EL VI e riportarono lesioni personali FE ed SI NI GU e TE VI : soggetti , questi ultimi ' trasportati sull'autovettura condotta da EL VI ' di proprietà del marito MA TT NI Il Tribunale di Latina provvedendo in data 22 ' gennaio 1996 sulle domande di risarcimento del danno separatamente proposte dagli interessati е poi riunite : dichiarò improponibili le domande di MA TT NI - in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore FE e di SI NI;
condannò in solido EL AU e la società EC AU ' IG proprietaria dell'autovettura IC F quale danneggiante , al risarcimento del danno in favore di GU VI TE VI IA OV VI e G. TT VI danno che liquidò f rispettivamente in lire 456.457.426 , 484.129.323 , 29.498.141 e 22.123.603 ; condannò la società AS ( la quale aveva tra l'altro eccepito che la propria responsabilità non avrebbe in ogni caso le potuto eccedere il massimale di polizza convenuto 3 in 300 milioni di lire per sinistro ) ' in solido con i predetti condannati al risarcimento dei ' danni in VI NN favore di IA OV I AS e G. TT VI nei limiti della riduzione proporzionale dei rispettivi importi e fino al residuo massimale di lire 45.000.000 . In parziale riforma di tale decisione , impugnata dalla EC & IC , da TE , GU , VA TT e IA OV VI ' da SI , MA TT e FE NI ed infine da NN AS, con la sentenza ora gravata , la Corte proponibili ai sensi di Appello ritenute dell'art. 22 legge n. 990 del 1969 le domande di FE ed SI NI ha condannato EL e IG AU e la società EC & IC a pagare a costoro le somme rispettive di lire 8.562.145 e 91.576.895 , oltre interessi e spese , confermando nel resto la sentenza del Tribunale . la Corte ha ritenutoPer quanto ancora rileva inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. le domande di mala gestio e ritardo colpevoli avanzate nei confronti della AS ( poi AR ) da } GU e IA OV VI TE osservando che non erano sufficienti ad integrare tali domande le mere richieste di rivalutazione 4 della somma liquidata e di corresponsione degli interessi , da costoro proposte in primo grado . Relativamente ai danni subiti da FE ed SI NI la Corte , negato ad entrambi il risarcimento del danno patrimoniale ha osservato ' che il primo riportò lesioni lievi che assoluta di determinarono inabilità temporanea giorni 20 e relativa di giorni 30 con postumi permanenti del 3% e gli ha liquidato a titolo ' di risarcimento del danno biologico e morale ed ai valori della data della decisione rispettivamente lire 4.500.000 e 1.000.000 oltre accessori . SI NI subì invece lesioni consistenti che comportarono inabilità temporanea assoluta ' ' e parziale , rispettivamente di 120 e 100 giorni , I lesioni per le con postumi permanenti del 20% quali la stessa Corte ha liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico e morale ed ai ' rispettivamente valori alla data della decisione ed oltre accessori lire 60.000.000 e 1 20.000.000 da cui ha detratto l'acconto di lire ' 25.000.000 già percepito;
la Corte ha aggiunto che le doveva ritenersi invece abbandonata perché non riproposta in appello la domanda ritualmente } 5 avanzata in primo grado , di condanna della AS oltre il massimale Per la cassazione di tale decisione FE ed SI NI hanno congiuntamente proposto ricorso affidato a tre motivi ' cui resiste con controricorso la società Fondiaria IO ( che ha incorporato la AR ) Separato controricorso hanno congiuntamente proposto altresì TE GU e VA TT VI ' con contestuale ricorso incidentale affidato ad unico mezzo A quest'ultimo resiste la Fondiaria con controricorso Gli altri intimati non hanno invece svolto attività difensiva ma la società EC IC ha conferito procura in calce alla copia ' per essere difesa anche in questo del ricorso grado di giudizio I ricorrenti principali hanno • depositato memoria MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi ' iscritti con numeri di ruolo diversi devono essere riuniti ( art. 335 c.p.c. ) F perché investono la medesima sentenza + 2 . Il ricorso incidentale di TE VI è inammissibile ai sensi dell'art. 365 c.p.c. essendo le il difensore munito di procura generale alle liti del 1987 e non già della procura speciale 6 richiesta dalla legge .
3. Con i primi due motivi del ricorso principale strettamente connessi e pertanto , da esaminare congiuntamente i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 1226 , 2043 e 2056 c.c. nonché vizi di motivazione l'esiguità delle somme liquidate alamentando titolo di risarcimento del danno biologico e morale e l'omessa liquidazione del danno patrimoniale . Le censure in parte ed inammissibilmente ampliate con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c. - sono infondate ' infatti , di FE NI il Nei confronti danno è stato liquidato sulla base della durata della invalidità temporanea e della modesta entità ( 3% ) della invalidità permanente modestia dalla quale la Corte territoriale ha tratto che era da escludere che essa potesse avere avuto effetti sulla capacità lavorativa specifica .negativi Il diniego del danno patrimoniale così ' motivato , è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte ( da ultimo Cass. n. 8769 del n. 15950 del 2000 e n. 239 del 2001 ) . 1998 ' trattandosi di c.d. secondo la quale ما essa rileva ai soli effetti del micropermanente 7 danno biologico , salvo prova contraria fondata ' su specifiche circostanze , che essa abbia prodotto conseguenze anche sulla capacità lavorativa specifica e quindi , anche un danno patrimoniale : danno che nella specie viene allegato dal ricorrente con argomentazioni apodittiche ed astratte e come tali , inammissibili Il risarcimento del danno biologico e morale è stato determinato in via equitativa e tenendo conto delle circostanze del caso concreto e la relativa motivazione appare sufficiente e pertanto incensurabile in questa sede Premesso che detti danni F di natura non patrimoniale sono come tali insuscettibili di essere provati nel loro preciso ammontare è vero ' "1 per giudicare che come il ricorrente osserva proporzionata legittima ed immune da vizi una certa misura di risarcimento occorre indicare gli elementi а tal fine valorizzati nei singoli casi ( gravità delle lesioni eventuali postumi ' permanenti , ma non è men vero che età ecc. ) 11 釁 talché deve ciò avvenuto nella specie ' dallo stesso anche allegato escludersi che come la misura della liquidazione possa considerarsi ' Ilimite , questo più volte indicato arbitraria 8 da questa Corte ( tra le altre con sentenze n. 10405 del 1998 n. 6082 del 1996 e n. 2037 del 2000 per il legittimo esercizio del potere discrezionale conferito al giudice del merito Nei riguardi di SI NI e quanto al ' danno biologico e morale ' possono ripetersi i rilievi già svolti per FE NI : anche per costei ' il danno è stato infatti personalizzato essendosi tenuto conto della durata dell'inabilità temporanea e della entità ( 20% di quella permanente con motivazione sufficiente e perciò incensurabile . Il diniego del danno patrimoniale è stato invece motivato con il rilievo che all'epoca del fatto ella era in prova per essere assunta come impiegata presso una ditta non meglio precisata che le numerose cicatrici riportate non avevano alcuna rilevanza svolgimentosullo dell'attività impiegatizia 量 che i segni di deterioramento mentale non potevano essere posti in relazione con l'incidente e che la sindrome psico-organica post-traumatica era insufficiente da sola a caratterizzare in modo significativo il danno in le questione . Premesso che il danno patrimoniale è risarcibile 9 autonomamente dal danno biologico soltanto se il soggetto leso svolgeva ( o presumibilmente avrebbe svolto in futuro ) un'attività lavorativa produttiva di reddito , e purché tale reddito in F tutto od in parte non sia ( о non sarebbe ' stato conseguito a causa della invalidità permanente o temporanea ( vedasi al riguardo da Cass. n. 1512 del 2001 ) ultimo deve , rilevarsi che le pertinenti argomentazioni che sorreggono il diniego sono ' inammissibilmente affermazione che lecensurate con la generica gravissime lesioni avevano invece inciso sulla capacità lavorativa specifica . 4 Nei riguardi degli stessi NI e degli ' la Corte territoriale altri appellanti ha affermato che in primo grado la sola SI ebbe a chiedere la condanna della AS oltre il massimale di lire 300 milioni domanda che peraltro ha ritenuto non riproposta in appello e perciò abbandonata ' ed ha invece ritenuto inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. le stesse domande avanzate da altri soggetti solo in appello : punto della decisione investito per asseriti vizi motivazionali dal terzo motivo del I ricorso principale e dall'unico motivo del ricorso 10 incidentale di GU e VA TT VI ' motivi che , strettamente connessi possono essere ' esaminati congiuntamente Premesso che le censure non investono l'affermazione in diritto conforme alla giurisprudenza di questa C.S. ( sentenze nn. F 591/95 , 5976/97 11329/94 F 4677/98 ) secondo ' la quale la responsabilità per i danni derivanti dalla mora colposa dell'assicuratore nei confronti del danneggiato richiede una specifica domanda di questi da avanzare in primo grado Osserva la ' Corte che le doglianze di FE NI e dei VI sono inammissibili giacché esse non investono l'affermazione secondo la quale costoro in primo grado non avevano proposto la domanda in questione ma addebitano invece alla Corte di averla per errore ritenuta abbandonata : argomentazione che detta Corte ha ' questa svolto nei soli confronti di SI invece NI Fondata è invece la censura di quest'ultima F Avendo infatti f la ricorrente come si ' accertato senza che sul punto siano state avanzate ritualmente avanzato in primo grado la le censure ' domanda - che non fu esaminata dal Tribunale in II conseguenza dell'assorbente declaratoria di improponibilità ex art. 22 legge n. 990 del 1969 della domanda principale I insufficiente è la motivazione al riguardo adottata dalla Corte territoriale , avendo essa del tutto trascurato di considerare che ' come risulta dalle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata l'appellante indicò in lire 559.000.000 il danno da lei subito ammontare quindi , pressoché doppio del massimale di lire 300.000.000 La Corte avrebbe pertanto dovuto spiegare come era possibile conciliare con tale richiesta la ritenuta rinuncia . Né ad una diversa conclusione poteva condurre l'onere a carico dell'appellante i dei motivi specifici della impugnazione ( art. 342 c.p.c. ) giacché nella specie essi dovevano investire come hanno investito 宴 la ritenuta ( ed erronea per quanto si è definitivamente accertato improponibilità della domanda , mentre per le altre questioni , rimaste assorbite da tale decisione era sufficiente la mera riproposizione concisa e comprensibile delle ragioni di merito non prese le sentenza impugnata ( vedasi sulin esame dalla F 霎punto Cass. n. 5938 del 2000 ): profilo che la 12 Corte territoriale avrebbe dovuto verificare alla stregua delle richiamate conclusioni 5. In definitiva è fondato il solo terzo motivo I del ricorso principale di SI NI F relativamente al quale si impone la cassazione della decisione ed il rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale la quale riesaminerà la questione se costei abbia ○ non rinunciato in appello alla suddetta domanda ed adotterà le pronunce consequenziali • Ricorrono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese del presente giudizio .
p.q.m.
La Corte riuniti i ricorsi dichiara inammissibile il ricorso di VI TE , accoglie il terzo motivo del ricorso di NI SI rigetta nel resto il ricorso della stessa e gli altri ricorsi ' compensa tra le parti le spese del giudizio di cassa la sentenza impugnata in cassazione F relazione alla censura accolta e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma Così deciso in Roma f nella camera di consiglio della Corte il 20 novembre 2002 . f 1 C Il Consigliere est. Il Presidente E ttista R E F e s t LLI DEPOSITATO IN CANCELLERIA a B E C - 7 MAR. 2003 z n N e 13 Oggi A c C o IL CANCELLIERE C1 n IL in EN TT