Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
alted c el le akar om 699 'N 1961-11 Z TEZ 'LNV LA CORTE S0 3728 /03 MITOC A INOIZVAJSIDE YOU R LICA ITALIANA IN NOME DEL I POL ZIONE Oggello SANZIONE BEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta aagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2334/01 Dot . Giovanni CLLA Presidente - Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron. 8518 Rep. Dott. Ronato RORDORF Consigliere Ud. 22/11/2002 - Consigliere Dott. Sergio DI AMATO ha pronunciato la aegucnte SEN NZ . . sul ricorso proposto da: LE VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALAD ER 2, presso 1'avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato 6: difeso dagli avvocati GIANCARLO CAPUANO, DAVIDE CALANDRA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA ZENEVENTO, SERVIZIO RISCOSSIONI SARI;
- intimati avverso l'ordinanza del Tribunale ai BENEVENTO, emcssa 2002 il 14/06/00; 2141 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
Edito il 7. M. in persona de 1 Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 In data 25 aprile 1998 veniva notificata a Pa- scale Fulvio cartelia esattoriale per lire 1.132.000, per l'esazione di violazioni del codice della strada. Proposta opposizione dinanzi alla Pretora di Benevento, veniva designato il Pretore, che fissava dinanzi A sè l'udienza di discussione per il giorno 28 ottobre 1998. Tale udienza venne successivamente rinviato al 7 giugno 1999, Ind anche tale udienza non si tenne, essendo nel frattempo entrata in vigore la normativa sul giudice unico. Nominato il giudice per la causa dal Presidente del Tribunale, ii magistrato nominato fissava per _a prosecuzione del giudizio l'udienza del 14 giugno 2000. A tale udienza, non essendo comparso l'opponente, 1 provvedimento opposto veniva convalidato. Avverso detto provvedimento il Poscale ha propo- sto ricorso a questa Corte con atto notificato nel gen. naio 2001 al Prefetto di Benevento ed al Servizio di riscossione SA.RI. Le parti intimate non hanno presen- tato difesc. 2 Motivi della decisione 1 Con 'unico motivo proposto si deduce che il provvedimento di nomina del giudice unico, e a data de l'udienza di comparizione dinanzi a sé da questo fissata, non crano stati notificati ad esso ricorrente, per cui l'ordinanza di convalida del provvedimento op- posto per la mancata comparizione dell'opponente è il- legittima. Il ricorso é fondato. Secondo quanto risulta dagli atti del giudizio di primo grado che questa Corte deve esaminare, essendo - -un error in procedendo il ricorso Eu deposi- dcdct to tato il giorno 19 maggio 1998 presso la Pretura di Be- nevento dall'odierno ricorrent.e Pascale Fulvio, chc agiva di persona e aveva dichiarato la propria residen- Za in Gioia Sannitica. In data 27 maggio 1998 il Pre- tore designato fissò per 二合 discussione della causa 1'udienza del 28 ottobre 1998, e di tale fissazione dat a comunicazione al Pascale presso la sua residenza. 'udienza, peraltro, non si tenne per lo sciopero degli avvocati e fu rinviata al 7 giugno 1999. Successivamente, soppresse le Freture, divenuta la causa di competenza del Tribunale e assegnata ad un гuovo giudice, questi fisso per la prosecuzione della causa i'udienza del 14 giugno 2000. Di tale provvedi- mento, cosi come di quello di nomina del nuovo giudice, peraltro, fu dana comunicazione alla Prefettura di Be- nevento ed al Concessionario del servizio di ne tributi di Benevento, mentre nessuna comunicazione risulta dala, in nessuna forma, al ricorrente. La comunicazione, viceversa, andava data a tuttc le parti, realizzandosi altrimenti una mullità procedu- rale inerente alia regolarità del contraddittorio, es- sendosi fuori dall'ipotesi, regolata dall'art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura ci- vile, riguardante il rinvio di ufficio, ex lege senza necessită di comunicazione delle udienze di prima comparizione ove il giudice istruttore designate non tenga udienza nel giorno indicato dall'attore per la prima comparizione. Ne deriva che l'ordinanza-ingiunzione non poteva convalidata e il relativo provvedimento va per- essere tanto annullato, con rinvio della causa al Tribunale di Benevento in persona di altro magistrato, che provvede- rà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
Ta Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa i provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Be- nevento in persona di altro magistrato. Così decisc in Roma, nella camera di consiglio 4 della prima sezione civile il giorno Il Consigliere cstensore Francesco Felicetti From WhithFrom Prim e Givile Depositato in Cancelleria il 13 MAR 2003 IL CANCELLIERE 5 22 novembre 2002. LLI O S I Presidente Giovanni Olla Piora. Ohов ட حمد Luisa Pass Alive Deliver