Sentenza 9 gennaio 2001
Massime • 2
Allorché la persona che abbia subì to una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa (ovvero quando, pur non svolgendo ancora alcun lavoro ma essendo presumibile che lo svolgerà in futuro) e il grado d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità (cosiddette "micropermanenti"), un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa (nota o prevedibile) in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno alla salute, ovvero di danno morale.
Allorché la persona che abbia subì to una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa (ovvero quando, pur non svolgendo ancora alcun lavoro ma essendo presumibile che lo svolgerà in futuro) e il grado d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità (cosiddette "micropermanenti"), un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa (nota o prevedibile) in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno alla salute, ovvero di danno morale.
Commentari • 3
- 1. Riduzione della capacità lavorativa e danno (Cass., n. 16213/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 10 luglio 2013
1. Questione E' stato rigettato l'appello promosso dal lavoratore, volto ad ottenere la liquidazione del danno patrimoniale, contro la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro, che aveva condannato, in solido, l'assicurazione ed il proprietario e conducente del veicolo. La Corte d'Appello, dopo aver ritenuto inammissibile nel merito la prova per testi capitolata dall'appellante, dichiarava, alla luce delle risultanze probatorie, l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno patrimoniale quale pregiudizio all'attitudine al lavoro idonea a comportare una riduzione della capacità di guadagno, ritenendo non sussistente la prova del nesso di causalità tra la riduzione della …
Leggi di più… - 2. Danno patrimoniale, lucro cessante, accertamento in concretoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 ottobre 2007
- 3. Errore giudiziario e carcerazione: risarcibile anche il danno esistenzialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2001, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
O L L O B ) 4 E 7 E E 3 . C N N A O , I P Z 1 I A 9 NE"0239+01"ORTE SUP 9 R D 1 T - E S 1 C 1 I - Z 1 D R 2 U A I D 9 SEZIONE TENDTË VILE G 3 E 6 T E 4 N . N E T . S T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T E R S Oggetto A I ( Rinuncie Dott. Angelo GIULIANO Presidente- Dott. Giovanni Silvio Coco Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere R.G.N. 21547/98 6638 - Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO - Cron. Dott. Gianfranco - Consigliere- Rep. MANZO Ud. 01/02/01ha pronunciato la seguente ORD I NANZA C.C. sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona dell'Ing. Danilo Severini, Institore e Capo della Divisione Distribuzione dell'Enel, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 19, presso lo studio dell'avvocato JANARI CASSIODORO LUIGI, che la difende unitamente all'avvocato LECCE REGINALDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IZ RC;
intimato avversO la sentenza n. 2273/97 del Giudice di pace di CATANZARO, emessa il 18/6/1997, depositata il 2001 03/12/97; RG.4040/97, Ord 45 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 01/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha chiesto si dichiari la estinzione del processo con le conseguenze di legge. -2- Udienza 1.2.2001 Ricorso n. 21547/98 ORDINANZA Ritenuto che la ricorrente ENEL s.p.a. ha dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Catanzaro del 18.11.1997, nella causa promossa da ZZ Piercarlo;
Che la rinunzia è regolare, sicchè importa l'estinzione del giudizio di Cassazione senza provvedersi sulle spese, non essendosi costituito l'intimato;
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
Visti gli artt. 306, 390, 391 c.p.c., estinto il giudizio di Cassazione per avvenuta Dichiara rinuncia. Nulla per le spese. 4 ) 7 O E 3 L Così deciso in Roma 1'1 febbraio 2001 . L C N O A , B 1 P E 9 I Il Presidente 9 E 1 D N - 1 O E 1 I пре - Z C I 1 A 2 D R . T U L S I 9 G G 3 E thenπL CANCELLIERECT E R E N A 0 I 4 D T . E S T T T Deposita's in Cancelleria N R E A S E Oggi, =5 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni GrambattistaThey 3