Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 3
Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere, così come il mancato esercizio di esso, non è censurabile in sede di legittimità.
Nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, nessun valore probatorio può essere attribuito alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualora essa costituisca l'unico elemento esibito nel giudizio civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione.
In materia di locazione di immobili urbani, il potere del giudice ordinario, ai fini della determinazione dell'equo canone nel giudizio intercorrente tra locatore e conduttore, di disapplicare, in via incidentale, l'atto amministrativo di classamento dell'immobile, in caso di ravvisata non corrispondenza, per originari errori o per intervenute modificazioni della situazione di fatto, tra la categoria catastale assegnata all'immobile e le effettive condizioni del medesimo, rilevanti al fine di determinare un classamento deteriore, manifestamente non determina una ingiustificata penalizzazione del proprietario sotto il profilo della ridotta redditività dell'immobile locato a fronte di una inalterata pressione fiscale, e quindi non si pone in contrasto con gli artt. 3, 42 e 53 Cost., posto che il proprietario non resta privo di tutela sul piano fiscale, potendo egli avvalersi del ricorso alle commissioni tributarie, alle quali è devoluta la cognizione delle controversie concernenti il classamento delle singole unità immobiliari ai sensi dell'art. 2, terzo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Commentario • 1
- 1. Processo civile, parte, morte, interruzione, erede, prova, atto notorioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5142 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. BE PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso gli Avvocati TEDESCO EMIDIO, LISI GIUSEPPE, che lo difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LU ES, NI RO, TO LI, IA PA, ER RU, EI SI, LI RI RI, UI NZ, AN NA, PI NT, IN NO, RI AN, AR AN, NI ID, RO FA, RO ME BE, UI AR, UI NA, EB LA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 12704/98 proposto da:
LU ES, NI RO, TO LI, IA PA, ER RU, EI IO, LI RI RI, IN NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo studio ELavvocato MORRONE VITTORIO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso gli Avvocati TEDESCO EMIDIO, LISI GIUSEPPE, che lo difendono giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 3^ ricorso n^ 12705/98 proposto da:
UI NZ, EB AN, IN LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo studio ELavvocato MORRONE VITTORIO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso gli Avvocati TEDESCO EMIDIO, LISI GIUSEPPE, che lo difendono giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 4^ ricorso n^. 19505/00 proposto da:
UI AR, EB LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo studio ELavvocato VITTORIO MORRONE, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
INAIL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 10063/97 del Tribunale di ROMA, Sezione I emessa il 3/2/1997, depositata il 22/05/97; RG.68766/1993, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. RT PREDEN;
udito l'Avvocato GIUSEPPE LISI;
udito l'Avvocato VITTORIO MORRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
l'assorbimento ed in parte rigetto dei ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Roma, su ricorso di alcuni conduttori di alloggi di proprietà ELINAIL, con sentenza del 30.5.1986, determinava l'equo canone.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2.3.1988, dichiarava improcedibile l'appello proposto dall'INAIL, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di uno degli originari ricorrenti (RI PI), ritenuto litisconsorte necessario, in ragione della inscindibilità delle cause promosse dai vari conduttori, ed inammissibile l'appello incidentale proposto da alcuni di questi ultimi.
La Corte di cassazione, con sentenza del 30.3.1992, accoglieva il ricorso ELINAIL e cassava la sentenza, statuendo che non sussisteva litisconsorzio necessario tra gli appellati, titolari di distinti contratti di locazione.
Con ricorso del 4.10.1993, l'INAIL riassumeva il giudizio di appello;
contestava la categoria catastale attribuita dal pretore (A/3) in contrasto con le risultanze catastali (A/2), e la qualificazione dello stato di conservazione come "mediocre". Si costituivano CO LU, AN NI, CI TO, LE IA, NO ER, IL EI, MA UI IS, MA RI LI, ZO UI, LI AN e RI PI, che resistevano e proponevano appello incidentale sulle spese della consulenza tecnica.
Restavano contumaci RI IN, NA RI, AN AR, IA NI, ST RO e RT RO.
Il tribunale, con sentenza del 22.5.1997, così provvedeva:
- rigettava l'appello nei confronti di NA RI, ZO UI, LI AN, AN AR, IA NI, ST e RT RO;
osservava che i suindicati appellati erano stati citati nella qualità di eredi degli originari ricorrenti;
che incombeva sull'appellante la prova della detta qualità; che non costituiva prova idonea la dichiarazione sostituiva ELatto di notorietà; che gli appellati non erano quindi passivamente legittimati;
- accoglieva l'appello nei confronti degli altri appellati;
osservava che, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, disposta in sede di appello, gli appartamenti dovevano essere considerati appartenenti alla categoria A/3; che, diversamente da quanto affermato dal pretore, lo stato di conservazione doveva essere ritenuto "normale"; determinava l'equo canone per ciascun alloggio;
- accoglieva l'appello incidentale e statuiva sulle spese di consulenza di primo grado, inserendole nella più generale pronuncia di compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio;
- dichiarava interrotto il processo nei confronti di MA UI IS, disponendo la separazione della relativa causa. Avverso la sentenza l'INAIL, con atto notificato il 19.5.1998, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi (R.g.n. 9757/98).
Hanno resistito, con controricorso, CO LU, AN NI, CI TO, LE IA, NO ER, IL EI, MA RI LI e RI IN, che hanno proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico mezzo (R.g.n. 12704/98), al quale ha resistito, con controricorso, l'INAIL. Hanno altresì resistito, con controricorso, ZO UI, NI EB, quale erede di LI AN, e AZ AR, quale erede di AN AR, che hanno proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi (R.g.n. 12705/98), al quale ha resistito, con controricorso, l'INAIL. Con ordinanza pronunciata nell'udienza del 10.6.2000, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AR ed LE UI, quali eredi di NA RI, e nei confronti di FI EB, quale erede di LI AN.
All'ordinanza ha dato attuazione l'INAIL.
Hanno resistito, con controricorso, AR UI e FI EB, che hanno proposto ricorso incidentale, affidato ad unico mezzo (R.g.n. 19505/00).
Non ha svolto difese in questa sede LE UI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I quattro ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso n. 9757/98
2. Con il primo motivo del ricorso principale (n. 9757/98), l'INAIL denuncia: violazione e falsa applicazione ELart. 4 della legge 4.1.1968 n. 15; omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto potenzialmente decisivo della controversia. Deduce che erroneamente il tribunale ha rigettato l'appello proposto nei confronti di NA RI, ZO UI, LI AN, AN AR, IA NI, ST e RT RO per difetto di legittimazione passiva dei predetti. Rileva che il ricorso al pretore per la determinazione ELequo canone era stato originariamente proposto da AN UI, RC EB, GA AR e FR RO;
che, a seguito del decesso dei primi tre, l'integrazione del contraddittorio era già avvenuta, nel corso del primo giudizio di appello, nei confronti degli eredi;
che si erano costituiti, quali eredi del primo, NA RI ed ZO UI, e, quale erede del secondo, LI AN, mentre AN IN, citata quale erede del terzo, era rimasta contumace;
che nei riguardi di costoro il contraddittorio si era quindi validamente instaurato;
che la Corte di cassazione, investita in merito alla regolare integrazione del contraddittorio, nulla aveva eccepito in proposito;
che, essendo deceduto successivamente al giudizio di cassazione il quarto attore, IA NI, ST e RT RO, nella qualità di eredi, risultante da dichiarazione sostitutiva, erano stati citati in sede di rinvio.
Sostiene che, in relazione alla posizione degli eredi del UI, ELEB e della IN, era preclusa l'indagine circa la loro legittimazione.
Afferma, inoltre, che, in riferimento alla posizione degli eredi ELRO, erroneamente il tribunale ha negato efficacia di prova alla dichiarazione sostitutiva.
2.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
2.1.2. Per quanto concerne la pretesa preclusione ELindagine sulla qualità di eredi, va rilevato che, con il precedente ricorso proposto dall'INAIL davanti alla Corte di cassazione, la prima sentenza di appello resa il 2.3.1988 dal tribunale, è stata censurata per avere erroneamente dichiarato l'inammissibilità ELappello ai sensi ELart. 331 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei conduttori appellati, disposta dal tribunale a seguito del rilievo della nullità ELoriginaria notifica. Veniva, in particolare, contestato che tra le cause promosse dai vari conduttori per la determinazione ELequo canone di ciascuna delle locazioni di alloggi ELINAIL delle quali erano rispettivamente titolari sussistesse vincolo di inscindibilità, e si sosteneva quindi che non poteva farsi applicazione ELart. 331 C.P.C. Pronunciando sulla suindicata censura, la Corte di cassazione, con la sentenza del 30.3.1992, l'ha ritenuta fondata: ha statuito che non era ravvisabile inscindibilità tra le varie cause promosse dai singoli conduttori contro l'INAIL ed ha quindi cassato con rinvio affinché si procedesse alla trattazione ELappello erroneamente dichiarato inammissibile. La pronuncia è stata resa in relazione alla sola questione pregiudiziale attinente al processo concernente l'ammissibilità ELappello, e pertanto ogni ulteriore questione di merito (ivi compresa quella relativa alla qualità di erede del soggetto nei confronti del quale il processo è proseguito, che è questione di titolarità del rapporto e non di legitimatio ad causam:
sent. n. 3805/88; n. 156/90) è rimasta impregiudicata. Il giudice di rinvio, investito per la prima volta ELesame nel merito del gravame, ha legittimamente verificato se le parti citate in qualità di eredi dei soggetti che avevano originariamente proposto al pretore il ricorso per la determinazione ELequo canone delle rispettive locazioni rivestissero effettivamente la detta qualità, senza essere vincolato dal comportamento processuale tenuto dagli appellati nel precedente giudizio, nel quale il dibattito processuale aveva riguardato soltanto la questione pregiudiziale della ammissibilità ELappello.
Ed in ogni caso va rilevato che l'Istituto ricorrente non fornisce indicazione alcuna circa gli elementi in base ai quali dovrebbe ritenersi verificata, nel corso del primo giudizio di appello, la tacita accettazione del contraddittorio da parte degli eredi del UI e ELEB nella detta qualità. Non può invero ritenersi sufficiente a tal fine la semplice costituzione in giudizio, ben potendo questa avvenire al solo fine di contestare la ritualità e il presupposto della chiamata in giudizio. E, d'altra parte, per gli eredi del AR non vi è stata neppure la semplice costituzione.
2.1.2. Del pari corretta risulta la decisione impugnata, nella parte in cui ha negato efficacia probatoria alle dichiarazioni sostitutive ELatto di notorietà prodotte dall'INAIL e concernenti la qualità di eredi di alcune controparti.
Questa S.C. ha statuito che, in difetto di diversa specifica previsione di legge, nessun valore probatorio può essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato dal principio ELonere della prova, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora costituisca l'unico elemento esibito nel giudizio civile al fine di provare un elemento costitutivo ELazione o ELeccezione (S.U., sent. n. 10153/98).
3. Con il secondo motivo è denunciata: violazione e falsa applicazione ELart. 4 della legge 4.1.1968 n. 15 in relazione all'art. 6 della legge n. 392 del 1978; omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto potenzialmente decisivo della controversia.
Deduce il ricorrente che NA RI, ZO UI, LI AN, AN IN, IA NI, ST e RT RO non sono solo gli eredi degli originari inquilini AN UI, RC EB, GA AR e FR RO, ma sono anche succeduti a costoro nei contratti di locazione ai sensi ELart. 6 della legge n. 392 del 1978, ottenendo la voltura dei relativi contratti, ed erano quindi legittimati ad assumere la posizione dei loro danti causa e quindi ad essere parti nel giudizio quali successori nel contratto ai sensi ELart. 111 c.p.c.
3.1. Il motivo non è fondato.
L'art. 6, comma 1, della legge n. 392 del 1978 prevede che nel caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini "con lui abitualmente conviventi". Ora, il ricorrente non deduce di aver fornito, nel giudizio di merito, la prova, non solo circa la qualità (di coniuge, erede, parente o affini) dei suindicati soggetti, ma anche della loro "abituale convivenza" con il defunto conduttore.
La questione svolta con il motivo è quindi questione nuova, inammissibile in questa sede di legittimità, poiché richiede accertamenti di fatto circa la sussistenza dei requisiti per la successione nel contratto, tra i quali è compresa la "abituale convivenza".
4. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 194, 195 c.p.c., e degli artt. 90, 91, 92 disp. att. c.p.c.; omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto potenzialmente decisivo della controversia.
Deduce che il tribunale, al fine di pronunciare sulla controversa attribuzione della categoria catastale (A/2 secondo il locatore;
A/3 secondo i conduttori), avrebbe errato nel non richiamare a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio (che aveva concluso per la classificazione in A/3), in presenza di critiche puntuali e circostanziate, ed avrebbe comunque omesso di motivare il diniego.
4.1. Il motivo non è fondato.
Per costante giurisprudenza di questa S.C. rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione ELopportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (cosi come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (v., tra le tante, sent. n. 5777/98) 5. Con il quarto motivo viene formulata eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 16 e seguenti della legge n. 392 del 1978 in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost.
Sostiene il ricorrente che la disapplicazione ELatto di classificazione catastale ai soli fini ELequo canone, senza riflessi sul piano tributario, penalizza ingiustificatamente il proprietario, che vede ridotta la redditività ELimmobile locato mentre sopporta una inalterata pressione fiscale.
5.1. La questione è manifestamente infondata.
La mancata partecipazione ELAmministrazione finanziaria al giudizio, intercorrente tra locatore e conduttore, per la determinazione ELequo canone, non può determinare l'estensione alla predetta, anche ai fini fiscali, degli effetti della pronuncia del giudice ordinario, nella parte in cui statuisce sul parametro di cui all'art. 16 della legge n. 392 del 1978, disapplicando, in via incidentale, l'atto amministrativo di classamento. La ravvisata non corrispondenza, per originari errori o per intervenute modificazioni della situazione di fatto, tra la categoria catastale assegnata all'immobile e le effettive condizioni del medesimo, rilevanti al fine di determinare un classamento deteriore, non lascia tuttavia il proprietario privo di tutela sul piano fiscale, potendo egli avvalersi del ricorso alle Commissioni tributarie, alle quali è devoluta la cognizione delle controversie concernenti il classamento delle singole unità immobiliari ai sensi ELart. 2, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 (v., in tal senso, Corte cost. n. 84/83).
6. In conclusione, il ricorso principale è rigettato. Ricorso n. 12704/98
7. Il rigetto del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto da CO LU ed altri.
Ricorso n. 12705/98
8. Con il primo motivo, i ricorrenti incidentali ZO UI, NI EB e AZ AR addebitano al tribunale di non aver pronunciato sulla loro richiesta di dichiarare preliminarmente estinto il giudizio di appello per mancata riassunzione nei confronti di tutti gli eredi delle parti decedute.
8.1. Il motivo di ricorso, in quanto oggettivamente condizionato, perché volto a denunciare il mancato esame di questione pregiudiziale rispetto alla pronuncia di rigetto ELappello, resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.
9. Il secondo motivo concerne la statuizione di compensazione delle spese.
9.1. Il motivo va disatteso.
In punto di compensazione sussiste invero il potere discrezionale del giudice di merito.
10. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Ricorso n.19505/2000
11. Con l'unico mezzo, le ricorrenti incidentali AR UI e FI EB, chiamate ad integrazione del contraddittorio, riproducono il primo motivo del ricorso incidentale n. 12705/98. 12. Valgono per dichiarare assorbito il ricorso le considerazioni già svolte sub n. 8.1.
13. Per quanto concerne le spese del giudizio di cassazione, ravvisa la Corte giusti motivi per compensarle tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale n. 9757/98, dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati n. 12704/98 e n. 19505/2000; rigetta il ricorso incidentale n. 12705/98;
compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 30 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001