Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 1
Se dall'edificazione di una costruzione in violazione delle norme sulle distanze legali sia derivato l'obbligo del committente della riduzione in pristino, sussiste il diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto e non sia stata impedita dal professionista medesimo in sede di esecuzione dei lavori , in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, è legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2003, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DEL CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ricorso proposto da:
AL EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAMOZZI 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DE GIORGIO, difesa dall'avvocato GREGORIO TINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE ZI EN, OP EL, LE ON, AL ON;
- intimati -
e 2^ ricorso n 07164/00 proposto da:
LE ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI MONTEVERDE 226, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SQUILLACE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AL EL, DE ZI EN, OP EL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 661/99 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 31/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato SQUILLACE FRANCESCO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso RG. N. 7164/2000;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e assorbito il secondo ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De AZ EN e PR EL proponevano appello avverso la sentenza del pretore di Chiaravalle di rigetto della domanda dagli stessi proposta nei confronti di GA EL con la quale era stata dedotta la realizzazione, da parte della GA, di un'opera in sopraelevazione in violazione delle distanze legali ed era stata chiesta la riduzione in pristino. Gli appellanti ponevano a sostegno del gravame le risultanze della seconda perizia di ufficio disposta nel giudizio pretorile.
L'appellata contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del gravame o, in subordine, la condanna di IE IO e di GA IO, che avevano realizzato l'opera, al pagamento delle spese necessarie per la riduzione in pristino. La stessa appellata provvedeva a notificare l'appello e la propria chiamata in garanzia al IE ed al GA già chiamati nel giudizio di primo grado. Con sentenza 31/5/1999 il tribunale di Catanzaro, in accoglimento del gravame ed in riforma della decisione impugnata, condannava GA EL a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la demolizione dell'opera realizzata sino alla distanza legale e condannava GA IO e IE IO al pagamento in favore di GA EL della metà delle spese necessarie per la riduzione in pristino.
Osservava il giudice di secondo grado: che la situazione di fatto dei due edifici dopo la sopraelevazione da parte dell'appellata poteva dedursi con ragionevole precisione dall'elaborato peritale redatto dal consulente di ufficio;
che dall'analisi del disegno classificato nella detta relazione tecnica con la lettera C potevano agevolmente evincersi sia la nuova posizione del tetto dell'edificio della GA, sia la distanza di esso dal fabbricato De AZ;
che la distanza del nuovo solaio di copertura dal muro dell'edificio De AZ risultava essere minore di m. 1,80 per effetto di un travellone e, quindi, inferiore alla distanza stabilita dal codice civile;
che la realizzazione del nuovo solaio di copertura aveva costituito oggetto di una sopraelevazione distante dall'edificio De AZ appena m. 1,80 e non metri tre come previsto dalla disciplina codicistica;
che la distanza tra le costruzioni andava rispettata nella specie posto che gli edifici in questione si fronteggiavano, sia pure in parte, e le due rispettive facciate, avanzando idealmente in linea retta, si incontravano almeno in un punto;
che pertanto vi era stata da parte dell'appellata una sopraelevazione illegittima a nulla rilevando la conformità di tale sopraelevazione al progetto originario ed alla autorizzazione amministrativa;
che la GA doveva essere condannata alla riduzione in pristino dell'edificio o all'arretramento della sopraelevazione sino alla distanza legale;
che era fondata ed andava accolta la domanda della GA nei confronti di IE IO e di GA IO con l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio che poteva sostanzialmente essere qualificato come appello incidentale autonomo e condizionato atteso che la realizzazione della sopraelevazione ad una distanza inferiore a quella legale denotava, da parte dell'appaltatore e dell'esecutore dell'opera, una violazione del dovere di diligenza collegato ad ogni rapporto obbligatorio;
che nella specie si trattava di regole, attinenti alla buona riuscita dell'opera, rientranti nel complesso di quelle nozioni tecniche che l'appaltatore è tenuto a conoscere.
La cassazione della sentenza del tribunale di Catanzaro è stata chiesta da GA EL con ricorso affidato ad un solo motivo. IE IO ha aderito al ricorso della GA ed ha proposto ricorso incidentale sorretto da un unico motivo. De AZ EN, PR EL e GA IO non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale GA EL denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. Deduce la GA che il tribunale non ha esaminato gli elementi e gli elaborati tecnici e progettuali raffiguranti lo stato del fabbricato di essa ricorrente prima dell'inizio dei lavori ed asseverati dal c.t.u. EL oltre che non contestati nella veridicità rappresentativa dal secondo c.t.u. UB. Il giudice di secondo grado ha riformato la sentenza del pretore senza sfiorare il contenuto della consulenza EL il quale, tramite verifiche in loco prima del completamento dei lavori, aveva concluso che il fabbricato era stato realizzato nel rispetto della consistenza originaria. Il secondo c.t.u. ha formulato le proprie conclusioni su congetture, presunzioni e presupposti errati. Il tribunale ha poi ricavato la maggiore altezza di m. 1 della linea di colmo del fabbricato della convenuta, rispetto alla situazione preesistente, dall'esame del disegno classificato con la lettera C ed ha affermato la violazione della distanza perché ha seguito il consulente UB nell'opinione di non ritenere tetto un tavellone in quanto scarsamente inclinato. Il giudice di appello non ha poi esaminato gli elementi della consulenza in base ai quali è stato redatto il disegno C e, quindi, non si è reso conto che il c.t.u. UB ha miscelato paragoni e confronti con il fabbricato di tale Destito, ossia di un terzo estraneo alla causa, offrendo una consulenza che non ha alcuna certezza o affidabilità specie se raffrontata con quella perentoria e precisa di EL GE totalmente ignorata dal tribunale. Il motivo non è fondato risolvendosi essenzialmente nella pretesa di contrastare valutazioni ed apprezzamenti di fatti e di risultanze istruttorie - in particolare la relazione del c.t.u. UB - che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito la cui motivazione al riguardo non è censurabile se, come nel caso di specie, sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto:
il sindacato di legittimità è punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione.
Il tribunale è pervenuto alle conclusioni criticate dalla ricorrente con la censura in esame attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa con particolare riferimento all'"elaborato peritale redatto dal consulente d'ufficio" ed al "disegno classificato con la lettera C della citata relazione tecnica". Al riguardo è appena il caso di rilevare che, come risulta evidente dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice di secondo grado ha inteso richiamare e fare propria la "seconda perizia di ufficio disposta nella fase pretorile" che, come riportato nella parte narrativa della detta sentenza, era stata dedotta a sostegno dell'appello proposto dal De AZ e dalla PR. Il tribunale ha quindi affermato che dalle riportate risultanze processuali poteva evincersi la "nuova" posizione del tetto dell'edificio della GA precisando che la distanza del "nuovo" solaio di copertura costituiva sopraelevazione realizzata - rispetto all'edificio De AZ - a distanza inferiore a quella stabilita dal codice civile. D'altra parte la stessa GA, nella parte finale del ricorso, ha affermato che il tribunale - dall'esame del disegno, classificato silicato con la lettera C, contenuto nella relazione del c.t.u. UB - ha ricavato "la maggiore altezza di m. 1 della linea di colmo del fabbricato della convenuta rispetto a quello preesistente". È pertanto evidente l'infondatezza della tesi della ricorrente relativa all'asserito mancato esame da parte del tribunale dello stato del fabbricato di essa GA prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo le ragioni del suo convincimento in relazione al "nuovo" stato del fabbricato della GA rispetto alla consistenza ed alle caratteristiche dell'immobile prima dei lavori di ristrutturazione. Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal tribunale.
Le dette censure e critiche concernenti l'asserito omesso o errato esame della relazione peritale del primo c.t.u. EL non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità.
Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di Cassazione accertare - la base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze le quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.
Al riguardo è sufficiente ribadire che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non riporta il contenuto specifico e completo della relazione del primo c.t.u. EL e non fornisce alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo - ricavabile in base solo ad alcune isolate parti - del ragionamento seguito dal detto consulente che si porrebbe in contrasto con quanto affermato nell'impugnata sentenza. La detta omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale IE IO denuncia violazione degli articoli 106 e 269 c.p.c. con riferimento al capo della sentenza impugnata relativo alla condanna di esso ricorrente incidentale. Sostiene in proposito il IE che la chiamata, definita dal tribunale "atto di citazione per integrazione del contraddittorio come appello incidentale autonomo e condizionato", non limitata alla notificazione dell'atto di appello del De AZ e della PR, ma contenente una richiesta di condanna, è una vera e propria chiamata in garanzia e, come tale, soggetta alle regole di cui agli articoli 106 e 269 c.p.c. che nella specie non sono state osservate. Il tribunale avrebbe dovuto pronunciare l'inammissibilità della tardiva chiamata in causa. Illegittima è poi la motivazione nel merito della condanna di esso IE la cui responsabilità è stata ravvisata dal tribunale supponendo la sussistenza di un obbligo ad eseguire un fabbricato previsto in progetto in una certa maniera e la violazione di tale obbligo per essere stato realizzato l'edificio in maniera difforme con violazione degli impegni contrattuale assunti. Ciò non si è verificato nella specie posto che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto: esso IE, quale direttore dei lavori, doveva solo garantire la conformità dei lavori realizzati a quelli progettati.
La censura è infondata.
In via preliminare occorre osservare che non è proponibile in questa sede la questione relativa alla asserita violazione degli articoli 106 e 269 c.p.c. ed alla eccepita inammissibilità per decadenza della tardiva chiamata in causa. Detta questione - come ammesso dallo stesso IE a pagina tre del ricorso incidentale - è stata già prospettata nel giudizio di primo grado dal IE e dall'altro chiamato in causa GA IO e risolta dal pretore, nel senso dell'ammissibilità di detta chiamata in casa, con pronuncia che punto è passata in giudicato non avendo formato oggetto di impugnativa.
È invece infondata la parte del motivo del ricorso incidentale relativa alla lamentata illogicità della motivazione della sentenza impugnata concernente la responsabilità di esso IE. In proposito è sufficiente rilevare che correttamente il tribunale ha riconosciuto alla committente GA EL il diritto di rivalsa nei confronti del IE, quale progettista e direttore dei lavori, per i danni subiti per la riduzione in pristino dell'opera eseguita - sia pur in conformità al progetto - in violazione delle distanze legali. Infatti il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali dal fondo del vicino, deve ritenersi legato da nesso causale con il comportamento del professionista che - come appunto nella specie - abbia predisposto il progetto e diretto i lavori:
ciò al fine dell'obbligo di quest'ultimo di rivalere il committente delle conseguenze della sua responsabilità verso il proprietario di quel fondo qualora l'irregolare ubicazione della fabbricazione sia conforme al progetto e non sia stata impedita dal professionista medesimo in sede di direzione dei lavori.
In definitiva devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2003